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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/06/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 1208/2021 La Corte d'Appello di RE, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1208/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 30 novembre 2021 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 12 febbraio 2025
OGGETTO: d a
[...] (C.F. – P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
cod.: P.IVA_2 rappresentante pro tempore sig. , con sede legale in Parte_2
Travagliato (BS), Via dell'Industria n. 44, con il patrocinio dell'avv.
Vincenzo Riviello del foro di RE (PE
ed elettivamente domiciliata Email_1
presso il suo studio in RE, Via Vittorio Emanuele II n. 1 ed all'indirizzo telematico del difensore, giusta mandato allegato all'atto di citazione in appello
1 APPELLANTE PRINCIPALE/APPELLATA INCIDENTALE
c o n t r o
già (C.F. e P.IVA Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa P.IVA_3
con sede legale in RE, Via F. Lippi n. 11, con il CP_3
patrocinio dell'avv. Dario Meini (PE
e dall'avv. Alberto Besuzio (PE Email_2
entrambi del foro di RE ed Email_3
elettivamente domiciliata presso il loro studio in RE, Borgo Pietro
Wuehrer n. 81 ed all'indirizzo digitale dei difensori giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
sub doc. 6
APPELLATA PRINCIPALE/APPELLANTE INCIDENTALE
e contro
che hanno assunto il rischio di cui Controparte_4
alla polizza n. 1908767), in persona della dott.ssa Parte_3
Rappresentante Generale dei per l'Italia (C.F. , con CP_4 P.IVA_4
sede in LA, Corso Garibaldi n. 86, con il patrocinio dell'avv. Giovanni
Bassi del foro di LA (PE ed Email_4
elettivamente domiciliati all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato in calce e depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello e contro
2 (sindacato n. 3000 che Controparte_4 CP_5
hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 1908768), in persona del
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia degli
Assicuratori dei signor – giusta procura speciale CP_4 Controparte_6
rogito notaio in LA (rep. n. 36.955, racc. n. 15.044) Persona_1
rilasciata dal Rappresentante generale per l'Italia dei di Londra, CP_4
signor , con il patrocinio dell'avv. Alberto Lai Molé del foro CP_7
di RO (PE ) ed elettivamente Email_5
domiciliati all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato allegato e depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
TERZE CHIAMATE APPELLATE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di RE n.
2615/2021 pubblicata in data 21 novembre 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante principale/appellata incidentale
“Voglia l'On.le Corte d'Appello di RE, dato atto di quanto esposto in
premessa, esaminati gli atti di causa, in accoglimento dei motivi di
gravame dedotti nel presente atto, ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione disattesa, in riforma della sentenza n. 2615/2021 resa dal
Tribunale di RE in data 13/10/2021, pubblicata il 21/10/2021;
- Preliminarmente: visto l'art. 283 cpc, sospendere immediatamente
inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i
3 motivi indicati in narrativa e stante la sussistenza dei requisiti del fumus
boni iuiris e del periculum in mora.
- In principalità e nel merito: accertare e dichiarare risolto per grave
inadempimento di il contratto stipulato con in CP_1 CP_8
data 20/09/2011 e per l'effetto:
a) condannare al risarcimento del danno in favore di CP_1
nella misura di € 71.822,43 come determinata in narrativa;
CP_8
salva la diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà provata all'esito
del giudizio;
b) dichiarare che nulla è dovuto da a in forza del Parte_4 CP_1
contratto 20/09/2011, né a titolo di corrispettivo né ad altro titolo;
c) condannare alla restituzione in favore dell'attrice della CP_1
somma di € 7.434,52, pari all'importo ad oggi versato a titolo di
corrispettivo da a in forza del contratto CP_8 CP_1
20/09/2011.
Interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
d) in riforma della statuizione della sentenza impugnata concernente la
condanna di al pagamento delle spese processuali delle parti CP_8
terze chiamate, esonerare l'odierna appellata dal pagamento delle
predette spese o quantomeno dispone la compensazione tra le parti.
Vittoria di spese e compenso professionale per ambo i gradi del giudizio.”
4 Dell'appellata principale/appellante incidentale:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di RE, contraris rejectis, così
giudicare:
nel merito, in via principale:
- respingere integralmente l'appello principale notificato dalla società
e le conseguenti domande di accertamento e condanna, in CP_8
riforma dei capi impugnati della sentenza 2615/2021, formulate a carico
e nei confronti della società in quanto del tutto destituite Controparte_1
di fondamento in fatto e in diritto e per tutte le ragioni espresse in
narrativa e comunque per le medesime ragioni altresì respingere ogni
altra domanda formulata delle parti costituite nei confronti della società
CP_1
in via subordinata, nel caso di accoglimento parziale o totale dell'appello
principale:
- accertare che la stessa appellante principale, omettendo le cautele da
osservarsi nel caso di specie secondo l'ordinaria diligenza, non abbia
impedito il verificarsi o l'aggravarsi del danno e, per l'effetto, a norma
del II comma dell'art. 1227 c.c. ritenere l'appellante principale medesima
responsabile del danno causato e comunque respingere integralmente le
domande da essa formulate nei confronti della società Controparte_1
- accertare il concorso dell'appellante principale nella causazione del
5 danno dal medesimo sofferto, ai sensi dell'art. 1227 c.c. I comma e, per
l'effetto, diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa di
e l'entità delle conseguenze ovvero respingere integralmente CP_8
le domande dell'appellante principale nei confronti della convenuta;
- comunque, condannare gli in persona del legale Parte_5
rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere integralmente indenne
da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarle Controparte_1
dal coinvolgimento nel presente giudizio previamente dichiarando altresì,
ove occorrer possa, l'inammissibilità dell'eccezione di copertura assoluta
formulata per la prima volta in appello dagli per Parte_5
la polizza 1908767;
in via incidentale, in parziale riforma di quanto disposto dalla sentenza n.
2615 del 2021:
- accertare l'esatto adempimento di GFinance alle obbligazioni
contrattuali assunte nei confronti della con il mandato dedotto CP_8
in giudizio ed accertare il diritto della medesima appellata /appellante
incidentale a percepire il compenso stabilito contrattualmente con
l'appellante principale, nella misura del saldo residuo ad oggi impagato
par ad euro 3.411,08 oltre IVA, ovvero alle diverse maggiori o minori
somme che risulteranno dovute in corso di causa, oltre rivalutazione ed
interessi ex d.lgs. 231/02 dalla del dovuto al saldo effettivo e condannare
al pagamento della somma per tali titoli dovuta. CP_8
6 in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di
giudizio.”
Della Terza Chiamata appellata che hanno Parte_5
assunto il rischio di cui al contratto n. 1908767:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di RE, contrariis reiectis, premessa
ogni opportuna pronuncia del caso e di legge e con ogni più ampia
motivazione, così giudicare:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE:
respingere l'impugnazione proposta da e, per l'effetto, CP_8
confermare l'impugnata Sentenza n. 2615/2021, emessa dal Tribunale di
RE, il tutto per i motivi illustrati in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA:
qualora dovesse riproporre, nel presente grado di giudizio, CP_1
domanda di manleva nei confronti dell'odierna comparente, nella
denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse
ritenere ammissibile, procedibile e fondato, in tutto o in parte, l'appello
proposto e, altresì, accertasse, in capo a una qualsivoglia Controparte_1
responsabilità per i danni di cui è causa, con conseguente condanna della
7 stessa al pagamento di quanto richiesto da parte appellante, accertare e
dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inoperatività della polizza
dalla stessa contratta.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE:
Nella denegata e non creduta ipotesi nella quale la Corte accolta
l'impugnazione proposta dall'appellante, condannare al CP_1
pagamento di quanto richiesto, nonché accertata l'operatività della
polizza, condanni gli che hanno assunto il rischio Parte_5
di cui al contratto n. 1908767, condannare gli stessi nei limiti del contratto
assicurativo n. 1908767 e del massimale pari ad € 2.500.000,00, dedotta
in ogni caso la franchigia di € 5.000,00 che resterà a carico
dell' , così come previsto dal contratto assicurativo. Parte_6
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa dei due gradi di
giudizio."
