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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/03/2024, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
SENTENZA ex art. 281 sexies, c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3240/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI BATTISTA LUCIANO P.IVA_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE- contumace
Oggetto: leasing- risoluzione del contratto
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: “1) Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) previo accertamento e dichiarazione dell'intervenuta risoluzione ope legis del contratto di locazione finanziaria per immobili I2/140861 del 11.07.2012 per i motivi di cui all'espositiva che precede, ordinare al Sig. residente in [...], in proprio e anche quale omonimo titolare della CP_1 ditta individuale corrente in Sassari, di rilasciare, immediatamente, Controparte_1
l'immobile indicato ai capi A e B del presente atto nella piena e libera disponibilità della proprietaria dello stesso;
3) con vittoria di spese, compensi professionali ex Controparte_2
D.M. 55/2014, 15% per spese generali, IVA e C.p.A. come per legge.. In subordine, 1) (…) 2) previo accertamento, se del caso e per i motivi esposti in premessa, del grave inadempimento posto in essere Org dal Sig. residente in [...], in proprio e anche quale omonimo titolare della CP_1 individuale corrente in Sassari, nel pagamento dei canoni di locazione Controparte_1 concordati con contratto di leasing n. I2/140861 del 11.07.2012, dichiarare risolto a ogni effetto di legge il contratto di leasing de quo intercorso tra quest'ultima e la e, Controparte_2 conseguentemente, ordinare dal Sig. (…) di rilasciare, immediatamente, l'immobile CP_1 indicato ai capi A e B del presente atto nella piena e libera disponibilità della CP_2
proprietaria dello stesso;
3) con vittoria di spese, compensi professionali ex D.M. 55/2014, 15%
[...] per spese generali, IVA e C.p.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 18 dicembre 2023 agiva contro , quale titolare Controparte_2 CP_1 dell'impresa individuale , chiedendo dichiararsi l'avvenuta risoluzione per inadempimento del CP_1 contratto stipulato col resistente l'11 luglio 2012 con cui gli era stato dato in locazione finanziaria un fabbricato artigianale sito nella via Millelire n. 3 di Sassari – Li Punti, acquistato dalla società ricorrente con atto pubblico in pari data, per un corrispettivo di 500.000 euro.
Esponeva che il contratto prevedeva a carico dell'utilizzatore l'obbligo di versare 216 canoni mensili anticipati da € 3.380,00 ciascuno (oltre IVA), escluso il primo macrocanone dell'importo di 52.000,00 euro, oltre IVA. Consegnato l'immobile al conduttore, questi aveva omesso il pagamento di numerosi canoni, restando debitore alla data del 31 maggio 2022 della complessiva somma di 273.866,02 euro, oltre interessi e spese.
Richiamava quindi l'esponente la clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di leasing e, rappresentando di aver comunicato al convenuto la propria volontà di avvalersene, con lettera raccomandata a.r. del 20 maggio 2022, ricevuta dal il 30 maggio 2022, domandava che, accertata CP_1
l'avvenuta risoluzione del contratto, l'utilizzatore inadempiente fosse condannato all'immediato rilascio dell'immobile, riservandosi la ricorrente di agire in separata sede per il pagamento di quanto dovutole per canoni, interessi, penale e risarcimento del danno.
Il convenuto, regolarmente evocato in giudizio, restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza del 21 marzo 2024, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., sulle conclusioni riportate in epigrafe.
***
La domanda è fondata e dev'essere accolta. La società concedente ha infatti documentato (all.3) l'avvenuta stipulazione del contratto di leasing datato 11 luglio 2012 col e l'adempimento della prestazione a suo carico, di consegna del CP_1 fabbricato locatogli (che trova conferma anche nella notificazione dell'atto introduttivo, perfezionatasi a mani del destinatario presso il fabbricato in parola). La scrittura privata prodotta unitamente al ricorso introduttivo reca infatti anche la sottoscrizione dell'utilizzatore e, in mancanza di disconoscimento, deve intendersi legalmente riconosciuta, ex art.215, n.1, c.p.c., e fornisce piena prova dell'esistenza e del contenuto delle pattuizioni contrattuali.
Ricorre inoltre l'inadempimento del convenuto che ha omesso il pagamento di numerosi canoni, maturando il consistente debito di cui in espositiva. Avendo infatti fornito la prova del CP_2 titolo contrattuale in cui trova fonte l'obbligo di pagamento a carico dell'utilizzatore, costituiva onere di quest'ultimo dimostrare di avervi adempiuto corrispondendo i canoni alle scadenze concordate e tale onere, evidentemente, non è stato assolto essendo il sig. rimasto contumace. CP_1
In difetto di alcun elemento deponente in senso contrario, deve pertanto darsi atto dell'avvenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456, c.c., specificamente prevista dalle parti con la clausola sub 12 delle condizioni generali della locazione finanziaria, per il mancato adempimento degli obblighi assunti dall'utilizzatore. Con l'invio della lettera raccomandata a.r. richiamata in espositiva (all.6), ricevuta dal destinatario il 30 maggio 2022, si è dunque verificata di diritto la risoluzione del contratto, ex art. 1456, c.c., che dà luogo al conseguente effetto restitutorio tipico dell'istituto, previsto dall'art. 1458, c.c., e peraltro espressamente contemplato nella specie dalla clausola sub 13 del contratto, sicché
pagina 2 di 3 l'utilizzatore è tenuto all'immediato rilascio del bene, libero da persone e cose, in favore della concedente.
Per completezza, deve anche osservarsi come nella specie debba escludersi che il lamentato inadempimento, stante l'elevato ammontare dei canoni non corrisposti, pari a circa la metà del corrispettivo concordato, sia di scarsa importanza e che la comunicata intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa costituisca comportamento pretestuoso o contrario a buona fede da parte della società concedente.
La domanda restitutoria proposta da dev'essere pertanto accolta e le spese di lite sono CP_2 liquidate come in dispositivo a carico del convenuto, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento della domanda, dichiara risolto per inadempimento dell'utilizzatore e per effetto della clausola risolutiva espressa il contratto di locazione finanziaria immobiliare n. I2/140861.
Condanna il convenuto quale titolare dell'impresa individuale , a rilasciare a CP_1 CP_1
libero da persone e cose, il fabbricato posto in comune di Sassari, località Li Punti, Controparte_2 via Domenico Millelire n. 3, distinto in catasto al foglio 67, mappale 919, sub. 3, categoria D/1.
Condanna il resistente alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 12.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Sassari, 28 marzo 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
SENTENZA ex art. 281 sexies, c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3240/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI BATTISTA LUCIANO P.IVA_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE- contumace
Oggetto: leasing- risoluzione del contratto
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: “1) Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) previo accertamento e dichiarazione dell'intervenuta risoluzione ope legis del contratto di locazione finanziaria per immobili I2/140861 del 11.07.2012 per i motivi di cui all'espositiva che precede, ordinare al Sig. residente in [...], in proprio e anche quale omonimo titolare della CP_1 ditta individuale corrente in Sassari, di rilasciare, immediatamente, Controparte_1
l'immobile indicato ai capi A e B del presente atto nella piena e libera disponibilità della proprietaria dello stesso;
3) con vittoria di spese, compensi professionali ex Controparte_2
D.M. 55/2014, 15% per spese generali, IVA e C.p.A. come per legge.. In subordine, 1) (…) 2) previo accertamento, se del caso e per i motivi esposti in premessa, del grave inadempimento posto in essere Org dal Sig. residente in [...], in proprio e anche quale omonimo titolare della CP_1 individuale corrente in Sassari, nel pagamento dei canoni di locazione Controparte_1 concordati con contratto di leasing n. I2/140861 del 11.07.2012, dichiarare risolto a ogni effetto di legge il contratto di leasing de quo intercorso tra quest'ultima e la e, Controparte_2 conseguentemente, ordinare dal Sig. (…) di rilasciare, immediatamente, l'immobile CP_1 indicato ai capi A e B del presente atto nella piena e libera disponibilità della CP_2
proprietaria dello stesso;
3) con vittoria di spese, compensi professionali ex D.M. 55/2014, 15%
[...] per spese generali, IVA e C.p.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 18 dicembre 2023 agiva contro , quale titolare Controparte_2 CP_1 dell'impresa individuale , chiedendo dichiararsi l'avvenuta risoluzione per inadempimento del CP_1 contratto stipulato col resistente l'11 luglio 2012 con cui gli era stato dato in locazione finanziaria un fabbricato artigianale sito nella via Millelire n. 3 di Sassari – Li Punti, acquistato dalla società ricorrente con atto pubblico in pari data, per un corrispettivo di 500.000 euro.
Esponeva che il contratto prevedeva a carico dell'utilizzatore l'obbligo di versare 216 canoni mensili anticipati da € 3.380,00 ciascuno (oltre IVA), escluso il primo macrocanone dell'importo di 52.000,00 euro, oltre IVA. Consegnato l'immobile al conduttore, questi aveva omesso il pagamento di numerosi canoni, restando debitore alla data del 31 maggio 2022 della complessiva somma di 273.866,02 euro, oltre interessi e spese.
Richiamava quindi l'esponente la clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di leasing e, rappresentando di aver comunicato al convenuto la propria volontà di avvalersene, con lettera raccomandata a.r. del 20 maggio 2022, ricevuta dal il 30 maggio 2022, domandava che, accertata CP_1
l'avvenuta risoluzione del contratto, l'utilizzatore inadempiente fosse condannato all'immediato rilascio dell'immobile, riservandosi la ricorrente di agire in separata sede per il pagamento di quanto dovutole per canoni, interessi, penale e risarcimento del danno.
Il convenuto, regolarmente evocato in giudizio, restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza del 21 marzo 2024, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., sulle conclusioni riportate in epigrafe.
***
La domanda è fondata e dev'essere accolta. La società concedente ha infatti documentato (all.3) l'avvenuta stipulazione del contratto di leasing datato 11 luglio 2012 col e l'adempimento della prestazione a suo carico, di consegna del CP_1 fabbricato locatogli (che trova conferma anche nella notificazione dell'atto introduttivo, perfezionatasi a mani del destinatario presso il fabbricato in parola). La scrittura privata prodotta unitamente al ricorso introduttivo reca infatti anche la sottoscrizione dell'utilizzatore e, in mancanza di disconoscimento, deve intendersi legalmente riconosciuta, ex art.215, n.1, c.p.c., e fornisce piena prova dell'esistenza e del contenuto delle pattuizioni contrattuali.
Ricorre inoltre l'inadempimento del convenuto che ha omesso il pagamento di numerosi canoni, maturando il consistente debito di cui in espositiva. Avendo infatti fornito la prova del CP_2 titolo contrattuale in cui trova fonte l'obbligo di pagamento a carico dell'utilizzatore, costituiva onere di quest'ultimo dimostrare di avervi adempiuto corrispondendo i canoni alle scadenze concordate e tale onere, evidentemente, non è stato assolto essendo il sig. rimasto contumace. CP_1
In difetto di alcun elemento deponente in senso contrario, deve pertanto darsi atto dell'avvenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456, c.c., specificamente prevista dalle parti con la clausola sub 12 delle condizioni generali della locazione finanziaria, per il mancato adempimento degli obblighi assunti dall'utilizzatore. Con l'invio della lettera raccomandata a.r. richiamata in espositiva (all.6), ricevuta dal destinatario il 30 maggio 2022, si è dunque verificata di diritto la risoluzione del contratto, ex art. 1456, c.c., che dà luogo al conseguente effetto restitutorio tipico dell'istituto, previsto dall'art. 1458, c.c., e peraltro espressamente contemplato nella specie dalla clausola sub 13 del contratto, sicché
pagina 2 di 3 l'utilizzatore è tenuto all'immediato rilascio del bene, libero da persone e cose, in favore della concedente.
Per completezza, deve anche osservarsi come nella specie debba escludersi che il lamentato inadempimento, stante l'elevato ammontare dei canoni non corrisposti, pari a circa la metà del corrispettivo concordato, sia di scarsa importanza e che la comunicata intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa costituisca comportamento pretestuoso o contrario a buona fede da parte della società concedente.
La domanda restitutoria proposta da dev'essere pertanto accolta e le spese di lite sono CP_2 liquidate come in dispositivo a carico del convenuto, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento della domanda, dichiara risolto per inadempimento dell'utilizzatore e per effetto della clausola risolutiva espressa il contratto di locazione finanziaria immobiliare n. I2/140861.
Condanna il convenuto quale titolare dell'impresa individuale , a rilasciare a CP_1 CP_1
libero da persone e cose, il fabbricato posto in comune di Sassari, località Li Punti, Controparte_2 via Domenico Millelire n. 3, distinto in catasto al foglio 67, mappale 919, sub. 3, categoria D/1.
Condanna il resistente alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 12.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Sassari, 28 marzo 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3