Art. 4. (Trattamento minimo di pensione diretta)
A decorrere dal 1 gennaio 1971 l'importo del trattamento di pensione di cui all' articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 583 , comprensivo dell'aumento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, e' elevato a lire 780.000 annue, con la maggiorazione di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile ai fini della misura della pensione.
Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico.
A decorrere dal 1 gennaio 1971 l'importo del trattamento di pensione di cui all' articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 583 , comprensivo dell'aumento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, e' elevato a lire 780.000 annue, con la maggiorazione di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile ai fini della misura della pensione.
Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico.