Sentenza 28 agosto 1999
Massime • 1
Lo stato di figlio legittimo non è incompatibile con una indagine "incidenter tantum", ai fini dell'esercizio dei diritti successori, di cui agli artt.537, 580 e 594 cod.civ., su una diversa procreazione naturale (salvo che non si profili l'incesto) purché si versi in una situazione di impossibilità assoluta, cioè originaria, e non relativa, in quanto sopravvenuta, di proporre l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità. Non ricorre, pertanto, tale presupposto (la cui prova è a carico del richiedente) nel caso del figlio naturale che, divenuto maggiorenne, abbia omesso di esperire, nel termine di decadenza all'uopo fissato, l'azione di disconoscimento del padre legittimo, sempre che ciò configuri una volontaria scelta circa l'incontestabilità dello stato di figlio legittimo, compiuta nella consapevolezza della diversa filiazione naturale e nella ricorrenza delle condizioni previste per l'azione di disconoscimento del padre legittimo, nonché in assenza di cause di forza maggiore impeditive del tempestivo esercizio di detta azione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41979 del 30https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 30/12/2021, (ud. 11/11/2021, dep. 30/12/2021), n.41979 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere – Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19372/2017 proposto da: G.O., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ludovisi n. 35, presso lo studio dell'avvocato Ridola Mario G., rappresentata e difesa dagli avvocati Iacopetti Giovanni, Menchini Sergio, giusta procura in calce al ricorso; – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/1999, n. 9065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9065 |
| Data del deposito : | 28 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PE LA, PE CC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso l'avvocato R. ALBERICI, rappresentati e difesi dall'avvocato SEBASTIANO SEBASTIANI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
LI SA;
e PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
- intimati -
e sul 2 ricorso n 01526/97 proposto da:
LI SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso l'avvocato MARIO SAVOLDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso principale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PE LA, PE CC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso l'avvocato R. ALBERICI, rappresentati e difesi dall'avvocato SEBASTIANO SEBASTIANI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
- intimato -
avverso il decreto della Corte d'Appello di FIRENZE, depositato il 21/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/99 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Gamberini Mongenet, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ND SC, nato il [...], premesso:
- di essere anagraficamente figlio legittimo di RI SC e di MA NI SC;
- di avere appreso di essere figlio naturale di GO AP, nato il [...] e deceduto il 5 novembre 1975;
- di essere in possesso di scheda testamentaria olografa formata il 25 maggio 1965 con la quale il AP aveva disposto delle sue sostanze in favore, oltre che dei figli legittimi DO e UE AP, di esso DO SC;
- di essere venuto a conoscenza che le ultime volontà di GO AP non erano state rispettate dai figli legittimi di quest'ultimo, in possesso da sempre dei beni ereditari;
presentava ricorso al Tribunale di Pistoia, con il quale chiedeva - attesa la propria intenzione di proporre azione di accertamento della paternità naturale, in via incidentale, per poi chiedere il riconoscimento dei suoi diritti successori, nonché il proprio interesse ad ottenere la declaratoria di ammissibilità della domanda o di superfluità di tale giudizio per la natura incidentale dell'accertamento - la dichiarazione di ammissibilità dell'azione di accertamento incidentale della paternità naturale. Il Tribunale respingeva la domanda sulla base del rilievo che non si può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo ed il possesso di stato conforme all'atto stesso.
In sede di reclamo lo SC reiterava la domanda di essere ammesso all'esercizio dell'azione di cui all'art. 274 c.c. integrandola, con memoria depositata per l'udienza del 5 luglio 1995, con la richiesta alla corte d'appello, in via subordinata, di accogliere la domanda che la "proponenda azione ... non è bisognevole di previa pronuncia di ammissibilità prevista soltanto per i casi di dichiarazione giudiziale dello status di figlio naturale".
Di tale domanda subordinata i AP eccepivano la tardività. Il provvedimento impugnato era confermato, con diversa motivazione, dalla Corte d'appello di Firenze.
