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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 372/2022
Il GOP dott. Enrico Prost, a scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza del 24/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione n. OI-
000064490 - Protocollo INPS.6800.13/04/2022.0140190 e n. OI-00179192
- Protocollo INPS.6800.13/04/2022.0140193, proposta da:
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to ALBERTO NERI
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE BASILE P.IVA_1
resistente
Conclusioni
Per tutte le parti come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Sig.ra ha convenuto in giudizio l'INPS Parte_1
per ottenere l'annullamento dei summenzionati atti, emessi per pretesa violazione dell 'art. 2, comma 1-bis, decreto-legge
463/1983 s.m.i. (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali); in subordine, per la rideterminazione della sanzione nel minimo edittale .
L'opponente ha rappresentato e documentato : di avere ricoperto il ruolo di amministratore di Parte_2
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia 9 -
14 gennaio 2013; che, nel periodo considerato dalle ordinanz e- ingiunzione (e dagli avvisi di accertamento sottostanti), erano state corrisposte esclusivamente le retribuzioni di giugno e agosto 2012 per il Sig. e di giugno, agosto e Persona_1
settembre per i Sigg.ri e che il Parte_3 Persona_2
Consulente del Lavoro ha “probabilmente trasmesso erroneamente” all'INPS gli Uniemens alla base degli accertamenti;
che, in ogni caso, gli importi versati a titolo di contributi per il periodo considerato d alle ordinanze- ingiunzione erano di importo notevolmente su periore rispetto al dovuto.
Parte ricorrente ha inoltre sostenuto l'impossibilità ad avvalersi della causa di non punibilità (versamento nei tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione) in ragione dell'intervenuto fallimento della società , l'intervenuta prescrizione per l'atto n. OI-000064490 - Protocollo
INPS.6800.13/04/2022.0140190 e la mancata consumazione dell'illecito per l'omesso versamento della contr ibuzione di dicembre 2012, in ragione della scadenza del termine per il pagamento in data successiva all 'intervenuto fallimento.
Pag. 2 di 5 2. Si è costituito l'INPS, che ha convenuto sulla circostanza che i lavoratori menzionati ne gli atti non avevano percepito alcuna retribuzione da parte dell 'Azienda nel periodo ottobre- dicembre 2012.
Quanto alla contestazione relativa all 'omesso versamento delle quote a carico riferite ai mesi di gi ugno, agosto e settembre
2012, l' ha sottolineato che esso ha agito esclusivamente CP_1
per il recupero delle quote a carico, mentre il diverso recupero contributivo della restante parte delle Denunc e Mensili avviene tramite Agenzia delle Entrate – Riscossione e il saldo delle
Denunce Mensili non risulta avvenuto .
L' ha inoltre sostenuto di non poter agire in autotutela e CP_1
di non poter tenere conto degli scritti difensivi e ha quindi concluso, in ogni caso, per il ri getto del ricorso.
3. In corso di causa è avvenuta la ri determinazione delle sanzioni al minimo edittale .
4. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
È infatti pacifico tra le parti che nessuna retribuzione sia stata corrisposta nei mesi di ott obre, novembre e dicembre 2012, sicché non può sussistere, al riguardo, alcuna illecita omissione contributiva.
Quanto ai restanti mesi, dal l'avviso di accertamento
INPS.6800.10/04/2017.0079079 emerge che i contributi versati siano di gran lunga superiori a quelli dovuti.
Così, per il mese di giugno 2012 sono stati versati € 5.034,00 a fronte degli € 2.541,10 dovuti;
per il mese di agosto 20 12, sono
Pag. 3 di 5 stati versati € 6.020,00 a fronte degli € 2.446,59 dovuti;
per il mese di settembre 2012, sono stati versati € 3.424,00 a fronte degli € 912,57 dovuti.
Pur in difetto d 'imputazione dei pagamenti, infatti, è indubbio che gli stessi non possano che essere riferiti a debiti esistenti, ossia – per quanto riguarda il versamento di contributi – a quelli conseguenti all'effettiva retribuzione dei soli lavoratori Sig.
Sig. e Sig. . Persona_1 Parte_3 Persona_2
5. All'illegittimità de gli accertamenti consegue l'illegittimità delle ordinanze-ingiunzione impugnate.
6. All'accoglimento del ricorso consegue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, con applicazione dei valori medi – dai quali non vi è ragione di discostarsi – di cui al
D.M. 55/14 s.m.i., all. 1, Tab. 4 (cause di previdenza), scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, con riferimento alle fasi effettivamente svolte ( di studio, introduttiva e decisionale), con distrazione a favore del procuratore di parte ricorren te, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando , ogni altra eccezione e domanda disattesa nell a causa R.G. n. 372/2022:
1) Dispone l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione n. OI-
000064490 - Protocollo INPS.6800.13/04/2022.0140190 e n. OI-
00179192 - Protocollo INPS.6800.13/04/2022.0140193 .
2) Condanna parte resistente al versamento delle spese di lite, liquidate in € 43,00 per spese vive anticipate ed € 6.580,00 per
Pag. 4 di 5 compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15% ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti , con liquidazione a favore dell'Avv. Alberto Neri, dichiaratosi antistatario .
