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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Carmen Lombardi Presidente dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'1.10.2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 2507/2023 R. G. sezione lavoro
TRA
in persona del procuratore speciale Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Esposito Marcella
Appellante
E
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Domenico Fruttaldo CP_1
Appellata
NONCHE' in persona del Presidente Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile alle liti, dall'avv. Emanuela
Calamia
Appellato
E
in Controparte_3
persona del rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_4 generale notarile alle liti, dall'avv. Carlo Maria Liguori
Appellato MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1843/2023, pubblicata in data 18.4.2023, il Tribunale di Napoli
Nord, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sul ricorso di del 13.4.2022 in CP_1 opposizione all'intimazione di pagamento n. 071 2021 90191200 44000, notificata alla opponente da in data 21.03.2022, accertato il decorso del termine Parte_1 quinquennale di prescrizione, maturato per il credito previdenziale portato dall'avviso di CP_2
addebito 371 2012 0010272872 000 a decorrere dalla notifica del predetto avviso e per taluni crediti e gli ulteriori crediti a decorrere dall'epoca di insorgenza dei crediti stessi (in CP_3 CP_2
assenza di prova della notifica delle relative cartelle di pagamento e di atti interruttivi), in parziale accoglimento della domanda così provvedeva:
“- dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per i crediti di titolarità dell' portati dalle CP_3
cartelle di pagamento 071 2009 0197066470 000, 071 2014 0006124542 000, 071 2014
0103130721 000, 071 2015 0083568655 000, 071 2015 0154802413 000 e per i crediti di titolarità dell' portati dalla cartella di pagamento 071 2009 0100675008 000 e dall'avviso di addebito CP_2
371 2012 0010272872 000, essendo i suddetti crediti prescritti e dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento 071 2021 90191200 44000 nella misura in cui è diretta alla riscossione dei suddetti crediti;
- dichiara che i crediti di titolarità dell' portati dalle cartelle di pagamento 071 2017 CP_3
0061968357 000, 071 2017 0122949063 000, 071 2019 0009030089 000 non sono prescritti;
- liquida le spese di lite in merito ai crediti di titolarità dell' in €1.775,00 oltre rimborso CP_3
spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura di
1/3 e condannando l' ed in solido al pagamento, in favore CP_3 Controparte_5
del ricorrente, della rimanente parte delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito;
- liquida le spese di lite in merito ai crediti di titolarità dell' in €1.775,00 oltre rimborso spese CP_2 forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, condannando l' ed CP_2 [...]
in solido al pagamento, in favore del ricorrente, della suddetta somma, con Controparte_5 distrazione in favore del procuratore costituito”.
Con ricorso a questa Corte, depositato in data 18.10.2023, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato “l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per i crediti di titolarità dell' portati dalle cartelle di pagamento 071 CP_3
2009 0197066470 000, 071 2014 0006124542 000, 071 2014 0103130721 000, 071 2015 0083568655 000, 071 2015 0154802413 000 e per i crediti di titolarità dell' portati dalla CP_2 cartella di pagamento 071 2009 0100675008 000 e dall'avviso di addebito 371 2012 0010272872
000, essendo i suddetti crediti prescritti” e dichiarato “l'illegittimità dell'intimazione di pagamento 071 2021 90191200 44 000 nella misura in cui è diretta alla riscossione dei suddetti crediti”.
Richiesta l'ammissione di nuove prove indispensabili ai fini della decisione, onde provare l'avvenuta interruzione della prescrizione, invocava la riforma della statuizione impugnata, con vittoria di spese.
Resisteva al gravame eccependo l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., di nuovi CP_1
mezzi di prova.
Si costituivano e , sostenendo il gravame di l' , preliminarmente, eccepiva CP_3 CP_2 CP_6 CP_2
l'inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo in considerazione di quanto previsto dall'art. 12 comma 4 bis DPR 602/1973, introdotto dall'art. 3 bis DL 146/2021 convertito nella legge 215/202
All'odierna udienza, all'esito della discussione e della camera di consiglio, la Corte ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
*****
2. Occorre premette che non è oggetto di gravame la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che “i crediti di titolarità dell' portati dalle cartelle di pagamento 071 2017 CP_3
0061968357 000, 071 2017 0122949063 000, 071 2019 0009030089 000 non sono prescritti”; in assenza di appello, principale o incidentale, su tale statuizione è calato il giudicato.
3. Quanto alla statuizione oggetto di gravame, la sentenza deve essere riformata, con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis D.P.R. 602/1973, come introdotto dalla novella legislativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 215/2021.
Sulla base di un condivisibile indirizzo della Suprema Corte, formatosi prima della novella legislativa dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ad opera dell'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, questo Collegio, con orientamento ormai consolidato, escludeva l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 07-03-2019, n. 6723; Cass., 9-3-2017, n. 6034; Cass. 13-
10-2016, n. 20618; Cass. 10-11-2016, n. 22946).
Il ragionamento operato dai giudici di legittimità prendeva le mosse dal rilievo che l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. civ., sez. lav., 31-07-2015, n. 16262; Cass. civ., sez. VI, 23-07-2015, n.
15479; Cass. civ., sez. VI, 13-07-2015, n. 14612; Cass. civ., sez. III, 23-06-2015, n. 12893; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 27-01-2011, n. 2051). Non vi erano quindi i presupposti, in difetto di qualsivoglia attività esecutiva da parte dell'Ente o dell'esattore, per percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo del credito.
L'affermazione, precisava il Collegio, non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni
Unite con sentenza n. 19704 del 2015 (resa peraltro, giova ricordare, in materia tributaria), secondo cui il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo, e dunque la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal senza dover Controparte_7
necessariamente attendere la notifica di un atto successivo.
Si tratta, invero, di azioni diverse, ricollegate a diversi fatti costitutivi e caratterizzate da differenti prospettazioni in relazione al petitum perseguito.
La distinzione era stata opportunamente ribadita, da ultimo, da Cass. civ., sez. Lav., sent. 8 ottobre
2019 n. 29294, che, nel ripercorrere analiticamente le diverse ipotesi di tutela riconosciute al debitore che intenda contestare l'esistenza di un debito contributivo di cui sia venuto a conoscenza solo mediante l'estratto di ruolo, aveva precisato che, mentre deve ritenersi ammissibile, in linea generale, l'azione recuperatoria ex art. 24 d. lgs. 46/1999 sul presupposto della decorrenza del relativo termine di impugnazione della cartella dal momento della prima conoscenza dell'esistenza della stessa tramite l'estratto di ruolo, non sussiste l'interesse ad agire qualora il debitore solleciti esclusivamente l'accertamento negativo del credito emerso dall'estratto di ruolo senza che alcun atto impositivo sia stato compiuto in suo danno.
Così, testualmente, la Suprema Corte: “… se, invece, attraverso l'esercizio della medesima azione si intenda impugnare proprio l'estratto del ruolo in sé considerato ed a prescindere dalla verifica dell'avvenuta notifica della cartella, è evidente che tale azione non sarà ammissibile se rivolta esclusivamente ad ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del credito per ragioni antecedenti alla notifica della cartella, perché l'estratto del ruolo non è atto idoneo a determinare alcuna lesione del patrimonio del contribuente, sicché qualsiasi eventuale ragione estintiva del debito, compresa la prescrizione dell'obbligo contributivo, non potrà essere più accertata essendo irretrattabile l'accertamento amministrativo per il decorso del termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24”.
Nelle more del giudizio è intervenuto il legislatore con l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito con modifiche dalla l. n. 215 del 2021, che, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973
(intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”), ha aggiunto il comma 4 bis, che testualmente prevede:
"
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Sulla questione dell'applicabilità della norma ai giudizi in corso sono intervenute, quindi, le Sezioni
Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, affermando, quale principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., che in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, lo ius superveniens dell'art. 12 comma 4 bis sopra citato trova applicazione anche nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
Detta norma, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione.
La citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dedotto e dimostrato, eventualmente attraverso il ricorso alla rimessione nei termini della parte che ne faccia richiesta;
da essa si trae, altresì, il corollario che nemmeno può ritenersi sussistente l'interesse ad agire a fronte della mera notifica di un'intimazione di pagamento, che non è un atto della procedura esecutiva, ma produce soltanto l'effetto di messa in mora del debitore e interruzione della prescrizione.
A tale condivisibile principio questa Corte ritiene doveroso dare piena applicazione.
4. Nel caso di specie, è palese dalla lettura del ricorso introduttivo di primo grado che [...] che ha contestato la “inesistenza giuridica delle cartelle e degli avvisi di addebito per CP_1 nullità del procedimento di notifica”, intendesse proporre un'azione di accertamento negativo dell'esistenza dei crediti dell' e dell' per decorso del termine di prescrizione CP_2 CP_3 quinquennale, sul presupposto della conoscenza dell'avviso di addebito e delle cartelle, per la prima volta, con la notifica dell'intimazione di pagamento;
o, in via gradata, un'opposizione ex art. 615
c.p.c. per far valere la prescrizione estintiva maturata successivamente alla presunta notifica dell'avviso di addebito e delle cartelle.
Nel costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale, il convenuto ha prodotto la copia CP_2 dell'avviso di addebito e della relativa notifica, della cui ritualità lo stesso Tribunale ha dato atto .
L'opposizione, dunque, quanto all'avviso di addebito ritualmente notificato appariva inammissibile, per difetto di interesse ad agire, già in virtù dell'orientamento della giurisprudenza di questo Collegio, avallato dalle pronunce della Suprema Corte sopra richiamato;
vieppiù la pronuncia di inammissibilità è inevitabile a seguito dello ius superveniens di cui si è dato conto, che esclude senza riserve l'impugnazione dell'estratto di ruolo nel caso in cui la cartella esattoriale o l'avviso di addebito siano stati ritualmente notificati.
In ogni caso, per le ragioni sopra esposte, la verifica della ritualità della notifica dell'avviso di addebito , delle cartelle di pagamento relative a crediti e e dei successivi atti CP_2 CP_3 CP_2
interruttivi, anche laddove contestata, è divenuta irrilevante, a fronte dello ius superveniens di cui si
è dato conto, che esclude senza riserve l'impugnazione dell'estratto di ruolo anche nel caso in cui la cartella esattoriale- o l'avviso di addebito non siano stati validamente notificati, a meno che non
CP_ ricorra il peculiare pregiudizio indicato nella norma stessa;
pregiudizio che l'appellata non ha in alcun modo dedotto.
Ne consegue che la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato “l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per i crediti di titolarità dell' portati dalle cartelle di pagamento 071 CP_3
2009 0197066470 000, 071 2014 0006124542 000, 071 2014 0103130721 000, 071 2015
0083568655 000, 071 2015 0154802413 000 e per i crediti di titolarità dell' portati dalla CP_2
cartella di pagamento 071 2009 0100675008 000 e dall'avviso di addebito 371 2012 0010272872
000, essendo i suddetti crediti prescritti” e dichiarato “l'illegittimità dell'intimazione di pagamento 071 2021 90191200 44 000 nella misura in cui è diretta alla riscossione dei suddetti crediti” debba essere riformata, con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis D.P.R. 602/1973.
Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. Lav. n.
11423/2016).
La Suprema Corte ha altresì ribadito il principio di diritto secondo cui “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”. In particolare, la Suprema Corte , con la sentenza n. 2149/2014, ha affermato che “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di essere, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso”.
In applicazione dei predetti principi, analizzato l'esito complessivo del doppio grado di giudizio e tenuto conto delle ragioni della decisione, si reputano sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte così decide: in accoglimento dell'appello, in riforma la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato
“l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per i crediti di titolarità dell' portati dalle cartelle di CP_3
pagamento 071 2009 0197066470 000, 071 2014 0006124542 000, 071 2014 0103130721 000, 071
2015 0083568655 000, 071 2015 0154802413 000 e per i crediti di titolarità dell' portati CP_2 dalla cartella di pagamento 071 2009 0100675008 000 e dall'avviso di addebito 371 2012
0010272872 000, essendo i suddetti crediti prescritti” e “l'illegittimità dell'intimazione di pagamento 071 2021 90191200 44 000 nella misura in cui è diretta alla riscossione dei suddetti crediti”, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in primo grado;
CP_1
compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Napoli, 1.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Carmen Lombardi Presidente dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'1.10.2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 2507/2023 R. G. sezione lavoro
TRA
in persona del procuratore speciale Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Esposito Marcella
Appellante
E
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Domenico Fruttaldo CP_1
Appellata
NONCHE' in persona del Presidente Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile alle liti, dall'avv. Emanuela
Calamia
Appellato
E
in Controparte_3
persona del rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_4 generale notarile alle liti, dall'avv. Carlo Maria Liguori
Appellato MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1843/2023, pubblicata in data 18.4.2023, il Tribunale di Napoli
Nord, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sul ricorso di del 13.4.2022 in CP_1 opposizione all'intimazione di pagamento n. 071 2021 90191200 44000, notificata alla opponente da in data 21.03.2022, accertato il decorso del termine Parte_1 quinquennale di prescrizione, maturato per il credito previdenziale portato dall'avviso di CP_2
addebito 371 2012 0010272872 000 a decorrere dalla notifica del predetto avviso e per taluni crediti e gli ulteriori crediti a decorrere dall'epoca di insorgenza dei crediti stessi (in CP_3 CP_2
assenza di prova della notifica delle relative cartelle di pagamento e di atti interruttivi), in parziale accoglimento della domanda così provvedeva:
“- dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per i crediti di titolarità dell' portati dalle CP_3
cartelle di pagamento 071 2009 0197066470 000, 071 2014 0006124542 000, 071 2014
0103130721 000, 071 2015 0083568655 000, 071 2015 0154802413 000 e per i crediti di titolarità dell' portati dalla cartella di pagamento 071 2009 0100675008 000 e dall'avviso di addebito CP_2
371 2012 0010272872 000, essendo i suddetti crediti prescritti e dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento 071 2021 90191200 44000 nella misura in cui è diretta alla riscossione dei suddetti crediti;
- dichiara che i crediti di titolarità dell' portati dalle cartelle di pagamento 071 2017 CP_3
0061968357 000, 071 2017 0122949063 000, 071 2019 0009030089 000 non sono prescritti;
- liquida le spese di lite in merito ai crediti di titolarità dell' in €1.775,00 oltre rimborso CP_3
spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura di
1/3 e condannando l' ed in solido al pagamento, in favore CP_3 Controparte_5
del ricorrente, della rimanente parte delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito;
- liquida le spese di lite in merito ai crediti di titolarità dell' in €1.775,00 oltre rimborso spese CP_2 forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, condannando l' ed CP_2 [...]
in solido al pagamento, in favore del ricorrente, della suddetta somma, con Controparte_5 distrazione in favore del procuratore costituito”.
Con ricorso a questa Corte, depositato in data 18.10.2023, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato “l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per i crediti di titolarità dell' portati dalle cartelle di pagamento 071 CP_3
2009 0197066470 000, 071 2014 0006124542 000, 071 2014 0103130721 000, 071 2015 0083568655 000, 071 2015 0154802413 000 e per i crediti di titolarità dell' portati dalla CP_2 cartella di pagamento 071 2009 0100675008 000 e dall'avviso di addebito 371 2012 0010272872
000, essendo i suddetti crediti prescritti” e dichiarato “l'illegittimità dell'intimazione di pagamento 071 2021 90191200 44 000 nella misura in cui è diretta alla riscossione dei suddetti crediti”.
Richiesta l'ammissione di nuove prove indispensabili ai fini della decisione, onde provare l'avvenuta interruzione della prescrizione, invocava la riforma della statuizione impugnata, con vittoria di spese.
Resisteva al gravame eccependo l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., di nuovi CP_1
mezzi di prova.
Si costituivano e , sostenendo il gravame di l' , preliminarmente, eccepiva CP_3 CP_2 CP_6 CP_2
l'inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo in considerazione di quanto previsto dall'art. 12 comma 4 bis DPR 602/1973, introdotto dall'art. 3 bis DL 146/2021 convertito nella legge 215/202
All'odierna udienza, all'esito della discussione e della camera di consiglio, la Corte ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
*****
2. Occorre premette che non è oggetto di gravame la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che “i crediti di titolarità dell' portati dalle cartelle di pagamento 071 2017 CP_3
0061968357 000, 071 2017 0122949063 000, 071 2019 0009030089 000 non sono prescritti”; in assenza di appello, principale o incidentale, su tale statuizione è calato il giudicato.
