Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Il giorno 3 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 11720/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Teofilo Migliaccio, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace, CP_1
appellato
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2
contumace,
appellato
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 617, c. I, c.p.c.)
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Migliaccio
il quale precisa le conclusioni, riportandosi al proprio atto costitutivo,
e discute la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
nessun altro compare alle 9.50.
Il Giudice,
1
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 34611/2021 pubblicata il 25.11.2021, il Giudice
di Pace di Napoli, accogliendo la domanda proposta da CP_1
contro l' ed il Parte_1 Controparte_2
ha dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo esattoriale in
[...]
relazione alla cartella di pagamento n. 07120140110457606000 dell'importo di € 522,43 - che ha annullato - per omessa prova, da parte dell'agente della riscossione, della regolarità della sua notifica, condannando l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della domanda, l'opponente aveva dedotto di essere venuto a conoscenza, tramite estratto di ruolo esattoriale, dell'esistenza, a proprio carico, dell'indicata cartella di pagamento, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada accertate dal e ne aveva eccepita l'omessa notifica Controparte_2
unitamente a quella dei presupposti verbali di accertamento, chiedendo che venisse annullata e che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto dell'esattore di procedere ad esecuzione forzata per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito, ai sensi dell'art. 28 l. n.
689/81.
2 Il Giudice di Pace ha preliminarmente qualificato la domanda dell'attore come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, nel merito, l'ha ritenuta fondata sul rilievo dell'omessa prova, da parte dell'agente della riscossione, della regolare notificazione della cartella esattoriale.
Per la riforma della sentenza l' ha Parte_1
proposto appello, lamentando l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per difetto di interesse ad agire, nonché, nel merito,
l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale impugnata.
Le parti appellate non si sono costituite e, con ordinanza del 4.7.2023,
il Tribunale ha dichiarato la nullità della notificazione del gravame ad esse diretta, disponendone la rinnovazione nel termine di trenta giorni.
2. La qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., operata dal giudice di prime cure, può far dubitare dell'ammissibilità del gravame, atteso il disposto dell'art. 618, c. III, c.p.c.
Tuttavia, assumono rilievo preliminare le considerazioni che seguono.
3. L'art. 3 bis della Legge n. 53/1994 dispone, al comma I, che "La
notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica
certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può
essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi." e, al comma V,
“L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico
separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta
3 elettronica certificata. La relazione deve contenere: [...] e) l'indirizzo di
posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione
dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto [...]".
L'art. 11 della Legge citata così poi dispone: "Le notificazioni di cui
alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i
requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le
disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza
sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della
notifica".
Con ordinanza del 4.7.2023, come detto, il Tribunale ha rilevato che la relata di notifica telematica dell'atto di appello fosse priva dell'indicazione,
richiesta dall'art. 3 bis, c. V, lett. f), l. n. 53/1994, del pubblico elenco dal quale sono stati tratti gli indirizzi dei destinatari, e ha dichiarato la nullità
della notificazione disponendone la rinnovazione.
L'appellante ha rinotificato, in data 17.7.2023, il gravame nuovamente a mezzo PEC;
tuttavia, anche la relata di tale notifica è priva dell'indicazione dei pubblici elenchi da cui sono stati estratti gli indirizzi telematici dei destinatari, in spregio al disposto dell'art. 3 bis, comma 5, lett. f), Legge n.
53/1994.
Ne consegue, in applicazione dell'art. 11 Legge n. 53/1994, la nullità
anche della seconda notifica telematica dell'atto di appello, che non può
ritenersi sanata in considerazione della mancata costituzione delle parti appellate.
Peraltro, resta preclusa la possibilità di concedere un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso e atteso che il
4 vizio della seconda notificazione non è dipeso da causa non imputabile all'appellante (v. Cass., Sez. V, n. 19218/2019; Cass., Sez. II, n. 9541/2023).
Ai sensi dell'art. 291, c. III, c.p.c., pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
nei confronti di e del Parte_1 CP_1 [...]
per la riforma della sentenza n. 34611/2021 emessa Controparte_2
dal Giudice di Pace di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. nulla per le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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