Dell'appellata (sindacato n. che Parte_5 Parte_7
hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 1908768:
“Voglia l'Ill.ma Corte di appello di RE, per i motivi tutti, in fatto e in
diritto, svolti dalla deducente nel corso del giudizio:
- in via principale, rigettare le domande svolte dall'appellante nei
confronti di siccome infondate in fatto e in diritto e, CP_1
comunque, non provate;
8 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale
dell'appello principale e di riproposizione, da parte di della CP_1
domanda di indennizzo assicurativo anche in relazione al contratto
1908768, in accoglimento della eccezione di non operatività della polizza
assicurativa rigettare le domande svolte nei confronti degli CP_1
che hanno assunto il rischio della polizza Parte_5
1908768, siccome infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta
operatività della copertura della polizza 1908768 in relazione ai fatti di
causa, dichiarare che gli che hanno assunto il Parte_5
rischio della polizza 1908768 sono obbligati a tenere indenne CP_1
per il solo danno che eccede l'importo di Euro 2.500.000,00 e, comunque,
entro il limite massimale di polizza pari a ulteriori Euro 2.500.000,00.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha CP_8
convenuto, innanzi al Tribunale di RE, la società Controparte_1
chiedendo che ne fosse accertato il grave inadempimento al contratto stipulato fra le parti in data 30 settembre 2011 e che, conseguentemente,
ne fosse dichiarata la risoluzione e la società convenuta fosse condannata a risarcirle il danno subito nella misura di € 71.822,43 nonché a restituirle la somma di € 7.434,52 che essa aveva versato a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui al contratto stipulato fra le parti. A sostegno delle 9 pretese azionate la società attrice ha allegato che con contratto in data 30
settembre 2011 essa aveva incaricato la società convenuta di istruire e predisporre, previa verifica delle condizioni di fattibilità del progetto, la pratica finalizzata all'ottenimento dei contributi a fondo perduto e finanziamenti previsti dalla Regione Lombardia e dal Miur nel bando pubblicato nel B.U.R.L. n. 31 del 3 agosto 2011; che la società convenuta aveva istruito, predisposto e depositato presso gli uffici preposti della
Regione Lombardia la pratica redatta per conto della società attrice;
che la
Regione Lombardia aveva deliberato l'erogazione dei finanziamenti e dei contributi a fondo perduto in favore dei soggetti del raggruppamento di imprese fra le quali la società attrice;
che le spese che essa aveva sostenuto per consulenze tecniche e contrattuali svolte dal sig. , Parte_2
legale rappresentante e amministratore unico della società attrice, erano state ritenute inammissibili e non computabili in quanto la società
convenuta le aveva erroneamente inserite nella voce “costi di consulenza”
invece che in quella “spese del personale” in contrasto con i “Criteri di rendicontazione delle singole voci di spesa” delle Linee Guida del Bando
che prevedevano che le consulenze dovessero essere acquisite presso fonti esterne e non da personale interno alla società richiedente;
che il sig.
non era socio della società attrice della quale era solo Parte_2
legale rappresentante ed amministratore unico;
che tale incarico era desumibile dalla visura camerale ed era perfettamente noto alla società
convenuta alla quale era stato comunicato prima della stipula del contratto;
che inoltre essa aveva inutilmente segnalato la circostanza alla incaricata
10 della società convenuta che si era occupata della pratica censurando l'appostazione del costo nella voce “costi di consulenza”; che in ragione dell'errore imputabile alla società convenuta essa non aveva ricevuto contributi a fondo perduto per complessivi € 71.822,43; che essa aveva inutilmente contestato alla società convenuta l'inadempimento dal febbraio 2016, dopo aver avuto contezza del fatto che la reiezione della domanda di contributo era stata determinata dall'errata appostazione del costo delle consulenze rese dal sig. ; che nel contratto Parte_2
stipulato fra le parti era espressamente previsto in capo alla società
convenuta l'obbligo di “rendicontazione e chiusura dell'intervento”; che in ragione dell'inadempimento della società convenuta il contratto doveva essere dichiarato risolto e la società convenuta condannata alla restituzione di quanto essa aveva pagato in esecuzione dello stesso nonché al risarcimento del danno subito nella misura del contributo non ricevuto.
Si è costituita la società che, in via preliminare, ha Controparte_1
chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della società
assicurativa al fine di essere manlevata di quanto eventualmente Pt_5
dovuto alla società attrice;
nel merito ha contestato la fondatezza delle pretese azionate nei suoi confronti evidenziando come, in sede di determinazione dei contenuti del piano finanziario, fosse stata concordata fra le parti l'opportunità di inserire anche il costo per le consulenze che la società attrice non era in grado di realizzare direttamente;
come la domanda finalizzata ad ottenere le agevolazioni finanziarie fosse stata presentata direttamente dalla società attrice e non dalla società convenuta;
11 come la domanda fosse stata accolta parzialmente con un finanziamento al tasso agevolato dello 0,5% per € 138.392,40 pari al 46,96% delle spese ammissibili e con un contributo a fondo perduto di € 119.063,03 pari al
40% delle medesime spese;
come tale accoglimento comportasse implicitamente l'assenso all'equilibrio finanziario del progetto (fra spese esterne e spese interne); come la società attrice non avesse comunicato alla società convenuta lo status di amministratore in capo al sig. Parte_2
; come essa avesse comunicato alla società attrice le linee guida
[...]
per la rendicontazione in data 23 luglio 2012; come non potesse configurarsi alcun nesso di causalità fra l'erronea appostazione nella voce
“spese di consulenza” in luogo di quella di “spese del personale” in quanto le prestazioni rese dall'amministratore unico non erano state precedute dal conferimento dell'incarico da parte dell'Assemblea dei soci;
come all'eventuale causazione del danno avesse concorso la società attrice;
come la prestazione oggetto del contratto stipulato fra le parti presentasse complessità tecnica tale da legittimare l'applicazione dell'art. 2236 c.c.;
come, in ogni caso, essa avesse stipulato contratti assicurativi per la responsabilità professionale;
come essa avesse diritto al pagamento del residuo dovutole in forza del contratto esattamente eseguito.
E' stata autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa che si è costituita in relazione al contratto 1908767 contestando la fondatezza della pretesa azionata dalla società attrice ed invocando i limiti della garanzia assicurativa;
si è altresì distintamente costituita in relazione al contratto 1908768 contestando la fondatezza della pretesa azionata dalla
12 società attrice ed evidenziando l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata per avere ad oggetto la copertura del rischio in eccesso al massimale della polizza n. 1908767.
E' stato autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed è stata espletata l'istruttoria testimoniale all'esito delle quali la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Sono state precisate le conclusioni e concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 2615/2021 pubblicata in data 21 ottobre 2021 il Tribunale
di RE ha respinto la domanda di parte attrice, ha respinto la domanda riconvenzionale della società convenuta, ha compensato le spese di lite fra parte attrice e parte convenuta, ha posto le spese delle terze chiamate in causa a carico di parte attrice valutando:
- l'assenza di prova idonea in ordine all'esatto adempimento da parte della società convenuta dell'obbligo di rendicontazione e chiusura dell'intervento;
- l'insussistenza del presupposto della non scarsa importanza dell'inadempimento della società convenuta ai fini della risoluzione del contratto inter partes;
- l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno azionata dalla società attrice per difetto del nesso di causalità fra l'inadempimento della società convenuta ed il danno sofferto dalla società attrice non essendo state le prestazioni rese dal sig. precedute dal Parte_2
conferimento dell'incarico da parte dell'Assemblea dei soci;
13 - la legittimità del mancato pagamento da parte della società attrice del saldo del corrispettivo pattuito in ragione dell'inadempimento della società convenuta;
- la sussistenza delle ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite fra parte attrice e parte convenuta alla luce della reciproca soccombenza;
- l'applicazione del principio della soccombenza in relazione alle spese di lite delle terze chiamate poste a carico di parte attrice in forza del principio di causazione.
Avverso detta sentenza è stato interposto appello dalla società CP_8
che, in via preliminare, ha chiesto che ne fosse sospesa provvisoria
[...]
esecuzione della sentenza impugnata e che, nel merito, ne ha chiesto la riforma sulla base di due distinti motivi di gravame.
Si è costituita la società resistendo al gravame Controparte_1
avversario e proponendo appello incidentale in relazione al capo di sentenza che aveva escluso il proprio diritto al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito.