A sostegno della pronuncia, il giudice del reclamo osservava:
- che la proponenda azione di accertamento incidentale della paternità naturale, in funzione del riconoscimento dei diritti successori riconosciuti a figli naturali ex art. 580, 594 e 537 c.c., non abbisognava della previa proposizione del giudizio di ammissibilità;
- che allo scopo della tutela dei diritti successori, essendo previsto l'accertamento meramente incidentale senza efficacia di giudicato della paternità naturale, l'ammissibilità di cui all'art.274 c.c. non costituisce presupposto processuale la cui mancanza si traduce nella facoltà di chiedere quella declaratoria e di instaurare il relativo procedimento;
- che il rigetto dell'istanza disposta dal tribunale era conforme a diritto, con la conseguenza che lo stesso andava confermato anche se con diversa motivazione;
- che lo SC andava condannato a rimborsare le spese giudiziali ai AP per essere stata la sua istanza rigettata. Avverso questo decreto LI e DO AP hanno proposto ricorso per cassazione, articolato su un unico complesso motivo, cui resiste lo SC con controricorso e ricorso incidentale articolato su un unico motivo.
I AP hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale dello SC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Va previamente disposta la riunione al ricorso principale del ricorso incidentale ai sensi dell'art. 335 c.p.c. 2. - Con l'unico complesso motivo di ricorso i ricorrenti principali deducono che il decreto della Corte d'appello è in contrasto, e in violazione, con le norme di cui agli art. 238, 253 e 537 c.c. e con l'art. 232 della legge n. 151 del 1975, per non avere ritenuto la necessità di un giudicato che accerti la filiazione naturale dichiarabile, quand'anche per fini patrimoniali, con il conseguente obbligo dello SC di disconoscere previamente la propria paternità legittima.
2.1. - Preliminare all'esame del ricorso è la decisione sull'eccezione di inammissibilità dello stesso sollevata dallo SC per insussistenza della soccombenza, in presenza della pronuncia della Corte d'appello che ha rigettato il ricorso proposto da quest'ultimo.
I ricorrenti hanno dedotto, con il ricorso, il loro interesse all'impugnazione per avere la corte d'appello, in realtà, accolto la domanda subordinata dallo SC proposta stabilendo che "per lo stesso non sussiste alcun obbligo di disconoscere preventivamente la propria paternità legittima nel caso egli intenda promuovere in danno dei signori AP UE e AP DO, una azione diretta ad ottenere una quota della eredità relitta da AP GO (art. 537 c.c.), potendo richiedere direttamente in quella sede un accertamento, solo incidentale, della relativa paternità naturale".
Il problema sottoposto a questo Collegio - con l'eccezione del ricorrente principale, ma comunque rilevabile d'ufficio essendo attinente all'ammissibilità del ricorso - è quello di stabilire se, in presenza di una pronuncia di rigetto della richiesta di ammissibilità dell'azione ex art. 274 c.c., motivata sul rilievo della non necessità di tale pronuncia, quando la richiesta non è in funzione della dichiarazione giudiziale di paternità di cui all'art.269 c.c., con efficacia di giudicato, ma di una azione diretta al riconoscimento dei diritti successori del figlio naturale del de cuius, nella quale l'accertamento della filiazione naturale si pone come questione pregiudiziale (presupposto logico di fatto), da decidere in via meramente incidentale "al limitato fine di dichiarare l'esistenza o meno del diritto oggetto della domanda dell'attore, senza alcuna efficacia di giudicato sul presupposto", la stessa possa determinare il passaggio in giudicato - in difetto d'impugnazione - dell'affermazione circa l'insussistenza dell'obbligo di disconoscere la paternità legittima, in presenza di proposizione di domanda diretta ad ottenere una quota di eredità, potendo richiedere, in tale sede, un accertamento solo incidentale della relativa paternità naturale. È evidente che, in questa ipotesi, è possibile ravvisare un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., alla proposizione del ricorso.