3. Quanto alla statuizione oggetto di gravame, la sentenza deve essere riformata, con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis D.P.R. 602/1973, come introdotto dalla novella legislativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 215/2021.
Sulla base di un condivisibile indirizzo della Suprema Corte, formatosi prima della novella legislativa dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ad opera dell'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, questo Collegio, con orientamento ormai consolidato, escludeva l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 07-03-2019, n. 6723; Cass., 9-3-2017, n. 6034; Cass. 13-
10-2016, n. 20618; Cass. 10-11-2016, n. 22946).
Il ragionamento operato dai giudici di legittimità prendeva le mosse dal rilievo che l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. civ., sez. lav., 31-07-2015, n. 16262; Cass. civ., sez. VI, 23-07-2015, n.
15479; Cass. civ., sez. VI, 13-07-2015, n. 14612; Cass. civ., sez. III, 23-06-2015, n. 12893; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 27-01-2011, n. 2051). Non vi erano quindi i presupposti, in difetto di qualsivoglia attività esecutiva da parte dell'Ente o dell'esattore, per percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo del credito.
L'affermazione, precisava il Collegio, non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni
Unite con sentenza n. 19704 del 2015 (resa peraltro, giova ricordare, in materia tributaria), secondo cui il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo, e dunque la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal senza dover Controparte_7
necessariamente attendere la notifica di un atto successivo.
Si tratta, invero, di azioni diverse, ricollegate a diversi fatti costitutivi e caratterizzate da differenti prospettazioni in relazione al petitum perseguito.
La distinzione era stata opportunamente ribadita, da ultimo, da Cass. civ., sez. Lav., sent. 8 ottobre
2019 n. 29294, che, nel ripercorrere analiticamente le diverse ipotesi di tutela riconosciute al debitore che intenda contestare l'esistenza di un debito contributivo di cui sia venuto a conoscenza solo mediante l'estratto di ruolo, aveva precisato che, mentre deve ritenersi ammissibile, in linea generale, l'azione recuperatoria ex art. 24 d. lgs. 46/1999 sul presupposto della decorrenza del relativo termine di impugnazione della cartella dal momento della prima conoscenza dell'esistenza della stessa tramite l'estratto di ruolo, non sussiste l'interesse ad agire qualora il debitore solleciti esclusivamente l'accertamento negativo del credito emerso dall'estratto di ruolo senza che alcun atto impositivo sia stato compiuto in suo danno.
Così, testualmente, la Suprema Corte: “… se, invece, attraverso l'esercizio della medesima azione si intenda impugnare proprio l'estratto del ruolo in sé considerato ed a prescindere dalla verifica dell'avvenuta notifica della cartella, è evidente che tale azione non sarà ammissibile se rivolta esclusivamente ad ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del credito per ragioni antecedenti alla notifica della cartella, perché l'estratto del ruolo non è atto idoneo a determinare alcuna lesione del patrimonio del contribuente, sicché qualsiasi eventuale ragione estintiva del debito, compresa la prescrizione dell'obbligo contributivo, non potrà essere più accertata essendo irretrattabile l'accertamento amministrativo per il decorso del termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24”.
Nelle more del giudizio è intervenuto il legislatore con l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito con modifiche dalla l. n. 215 del 2021, che, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973
(intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”), ha aggiunto il comma 4 bis, che testualmente prevede:
"
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Sulla questione dell'applicabilità della norma ai giudizi in corso sono intervenute, quindi, le Sezioni
Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, affermando, quale principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., che in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, lo ius superveniens dell'art. 12 comma 4 bis sopra citato trova applicazione anche nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
Detta norma, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione.
La citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dedotto e dimostrato, eventualmente attraverso il ricorso alla rimessione nei termini della parte che ne faccia richiesta;
da essa si trae, altresì, il corollario che nemmeno può ritenersi sussistente l'interesse ad agire a fronte della mera notifica di un'intimazione di pagamento, che non è un atto della procedura esecutiva, ma produce soltanto l'effetto di messa in mora del debitore e interruzione della prescrizione.
