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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/10/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA Sezione civile in persona della dott.ssa Monica Bighetti, in funzione di Giudice Unico, all'esito dell'udienza di discussione del 18 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa n. 1076/2024 R.G. promossa DA
• (C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati CARUSO GIULIA e BERTI CARLO del Foro di Bologna
RICORRENTE
CONTRO
• Controparte_1
(C.F. rappresentata e difesa dall' Avv. SALVINI PAOLO
[...] P.IVA_1 del Foro di Torino
RESISTENTE/CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità civile per colpa medica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso ex art.281 undecies c.p.c. depositato il 27 maggio 2024 Parte_1 marito di e suo unico erede, ha convenuto in giudizio l' Parte_2 [...]
per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, precisate Controparte_1 all'udienza del 18 settembre 2025 IN VIA PRINCIPALE
- accertare, in capo alla in Controparte_2 persona del suo legale rappresentate pro tempore, gli illeciti e gli inadempimenti meglio descritti in corso di causa e le conseguenti responsabilità, dirette e vicarie, anche ai sensi dell'art. 7 L. n. 24/2017, nonché degli artt. 1218, 1228, 2229 e ss, 2043, 2049, 2050 e 2059 c.c.; 185 e 589, co. 3 c.p.
- condannare l' , in persona del Controparte_3 suo legale rappresentate pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 1223, 2056 e 2059 c.c. e 185 c.p., patiti e patiendi dal SI. iure proprio e iure hereditatis, Parte_1 in conseguenza dei fatti in atti meglio descritti, così come quantificati in corso di causa, per la somma complessiva di Euro 1.151.639,14 (unmilionecentocinquantunmilaseicentotrentanove/14), così dettagliata:
• € 80.132,90 per danno biologico iure hereditatis da invalidità temporanea, con personalizzazione massima del 30%, relativo ai primi 859 giorni di vita della SI.ra ; Parte_2
• € 109.852,50 per danno terminale iure hereditatis relativo agli ultimi 100 giorni di vita della SI.ra ; Parte_2
1 • € 40.000,00 per danno iure hereditatis da lesione del diritto all'autodeterminazione della SI.ra
, di eccezionale entità; Parte_2
• € 313.814,40 per danno da perdita del rapporto parentale;
• € 49.823,00 per danno patrimoniale iure hereditatis da perdita della contribuzione economica della SI.ra relativo al periodo di due anni e sette mesi di invalidità; Parte_2
• € 510.315,78 per danno patrimoniale iure proprio da perdita delle contribuzioni economiche della SI.ra a decorrere dalla data di morte e per la durata della vita residua non fruita;
Parte_2
• € 47.700,56 per spese vive documentate (spese mediche, di consulenza medico-legale e di CTU); ovvero in quella diversa somma, maggiore e/o minore, ritenuta di giustizia e/o da quantificarsi, occorrendo, anche mediante ricorso ai criteri di valutazione equitativa, ex art. 1226 e 2056 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo;
IN VIA SUBORDINATA, Parte_3
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si addivenisse all'accertamento di una perdita di chance di sopravvivenza anziché di un evento consistente nella morte anticipata della paziente, condannare l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentate pro Controparte_3 tempore, al risarcimento dei danni da calcolarsi in termini percentuali sulle somme tutte sopra descritte e, dunque, in una somma non inferiore a Euro 599.669,85 (cinquecentonovantanovemilaseicentosessantanove/85) (pari al 50% degli importi indicati al punto che precede, oltre a € 47.700,56 per spese vive documentate), ovvero quella diversa somma, maggiore e/o minore, ritenuta di giustizia e/o da quantificarsi, in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- autorizzare il SI. al deposito del supporto materiale (due chiavette USB) contenenti i filmati Parte_1 relativi all'intervento per cui è causa, consegnati all'attore dall' resistente. Controparte_3 Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. Con vittoria di anticipazioni e compensi del presente giudizio nonché del procedimento ex art. 696-bis c.p.c con le relative spese per i CTU, poste a carico del ricorrente e saldate dal medesimo (doc. 31), oltre accessori come per legge.