Reggio Emilia, così deciso il 2 5/03/2025
Il GOP
Dott. Enrico Prost
Pag. 5 di 5
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 372/2022
Il GOP dott. Enrico Prost, a scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza del 24/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione n. OI-
000064490 - Protocollo INPS.6800.13/04/2022.0140190 e n. OI-00179192
- Protocollo INPS.6800.13/04/2022.0140193, proposta da:
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to ALBERTO NERI
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE BASILE P.IVA_1
resistente
Conclusioni
Per tutte le parti come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Sig.ra ha convenuto in giudizio l'INPS Parte_1
per ottenere l'annullamento dei summenzionati atti, emessi per pretesa violazione dell 'art. 2, comma 1-bis, decreto-legge
463/1983 s.m.i. (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali); in subordine, per la rideterminazione della sanzione nel minimo edittale .
L'opponente ha rappresentato e documentato : di avere ricoperto il ruolo di amministratore di Parte_2
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia 9 -
14 gennaio 2013; che, nel periodo considerato dalle ordinanz e- ingiunzione (e dagli avvisi di accertamento sottostanti), erano state corrisposte esclusivamente le retribuzioni di giugno e agosto 2012 per il Sig. e di giugno, agosto e Persona_1
settembre per i Sigg.ri e che il Parte_3 Persona_2
Consulente del Lavoro ha “probabilmente trasmesso erroneamente” all'INPS gli Uniemens alla base degli accertamenti;
che, in ogni caso, gli importi versati a titolo di contributi per il periodo considerato d alle ordinanze- ingiunzione erano di importo notevolmente su periore rispetto al dovuto.
Parte ricorrente ha inoltre sostenuto l'impossibilità ad avvalersi della causa di non punibilità (versamento nei tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione) in ragione dell'intervenuto fallimento della società , l'intervenuta prescrizione per l'atto n. OI-000064490 - Protocollo
INPS.6800.13/04/2022.0140190 e la mancata consumazione dell'illecito per l'omesso versamento della contr ibuzione di dicembre 2012, in ragione della scadenza del termine per il pagamento in data successiva all 'intervenuto fallimento.
Pag. 2 di 5 2. Si è costituito l'INPS, che ha convenuto sulla circostanza che i lavoratori menzionati ne gli atti non avevano percepito alcuna retribuzione da parte dell 'Azienda nel periodo ottobre- dicembre 2012.
Quanto alla contestazione relativa all 'omesso versamento delle quote a carico riferite ai mesi di gi ugno, agosto e settembre
2012, l' ha sottolineato che esso ha agito esclusivamente CP_1
per il recupero delle quote a carico, mentre il diverso recupero contributivo della restante parte delle Denunc e Mensili avviene tramite Agenzia delle Entrate – Riscossione e il saldo delle
Denunce Mensili non risulta avvenuto .
L' ha inoltre sostenuto di non poter agire in autotutela e CP_1
di non poter tenere conto degli scritti difensivi e ha quindi concluso, in ogni caso, per il ri getto del ricorso.
3. In corso di causa è avvenuta la ri determinazione delle sanzioni al minimo edittale .
4. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
È infatti pacifico tra le parti che nessuna retribuzione sia stata corrisposta nei mesi di ott obre, novembre e dicembre 2012, sicché non può sussistere, al riguardo, alcuna illecita omissione contributiva.
Quanto ai restanti mesi, dal l'avviso di accertamento
INPS.6800.10/04/2017.0079079 emerge che i contributi versati siano di gran lunga superiori a quelli dovuti.
Così, per il mese di giugno 2012 sono stati versati € 5.034,00 a fronte degli € 2.541,10 dovuti;
per il mese di agosto 20 12, sono
Pag. 3 di 5 stati versati € 6.020,00 a fronte degli € 2.446,59 dovuti;
per il mese di settembre 2012, sono stati versati € 3.424,00 a fronte degli € 912,57 dovuti.
Pur in difetto d 'imputazione dei pagamenti, infatti, è indubbio che gli stessi non possano che essere riferiti a debiti esistenti, ossia – per quanto riguarda il versamento di contributi – a quelli conseguenti all'effettiva retribuzione dei soli lavoratori Sig.
Sig. e Sig. . Persona_1 Parte_3 Persona_2
5. All'illegittimità de gli accertamenti consegue l'illegittimità delle ordinanze-ingiunzione impugnate.
6. All'accoglimento del ricorso consegue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, con applicazione dei valori medi – dai quali non vi è ragione di discostarsi – di cui al
D.M. 55/14 s.m.i., all. 1, Tab. 4 (cause di previdenza), scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, con riferimento alle fasi effettivamente svolte ( di studio, introduttiva e decisionale), con distrazione a favore del procuratore di parte ricorren te, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando , ogni altra eccezione e domanda disattesa nell a causa R.G. n. 372/2022:
1) Dispone l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione n. OI-
000064490 - Protocollo INPS.6800.13/04/2022.0140190 e n. OI-
00179192 - Protocollo INPS.6800.13/04/2022.0140193 .
2) Condanna parte resistente al versamento delle spese di lite, liquidate in € 43,00 per spese vive anticipate ed € 6.580,00 per
Pag. 4 di 5 compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15% ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti , con liquidazione a favore dell'Avv. Alberto Neri, dichiaratosi antistatario .
Reggio Emilia, così deciso il 2 5/03/2025
Il GOP
Dott. Enrico Prost
Pag. 5 di 5