Si sono costituiti gli che hanno assunto il rischio Parte_5
di cui al contratto n. 1908767 che hanno resistito al gravame dell'appellante principale sia in punto domande svolte nei confronti della sia in punto condanna dell'appellante principale alla Controparte_1
rifusione delle proprie spese di primo grado;
nei rapporti con la società
ha ribadito l'eccezione di inoperatività della garanzia Controparte_1
assicurativa sollevata in primo grado in sede di comparsa conclusionale.
14 Si sono costituiti gli che hanno assunto il rischio Parte_5
di cui al contratto n. 1908768 che hanno resistito al gravame dell'appellante principale sia in punto domande svolte nei confronti della sia in punto condanna dell'appellante principale alla Controparte_1
rifusione delle proprie spese di primo grado;
nei rapporti con la società
ha ribadito l'eccezione di inoperatività della garanzia Controparte_1
assicurativa.
All'udienza del 23 marzo 2020, tenuta a trattazione scritta, è stata sospesa la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata limitatamente al capo che ha posto a carico della società attrice/appellante principale la rifusione delle spese di lite degli che hanno assunto il Parte_5
rischio di cui al contratto n. 1908768 in quanto l'appello sul punto è stato ritenuto non manifestamente infondato alla luce della natura del contratto assicurativo di polizza di secondo rischio. Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 12 febbraio
2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame la società appellante principale censura la sentenza impugnata sotto il profilo della contraddittorietà e dell'illogicità per errata ovvero omessa valutazione di elementi di fatto e principi di diritto: in particolare la società appellante assume a) che
15 l'inadempimento della società appellata principale/appellante incidentale al contratto stipulato inter partes in data 30 settembre 2011 che essa aveva lamentato risultava provato per tabulas; b) che tale inadempimento presentava i caratteri della “non scarsa importanza” avuto riguardo alla misura dell'importo per il quale essa non era stata ammessa al contributo a fondo perduto e, dunque, legittimava la risoluzione del contratto inter
partes e la conseguente condanna della società appellata principale/appellante incidentale alla restituzione di quanto pagato dalla società appellante in esecuzione di tale contratto;
c) che la società
appellata principale/appellante incidentale non aveva in alcun modo informato la società appellante principale del fatto che le consulenze rese dal sig. sarebbero state ammesse al contributo a fondo perduto Parte_2
ovvero al finanziamento agevolato solo laddove accompagnate dal previo verbale assembleare di approvazione del compenso. L'argomentazione svolta sub a) da parte appellante principale risulta ultronea in quanto la sentenza impugnata recita “ritiene questo giudice che sia configurabile in
capo a l'inadempimento delle obbligazioni con riferimento, in CP_1
particolare, a quelle concernenti l'assistenza alle attività di
contabilizzazione e rendicontazione” e, quindi, riconosce proprio l'inadempimento lamentato dalla società appellante. Dal punto di vista logico-giuridico occorre, ad avviso di questo Collegio, esaminare prioritariamente il profilo del motivo di gravame sollevato sub c), ossia quello attinente alla violazione del dovere di informazione gravante sulla società appellata principale/appellante incidentale in ordine ai presupposti
16 che avrebbero consentito l'ammissione al contributo a fondo perduto e/o al finanziamento agevolato del compenso speso dalla società appellante principale per le consulenze prestate dal sig. Amministratore Parte_2
unico della stessa: in proposito si osserva che risulta provato per documenti che la società appellata principale/appellante incidentale ha trasmesso alla società appellante principale/appellata incidentale, con mail del 23 marzo 2012 (cfr. doc. 11 di parte appellata principale/appellante incidentale – fascicolo di primo grado e riprodotta in appello – la circostanza della trasmissione e ricezione di tale mail non risulta in alcun modo contestata nell'ambito del presente giudizio), non solo “Le Linee
Guida di Rendicontazione e Gestione dei Progetti” che espressamente,
nell'Appendice 01 – Tipologie di spese ammissibili, al punto a)
evidenziano chiaramente come le “Spese di personale” possano comprendere “nella voce personale non dipendente anche le spese per soci
e amministratori a condizione che: - venga attribuito un incarico
specifico per le attività di progetto e la prestazione non sia riconducibile
all'attività ordinariamente svolta nell'impresa; - l'incarico sia stato
preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione o altro
organo equiparato e conferito nel rispetto delle norme statutarie;
-
l'incarico sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato
con adeguata esperienza professionale rispetto all'attività progettuale
richiesta; - l'incarico contenga la durata, il tempo dedicato al progetto e
il relativo compenso” ma anche l'allegato 4 (Decreto 5485/2012 – Linee
Guida di rendicontazione delle spese ammissibili) a tali Linee Guida che,
17 al punto 3.4.1., con specifico riguardo alle spese di consulenza sostenute per attività svolta dall'amministratore, evidenzia “Si precisa che tali costi
non possono essere imputati contratti di consulenza (art.
9.2 lett. c Bando)
in quanto le consulenze devono essere commissionate a soggetti/strutture
terze tramite transazione effettuata alle normali condizioni di mercato
che non comporti elementi di collusione". Rileva questo Collegio che solo la prima delle fatture emesse dal sig. nei confronti della Parte_2
società appellante principale/appellata incidentale (per l'importo di €
6.500,00) è antecedente alla trasmissione della mail sopra emarginata con gli allegati come sopra richiamati con la conseguenza che la violazione dell'obbligo di informazione lamentata risulta limitata a minima parte dei compensi erogati al sig. dalla società appellante principale;
Parte_2
rileva, altresì, questo Collegio che l'allegazione di parte appellata principale/appellante incidentale secondo la quale essa non sarebbe stata resa edotta dello status di amministratore unico del sig. e, Parte_2
conseguentemente, non sarebbe configurabile alcun inadempimento non può essere condivisa alla luce del rilievo che il contratto inter partes è stato sottoscritto proprio dal sig. nella sua qualità di Legale Parte_2
Rappresentante della società appellante (cfr. doc. 1 – All. B di parte appellante – fascicolo di primo grado riprodotto in grado di appello). Si
deve, a questo punto, valutare il secondo profilo del motivo di gravame emarginato da parte appellante principale/appellata incidentale: in particolare la censura della valutazione di scarsa importanza dell'inadempimento. Sul punto si osserva che il Bando al quale la società
18 appellante principale ha partecipato in raggruppamento di imprese all'art. 9 rubricato “Spese ammissibili” prevede espressamente al punto 9.2 “Ai
sensi dell'art. 31 del Regolamento (CE) N. 800/2008, le spese, a pena di
inammissibilità, devono essere riconducibili ad una delle seguenti
tipologie” – omissis – lett. c) “costi della ricerca contrattuale delle
competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle
normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di
collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca per un
massimo del 30% delle spese totali ammissibili del progetto R&S” (cfr.
