Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2002, n. 9053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9053 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
0 90 5 3 / 0 2 7 6 9 , 2 1 T 1 . 4 1 A E R 3 4 3 N 9 1 T 1 E ) P C E I A D U D I T I I ( . C S G N E E S N E T E D A R E G I S T A REPUBBLICA ITALIA IN NOME DEL POPOLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risoluzione SEZIONE TERZA CIVILE O B L L O ° contratto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3265/00 Dott. Roberto PREDEN Presidente e Relatore Cron.24653 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI CALABRESE Consigliere Ud. 21/02/02 Dott. Donato Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC VI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato LORENZO AIMERITO, con studio in 10125 TORINO VIA MADAMA CRISTINA N.9 giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
MA AR;
intimato - avversO la sentenza n. 3571/99 del Giudice di pace di decise 17.12.39 2002 TORINO, depositata il 17/12/99; rg,5518/99; 489 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NZ CA conveniva davanti al Giudice di pace di Torino Mario MA per ottenerne, previa decla- ratoria di risoluzione del contratto, la condanna alla restituzione della somma di £. 900.000 versata quale acconto per la costruzione di uno spiedo, non portata a termine dal convenuto. Il convenuto resisteva. Il giudice di pace rigettava la domanda. Considera- va che, essendo incontroversi la conclusione del con- tratto e la corresponsione dell'anticipo, l'oggetto della causa era costituito dalla sussistenza ○ meno dell'inadempimento del contratto di fornitura;
che sul punto non erano state fornite prove da nessuno dei due contendenti a carico dell'altro; che, in base a quanto emerso dall'interrogatorio libero delle parti, doveva ritenersi non imputabile al MA il mancato completa- mento dell'opera, atteso che, non avendo il committente CA adottato alcuna iniziativa dopo che il MA gli aveva comunicato di dover affrontare una nuova spe- 2 completamento sa, non coperta dall'anticipo, per il dello spiedo, dotandolo di un motore elettrico, tale inerzia aveva ingenerato nel MA il convincimento che lo CA avesse rinunziato alla completa realizzazio- ne dell'apparecchiatura; che doveva quindi essere di- sattesa la richiesta di restituzione dell'anticipo, e che la somma di £. 900.000 poteva essere trattenuta dal MA quale compenso del lavoro fatto e delle spese so- stenute per la fabbricazione della prima parte dell'apparato eseguito;
B che, ove ne fosse richiesto en- کہا tro un mese dalla notifica della sentenza, il MA avrebbe dovuto restituire il materiale in suo possesso. Avverso la sentenza lo CA ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il MA non ha svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme ed omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, il ri- corrente addebita al giudice di pace di aver violato le regole sull'onere probatorio, ponendo a carico l'inadempimento della dell'attore l'onere di provare controparte, e ritenendo inadempiuto tale onere.
1.1. Il motivo è ammissibile, in quanto la censura attiene alla asserita violazione di regole di natura 3 processuale, quali sono quelle sul riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), ma è infondato. Diversamente da quanto afferma il ricorrente, la decisione impugnata non è pervenuta al rigetto della domanda di risoluzione in base al rilievo che l'attore non aveva fornito la prova dell'inadempimento. valutato le contrapposte po- Il giudice di pace ha sizioni delle parti alla stregua di quanto emerso dall'espletamento dell'interrogatorio libero, e, pur dando atto che l'opera commissionata non era stata por- tata a compimento, e quindi provato il fatto oggettivo del mancato esatto adempimento, ha ritenuto non imputa- bile a colpa del MA il mancato completamento del la- voro. La decisione risulta quindi fondata sull'accertamento della non colpevolezza di un incon- troverso inadempimento, e la conformità di tale valuta- zione al parametro normativo fissato dall'art. 1218 C.C. non è in questa sede sindacabile, trattandosi di ordinaria di diritto sostanziale (S.U. n. norma 716/99).
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., il ricorrente svolge due censure: si duole della statuizione di condanna alle spe- 4 se, sostenendo che il giudice di pace avrebbe dovuto compensarle;
contesta la liquidazione della somma di £. 200.000 per esborsi e spese varie, sia perché si tratta di causa fiscalmente esente, sia per omessa documenta- zione.
2.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profi- li.
2.1.1. Il mancato esercizio del potere discreziona- le del giudice di compensare le spese non è sindacabile in sede di legittimità.
2.1.2. Lo svolgimento davanti al giudice di pace, di un giudizio avente ad oggetto cause il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire, in relazio- ne al quale è prevista la totale esenzione fiscale per le (art. 46 della legge n. 374 del 1991), non esclude certamente l'onere di sopportare spese aventi diversa natura, che il giudice di pace ben può desumere dagli atti e liquidare nell'esercizio del suo potere di equi- tà.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato.
4- Non vi è luogo a pronunciare sulle spese non avendo l'intimato svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. 5 nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, Così deciso in Roma, il IL PRESIDENTE EST. 21.2.2002 ILL CANCEL THERE SA RI Aiello Depositate in Cancelleria 21.06.02 Oggi, IL CARVEL O Dott.ssa RI Aiello 9