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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale ConSIliere dr. Michele Caccese ConSIliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3893/2020 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2232/2020, deliberata il 30.9.2020 e pubblicata il 30.9.2020 (n. 454/2015 RG); revindica immobile e rilascio;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Francesco Buco (c.f. , C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , Controparte_1 C.F._3 difesa dall'avv. Rosaria Zema (c.f. ), C.F._4 domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA DI CAUSA
Il fatti di causa sono riportati, nella sentenza impugnata, nei termini seguenti.
“Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Controparte_1
, deducendo: Parte_1
- di essere proprietaria esclusiva di un immobile per civile abitazione e di un locale ad uso autorimessa siti in San Prisco alla via dell'Orizzonte n. 7-9, meglio identificati in atti;
- di aver acquistato il diritto di proprietà su tali immobili in virtù di atto di compravendita del 12.06.2014;
- che gli immobili in questione sono occupati dalla convenuta , la quale, Parte_1 nonostante ripetute richieste, non rilascia gli stessi in favore dell'attrice;
- che nell'atto di acquisto degli immobili l'attrice ha dichiarato di voler stabilire, entro
18 mesi dalla stipula dell'atto, la sua residenza nel comune ove si trova l'immobile onde poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per la prima casa;
- che, pertanto, l'occupazione degli immobili in questione da parte della convenuta ha causato un danno patrimoniale all'attrice, determinato sia dall'impossibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa sia dal mancato godimento degli stessi.
Ciò premesso, l'attrice ha chiesto al Tribunale di accertare il suo diritto di proprietà sugli immobili indicati compiutamente in citazione e, per l'effetto, di ordinare alla convenuta l'immediato rilascio degli stessi in suo favore, nonché di condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto della illegittima occupazione, con vittoria di spese.
Si è costituta la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, la convenuta non ha contestato il diritto di proprietà degli immobili per cui è causa in capo all'attrice, ma ha eccepito che gli immobili in questione, precedentemente di proprietà del marito , le sono stati assegnati in sede di separazione legale, con Persona_1 provvedimento presidenziale del 17.03.2015.”.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza indicata in epigrafe, riportata in epigrafe, ha statuito quanto segue:
“a) accerta che è proprietaria esclusiva dell'immobile per civile Controparte_1 abitazione e del locale autorimessa siti in San Prisco alla via dell'Orizzonte n. 7,9, censiti in catasto fabbricati al foglio 6, particella 5576, sub 6 e 4;
b) per l'effetto, condanna al rilascio immediato dei detti immobili in favore Parte_1 dell'attrice e al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 41.587,00, oltre interessi legali come indicato in parte motiva;
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IV sezione civile
c) condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in € 550,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Rosaria Zema, dichiaratasene anticipataria.”.
ha interposto gravame avverso la predetta sentenza, ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, difesa, deduzione ed eccezione:
- in via preliminare e cautelare, per i motivi innanzi esposti, sospendere ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
- sempre in via preliminare e cautelare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, per i motivi innanzi esposti, sospendere il presente giudizio ex artt. 295 e 337 c.p.c. fino alla definizione del giudizio n. 4675/19 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. nel merito:
● accogliere il presente gravame dichiarando nulla la sentenza n. 2232/2020 del
Tribunale di S. Maria C.V. – G.U. dott.ssa Alessandra Tedesco, depositata in data
30.09.2020 e notificata il 13.10.2020 e, comunque, riformare in toto la sentenza impugnata con conseguente rigetto di tutte le domande formulate dalla SI.ra
[...] nei confronti della SI.ra , siccome inammissibili ed infondate per CP_1 Parte_1
i motivi innanzi dedotti, e contestuale condanna dell'appellata alla restituzione di quanto eventualmente percepito in esecuzione della sentenza gravata.
In ogni caso:
- dichiarare inammissibili ed infondate tutte le domande formulate dalla SI.ra
[...]
e, accertata e dichiarata la legittima detenzione e/o possesso dell'immobile per CP_1 cui e causa da parte dell'appellante, rigettare le avverse domande per tutti i motivi innanzi dedotti e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la SI.ra nulla deve Parte_1 in favore dell'appellata con contestuale condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto eventualmente percepito in esecuzione della sentenza gravata.
● Sempre in riforma dell'impugnata pronuncia, condannare la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario, sempre con restituzione di quanto eventualmente percepito, anche a titolo di spese, in esecuzione della sentenza appellata.
In via istruttoria:
Si reitera la richiesta di prova testimoniale dedotta con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., del 28.1.2016, chiedendone l'ammissione con i testi ivi indicati.”.
