Articolo 344 ter decies del Codice delle assicurazioni private
Articolo 312Articolo 311 quinquies
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30 giugno 2015
Art. 344-ter decies. (( (Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo) )) ((1. In deroga all'articolo 222-bis, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che, al 31 dicembre 2015, rispettano il margine di solvibilita' richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore a tale data ma non detengono fondi propri di base ammissibili sufficienti per coprire il Requisito Patrimoniale Minimo, si conformano alle disposizioni sul Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro il 31 dicembre 2016.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assicurazione o riassicurazione e' revocata, ai sensi dell'articolo 242, all'impresa di cui al comma 1 che non si e' conformata alle disposizioni sul Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro il 31 dicembre 2016.))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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