doc. 9 di parte appellata – fascicolo di primo grado, allegato memoria ex
art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., riprodotto in appello): alla stregua della lettera del Bando deve ritenersi che la società appellante principale,
proprio per aver partecipato a tale Bando, fosse pienamente a conoscenza del fatto che le spese di consulenza potevano essere ammesse solo nell'ipotesi di conferimento dell'incarico a soggetti terzi – estranei alla società appellante stessa e per un importo massimo del 30% del totale delle spese ammissibili. (Decreto 5485/2012 – Linee Guida di rendicontazione delle spese ammissibili). Si osserva ancora che pacificamente nel caso di specie le spese per la consulenza prestata dal sig. non sono Parte_2
state precedute dal conferimento dell'incarico preventivamente deliberato dall'Assemblea dei Soci (in quanto organo equiparato al Consiglio di
Amministrazione) e contenente la specifica della durata, del tempo da
19 impegnare nel progetto e del compenso (del tutto irrilevante risulta, in proposito, il verbale di assemblea in data 6 maggio 2015 – doc. 13 di parte appellata principale/appellante incidentale – nel quale è stato ratificato l'operato del sig. quale consulente in quanto deliberazione Parte_2
postuma e non sufficientemente specifica in termini da durata, tempo da impiegare nel progetto e compenso) con la conseguenza che, come condivisibilmente valutato dal Giudice di primo grado, non può
configurarsi alcun nesso di causalità fra il danno lamentato da parte appellante principale/appellata incidentale (il mancato riconoscimento del contributo a fondo perduto per l'importo di € 71.822,43) e l'inadempimento della società appellata principale/appellante incidentale che ha appostato tale costo nella sezione “consulenze” e non nella sezione
“spese del personale” in quanto, in nessun caso, tale importo sarebbe stato ammissibile. Si osserva, ancora, che risulta provato per documenti che la ripartizione dei costi e l'imputazione a “consulenze” (necessariamente rese da terzi) dell'importo di € 85.000,00 era stata oggetto di dibattito fra le parti ed approvata dalla società appellante principale/appellata incidentale (cfr. doc. 5 di parte appellata principale/appellante incidentale)
con la conseguenza che deve ritenersi che quest'ultima fosse a conoscenza di essere tenuta ad acquisire presso terzi le consulenze tecniche. La
valutazione integrata degli elementi di fatto e di diritto sopra emarginati impone di valutare l'inadempimento imputabile alla società appellata in termini di scarsa importanza, come tale inidoneo a legittimare la risoluzione del contratto e la, conseguente, restituzione del corrispettivo
20 già versato dalla società appellante.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante principale lamenta l'erronea applicazione del principio della soccombenza e del principio di causalità in relazione alle spese di lite delle terze chiamate: la censura risulta parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esplicitati. Invero con l'atto introduttivo del presente giudizio la società
ha esercitato nei confronti della società CP_8 Controparte_1
un'azione di risarcimento del danno in ragione della quale quest'ultima era certamente legittimata a chiedere di essere autorizzata alla chiamata in causa sulla base del contratto assicurativo n. 1908767 che la garantiva in primo rischio fino all'importo di € 2.500.000,00, ma non poteva ritenersi altrettanto legittimata alla chiamata in causa sulla base del contratto assicurativo n. 1908768 che, invece, la garantiva in secondo rischio oltre l'importo di € 2.500.000,00 atteso che la domanda non superava l'ammontare coperto dalla garanzia in primo rischio. In applicazione del principio di soccombenza e di causalità, quindi, la società CP_8
deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite degli Parte_5
che hanno assunto il rischio di cui al contratto n. 1908767, ma
[...]
non poteva essere condannata alla rifusione delle spese di lite degli che hanno assunto il rischio di cui al contratto Parte_5
1908768 che, invece, devono essere poste a carico della società
che l'ha inutilmente evocata in giudizio. Controparte_1
Si deve, a questo punto, esaminare l'appello incidentale con il quale la società lamenta l'erroneità dell'accertamento Controparte_1
21 dell'inadempimento di lieve entità e del conseguente rigetto della domanda riconvenzionale avente ad oggetto il saldo del corrispettivo anche sotto il profilo della mancanza di una condotta alternativa a quella adottata: il primo profilo del motivo, ossia quello relativo all'accertamento dell'inadempimento, resta assorbito dalle considerazioni che precedono in ordine al primo motivo di parte appellante principale/appellata incidentale.
Quanto alla conseguenzialità della reiezione della domanda riconvenzionale occorre invece rilevare che laddove l'inadempimento non sia di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., non integrando un'alterazione del sinallagma contrattuale, il corrispettivo pattuito (salvo che nell'ipotesi del contratto di vendita rispetto al quale è espressamente prevista l'azione di riduzione del prezzo
– art. 1492 c.c.) deve ritenersi integralmente dovuto salvo il diritto del contraente leso dalla condotta inadempiente al risarcimento del danno: ne discende che merita accoglimento l'appello incidentale e che la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata condannando la società
a pagare alla società la somma di € CP_8 Controparte_1
3.411,08 oltre IVA ed interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/02 dal dovuto al saldo effettivo.
Quanto al regolamento delle spese di lite e con specifico riferimento ai rapporti fra la società e la società la CP_8 Controparte_1
prima deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite della seconda in forza della regola generale della soccombenza. Tali spese di lite, avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali di fatto
22 espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M.
55/14 come successivamente modificata nel testo applicabile ratione
temporis – in complessivi € 13.430,00 per il primo grado (come liquidato dal Giudice di primo grado nei rapporti fra la società e le CP_8
terze chiamate;
fase di studio € 2.430,00; fase introduttiva € 1.550,00; fase istruttoria € 5.400,00; € 4.050,,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, ed in complessivi €
12.154,00 per il presente grado di giudizio di cui € 2.977,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio),
€ 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Risultano, altresì, documentate spese vive di parte appellata principale/appellante incidentale nella misura di €
147,00 pari al contributo unificato versato nel grado di appello con la conseguenza che la società deve essere condannata a CP_8
rimborsare alla società anche tale importo. Controparte_1
Quanto al regolamento delle spese di lite nei rapporti fra la CP_8
e gli che hanno assunto il rischio di cui alla al Parte_5
contratto n. 1908767, in base al principio di soccombenza e causalità,
come già esplicitato in sede di disamina del secondo motivo di gravame di parte appellante principale/appellata incidentale, devono essere poste a carico della prima ( le spese di lite di ambo i gradi del CP_8
giudizio dei secondi ( che hanno assunto il rischio Parte_5
23 di cui al contratto n. 1908767) in applicazione del principio della la soccombenza della prima e del principio di causalità e sono liquidate –
quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55/14
come successivamente modificata nel testo applicabile ratione temporis –
in complessivi € 13.430,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta)
e CPA, come per legge, per il primo grado e sempre quanto ai compensi in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge, per il presente grado di giudizio di cui € 2.977,00
per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva
(valore medio), € 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed €
5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive degli che hanno assunto Parte_5
il rischio di cui al contratto 1908767 con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Quanto al regolamento delle spese di lite di ambo i gradi del giudizio, per le ragioni esplicitate in relazione al secondo motivo di gravame della società ed in ragione della conseguente fondatezza CP_8
dell'eccezione di inoperatività della polizza tempestivamente sollevata da tale chiamata in causa, nei rapporti fra la società e gli Controparte_1
che hanno assunto il rischio di cui al contratto n. Parte_5
1908768 le spese di lite devono essere poste a carico della società
in forza del principio della soccombenza e della Controparte_1
causalità e sono liquidate quanto ai compensi in complessivi € 13.430,00
24 per il primo grado (come liquidato dal Giudice di primo grado nei rapporti fra la società le terze chiamate;
fase di studio € 2.430,00; CP_8
fase introduttiva € 1.550,00; fase istruttoria € 5.400,00; € 4.050,,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, ed in complessivi € 12.154,00 per il presente grado di giudizio di cui € 2.977,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Non
risultano documentate spese vive degli che hanno Parte_5
assunto il rischio di cui al contratto 1908767 con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico sia della società che della società in CP_8 Controparte_1
quanto entrambe parzialmente vittoriose.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza:
1) respinge le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno formulate dalla società CP_8
2) condanna la società a pagare alla società CP_8 CP_1
la somma di € 3.411,08 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dal dovuto al
[...]
25 saldo effettivo;
3) condanna la società alla rifusione alla società CP_8
delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio liquidate, Controparte_1
quanto ai compensi e per il primo grado, in complessivi € 13.430,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, e quanto ai compensi ed al presente grado di giudizio in complessivi € 12.154,00
oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge,
nonché quanto alle spese vive in complessivi € 147,00;
4) condanna la società alla rifusione agli CP_8 Parte_5
che hanno assunto il rischio del contratto n. 1908767 delle spese
[...]
di lite di ambo i gradi di giudizio liquidate, quanto ai compensi e per il primo grado, in complessivi € 13.430,00 oltre rimborso spese generali,
IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, e sempre quanto ai compensi e per il presente grado di giudizio in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
5) condanna la società alla rifusione agli Controparte_1 Parte_5
che hanno assunto il rischio del contratto n. 1908767 delle
[...]
spese di lite di ambo i gradi di giudizio liquidate, quanto ai compensi e per il primo grado, in complessivi € 13.430,00 oltre rimborso spese generali,
IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, e sempre quanto ai compensi e per il presente grado di giudizio in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
6) dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico delle
26 società e della società CP_8 Controparte_1
Così deciso in RE nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere est.
Maura Mancini
Il Presidente
Giuseppe Magnoli
27
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 1208/2021 La Corte d'Appello di RE, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1208/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 30 novembre 2021 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 12 febbraio 2025
OGGETTO: d a
[...] (C.F. – P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
cod.: P.IVA_2 rappresentante pro tempore sig. , con sede legale in Parte_2
Travagliato (BS), Via dell'Industria n. 44, con il patrocinio dell'avv.
Vincenzo Riviello del foro di RE (PE
ed elettivamente domiciliata Email_1
presso il suo studio in RE, Via Vittorio Emanuele II n. 1 ed all'indirizzo telematico del difensore, giusta mandato allegato all'atto di citazione in appello
1 APPELLANTE PRINCIPALE/APPELLATA INCIDENTALE
c o n t r o
già (C.F. e P.IVA Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa P.IVA_3
con sede legale in RE, Via F. Lippi n. 11, con il CP_3
patrocinio dell'avv. Dario Meini (PE
e dall'avv. Alberto Besuzio (PE Email_2
entrambi del foro di RE ed Email_3
elettivamente domiciliata presso il loro studio in RE, Borgo Pietro
Wuehrer n. 81 ed all'indirizzo digitale dei difensori giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
sub doc. 6
APPELLATA PRINCIPALE/APPELLANTE INCIDENTALE
e contro
che hanno assunto il rischio di cui Controparte_4
alla polizza n. 1908767), in persona della dott.ssa Parte_3
Rappresentante Generale dei per l'Italia (C.F. , con CP_4 P.IVA_4
sede in LA, Corso Garibaldi n. 86, con il patrocinio dell'avv. Giovanni
Bassi del foro di LA (PE ed Email_4
elettivamente domiciliati all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato in calce e depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello e contro
2 (sindacato n. 3000 che Controparte_4 CP_5
hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 1908768), in persona del
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia degli
Assicuratori dei signor – giusta procura speciale CP_4 Controparte_6
rogito notaio in LA (rep. n. 36.955, racc. n. 15.044) Persona_1
rilasciata dal Rappresentante generale per l'Italia dei di Londra, CP_4
signor , con il patrocinio dell'avv. Alberto Lai Molé del foro CP_7
di RO (PE ) ed elettivamente Email_5
domiciliati all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato allegato e depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
TERZE CHIAMATE APPELLATE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di RE n.
2615/2021 pubblicata in data 21 novembre 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante principale/appellata incidentale
“Voglia l'On.le Corte d'Appello di RE, dato atto di quanto esposto in
premessa, esaminati gli atti di causa, in accoglimento dei motivi di
gravame dedotti nel presente atto, ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione disattesa, in riforma della sentenza n. 2615/2021 resa dal
Tribunale di RE in data 13/10/2021, pubblicata il 21/10/2021;
- Preliminarmente: visto l'art. 283 cpc, sospendere immediatamente
inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i
3 motivi indicati in narrativa e stante la sussistenza dei requisiti del fumus
boni iuiris e del periculum in mora.
- In principalità e nel merito: accertare e dichiarare risolto per grave
inadempimento di il contratto stipulato con in CP_1 CP_8
data 20/09/2011 e per l'effetto:
a) condannare al risarcimento del danno in favore di CP_1
nella misura di € 71.822,43 come determinata in narrativa;
CP_8
salva la diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà provata all'esito
del giudizio;
b) dichiarare che nulla è dovuto da a in forza del Parte_4 CP_1
contratto 20/09/2011, né a titolo di corrispettivo né ad altro titolo;
c) condannare alla restituzione in favore dell'attrice della CP_1
somma di € 7.434,52, pari all'importo ad oggi versato a titolo di
corrispettivo da a in forza del contratto CP_8 CP_1
20/09/2011.
Interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
d) in riforma della statuizione della sentenza impugnata concernente la
condanna di al pagamento delle spese processuali delle parti CP_8
terze chiamate, esonerare l'odierna appellata dal pagamento delle
predette spese o quantomeno dispone la compensazione tra le parti.
Vittoria di spese e compenso professionale per ambo i gradi del giudizio.”
4 Dell'appellata principale/appellante incidentale:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di RE, contraris rejectis, così
giudicare:
nel merito, in via principale:
- respingere integralmente l'appello principale notificato dalla società
e le conseguenti domande di accertamento e condanna, in CP_8
riforma dei capi impugnati della sentenza 2615/2021, formulate a carico
e nei confronti della società in quanto del tutto destituite Controparte_1
di fondamento in fatto e in diritto e per tutte le ragioni espresse in
narrativa e comunque per le medesime ragioni altresì respingere ogni
altra domanda formulata delle parti costituite nei confronti della società
CP_1
in via subordinata, nel caso di accoglimento parziale o totale dell'appello
principale:
- accertare che la stessa appellante principale, omettendo le cautele da
osservarsi nel caso di specie secondo l'ordinaria diligenza, non abbia
impedito il verificarsi o l'aggravarsi del danno e, per l'effetto, a norma
del II comma dell'art. 1227 c.c. ritenere l'appellante principale medesima
responsabile del danno causato e comunque respingere integralmente le
domande da essa formulate nei confronti della società Controparte_1
- accertare il concorso dell'appellante principale nella causazione del
5 danno dal medesimo sofferto, ai sensi dell'art. 1227 c.c. I comma e, per
l'effetto, diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa di
e l'entità delle conseguenze ovvero respingere integralmente CP_8
le domande dell'appellante principale nei confronti della convenuta;
- comunque, condannare gli in persona del legale Parte_5
rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere integralmente indenne
da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarle Controparte_1
dal coinvolgimento nel presente giudizio previamente dichiarando altresì,
ove occorrer possa, l'inammissibilità dell'eccezione di copertura assoluta
formulata per la prima volta in appello dagli per Parte_5
la polizza 1908767;
in via incidentale, in parziale riforma di quanto disposto dalla sentenza n.
2615 del 2021:
- accertare l'esatto adempimento di GFinance alle obbligazioni
contrattuali assunte nei confronti della con il mandato dedotto CP_8
in giudizio ed accertare il diritto della medesima appellata /appellante
incidentale a percepire il compenso stabilito contrattualmente con
l'appellante principale, nella misura del saldo residuo ad oggi impagato
par ad euro 3.411,08 oltre IVA, ovvero alle diverse maggiori o minori
somme che risulteranno dovute in corso di causa, oltre rivalutazione ed
interessi ex d.lgs. 231/02 dalla del dovuto al saldo effettivo e condannare
al pagamento della somma per tali titoli dovuta. CP_8
6 in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di
giudizio.”
Della Terza Chiamata appellata che hanno Parte_5
assunto il rischio di cui al contratto n. 1908767:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di RE, contrariis reiectis, premessa
ogni opportuna pronuncia del caso e di legge e con ogni più ampia
motivazione, così giudicare:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE:
respingere l'impugnazione proposta da e, per l'effetto, CP_8
confermare l'impugnata Sentenza n. 2615/2021, emessa dal Tribunale di
RE, il tutto per i motivi illustrati in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA:
qualora dovesse riproporre, nel presente grado di giudizio, CP_1
domanda di manleva nei confronti dell'odierna comparente, nella
denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse
ritenere ammissibile, procedibile e fondato, in tutto o in parte, l'appello
proposto e, altresì, accertasse, in capo a una qualsivoglia Controparte_1
responsabilità per i danni di cui è causa, con conseguente condanna della
7 stessa al pagamento di quanto richiesto da parte appellante, accertare e
dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inoperatività della polizza
dalla stessa contratta.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE:
Nella denegata e non creduta ipotesi nella quale la Corte accolta
l'impugnazione proposta dall'appellante, condannare al CP_1
pagamento di quanto richiesto, nonché accertata l'operatività della
polizza, condanni gli che hanno assunto il rischio Parte_5
di cui al contratto n. 1908767, condannare gli stessi nei limiti del contratto
assicurativo n. 1908767 e del massimale pari ad € 2.500.000,00, dedotta
in ogni caso la franchigia di € 5.000,00 che resterà a carico
dell' , così come previsto dal contratto assicurativo. Parte_6
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa dei due gradi di
giudizio."
Dell'appellata (sindacato n. che Parte_5 Parte_7
hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 1908768:
“Voglia l'Ill.ma Corte di appello di RE, per i motivi tutti, in fatto e in
diritto, svolti dalla deducente nel corso del giudizio:
- in via principale, rigettare le domande svolte dall'appellante nei
confronti di siccome infondate in fatto e in diritto e, CP_1
comunque, non provate;
8 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale
dell'appello principale e di riproposizione, da parte di della CP_1
domanda di indennizzo assicurativo anche in relazione al contratto
1908768, in accoglimento della eccezione di non operatività della polizza
assicurativa rigettare le domande svolte nei confronti degli CP_1
che hanno assunto il rischio della polizza Parte_5
1908768, siccome infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta
operatività della copertura della polizza 1908768 in relazione ai fatti di
causa, dichiarare che gli che hanno assunto il Parte_5
rischio della polizza 1908768 sono obbligati a tenere indenne CP_1
per il solo danno che eccede l'importo di Euro 2.500.000,00 e, comunque,
entro il limite massimale di polizza pari a ulteriori Euro 2.500.000,00.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha CP_8
convenuto, innanzi al Tribunale di RE, la società Controparte_1
chiedendo che ne fosse accertato il grave inadempimento al contratto stipulato fra le parti in data 30 settembre 2011 e che, conseguentemente,
ne fosse dichiarata la risoluzione e la società convenuta fosse condannata a risarcirle il danno subito nella misura di € 71.822,43 nonché a restituirle la somma di € 7.434,52 che essa aveva versato a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui al contratto stipulato fra le parti. A sostegno delle 9 pretese azionate la società attrice ha allegato che con contratto in data 30
settembre 2011 essa aveva incaricato la società convenuta di istruire e predisporre, previa verifica delle condizioni di fattibilità del progetto, la pratica finalizzata all'ottenimento dei contributi a fondo perduto e finanziamenti previsti dalla Regione Lombardia e dal Miur nel bando pubblicato nel B.U.R.L. n. 31 del 3 agosto 2011; che la società convenuta aveva istruito, predisposto e depositato presso gli uffici preposti della
Regione Lombardia la pratica redatta per conto della società attrice;
che la
Regione Lombardia aveva deliberato l'erogazione dei finanziamenti e dei contributi a fondo perduto in favore dei soggetti del raggruppamento di imprese fra le quali la società attrice;
che le spese che essa aveva sostenuto per consulenze tecniche e contrattuali svolte dal sig. , Parte_2
legale rappresentante e amministratore unico della società attrice, erano state ritenute inammissibili e non computabili in quanto la società
convenuta le aveva erroneamente inserite nella voce “costi di consulenza”
invece che in quella “spese del personale” in contrasto con i “Criteri di rendicontazione delle singole voci di spesa” delle Linee Guida del Bando
che prevedevano che le consulenze dovessero essere acquisite presso fonti esterne e non da personale interno alla società richiedente;
che il sig.
non era socio della società attrice della quale era solo Parte_2
legale rappresentante ed amministratore unico;
che tale incarico era desumibile dalla visura camerale ed era perfettamente noto alla società
convenuta alla quale era stato comunicato prima della stipula del contratto;
che inoltre essa aveva inutilmente segnalato la circostanza alla incaricata
10 della società convenuta che si era occupata della pratica censurando l'appostazione del costo nella voce “costi di consulenza”; che in ragione dell'errore imputabile alla società convenuta essa non aveva ricevuto contributi a fondo perduto per complessivi € 71.822,43; che essa aveva inutilmente contestato alla società convenuta l'inadempimento dal febbraio 2016, dopo aver avuto contezza del fatto che la reiezione della domanda di contributo era stata determinata dall'errata appostazione del costo delle consulenze rese dal sig. ; che nel contratto Parte_2
stipulato fra le parti era espressamente previsto in capo alla società
convenuta l'obbligo di “rendicontazione e chiusura dell'intervento”; che in ragione dell'inadempimento della società convenuta il contratto doveva essere dichiarato risolto e la società convenuta condannata alla restituzione di quanto essa aveva pagato in esecuzione dello stesso nonché al risarcimento del danno subito nella misura del contributo non ricevuto.
Si è costituita la società che, in via preliminare, ha Controparte_1
chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della società
assicurativa al fine di essere manlevata di quanto eventualmente Pt_5
dovuto alla società attrice;
nel merito ha contestato la fondatezza delle pretese azionate nei suoi confronti evidenziando come, in sede di determinazione dei contenuti del piano finanziario, fosse stata concordata fra le parti l'opportunità di inserire anche il costo per le consulenze che la società attrice non era in grado di realizzare direttamente;
come la domanda finalizzata ad ottenere le agevolazioni finanziarie fosse stata presentata direttamente dalla società attrice e non dalla società convenuta;
11 come la domanda fosse stata accolta parzialmente con un finanziamento al tasso agevolato dello 0,5% per € 138.392,40 pari al 46,96% delle spese ammissibili e con un contributo a fondo perduto di € 119.063,03 pari al
40% delle medesime spese;
come tale accoglimento comportasse implicitamente l'assenso all'equilibrio finanziario del progetto (fra spese esterne e spese interne); come la società attrice non avesse comunicato alla società convenuta lo status di amministratore in capo al sig. Parte_2
; come essa avesse comunicato alla società attrice le linee guida
[...]
per la rendicontazione in data 23 luglio 2012; come non potesse configurarsi alcun nesso di causalità fra l'erronea appostazione nella voce
“spese di consulenza” in luogo di quella di “spese del personale” in quanto le prestazioni rese dall'amministratore unico non erano state precedute dal conferimento dell'incarico da parte dell'Assemblea dei soci;
come all'eventuale causazione del danno avesse concorso la società attrice;
come la prestazione oggetto del contratto stipulato fra le parti presentasse complessità tecnica tale da legittimare l'applicazione dell'art. 2236 c.c.;
come, in ogni caso, essa avesse stipulato contratti assicurativi per la responsabilità professionale;
come essa avesse diritto al pagamento del residuo dovutole in forza del contratto esattamente eseguito.
E' stata autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa che si è costituita in relazione al contratto 1908767 contestando la fondatezza della pretesa azionata dalla società attrice ed invocando i limiti della garanzia assicurativa;
si è altresì distintamente costituita in relazione al contratto 1908768 contestando la fondatezza della pretesa azionata dalla
12 società attrice ed evidenziando l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata per avere ad oggetto la copertura del rischio in eccesso al massimale della polizza n. 1908767.
E' stato autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed è stata espletata l'istruttoria testimoniale all'esito delle quali la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Sono state precisate le conclusioni e concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 2615/2021 pubblicata in data 21 ottobre 2021 il Tribunale
di RE ha respinto la domanda di parte attrice, ha respinto la domanda riconvenzionale della società convenuta, ha compensato le spese di lite fra parte attrice e parte convenuta, ha posto le spese delle terze chiamate in causa a carico di parte attrice valutando:
- l'assenza di prova idonea in ordine all'esatto adempimento da parte della società convenuta dell'obbligo di rendicontazione e chiusura dell'intervento;
- l'insussistenza del presupposto della non scarsa importanza dell'inadempimento della società convenuta ai fini della risoluzione del contratto inter partes;
- l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno azionata dalla società attrice per difetto del nesso di causalità fra l'inadempimento della società convenuta ed il danno sofferto dalla società attrice non essendo state le prestazioni rese dal sig. precedute dal Parte_2
conferimento dell'incarico da parte dell'Assemblea dei soci;
13 - la legittimità del mancato pagamento da parte della società attrice del saldo del corrispettivo pattuito in ragione dell'inadempimento della società convenuta;
- la sussistenza delle ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite fra parte attrice e parte convenuta alla luce della reciproca soccombenza;
- l'applicazione del principio della soccombenza in relazione alle spese di lite delle terze chiamate poste a carico di parte attrice in forza del principio di causazione.
Avverso detta sentenza è stato interposto appello dalla società CP_8
che, in via preliminare, ha chiesto che ne fosse sospesa provvisoria
[...]
esecuzione della sentenza impugnata e che, nel merito, ne ha chiesto la riforma sulla base di due distinti motivi di gravame.
Si è costituita la società resistendo al gravame Controparte_1
avversario e proponendo appello incidentale in relazione al capo di sentenza che aveva escluso il proprio diritto al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito.
Si sono costituiti gli che hanno assunto il rischio Parte_5
di cui al contratto n. 1908767 che hanno resistito al gravame dell'appellante principale sia in punto domande svolte nei confronti della sia in punto condanna dell'appellante principale alla Controparte_1
rifusione delle proprie spese di primo grado;
nei rapporti con la società
ha ribadito l'eccezione di inoperatività della garanzia Controparte_1
assicurativa sollevata in primo grado in sede di comparsa conclusionale.
14 Si sono costituiti gli che hanno assunto il rischio Parte_5
di cui al contratto n. 1908768 che hanno resistito al gravame dell'appellante principale sia in punto domande svolte nei confronti della sia in punto condanna dell'appellante principale alla Controparte_1
rifusione delle proprie spese di primo grado;
nei rapporti con la società
ha ribadito l'eccezione di inoperatività della garanzia Controparte_1
assicurativa.
All'udienza del 23 marzo 2020, tenuta a trattazione scritta, è stata sospesa la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata limitatamente al capo che ha posto a carico della società attrice/appellante principale la rifusione delle spese di lite degli che hanno assunto il Parte_5
rischio di cui al contratto n. 1908768 in quanto l'appello sul punto è stato ritenuto non manifestamente infondato alla luce della natura del contratto assicurativo di polizza di secondo rischio. Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 12 febbraio
2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame la società appellante principale censura la sentenza impugnata sotto il profilo della contraddittorietà e dell'illogicità per errata ovvero omessa valutazione di elementi di fatto e principi di diritto: in particolare la società appellante assume a) che
15 l'inadempimento della società appellata principale/appellante incidentale al contratto stipulato inter partes in data 30 settembre 2011 che essa aveva lamentato risultava provato per tabulas; b) che tale inadempimento presentava i caratteri della “non scarsa importanza” avuto riguardo alla misura dell'importo per il quale essa non era stata ammessa al contributo a fondo perduto e, dunque, legittimava la risoluzione del contratto inter
partes e la conseguente condanna della società appellata principale/appellante incidentale alla restituzione di quanto pagato dalla società appellante in esecuzione di tale contratto;
c) che la società
appellata principale/appellante incidentale non aveva in alcun modo informato la società appellante principale del fatto che le consulenze rese dal sig. sarebbero state ammesse al contributo a fondo perduto Parte_2
ovvero al finanziamento agevolato solo laddove accompagnate dal previo verbale assembleare di approvazione del compenso. L'argomentazione svolta sub a) da parte appellante principale risulta ultronea in quanto la sentenza impugnata recita “ritiene questo giudice che sia configurabile in
capo a l'inadempimento delle obbligazioni con riferimento, in CP_1
particolare, a quelle concernenti l'assistenza alle attività di
contabilizzazione e rendicontazione” e, quindi, riconosce proprio l'inadempimento lamentato dalla società appellante. Dal punto di vista logico-giuridico occorre, ad avviso di questo Collegio, esaminare prioritariamente il profilo del motivo di gravame sollevato sub c), ossia quello attinente alla violazione del dovere di informazione gravante sulla società appellata principale/appellante incidentale in ordine ai presupposti
16 che avrebbero consentito l'ammissione al contributo a fondo perduto e/o al finanziamento agevolato del compenso speso dalla società appellante principale per le consulenze prestate dal sig. Amministratore Parte_2
unico della stessa: in proposito si osserva che risulta provato per documenti che la società appellata principale/appellante incidentale ha trasmesso alla società appellante principale/appellata incidentale, con mail del 23 marzo 2012 (cfr. doc. 11 di parte appellata principale/appellante incidentale – fascicolo di primo grado e riprodotta in appello – la circostanza della trasmissione e ricezione di tale mail non risulta in alcun modo contestata nell'ambito del presente giudizio), non solo “Le Linee
Guida di Rendicontazione e Gestione dei Progetti” che espressamente,
nell'Appendice 01 – Tipologie di spese ammissibili, al punto a)
evidenziano chiaramente come le “Spese di personale” possano comprendere “nella voce personale non dipendente anche le spese per soci
e amministratori a condizione che: - venga attribuito un incarico
specifico per le attività di progetto e la prestazione non sia riconducibile
all'attività ordinariamente svolta nell'impresa; - l'incarico sia stato
preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione o altro
organo equiparato e conferito nel rispetto delle norme statutarie;
-
l'incarico sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato
con adeguata esperienza professionale rispetto all'attività progettuale
richiesta; - l'incarico contenga la durata, il tempo dedicato al progetto e
il relativo compenso” ma anche l'allegato 4 (Decreto 5485/2012 – Linee
Guida di rendicontazione delle spese ammissibili) a tali Linee Guida che,
17 al punto 3.4.1., con specifico riguardo alle spese di consulenza sostenute per attività svolta dall'amministratore, evidenzia “Si precisa che tali costi
non possono essere imputati contratti di consulenza (art.
9.2 lett. c Bando)
in quanto le consulenze devono essere commissionate a soggetti/strutture
terze tramite transazione effettuata alle normali condizioni di mercato
che non comporti elementi di collusione". Rileva questo Collegio che solo la prima delle fatture emesse dal sig. nei confronti della Parte_2
società appellante principale/appellata incidentale (per l'importo di €
6.500,00) è antecedente alla trasmissione della mail sopra emarginata con gli allegati come sopra richiamati con la conseguenza che la violazione dell'obbligo di informazione lamentata risulta limitata a minima parte dei compensi erogati al sig. dalla società appellante principale;
Parte_2
rileva, altresì, questo Collegio che l'allegazione di parte appellata principale/appellante incidentale secondo la quale essa non sarebbe stata resa edotta dello status di amministratore unico del sig. e, Parte_2
conseguentemente, non sarebbe configurabile alcun inadempimento non può essere condivisa alla luce del rilievo che il contratto inter partes è stato sottoscritto proprio dal sig. nella sua qualità di Legale Parte_2
Rappresentante della società appellante (cfr. doc. 1 – All. B di parte appellante – fascicolo di primo grado riprodotto in grado di appello). Si
deve, a questo punto, valutare il secondo profilo del motivo di gravame emarginato da parte appellante principale/appellata incidentale: in particolare la censura della valutazione di scarsa importanza dell'inadempimento. Sul punto si osserva che il Bando al quale la società
18 appellante principale ha partecipato in raggruppamento di imprese all'art. 9 rubricato “Spese ammissibili” prevede espressamente al punto 9.2 “Ai
sensi dell'art. 31 del Regolamento (CE) N. 800/2008, le spese, a pena di
inammissibilità, devono essere riconducibili ad una delle seguenti
tipologie” – omissis – lett. c) “costi della ricerca contrattuale delle
competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle
normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di
collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca per un
massimo del 30% delle spese totali ammissibili del progetto R&S” (cfr.
doc. 9 di parte appellata – fascicolo di primo grado, allegato memoria ex
art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., riprodotto in appello): alla stregua della lettera del Bando deve ritenersi che la società appellante principale,
proprio per aver partecipato a tale Bando, fosse pienamente a conoscenza del fatto che le spese di consulenza potevano essere ammesse solo nell'ipotesi di conferimento dell'incarico a soggetti terzi – estranei alla società appellante stessa e per un importo massimo del 30% del totale delle spese ammissibili. (Decreto 5485/2012 – Linee Guida di rendicontazione delle spese ammissibili). Si osserva ancora che pacificamente nel caso di specie le spese per la consulenza prestata dal sig. non sono Parte_2
state precedute dal conferimento dell'incarico preventivamente deliberato dall'Assemblea dei Soci (in quanto organo equiparato al Consiglio di
Amministrazione) e contenente la specifica della durata, del tempo da
19 impegnare nel progetto e del compenso (del tutto irrilevante risulta, in proposito, il verbale di assemblea in data 6 maggio 2015 – doc. 13 di parte appellata principale/appellante incidentale – nel quale è stato ratificato l'operato del sig. quale consulente in quanto deliberazione Parte_2
postuma e non sufficientemente specifica in termini da durata, tempo da impiegare nel progetto e compenso) con la conseguenza che, come condivisibilmente valutato dal Giudice di primo grado, non può
configurarsi alcun nesso di causalità fra il danno lamentato da parte appellante principale/appellata incidentale (il mancato riconoscimento del contributo a fondo perduto per l'importo di € 71.822,43) e l'inadempimento della società appellata principale/appellante incidentale che ha appostato tale costo nella sezione “consulenze” e non nella sezione
“spese del personale” in quanto, in nessun caso, tale importo sarebbe stato ammissibile. Si osserva, ancora, che risulta provato per documenti che la ripartizione dei costi e l'imputazione a “consulenze” (necessariamente rese da terzi) dell'importo di € 85.000,00 era stata oggetto di dibattito fra le parti ed approvata dalla società appellante principale/appellata incidentale (cfr. doc. 5 di parte appellata principale/appellante incidentale)
con la conseguenza che deve ritenersi che quest'ultima fosse a conoscenza di essere tenuta ad acquisire presso terzi le consulenze tecniche. La
valutazione integrata degli elementi di fatto e di diritto sopra emarginati impone di valutare l'inadempimento imputabile alla società appellata in termini di scarsa importanza, come tale inidoneo a legittimare la risoluzione del contratto e la, conseguente, restituzione del corrispettivo
20 già versato dalla società appellante.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante principale lamenta l'erronea applicazione del principio della soccombenza e del principio di causalità in relazione alle spese di lite delle terze chiamate: la censura risulta parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esplicitati. Invero con l'atto introduttivo del presente giudizio la società
ha esercitato nei confronti della società CP_8 Controparte_1
un'azione di risarcimento del danno in ragione della quale quest'ultima era certamente legittimata a chiedere di essere autorizzata alla chiamata in causa sulla base del contratto assicurativo n. 1908767 che la garantiva in primo rischio fino all'importo di € 2.500.000,00, ma non poteva ritenersi altrettanto legittimata alla chiamata in causa sulla base del contratto assicurativo n. 1908768 che, invece, la garantiva in secondo rischio oltre l'importo di € 2.500.000,00 atteso che la domanda non superava l'ammontare coperto dalla garanzia in primo rischio. In applicazione del principio di soccombenza e di causalità, quindi, la società CP_8
deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite degli Parte_5
che hanno assunto il rischio di cui al contratto n. 1908767, ma
[...]
non poteva essere condannata alla rifusione delle spese di lite degli che hanno assunto il rischio di cui al contratto Parte_5
1908768 che, invece, devono essere poste a carico della società
che l'ha inutilmente evocata in giudizio. Controparte_1
Si deve, a questo punto, esaminare l'appello incidentale con il quale la società lamenta l'erroneità dell'accertamento Controparte_1
21 dell'inadempimento di lieve entità e del conseguente rigetto della domanda riconvenzionale avente ad oggetto il saldo del corrispettivo anche sotto il profilo della mancanza di una condotta alternativa a quella adottata: il primo profilo del motivo, ossia quello relativo all'accertamento dell'inadempimento, resta assorbito dalle considerazioni che precedono in ordine al primo motivo di parte appellante principale/appellata incidentale.
Quanto alla conseguenzialità della reiezione della domanda riconvenzionale occorre invece rilevare che laddove l'inadempimento non sia di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., non integrando un'alterazione del sinallagma contrattuale, il corrispettivo pattuito (salvo che nell'ipotesi del contratto di vendita rispetto al quale è espressamente prevista l'azione di riduzione del prezzo
– art. 1492 c.c.) deve ritenersi integralmente dovuto salvo il diritto del contraente leso dalla condotta inadempiente al risarcimento del danno: ne discende che merita accoglimento l'appello incidentale e che la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata condannando la società
a pagare alla società la somma di € CP_8 Controparte_1
3.411,08 oltre IVA ed interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/02 dal dovuto al saldo effettivo.
Quanto al regolamento delle spese di lite e con specifico riferimento ai rapporti fra la società e la società la CP_8 Controparte_1
prima deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite della seconda in forza della regola generale della soccombenza. Tali spese di lite, avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali di fatto
22 espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M.
55/14 come successivamente modificata nel testo applicabile ratione
temporis – in complessivi € 13.430,00 per il primo grado (come liquidato dal Giudice di primo grado nei rapporti fra la società e le CP_8
terze chiamate;
fase di studio € 2.430,00; fase introduttiva € 1.550,00; fase istruttoria € 5.400,00; € 4.050,,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, ed in complessivi €
12.154,00 per il presente grado di giudizio di cui € 2.977,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio),
€ 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Risultano, altresì, documentate spese vive di parte appellata principale/appellante incidentale nella misura di €
147,00 pari al contributo unificato versato nel grado di appello con la conseguenza che la società deve essere condannata a CP_8
rimborsare alla società anche tale importo. Controparte_1
Quanto al regolamento delle spese di lite nei rapporti fra la CP_8
e gli che hanno assunto il rischio di cui alla al Parte_5
contratto n. 1908767, in base al principio di soccombenza e causalità,
come già esplicitato in sede di disamina del secondo motivo di gravame di parte appellante principale/appellata incidentale, devono essere poste a carico della prima ( le spese di lite di ambo i gradi del CP_8
giudizio dei secondi ( che hanno assunto il rischio Parte_5
23 di cui al contratto n. 1908767) in applicazione del principio della la soccombenza della prima e del principio di causalità e sono liquidate –
quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55/14
come successivamente modificata nel testo applicabile ratione temporis –
in complessivi € 13.430,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta)
e CPA, come per legge, per il primo grado e sempre quanto ai compensi in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge, per il presente grado di giudizio di cui € 2.977,00
per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva
(valore medio), € 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed €
5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive degli che hanno assunto Parte_5
il rischio di cui al contratto 1908767 con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Quanto al regolamento delle spese di lite di ambo i gradi del giudizio, per le ragioni esplicitate in relazione al secondo motivo di gravame della società ed in ragione della conseguente fondatezza CP_8
dell'eccezione di inoperatività della polizza tempestivamente sollevata da tale chiamata in causa, nei rapporti fra la società e gli Controparte_1
che hanno assunto il rischio di cui al contratto n. Parte_5
1908768 le spese di lite devono essere poste a carico della società
in forza del principio della soccombenza e della Controparte_1
causalità e sono liquidate quanto ai compensi in complessivi € 13.430,00
24 per il primo grado (come liquidato dal Giudice di primo grado nei rapporti fra la società le terze chiamate;
fase di studio € 2.430,00; CP_8
fase introduttiva € 1.550,00; fase istruttoria € 5.400,00; € 4.050,,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, ed in complessivi € 12.154,00 per il presente grado di giudizio di cui € 2.977,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Non
risultano documentate spese vive degli che hanno Parte_5
assunto il rischio di cui al contratto 1908767 con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico sia della società che della società in CP_8 Controparte_1
quanto entrambe parzialmente vittoriose.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza:
1) respinge le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno formulate dalla società CP_8
2) condanna la società a pagare alla società CP_8 CP_1
la somma di € 3.411,08 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dal dovuto al
[...]
25 saldo effettivo;
3) condanna la società alla rifusione alla società CP_8
delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio liquidate, Controparte_1
quanto ai compensi e per il primo grado, in complessivi € 13.430,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, e quanto ai compensi ed al presente grado di giudizio in complessivi € 12.154,00
oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge,
nonché quanto alle spese vive in complessivi € 147,00;
4) condanna la società alla rifusione agli CP_8 Parte_5
che hanno assunto il rischio del contratto n. 1908767 delle spese
[...]
di lite di ambo i gradi di giudizio liquidate, quanto ai compensi e per il primo grado, in complessivi € 13.430,00 oltre rimborso spese generali,
IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, e sempre quanto ai compensi e per il presente grado di giudizio in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
5) condanna la società alla rifusione agli Controparte_1 Parte_5
che hanno assunto il rischio del contratto n. 1908767 delle
[...]
spese di lite di ambo i gradi di giudizio liquidate, quanto ai compensi e per il primo grado, in complessivi € 13.430,00 oltre rimborso spese generali,
IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, e sempre quanto ai compensi e per il presente grado di giudizio in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
6) dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico delle
26 società e della società CP_8 Controparte_1
Così deciso in RE nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere est.
Maura Mancini
Il Presidente
Giuseppe Magnoli
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