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IV sezione civile ha resistito all'impugnazione ed ha concluso come Controparte_1 segue:
“… si chiede all'On.le Corte di Appello di Napoli, previo integrale rigetto dell'atto di appello proposto da per i suesposti motivi, di voler confermare in toto la Parte_1
Sentenza resa dal Tribunale Civile di S.Maria C.V. n. 2232/2020, con conferma della domanda di rivendica e di risarcimento danni per illegittima occupazione per i danni patrimoniali e non patrimoniali, così come liquidati in parte motiva, maturati dalla data della richiesta fino all'effettivo rilascio, e previa conferma delle statuizioni in materia di spese del primo grado, condannare l'appellante al pagamento delle spese legali per entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione.
Voglia, pertanto determinare, la ulteriore somma dovuta dall'appellante a titolo di risarcimento del danno per illegittima occupazione fin ad oggi maturata, oltre gli interessi legali.
In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della diversa qualificazione della domanda proposta dall'attrice, come azione di restituzione invece che di rivendica, voglia in ogni caso condannare l'appellante al rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per illegittima occupazione, così come quantificati dal Giudice di primo grado, maturati dalla data della richiesta all'effettivo rilascio, oltre interessi legali. Sempre con vittoria delle spese legali per entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria e in via ulteriormente subordinata, in caso di ammissione della prova testimoniale reiterata in appello dalla , voglia ammettere parte appellata alla prova Pt_1 contraria così come dalla stessa richiesta e articolata nelle memorie 183 VI cop n. 3 depositate nel primo grado del giudizio, con i testi ivi indicati e con i testi indicati dalla controparte.
Si chiede il rigetto di tutte le richieste di sospensione del giudizio proposte da controparte.
Con vittoria delle spese legali per entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 17.12.2024, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione dei termini per comparse conclusionali e note di replica.
§ - LA PROPRIETA' DELL'IMMOBILE E L'AZIONE DI CP_2
ha dedotto, a sostegno del gravame, che le domande Parte_1 formulate da sono infondate e sarebbero dovute essere Controparte_1 rigettate dal Tribunale, in applicazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 6 della L. 898/70 e dell'art. 1599 cod. civ., che, alla stregua della corretta
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IV sezione civile valutazione delle emergenze processuali e dell'istruttoria assunta, conferma e conclama l'opponibilità a del provvedimento di assegnazione Controparte_1 della casa coniugale, costituita dall'immobile per cui è causa, in favore di essa
, assunto in via definitiva con la sentenza n. 1234/2018 del Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere, mai impugnata e passata in cosa giudicata.
Ha lamentato che il Tribunale ha erroneamente qualificato l'azione intrapresa da come revindica (art. 948 cod. civ.) e non, invece, Controparte_1 quale azione di restituzione dell'immobile. Il Tribunale, in altri termini, ha completamente omesso di considerare il titolo e le modalità con le quali è sorta la relazione di fatto di essa con il bene immobile “rivendicato”, Parte_1 concentrando la propria motivazione sulla avulsa valutazione dei criteri distributivi degli oneri probatori in materia di diritti reali, ritenendo erroneamente fondata una non configurabile azione di rivendica e la susseguente pretesa risarcitoria.
Ha argomentato che ciò che avrebbe dovuto formare oggetto di pronuncia, da parte del Tribunale, è la questione se il titolo detentivo di essa
, quale genitrice non-proprietaria dell'immobile adibito ad Parte_1 abitazione coniugale, fosse opponibile a benchè quest'ultima Controparte_1 avesse “acquistato” il diritto di proprietà dal fratello, coniuge Persona_1 separato e genitore del figlio minore, prima dell'emissione del provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare.
Ha ricordato che la funzione precipua dell'istituto dell'assegnazione della casa familiare in seguito a separazione o divorzio dei coniugi è quella “… di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni economicamente dipendenti non per propria colpa, l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.“ (Cass. ss.uu. n. 11096/2020) per cui la preminenza dell'interesse della prole, costituente la ratio e la finalità dell'istituto in commento, impone una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle disposizioni che disciplinano la materia, ai fini della loro corretta applicazione al caso concreto.
E tale lettura, contrariamente a quanto statuito nell'impugnata sentenza, avrebbe dovuto indurre senz'altro ad attribuire rilevanza e prevalenza al provvedimento di assegnazione della casa familiare, in favore di essa
[...]
, collocataria del figlio minore rispetto ai diritti con esso Pt_1 Per_2 incompatibili, paventati da quantunque trascritti. Controparte_1
Ha rievocato il pronunciato di Cass., ss.uu., n. 11096/2002, secondo cui “il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare (in quanto avente per
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IV sezione civile
definizione data certa) è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero anche dopo i nove anni ove il titolo sia stato in precedenza trascritto.”. Da ciò deriva che l'opponibilità dell'assegnazione nel limite del novennio deve essere riconosciuta in forza del combinato disposto dell'art. 6, comma 6 della L. 898/70 e dell'art. 1599 cod. civ.,
a prescindere dalla trascrizione. Ha richiamato, ancora, la statuizione di Cass. n.
17971/2015, a tenore della quale “il diritto di godimento dell'immobile adibito a casa familiare attribuito al convivente more uxorio collocatario dei figli minori è opponibile all'avente causa dell'ex convivente proprietario dell'immobile, indipendentemente dall'anteriorità del trasferimento immobiliare rispetto al provvedimento di assegnazione, sempre che il terzo acquirente sia a conoscenza del pregresso rapporto di stabile convivenza e del vincolo di destinazione impresso al bene in data antecedente
l'alienazione.”.
Ha recriminato contro la pronuncia del Tribunale, nella parte in cui non ha colto le gravi, precise e concordanti presunzioni, univocamente orientate verso la conoscenza, da parte di della destinazione Controparte_1 dell'immobile “compravenduto” a casa familiare e dimora del nipote minore, nonché convergenti nella dolosa preordinazione dell'atto di trasferimento, siccome finalizzato ad “aggirare” la più che pronosticabile assegnazione dell'immobile in favore dell'appellante. Per tale ragione il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la richiesta di sospensione del giudizio (art. 295 cod. proc. civ.), in attesa della definizione della domanda di revocazione ex art. 2901 cod. civ., avanzata da essa , avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Parte_1
Vetere, ancora pendente (n. 4675/2019 RG).
I motivi devono essere respinti.
ha contestato la qualificazione conferita dal Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere all'azione esercitata da quella cioè Controparte_1 di revindica (art. 948 cod. civ.), mentre – secondo la prospettazione di essa appellante – si è trattato di un'azione di mero rilascio dell'immobile, avverso la quale è stato opposto il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in data 15.10.2014 (proc. n. 805/2014 RG), pronunciato dal medesimo Tribunale sammaritano, nel corso del giudizio di separazione tra i coniugi, Persona_1
e ,. Parte_1
Sul punto, vale osservare che la prospettazione della domanda formulata in primo grado da era proprio quella della reivindicatio, giacchè Controparte_1 lei ha fatto valere il suo titolo di proprietà – l'atto per notar Persona_3 in data 12.6.2014, rep. 693, racc. 426 – per derivarne la restituzione della res, nei
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IV sezione civile confronti della detentrice, . Nessun errore, dunque, ha inquinato il Parte_1 giudizio del giudice di prima istanza, il quale si è pronunciato entro i limiti del petitum, in osservanza al disposto di cui all'art. 112 cod. proc. civ.
Diverso aspetto è quello dell'opponibilità dell'assegnazione della casa coniugale all'acquirente dell'immobile, secondo l'eccezione Controparte_1 formulata da , in primo grado, e sbrigativamente respinta dal Parte_1
Tribunale con la motivazione che “… Non può darsi rilevanza nel presente giudizio al provvedimento di assegnazione dei predetti immobili alla convenuta in sede di separazione legale da dante causa dell'attrice, atteso che il Persona_1 provvedimento presidenziale di assegnazione del 15.10.14 è successivo all'acquisto degli immobili da parte dell'odierna attrice, quindi a lei non opponibile.”. In realtà, il mero rapporto cronologico tra la vendita, eseguita con l'atto per notar Persona_3
in data 12.6.2014, e l'assegnazione, ordinata con ordinanza del Presidente
[...] del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 15.10.2024 non è dirimente al fine della risoluzione del conflitto tra l'acquirente e l'assegnataria della casa coniugale. Per effetto del disposto di cui agli artt. 6 comma 6 legge 898/1970 e
1599 cod. civ., infatti, l'assegnazione della casa coniugale, ove non trascritta, resta opponibile all'acquirente entro il limite del novennio.
Tuttavia, il tema di indagine, secondo le contrapposte deduzioni rassegnate dalle contendenti, viene ad incentrarsi sui requisiti e sui limiti di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare all'acquirente del medesimo immobile.
La Corte di legittimità ha predicato che, in caso di cessione al terzo effettuata in costanza di matrimonio dal coniuge esclusivo proprietario dell'immobile precedentemente utilizzato per le eSIenze della famiglia, il provvedimento di assegnazione della casa familiare all'altro coniuge - non titolare di diritti reali sul bene - collocatario della prole, emesso in data successiva a quella dell'atto di acquisto compiuto dal terzo, è a questi opponibile ai sensi dell'art. 155-quater c.c. - applicabile "ratione temporis" - e dell'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970, in quanto analogicamente applicabile al regime di separazione, soltanto se - a seguito di accertamento in fatto da compiersi alla stregua delle risultanze circostanziali acquisite - il giudice di merito ravvisi l'instaurazione di un preesistente rapporto, in corso di esecuzione, tra il terzo ed il predetto coniuge dal quale quest'ultimo derivi il diritto di godimento funzionale alle eSIenze della famiglia, sul contenuto del quale viene a conformarsi il successivo vincolo disposto dal provvedimento di assegnazione. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui il terzo abbia acquistato la
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IV sezione civile proprietà con clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata derivante al coniuge dal negozio familiare, ovvero nel caso in cui il terzo abbia inteso concludere un contratto di comodato, in funzione delle eSIenze del residuo nucleo familiare, con il coniuge occupante l'immobile, non essendo sufficiente a tal fine la mera consapevolezza, da parte del terzo, al momento dell'acquisto, della pregressa situazione di fatto di utilizzo del bene immobile da parte della famiglia (Cass. n. 9990/2019). In altri termini, come si legge nella motivazione della sentenza predetta, occorre “… verificare se, successivamente all'acquisto della proprietà, il terzo avesse inteso riconoscere ai coniugi o almeno ad uno di essi un titolo di godimento, riconducibile al minimo alla figura del comodato, in funzione delle specifiche eSIenze abitative della famiglia (in tal caso rendendosi opponibile al terzo il provvedimento di assegnazione, anche se adottato dal Tribunale successivamente all'atto di acquisto), ovvero avesse, invece, inteso ottenere il rilascio del bene, proprio in considerazione della insussistenza di alcun titolo di godimento, reale o personale, a lui opponibile (in tal caso non essendo opponibile al terzo il provvedimento di assegnazione avente data successiva rispetto a quella dell'atto di acquisto -art. 1599, comma 1 e 3,
c.c.-).”.
L'applicazione al caso di specie del principio di diritto appena richiamato induce a ritenere che nell'acquistare l'immobile de quo, non ha Controparte_1 inteso riconoscere alcun titolo di detenzione o di godimento a , né al Parte_1 nucleo familiare costituito dal fratello/venditore, non Persona_1 rinvenendosi alcuna pattuizione in tal senso, nell'atto per notar Persona_3
in data 12.6.2014, così come non ha inteso farlo neanche in un momento
[...] successivo a quella stipula. Ed, anzi, essa acquirente ha inteso destinare il cespite alla propria piena e libera disponibilità, senza vincoli di sorta, come si evince dall'art. 6 dell'atto pubblico, ove viene garantita la libertà dell'immobile da “… pesi, canoni, oneri reali, privilegi fiscali e diritti di prelazione a qualsiasi titolo competenti a terzi.” e dall'art. 12, ove viene manifestata la volontà di essa acquirente di destinare l'unità a “prima casa”, impegnandosi a trasferirvi la residenza entro diciotto mesi.
Per converso, non assume alcuna valenza la circostanza, evidenziata da
, della piena conoscenza, da parte di della Parte_1 Controparte_1 destinazione dell'abitazione all'utilizzo del nucleo familiare e del figlio minore in ragione dello stretto vincolo di parentela con i partecipanti al Per_2 rogito: (fratello) ed (suocero). Sotto tale profilo, Persona_1 Persona_4
l'appellante ha richiamato la pronuncia di cui a Cass. n. 17971/2015, a tenore della quale “Il diritto di godimento dell'immobile adibito a casa familiare attribuito al
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IV sezione civile
convivente "more uxorio" collocatario dei figli minori è opponibile all'avente causa dell'ex convivente proprietario dell'immobile, indipendentemente dall'anteriorità del trasferimento immobiliare rispetto al provvedimento di assegnazione, sempre che il terzo acquirente sia a conoscenza del pregresso rapporto di stabile convivenza e del vincolo di destinazione impresso al bene in data antecedente all'alienazione.”. Tale pronuncia è rimasta un precedente “isolato” ed avverso la stessa si è posta in motivato dissenso la medesima Corte Suprema con la successiva sentenza di cui a Cass.
n. 9990/2019, sopra richiamata (cfr. anche Cass., ss.uu., n. 11096/2002).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata, sebbene con le rettifiche nella motivazione appena sopra estese, in punto di condanna di alla restituzione Parte_1 dell'immobile.
§ - IL RISARCIMENTO DEL DANNO
L'appellante ha gravato la sentenza di primo grado anche da impugnazione relativa alla condanna al risarcimento del danno, in favore di ed ha chiesto il rigetto della domanda avanzata da Controparte_1 quest'ultima.
Ha sostenuto, sul punto, che va accertata e dichiarata la sua legittima detenzione e possesso dell'immobile, proprio in ragione della destinazione ad abitazione del nucleo familiare e del figlio minore, Per_2
Il motivo merita accoglimento.
Il Tribunale ha ritenuto di riconoscere a il risarcimento Controparte_1 del danno patrimoniale per l'illegittima occupazione dell'immobile, ragguagliato al cd. danno figurativo, quale “valore locativo del bene usurpato”, nella somma di € 560,00 mensili, a decorrere da dicembre 2014 fino a settembre
2020, per un totale di € 39.200,00. Ed anche l'ulteriore danno di € 2.387,00 per il pagamento delle imposte IMU e TASI, per gli anni 2014 e 2015.
La statuizione consegue alla ritenuta illegittimità della detenzione dell'immobile, da parte di , senza un titolo giuridico valido. Parte_1
In realtà, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non ha considerato che ha ottenuto il legittimo titolo per l'utilizzo dell'immobile Parte_1 mediante l'ordinanza di assegnazione della casa familiare in data 15.10.2014, confermata con la sentenza n. 1234/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel giudizio di separazione tra i coniugi.
non ha dimostrato che siano venuti meno i presupposti Controparte_1 per il godimento dell'abitazione, da individuarsi nelle eSIenze di tutela di nato il [...], ancora ad oggi minorenne. Infatti, soltanto ove Per_2
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IV sezione civile l'attrice-appellata avesse dimostrato il venir meno dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, per effetto del conseguimento della maggiore età oppure dell'autosufficienza economica dell'unico figlio della coppia separata, si sarebbe venuta a configurare una detenzione arbitraria o senza titolo.
In argomento, la Corte di legittimità ha chiarito che il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa) è opponibile - nei limiti del novennio, ove non trascritto, o anche oltre il novennio, ove trascritto - anche al terzo acquirente dell'immobile solo finché perduri l'efficacia della pronuncia giudiziale, sicché l'insussistenza del diritto personale di godimento sul bene - di regola, perché la prole sia stata "ab origine", o successivamente divenuta, maggiorenne ed economicamente autosufficiente o versi in colpa per il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica - legittima il terzo acquirente a proporre un'ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna dell'occupante al pagamento di una indennità di occupazione illegittima (Cass.
n. 1744/2018).
Pertanto, la perdurante eSIenza di tutela del figlio minore, nato dal matrimonio tra ed , che costituisce il presupposto di Parte_1 Persona_1 legge per il godimento dell'abitazione di cui è controversia, esclude la natura illecita della detenzione e l'utilizzo sine titulo, così come la correlativa obbligazione risarcitoria, in favore di Controparte_1
A ciò va aggiunto che quest'ultima ha acquistato l'immobile nella piena consapevolezza della sua destinazione ad abitazione del nucleo familiare del fratello ed anche in un momento in cui la crisi coniugale era ormai Per_1 avviata: l'atto di acquisto, infatti, è stato stipulato il 12.6.2014, allorquando il giudizio per la separazione dei coniugi era già stato iniziato da alcuni mesi (con ricorso depositato il 30.1.2014).
In ragione delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha condannato al pagamento della Parte_1 somma di € 41.587,00.
§ - LE SPESE DI CAUSA
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della
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IV sezione civile lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che possono essere compensate per intero tra le parti, per effetto della soccombenza reciproca (art. 92 comma II cod. proc. civ.) derivante dal parziale accoglimento delle domande avanzate da atteso che è stata accolta quella di Controparte_1 condanna di al rilascio dell'immobile, ma è stata rigettata quella di Parte_1 risarcimento del danno.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2232/2020, deliberata il 30.9.2020 e pubblicata il 30.9.2020 (n. 454/2015 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie, entro i limiti che seguono, l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto,
2) in parziale riforma della sentenza predetta, rigetta la domanda di CP_1
per il risarcimento del danno derivante dall'occupazione
[...] dell'immobile in San Prisco, via dell'Orizzonte n. 7/9;
3) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, in data 18 marzo 2025.
IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)
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