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6 maggio 2017
6 maggio 2017
Art. 21. Disposizioni finanziarie 1. All' articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Note all'art. 21:
- Il testo dell' art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo.».
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Note all'art. 21:
- Il testo dell' art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo.».
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- 1. Corte Costituzionale: Sentenza n. 218 anno 2018 (fonte: cortecostituzionale.it, Corte CostituzionaleAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 1
Corte Costituzionale - Sentenze della Consulta: Straniero e apolide - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati - Istituzione di un elenco dei tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 21 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Benevento, con le ordinanze indicate in …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 29/11/2018, n. 218Provvedimento: […] Per superare l'impossibilità «di fatto» di accordare l'equa indennità di cui all'art. 379 cod. civ. il giudice a quo chiede la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 11 e 21 della legge n. 47 del 2017, nella parte in cui non prevedono alcun onere a carico dello Stato per la tutela dei minori stranieri non accompagnati. […] secondo comma, cod. civ., sia relativamente all'art. 21 della legge n. 47 del 2017, poiché l'ordinanza non avrebbe esplicitato le ragioni di conflitto rispetto al parametro costituzionale evocato.Leggi di più...
- misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati·
- rigetto di eccezione preliminare.·
- prospettazione della questione incidentale·
- motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza·
- omessa previsione·
- straniero·
- ammissibilità delle questioni·
- non fondatezza delle questioni.·
- denunciata disparità di trattamento rispetto ai tutori di minori italiani·
- esclusione della restituzione degli atti al rimettente.·
- ius superveniens ininfluente sul giudizio di legittimità costituzionale·
- sopravvenienze nel giudizio incidentale·
- equa indennità in favore del tutore·
- erroneità del presupposto interpretativo