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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 720/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Li Noce;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ); CP_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F. ); CP_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._3
nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_3 C.F._4 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Giancarlo Spatafora ed il primo
1 anche dall'avv. Giuseppe Incatasciato;
APPELLATI
E CONTRO
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Carmelo Fabio Antonio Ferrara;
APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., a seguito di discussione orale, all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato presso il Tribunale di Siracusa in data 1 luglio 2019 , , e , premesso CP_1 Parte_2 CP_2 Parte_3
di essere figli ed eredi legittimi di , deceduta il 12 dicembre 2015 presso Persona_1
l'unità operativa di rianimazione del Presidio Ospedaliero , esponevano: Controparte_4
che la loro congiunta era stata ricoverata in data 30/11/2015 presso il
[...]
–riferibile all - per essere Controparte_5 Parte_1
sottoposta ad intervento chirurgico di ricanalizzazione con ansa ileale ed anastomosi ileale meccanica, eseguito il giorno 1/12/2015; che, sin dalle prime ore successive al predetto intervento chirurgico e per i giorni successivi, la aveva accusato fuoriuscite di Per_1
sangue dalla bocca e difficoltà respiratorie più volte segnalate al personale medico ed infermieristico;
che soltanto in data 04/12/2015 era stata eseguita in urgenza alla Per_1 una Tac collo e torace il cui esito rappresentava “recente emofte da verosimile sanguinamento attivo delle alte vie aeree in recente intubazione”; che, ritenuta la gravità delle condizioni della paziente, il 4 dicembre 2015 ne veniva approntato il trasporto urgente in ambulanza presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Garibaldi-
Nesima di ove la paziente giungeva in condizioni critiche;
che la , ivi CP_3 Per_1 sottoposta ad esami diagnostici ed a broncoscopia, era rimasta ricoverata presso l'Unità
Operativa di Rianimazione fino al suo decesso avvenuto in data 12/12/2015 per insufficienza polmonare successiva a trauma o a intervento chirurgico;
che, a seguito del
2 decesso, era stato promosso un procedimento penale per omicidio colposo, e dalla perizia medico legale colà espletata era emerso che l'intubazione effettuata durante l'intervento chirurgico di ricanalizzazione intestinale eseguito presso il P.O. di aveva causato CP_5
alla una lesione tracheale che, approfonditasi durante la degenza post-operatoria Per_1 presso l'U.O. di chirurgia del medesimo P.O. di l'aveva condotta alla morte;
che il CP_5
decesso della , avvenuto per arresto cardiocircolatorio in un quadro clinico di Per_1 grave insufficienza multiorgano instauratosi progressivamente dopo l'anemia acuta del giorno 4/12/2014 e la conseguente alterazione emodinamica critica in paziente sottoposta a stress chirurgico, era riconducibile a negligenza ed imperizia imputabile al personale sanitario del Presidio ed in particolare alla lesione iatrogena;
che, Controparte_5
proposto ricorso ex art. 669 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Siracusa, i consulenti tecnici nominati avevano anch'essi ricondotto la causa del decesso all'operato dei sanitari del
P.O. di altresì soggiungendo che le attività poste in essere dai sanitari CP_5
dell non erano esenti da censure, posto che la negligenza con la quale era CP_3
stata eseguita la broncoscopia costituiva concausa del decesso della paziente.
Chiedevano, pertanto, la condanna dell e Parte_1
dell al risarcimento di tutti i danni, subiti jure proprio per la perdita del Controparte_3
rapporto parentale, ed jure hereditatis per le sofferenze patite dalla comune madre.
Costituitesi in giudizio, le aziende convenute contestavano le avverse pretese e ne chiedevano il rigetto.
Con sentenza n. 829/2024 del 9 aprile 2024 il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda proposta dagli attori nei confronti di accoglieva la Controparte_3
domanda formulata nei confronti dell e Parte_1 condannava quest'ultima al pagamento di €. 10.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno jure hereditatis e, quanto al danno da perdita del rapporto parentale, al pagamento di €. 329.328,35 in favore di e di €. 249.835,30 ciascuno in favore di CP_2 CP_1
, e .
[...] Parte_2 Parte_3
Le spese venivano compensate nel rapporto con l e seguivano la CP_3
soccombenza nel rapporto con l . Parte_1
Avverso la sentenza l'azienda soccombente ha interposto appello sulla base di due ragioni di censura.
Costituitisi in giudizio, gli appellati hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
L ha spiegato appello incidentale condizionato. CP_3
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a
3 seguito di discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 22 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante assume che ha errato il primo giudice nella valutazione delle prove acquisite, facendo propria la relazione di consulenza depositata nel corso del giudizio di merito, che - contrariamente a quella espletata in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. – aveva escluso la responsabilità dell CP_3
per il decesso della .
[...] Per_1
Assume, al riguardo, che “il Collegio peritale non prendeva atto del fatto che fino alle ore 23.15 del 03.12 le condizioni generali cliniche della paziente erano stabili, con parametri vitali rilevati e riportati nella norma alle ore 9.30 e 17.00, con esami di laboratorio stabili, con alvo canalizzato a feci e gas. E' indubbio, pertanto, che fino a tale ora, non esisteva alcuna indicazione ad eseguire alcuna indagine trattandosi di un post- operatorio precoce assolutamente regolare e che la lesione tracheale post-intubazione è una rarissima complicanza, imprevista e imprevedibile e certamente non poteva essere sospettata con criterio ex ante”.
A parere dell'Azienda sanitaria, “è del tutto evidente che pur essendosi ripresentata una emottisi essa veniva prontamente rilevata e altrettanto correttamente trattata tanto che la paziente non ripresentava nella nottata (i.d. fra il 3 ed il 4 dicembre) ulteriori problematiche”; “peraltro lo stesso giorno (04.12), la paziente veniva accompagnata da un
Dirigente medico chirurgo (dott. ) all'Ospedale Garibaldi Nesima” ed ivi Persona_2 sottoposta all'esame broncoscopico.
A dire dell'appellante, nel corso del trasferimento la era in condizioni Per_1
emodinamiche stabili con i parametri vitali nella norma;
era lucida, orientata e cosciente, sicché il decesso non era riconducibile all'operato dei medici del P.O. di CP_5
L'appellante lamenta che il giudice non abbia correttamente valutato come “I
CC.TT.UU. (…) non hanno motivato (come e perché) la lesione tracheale si sia determinata, senza, pertanto, offrire contributo tecnico alcuno, né quali manovre errate abbia compiuto l'anestesista”; che, in realtà, nessuna imperizia era attribuibile al personale sanitario di essa azienda;
che erroneamente i consulenti tecnici d'ufficio hanno ritenuto che il tubo utilizzato per l'intubazione della in occasione dell'intervento chirurgico Per_1
eseguito il giorno 1 dicembre 2015 fosse sovradimensionato.
Piuttosto, la responsabilità per il decesso della era da attribuire al personale Per_1
4 dell e alle imprudenti manovre dell'endoscopista che aveva eseguito Controparte_3 la broncoscopia, atteso che “le condizioni della paziente all'arrivo di tale nosocomio non presentava immanenti criticità”.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha invero affermato la responsabilità dell'azienda appellante sulla base delle risultanze dell'accertamento tecnico, all'esito del quale è emerso: che la
, affetta da carcinoma al retto, circa sei mesi prima aveva subito presso lo stesso Per_1
P.O. di un intervento chirurgico di resezione del retto con confezionamento di CP_5
ileostomia; che la cartella clinica della , redatta in occasione di tale intervento Per_1
chirurgico, riportava la classe mallampati (classificazione usata in anestesia per predire la difficoltà di intubazione oro tracheale del paziente) pari a 2, quindi “facile” (addirittura, con presenza di protesi dentarie mobili che facilitavano ulteriormente la manovra di intubazione), né in cartella vi era traccia di una qualche riscontrata difficoltà di intubazione intraoperatoria;
che, pertanto, doveva escludersi l'esistenza di difficoltà nella intubazione della paziente;
che la lesione tracheale iatrogena, verificatasi in occasione dell'intervento chirurgico di ricanalizzazione eseguito il giorno 1/12/2015, era riconducibile all'imperizia dell'anestesista nel realizzare la manovra, non potendosi escludere che ciò fosse dovuto all'utilizzazione di un tubo di calibro eccessivo rispetto alla assai minuta corporatura della paziente. Infatti, era stato utilizzato un tubo di 7,5 mm di calibro, generalmente usato per i pazienti di sesso maschile, maggiore rispetto a quello (pari a 7 mm.) utilizzato per la in occasione dell'intervento di resezione del retto;
che la lacerazione tracheale Per_1 emorragica, cagionata colpevolmente dall'anestesista in condizioni di mancanza di difficoltà nelle manovre di intubazione, aveva compromesso la salute della paziente, ed anzi “l'antecedente necessario e sufficiente a condurre all'exitus della paziente è rappresentato dalla lesione tracheale causata dall'intubazione orotracheale in corso di intervento chirurgico eseguito in data 01.12.2015, cui è seguito un progressivo scadimento delle condizioni complessive fino al decesso”: la sindrome da insufficienza multiorgano o
MOFS (Multiple Organ Syndrome) costituisce infatti una condizione di deterioramento progressivo e sequenziale della funzione di più organi che insorge come complicanza nel decorso di vari processi morbosi acuti, nel caso in esame a seguito della errata manovra di intubazione della paziente che ha cagionato la lacerazione della trachea e la massiva fuoriuscita di liquido ematico”.
La condotta del personale sanitario del P.O. di inoltre, è stata dal primo CP_5 giudice ritenuta colposa anche avuto riguardo alla condotta successiva, quando i sanitari –
5 colpevolmente omettendo di eseguire le indagini del caso – si limitarono a somministrare alla diuretico e cortisone, come ad attribuire la dispnea ad una causa Per_1
disfunzionale e non meccanica, eseguendo la TC collo e torace (che aveva disvelato la presenza di “recente emofte da verosimile sanguinamento attivo delle alte vie aeree in recente intubazione”) solamente il 4 dicembre, quanto il quadro clinico della paziente era ormai compromesso.
Inoltre, il primo giudice ha dato atto che i consulenti nominati in sede di accertamento tecnico preventivo avevano ritenuto imprudente la condotta dei sanitari dell CP_3
i quali, verificata nel corso della broncoscopia la presenza di sangue frammisto a
[...] coaguli in faringe a valle dell'albero tracheobronchiale nonché della lacerazione tracheale, avevano rimosso un coagulo che ricopriva la lesione. Condotta, questa, che, alla luce delle condizioni emodinamiche della , aveva indotto ad una ripresa massiva del Per_1
sanguinamento dalla lacerazione della trachea, con gravissimo ed irreversibile risentimento anatomo-funzionale dei vari organi, cui era conseguito il decesso della paziente.
Tuttavia, riteneva il primo giudice più corretta la ricostruzione effettuata dai consulenti nominati nel corso del giudizio, i quali – in possesso del video che riproduceva le varie fasi dell'esame - avevano accertato che “L'esecuzione della procedura broncoscopica in ambulatorio è da ascriversi a normale iter diagnostico e dalle notizie anamnestiche riferite non si poteva immaginare un quadro simile. Si valuta come condivisibile l'operato dei
Sanitari dell' che sottoponevano tempestivamente la sig.ra ad Controparte_3 Per_1 una fibrobroncoscopia, eseguendo una toilette tracheobronchiale con l'evidenza di un
“quasi totale arresto” del sanguinamento e la paziente era intubata al fine di arrestare
l'ingorgo ematico tracheobronchiale. Il video della broncoscopia depositato agli atti, che è stato esaminato dai CC.TT.U. evidenzia la lacerazione tracheale descritta alla tac torace della mattina del 04/12/15, a 6 cm dalla carena, con ingombro del lume tracheale di sangue rosso vivo come da lesione attiva e produttiva. Dalle immagini video in possesso e dal referto si evince che l'escara non è stata rimossa ma una toilette del lume tracheale ed il passaggio dello strumento dalla lesione hanno potuto riattivare l'emorragia”.
In definitiva, a parere del Tribunale, “le condizioni di salute in cui si trovava la paziente erano già critiche al momento del ricovero presso il Presidio Ospedaliero del
sì da non potersi imputare alcunché ai sanitari appartenenti a tale ultima Controparte_6
struttura, costituendo il progressivo deterioramento delle condizioni di salute della Per_1
sino alla morte evento riconducibile unicamente alle condotte dei medici che hanno in
6 precedenza operato in occasione dell'intervento chirurgico del primo dicembre del 2015”.