A tale condivisibile principio questa Corte ritiene doveroso dare piena applicazione.
4. Nel caso di specie, è palese dalla lettura del ricorso introduttivo di primo grado che [...] che ha contestato la “inesistenza giuridica delle cartelle e degli avvisi di addebito per CP_1 nullità del procedimento di notifica”, intendesse proporre un'azione di accertamento negativo dell'esistenza dei crediti dell' e dell' per decorso del termine di prescrizione CP_2 CP_3 quinquennale, sul presupposto della conoscenza dell'avviso di addebito e delle cartelle, per la prima volta, con la notifica dell'intimazione di pagamento;
o, in via gradata, un'opposizione ex art. 615
c.p.c. per far valere la prescrizione estintiva maturata successivamente alla presunta notifica dell'avviso di addebito e delle cartelle.
Nel costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale, il convenuto ha prodotto la copia CP_2 dell'avviso di addebito e della relativa notifica, della cui ritualità lo stesso Tribunale ha dato atto .
L'opposizione, dunque, quanto all'avviso di addebito ritualmente notificato appariva inammissibile, per difetto di interesse ad agire, già in virtù dell'orientamento della giurisprudenza di questo Collegio, avallato dalle pronunce della Suprema Corte sopra richiamato;
vieppiù la pronuncia di inammissibilità è inevitabile a seguito dello ius superveniens di cui si è dato conto, che esclude senza riserve l'impugnazione dell'estratto di ruolo nel caso in cui la cartella esattoriale o l'avviso di addebito siano stati ritualmente notificati.
In ogni caso, per le ragioni sopra esposte, la verifica della ritualità della notifica dell'avviso di addebito , delle cartelle di pagamento relative a crediti e e dei successivi atti CP_2 CP_3 CP_2
interruttivi, anche laddove contestata, è divenuta irrilevante, a fronte dello ius superveniens di cui si
è dato conto, che esclude senza riserve l'impugnazione dell'estratto di ruolo anche nel caso in cui la cartella esattoriale- o l'avviso di addebito non siano stati validamente notificati, a meno che non
CP_ ricorra il peculiare pregiudizio indicato nella norma stessa;
pregiudizio che l'appellata non ha in alcun modo dedotto.
Ne consegue che la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato “l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per i crediti di titolarità dell' portati dalle cartelle di pagamento 071 CP_3
2009 0197066470 000, 071 2014 0006124542 000, 071 2014 0103130721 000, 071 2015
0083568655 000, 071 2015 0154802413 000 e per i crediti di titolarità dell' portati dalla CP_2
cartella di pagamento 071 2009 0100675008 000 e dall'avviso di addebito 371 2012 0010272872
000, essendo i suddetti crediti prescritti” e dichiarato “l'illegittimità dell'intimazione di pagamento 071 2021 90191200 44 000 nella misura in cui è diretta alla riscossione dei suddetti crediti” debba essere riformata, con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis D.P.R. 602/1973.
Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. Lav. n.
11423/2016).
La Suprema Corte ha altresì ribadito il principio di diritto secondo cui “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”. In particolare, la Suprema Corte , con la sentenza n. 2149/2014, ha affermato che “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di essere, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso”.
In applicazione dei predetti principi, analizzato l'esito complessivo del doppio grado di giudizio e tenuto conto delle ragioni della decisione, si reputano sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte così decide: in accoglimento dell'appello, in riforma la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato
“l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per i crediti di titolarità dell' portati dalle cartelle di CP_3
pagamento 071 2009 0197066470 000, 071 2014 0006124542 000, 071 2014 0103130721 000, 071
2015 0083568655 000, 071 2015 0154802413 000 e per i crediti di titolarità dell' portati CP_2 dalla cartella di pagamento 071 2009 0100675008 000 e dall'avviso di addebito 371 2012
0010272872 000, essendo i suddetti crediti prescritti” e “l'illegittimità dell'intimazione di pagamento 071 2021 90191200 44 000 nella misura in cui è diretta alla riscossione dei suddetti crediti”, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in primo grado;
CP_1
compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Napoli, 1.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi