TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/12/2024, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2875 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2875 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO ZANASI, Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso il difensore in Modena (MO), Corso Canalchiaro n. 92
RICORRENTE
nei confronti di c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: separazione giudiziale e divorzio - cessazione effetti civili
Conclusioni della parte costituita: come da ultimo precisate nella memoria depositata in data
14/11/2024. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 30/09/1989 a Marano Sul
Panaro (MO) e dalla loro unione sono nati i figli in data 19/11/1994 e in data Per_1 Per_2
21/12/1996.
2. Con ricorso depositato il 05/06/2024, a rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“- DICHIARARE, eventualmente anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi
Parte_1 CP_1
- AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati ed ORDINARE al Sig. di trasferire CP_1
altrove la propria residenza, avendo già da anni di fatto trasferito il proprio domicilio, autorizzando lo stesso a prelevare dalla abitazione familiare, nel più breve tempo possibile, i rimanenti propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
- ACCERTARE E DICHIARARE che non si può procedere all'assegnazione della casa coniugale in quanto non vi sono figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti a carico delle parti, avendo inoltre il sig. trasferito, a far tempo dal novembre 2022, il proprio CP_1
domicilio nell'immobile di propria esclusiva proprietà posto in Marano sul Panaro (MO) Via della
Resistenza n. 589;
- ACCERTARE E DICHIARARE entrambi i coniugi economicamente indipendenti godendo di propri redditi adeguati e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- RIGETTARE le eventuali domande e richieste avverse del Sig CP_1
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, DICHIARARE, alle medesime condizioni sopra elencate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 30.09.1989 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marano sul
Panaro (MO), tra la sig.ra ed il Sig. ORDINANDO all'Ufficiale di Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Marano sul Panaro (MO), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici,
con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza
- Con vittoria di spese, compensi di giudizio oltre rimborso spese generali 15%, IVA CPA come per legge”.
3. Il ricorso e il successivo decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati al resistente.
4. All'udienza del 04/12/2024, parte ricorrente, unica costituita, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Nessuno è comparso per parte resistente. Il Giudice, constatata la regolarità
della notifica, ha dichiarato la contumacia di La causa è stata rimessa al CP_1
Collegio per la decisione.
***
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi, sia dal comportamento processuale della parte resistente che è rimasta contumace.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno in assenza di domanda e di prole minorenne o ancora non economicamente autosufficiente.
Quanto, infine, alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3,
co. 2, n. 2) lett. b) legge div.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, non definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nata a Parte_1
SAVIGNANO SUL PANARO (MO) il 06/06/1965, e nato a CP_1
MODENA (MO) il 20/09/1963, unitisi in matrimonio a MARANO SUL PANARO (MO) in data 30/09/1989 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
MARANO SUL PANARO (MO) dell'anno 1989, parte II, serie A, atto numero 7.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marano Sul Panaro (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
4. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
5. Spese al definitivo.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 04/12/2024.
Il Presidente rel.
Dott. ssa Eleonora Ramacciotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2875 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO ZANASI, Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso il difensore in Modena (MO), Corso Canalchiaro n. 92
RICORRENTE
nei confronti di c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: separazione giudiziale e divorzio - cessazione effetti civili
Conclusioni della parte costituita: come da ultimo precisate nella memoria depositata in data
14/11/2024. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 30/09/1989 a Marano Sul
Panaro (MO) e dalla loro unione sono nati i figli in data 19/11/1994 e in data Per_1 Per_2
21/12/1996.
2. Con ricorso depositato il 05/06/2024, a rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“- DICHIARARE, eventualmente anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi
Parte_1 CP_1
- AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati ed ORDINARE al Sig. di trasferire CP_1
altrove la propria residenza, avendo già da anni di fatto trasferito il proprio domicilio, autorizzando lo stesso a prelevare dalla abitazione familiare, nel più breve tempo possibile, i rimanenti propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
- ACCERTARE E DICHIARARE che non si può procedere all'assegnazione della casa coniugale in quanto non vi sono figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti a carico delle parti, avendo inoltre il sig. trasferito, a far tempo dal novembre 2022, il proprio CP_1
domicilio nell'immobile di propria esclusiva proprietà posto in Marano sul Panaro (MO) Via della
Resistenza n. 589;
- ACCERTARE E DICHIARARE entrambi i coniugi economicamente indipendenti godendo di propri redditi adeguati e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- RIGETTARE le eventuali domande e richieste avverse del Sig CP_1
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, DICHIARARE, alle medesime condizioni sopra elencate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 30.09.1989 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marano sul
Panaro (MO), tra la sig.ra ed il Sig. ORDINANDO all'Ufficiale di Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Marano sul Panaro (MO), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici,
con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza
- Con vittoria di spese, compensi di giudizio oltre rimborso spese generali 15%, IVA CPA come per legge”.
3. Il ricorso e il successivo decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati al resistente.
4. All'udienza del 04/12/2024, parte ricorrente, unica costituita, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Nessuno è comparso per parte resistente. Il Giudice, constatata la regolarità
della notifica, ha dichiarato la contumacia di La causa è stata rimessa al CP_1
Collegio per la decisione.
***
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi, sia dal comportamento processuale della parte resistente che è rimasta contumace.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno in assenza di domanda e di prole minorenne o ancora non economicamente autosufficiente.
Quanto, infine, alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3,
co. 2, n. 2) lett. b) legge div.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, non definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nata a Parte_1
SAVIGNANO SUL PANARO (MO) il 06/06/1965, e nato a CP_1
MODENA (MO) il 20/09/1963, unitisi in matrimonio a MARANO SUL PANARO (MO) in data 30/09/1989 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
MARANO SUL PANARO (MO) dell'anno 1989, parte II, serie A, atto numero 7.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marano Sul Panaro (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
4. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
5. Spese al definitivo.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 04/12/2024.
Il Presidente rel.
Dott. ssa Eleonora Ramacciotti