Ciò detto, nel rispondere alle critiche dell'appellante, osserva la Corte come non possa revocarsi in dubbio che la sia deceduta a causa della lesione iatrogena, Per_1 determinata dall'imperizia dei sanitari del P.O. di nel corso dell'intervento eseguito CP_5 il primo dicembre 2015 e precisamente al momento dell'intubazione, nonostante non vi fosse alcuna condizione (soggettiva ovvero oggettiva) che rendesse tale operazione difficoltosa, tanto da fare assurgere la lesione a complicanza vera e propria.
Dalla considerazione per la quale è solo probabile la riconducibilità della lesione all'erronea utilizzazione di un tubo di 7,5 mm. di calibro (per i consulenti tecnici, usato per le intubazioni di pazienti di sesso maschile, generalmente dotati di una trachea con lume maggiore), discende l'ovvia conclusione che l'alternativa a tale errore è costituita esclusivamente dalle modalità maldestre con le quali l'operatore sanitario (rectius,
l'anestesista) ha effettuato la manovra di intubazione, assolutamente semplice nel caso di specie e peraltro affatto di routine.
Inoltre, nonostante la presentasse: a distanza di dodici ore dall'intervento, Per_1
dispnea, presenza di rumore bronco stenotico e conati di vomito con espulsione di coaguli ematici;
il successivo giorno 3, emottisi e rantoli;
il giorno 4, presenza di emoftoe e rantoli respiratori;
ed ancora, nonostante l'emoglobina fosse in costante discesa (da 11.3 a 10.3 subito dopo l'intervento, a 9.2 il giorno 2 dicembre, a 8.6 il giorno 3 dicembre, a 8.1 il giorno 4 dicembre), soltanto il 4 dicembre i sanitari (che fino a quel momento avevano trattato la dispnea come un problema di carattere disfunzionale e non meccanico, erroneamente somministrando cortisone, antiemorragici – Tranex - e anticoagulanti - eparina – contemporaneamente, senza neppure effettuare esami sull'assetto coagulativo) effettuarono una TC collo e torace, che confermava il sanguinamento con origine nelle alte vie aeree, sicché disponevano il trasferimento della presso il P.O. Per_1 CP_4 di “per eseguire broncoscopia” (v. cartella clinica).
[...] CP_3
Invero, la sintomatologia della paziente, unita con i dati di laboratorio, avrebbe dovuto portare i medici ad un immediato sospetto diagnostico e ad attivare un idoneo iter diagnostico-terapeutico (prima, effettuando esami sull'assetto coagulativo ed eseguendo tempestivamente la TC, e, di poi, eventualmente disponendo il trasferimento della paziente al P.O. quando le sue condizioni avrebbero potuto consentirle una CP_3
qualche chance di sopravvivenza), che alla venne negato e che, invece fu attivato Per_1
– all'evidenza troppo tardi – all'arrivo al P.O. CP_3
Ivi, la broncoscopia eseguita rivelò la presenza della lesione tracheale discretamente
7 sanguinante, estesa circa 3 cm, e a valle l'albero tracheobronchiale invaso da sangue frammisto a coaguli.
La descrizione dell'esame riporta quanto segue: “La lesione si estende in senso cranio caudale per circa 3 cm e appare ricoperta da coagulo fibrino-ematico che viene rimosso. A valle l'albero tracheobronchiale appare invaso da sangue frammisto a coaguli.
Si procede a toilette tracheobronchiale con istillazioni ripetute di soluzione salina ghiacciata, Tranex e Mepivacaina con Adrenalina. Quasi totale arresto del sanguinamento.
Si completa la toilette bronchiale bilaterale. Si pone indicazione a intubazione delle paziente per arrestare l'ingorgo ematico tracheobronchiale”.
Ora, sostiene l'appellante che la , all'arrivo all'Ospedale non Per_1 CP_3 presentava “immanenti criticità” e che le imprudenti manovre dell'endoscopista del detto nosocomio siano state causa del decesso della predetta.
, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, i consulenti tecnici CP_7
d'ufficio hanno accertato che “La paziente veniva trasferita la mattina Persona_1
del 04.12.2015 alle ore 12.30 circa, in condizioni critiche, emoftoe persistente e saturazione 90-93 %, Ossigeno 10 lt/min (alto dosaggio di ossigeno).