Infatti, la parte vittoriosa nel giudizio di merito ha interesse a ricorrere per cassazione qualora, malgrado l'esito favorevole del giudizio quale risultante dal dispositivo della sentenza, possa essere pregiudicata da enunciazioni, contenute in motivazione, suscettibili di passare in cosa giudicata in quanto presupposti logici necessari della decisione (Cass.11 novembre 1986 n. 6606;
Cass. 26 settembre 1986 n. 5767;
Cass. 8 febbraio 1983 n. 1050). Nella specie, esiste la possibilità del passaggio in giudicato - quale presupposto logico della decisione di rigetto - della non necessità del previo disconoscimento di paternità, al fine di fare valere l'azione di cui all'art. 537 c.c. e ciò è sufficiente per il rigetto dell'eccezione del ricorrente incidentale e per la declaratoria di ammissibilità del proposto ricorso principale. 2.2. - Il ricorso principale è fondato.
La questione sottoposta al Collegio è quella di stabilire in quali limiti sia possibile, nel nostro ordinamento, a determinati fini, un accertamento incidentale della filiazione naturale, anche da parte di colui il quale abbia il diverso stato di figlio legittimo. La giurisprudenza di questa Corte ammette tale accertamento incidentale nelle sole ipotesi di cui agli art. 580 e 594 c.c. (Cass. 24 gennaio 1986 n. 467). Le norme da ultimo richiamate individuano gli aventi diritto all'assegno vitalizio a carico dell'eredità nei "figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione, all'educazione, a norma dell'art. 279" e, cioè, in coloro che non possono proporre l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità.
Coloro che non possono proporre tale azione sono esclusivamente - a seguito della riforma del diritto di famiglia - i figli incestuosi non riconoscibili o, secondo la sentenza da ultimo richiamata, coloro che si trovano nell'impossibilità assoluta, cioè originaria, di proporre l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, con la conseguenza che il diritto all'assegno vitalizio è da negare al figlio naturale che, divenuto maggiorenne, abbia omesso di esperire, nel termine di decadenza all'uopo fissato, l'azione di disconoscimento del padre legittimo, sempreché ciò configuri una volontaria scelta circa l'incontestabilità dello status di figlio legittimo, in quanto compiuto nella consapevolezza della diversa filiazione naturale e nella ricorrenza delle condizioni previste per l'azione di disconoscimento del padre legittimo, nonché in assenza di cause di forza maggiore impeditive del tempestivo esercizio di detta azione di disconoscimento.
Nella specie, lo SC ha formulato in via principale la domanda di autorizzazione all'esercizio dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità e, in via subordinata, ha chiesto che si accertasse il proprio diritto a fare valere in via incidentale il proprio stato di figlio naturale al fine dell'esperimento delle azioni ereditarie di cui agli artt. 580, 594 e 537 c.c. La domanda principale è sicuramente inammissibile per violazione dell'art. 253 c.c. e, parimenti, inammissibile è la domanda subordinata non avendo il ricorrente fornito alcuna prova - sullo stesso incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. - delle condizioni per cui tale accertamento incidentale della paternità è consentito ed evidenziato nella richiamata decisione.
La pronuncia della Corte d'appello che di tali principi non ha fatto applicazione deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c. Sulla base delle raggiunte conclusioni va dichiarata inammissibile la domanda proposta dallo SC innanzi al Tribunale di Pistoia, anche nelle sue articolazioni subordinate. 3. - Il ricorso incidentale - con il quale lo SC deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 274, comma 2, 580, 594 e 537 c.c. per avere la corte d'appello, pur riconoscendo l'errore di diritto in cui era incorso il tribunale, confermato la pronuncia dei primi giudici, con aggravio delle spese dei due gradi di giudizio - è assorbito dall'accoglimento del ricorso principale e dalla pronuncia sul merito in precedenza adottata.
4. - La particolarità della controversia giustifica la compensazione fra le parti delle spese dell'intero giudizio;
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e, pronunciando nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., dichiara inammissibile la domanda proposta dallo SC innanzi al Tribunale di Pistoia;
dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di cassazione il 2 marzo 1999.