Al momento della esecuzione della TC (ore 9) è descritta la presenza di emoftoe e rantoli respiratori, la saturazione periferica della sig.ra era 100% e qualche ora Per_1
dopo, durante il trasporto: saturazione di 90/93%, quindi quasi 7-10 punti in meno come a significare che qualcosa stava succedendo”.
Del tutto irrilevante, sul punto, si appalesano le prove testimoniali richieste dall'appellante sul fatto che la , durante il trasporto, abbia “colloquiato Per_1 normalmente” con il personale medico;
che ella apparisse lucida, orientata e cosciente.
Le sue condizioni di salute, infatti, erano gravi a causa della negligenza dell'operato dei sanitari del P.O. di ed erano vieppiù peggiorate durante il trasporto a , CP_5 CP_3 essendo la saturazione di 7/10 punti percentuale più bassa nonostante l'immissione di alti flussi di ossigeno (10 litri al minuto).
Quanto al secondo profilo dedotto dall'appellante, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, i consulenti tecnici d'ufficio hanno accertato che: il lume tracheale era ingombro di sangue rosso vivo come da lesione attiva e produttiva;
l'escara non venne rimossa;
venne rimosso, invece, il coagulo fibrino ematico che “apparentemente” ricopriva la lesione, ma della cui aderenza ad essa non vi è traccia, e vennero eliminati gli altri coaguli presenti, con l'esecuzione della toilette tracheobronchiale che, a dispetto di quanto ritenuto dall'appellante, portò al quasi totale arresto del sanguinamento.
8 Deve dunque escludersi che i sanitari del P.O. abbiano aggravato la CP_3 lacerazione della lesione, e che l'endoscopista avesse posto in essere manovre imprudenti, per come del resto risulta dal video che ha ripreso l'intero esame diagnostico e che è stato attentamente analizzato dai consulenti tecnici nominati nel corso del giudizio di primo grado. Video, questo, che invece non era stato prodotto in sede di accertamento tecnico preventivo e che, dunque, i consulenti colà nominati non avevano potuto esaminare.
Giova osservare, inoltre, che lo stesso giorno 4 dicembre la venne intubata Per_1
e alle 15.17 venne registrato – a dimostrazione del gravissimo stato di shock in cui ella si trovava - un valore di emoglobina pari a 4, per cui, “nonostante le adeguate cure e le emotrasfusioni le condizioni cliniche della non andavano incontro a Per_1
miglioramento, bensì, si registrava una lenta ed inesorabile progressione in pejus, con
l'instaurazione di una Sindrome da Disfunzione Multiorgano, fino all'exitus”.
Ancora, evidenzia la Corte che il giorno 7 dicembre i sanitari del P.O. CP_3
eseguirono una nuova broncoscopia, la quale rivelò la medesima lacerazione già esistente, ricoperta da un coagulo scuro “aderente”, che i sanitari non rimossero. Nella descrizione dell'esame si dà atto che venne effettuata “Accurata toilette bronchiale bilaterale con asportazione di numerosi coaguli di sangue rosso scuro” e che non vi era evidenza di sanguinamento in atto.
Corretta, dunque, è la decisione del Tribunale di escludere la responsabilità dei detti sanitari, che operarono nel pieno rispetto delle leges artis.
Con il secondo motivo l'appellante si duole della condanna al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale, assumendo che difettava la prova della responsabilità dei sanitari del P.O. di in relazione al detto danno, di natura extracontrattuale, da CP_5 accertarsi con il diverso criterio di cui all'art. 2043 c.c.
Anche tale doglianza è infondata.
Alla luce delle superiori considerazioni, infatti, pienamente accertata è la responsabilità dei medici del P.O. di che provocarono per imperizia la lesione CP_5
iatrogena e omisero di diagnosticarla tempestivamente, così determinando il decesso della malcapitata.
Rimane assorbito, in forza del rigetto dell'appello principale, l'appello incidentale condizionato proposto da Controparte_3
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva
9 effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto dall
[...]
avverso la sentenza n. 829/2024 in data 9/4/2024 del Parte_1
Tribunale di Siracusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere, in favore degli appellati, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 24.000,00 per ciascuno a titolo di compensi, oltre ad IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
27 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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