Ha esposto il ricorrente che la consorte , nata a [...] 25 luglio Parte_2 CP_3 1965 e deceduta a il 20 luglio 2021, si era rivolta al servizio di ginecologia d'urgenza CP_3 dell' di il 15 agosto 2018 in quanto avvertiva forti Controparte_1 CP_3 dolori addomino-pelvici resistenti ai comuni analgesici. A seguito di ecografia era visualizzata una “formazione iperecogena a margini regolari con alcune lacune anecogene di 54x52 mm” e veniva disposto un ricovero d'urgenza con diagnosi di “algie addominali, neoformazione endouterina di natura da determinarsi (ndd) in menopausa”. Veniva quindi eseguita in regime di ricovero una Tac addominale e toracica che confermava un modesto aumento volumetrico dell'utero e la presenza di una formazione ovoidale (50x88x58 mm) con indicazione “leiomioma intramurale dell'utero (ossia sviluppato nello spessore della parete muscolare dell'utero), neoformazione endouterina di natura da determinarsi, algie addominali”; era quindi sottoposta ad isteroscopia in anestesia generale nel corso della quale era asportato un polipo di 1,5 cm inviato ai laboratori per esame istologico. Nonostante nell'autorizzazione all'intervento di isteroscopia rilasciato dalla moglie fosse scritto che ella doveva essere sottoposta a isteroscopia diagnostica ed a biopsia endometriale (pag.7 di 61 della cartella clinica formato pdf) la biopsia endometriale non venne eseguita. Questo accertamento, sostiene il ricorrente, avrebbe permesso una diagnosi tempestiva della malattia tumorale certificata mesi dopo. La consorte venne quindi dimessa il 17 agosto 2018 con diagnosi di “neoformazione pelvica ndd” ossia di natura da determinarsi e inserita in lista d'attesa per eseguire un intervento urgente di isterectomia. In data 5 settembre 2018 – prosegue il ricorrente- la moglie venne ricoverata per eseguire l'intervento presso la medesima Clinica ostetrico ginecologica dell'Arcispedale S. Anna. In tale sede firmò il “consenso informato per chirurgia laparoscopica” (paf.7 su 77 cartella clinica secondo ricovero doc.3 in formato pdf) nel quale erano descritti i vantaggi di tale tecnica rispetto alla laparotomia classica.
2 Nel modulo non era scritto tuttavia che si sarebbe proceduto mediante morcellazione dell'utero e non erano indicati i rischi che tale tecnica avrebbe comportato in caso di presenza di neoformazioni di origine non identificata. Il 6 settembre 2018 era eseguito l'intervento di asportazione dell'utero e degli annessi (isteroannessioectomia bilaterale ed adesiolisi) in laparoscopia. Il pezzo operatorio era estratto per via vaginale con morcellazione. I reperti erano inviati all'istituto di anatomia patologica (fg.36 su 77 doc.3). Alle dimissioni dell'8 settembre 2018, soggiunge l'esponente, i medici del Reparto di ginecologia a suo parere erano a conoscenza di avere asportato un tumore maligno, evincendosi ciò dalla scheda di dimissione allegata alla cartella clinica richiesta post mortem, ma la consorte non venne assolutamente informata di questa circostanza (fg.40 su 77 cartella clinica secondo ricovero sub doc.3; cfr lettera di dimissione fg.1/242 doc.4). Solo in data 31 ottobre 2018 erano consegnati gli esiti degli esami istologici eseguiti sia dagli anatomo patologi dell' che dell'Istituto Controparte_3 [...]
di Milano, con diagnosi di sarcoma uterino al primo stadio e prescrizione di CP_4 trattamento di chemioterapia (fg18/242 doc.4) La chemioterapia era eseguita dal 4 dicembre 2018 al 22 febbraio 2019. A seguito di TAC del 4 maggio 2020 era riscontrata una ripresa di malattia nelle pelvi con importante neoformazione delle dimensioni di centimetri 11x12x12. In data 27 maggio 2020 a seguito di RMN era constatato l'aumento della neoformazione in sede addominale pelvica a centimetri 21x19x8,2 non dissociabile dal profilo anterosuperiore del moncone vaginale. La formazione lambiva il colon, il sigma, il cieco e la vescica con compressione della vena cava inferiore. Erano quindi eseguiti altri cicli di chemioterapia. La TAC del 22 luglio 2020, confrontata con quella del 4 maggio 2020, rilevava un lieve aumento delle dimensioni della neoformazione in sede pelvica (fg147/242 e fg.149/242) tuttavia diminuita rispetto all'esame del 27 maggio 2020 ed era quindi prescritto nuovo ciclo di chemioterapia. Nonostante l'intervento chirurgico eseguito il 15 settembre 2020 presso l'Azienda Ospedaliera Federico II di Napoli per recidiva pelvica da sarcoma uterino con alto grado di replicazione, le condizioni della moglie andavano sempre peggiorando, con sintomatologia dolorosa continua e grave diminuzione dell'autonomia. Altro ciclo di chemioterapia era avviato nel dicembre 2020. La malattia progrediva a livello addominale con incremento volumetrico e numerico delle neoformazioni. Presso l'abitazione e l'Hospice dell'ADO di la consorte veniva assistita con terapia CP_3 antidolore e psicologica fino al decesso del 20 luglio 2021. Fino al 18 luglio 2021, allorquando venne decisa la procedura di sedazione, la moglie rimase lucida e consapevole della morte imminente. Il ricorrente deduce di essersi rivolto a specialisti in oncologia, ginecologia e medicina legale affinché valutassero la correttezza dell'approccio diagnostico e terapeutico offerto dai medici che ebbero in cura la moglie e di avere così appreso che
- La natura non determinata della neoformazione e quindi il rischio che la stessa potesse essere di natura tumorale, imponeva una tecnica di asportazione classica “en bloc” per via addominale e non laparoscopica;
- La isterectomia effettuata per via laparoscopica con morcellazione onde estrarre l'utero dalla vagina ha provocato con elevatissima probabilità la disseminazione delle cellule tumorali e quindi la rapida recidiva della malattia;
- Se fosse stato eseguito l'atto operatorio corretto, dal momento che il sarcoma era allo stadio 1 e ancora ben incapsulato, le possibilità di sopravvivenza della moglie sarebbero state superiori al 75% a cinque anni, mentre, a seguito delle incongruità 3 comportamentali dei medici dell' si sono concretizzate nello zero per cento a 5 CP_5 anni.
- I tempi di diagnosi della malattia tumorale erano stati eccessivi (dal 5 settembre al 31 ottobre 2018) impedendo così di agire per tempo per fermare il processo di recidiva.
Sulla base delle evidenze del comportamento imprudente e negligente dei medici dell' CP_5 che ebbero in cura la moglie, mediante pec del 13 gennaio 2023 il ricorrente si determinò quindi a richiedere – infruttuosamente- il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditario per la prematura scomparsa della moglie di anni 56 (rectius 55) in circostanze dolorose e strazianti.
§1.1. Ha esposto il ricorrente di avere quindi depositato il 12 maggio 2023 un ricorso per consulenza tecnica preventiva, convenendo in giudizio , Controparte_3 per l'accertamento delle responsabilità dei sanitari e dei danni subiti iure proprio e iure hereditario. Nel contraddittorio delle parti il Tribunale di Ferrara ha nominato un collegio di periti (il dott. ed il dott. il quale, soggiunge il ricorrente, Persona_1 Persona_2 nonostante le evidenze scientifiche, aveva concluso che “nel caso della SInora Parte_2 la morcellazione dell'utero, anche se effettuata per via vaginale, ha probabilmente determinato, sulla base dei dati di letteratura, una perdita di chance (in termini di sopravvivenza o quantomeno di riduzione della durata della vita legata ad un'aumentata probabilità di recidiva locale, come in effetti verificatasi) stimabile, in via orientativa, con una percentuale compresa nel range del 20/30%” mentre i tempi di refertazione dovevano ritenersi congrui attesa le difficoltà di interpretazione del caso. Il ricorrente ha quindi evidenziato i seguenti profili di colpa della struttura sanitaria 1.1. Violazione di regole cautelari in fase preoperatoria. La forma e la collocazione della massa risultante dall'ecografia e dalla tac, l'età della paziente in menopausa in assenza di terapia ormonale sostitutiva, l'incremento volumetrico della massa dal 2015 epoca di una precedente ecografia, doveva far propendere i medici per un forte sospetto clinico di patologia tumorale. Ergo, nel corso dell'isteroscopia avrebbero dovuto eseguire una biopsia della massa, ciò che avrebbe permesso di comprenderne la natura maligna e quindi avrebbe dovuto essere evitata la via laparoscopica.
1.2. Violazione di regole cautelari e delle specifiche linee guida e raccomandazioni scientifiche nella scelta e nell'esecuzione dell'intervento di isterectomia laparoscopica con morcellazione. La tecnica laparoscopica associata alla morcellazione dell'utero determina in termini di più probabile che non la recidiva intraddominale della malattia. Nel caso di specie, oltretutto, non era stato usato l'endobag, ossia un sacchetto all'interno del quale effettuare la morcellazione per evitare la dispersione delle cellule. Una volta che la malattia sia ripresa e diffusa è scarsa la possibilità di controllarla, con esito infausto. La tecnica è infatti sconsigliata da
- la comunicazione di sicurezza diramata dalla FDA il 17/4/2014, poi aggiornata il 25.11.2014 (doc. 14);
- le Linee guida sulla diagnosi e trattamento fibromiomatosi della SIGO, AOGOI e AGUI del 09/2014 (doc. 15 pagg. 14-/16- 52-56);
- le evidenze scientifiche e le indicazioni approvate dal Consiglio direttivo SeGI il 30/6/2014 (doc.16);
- le Linee guida Aiom 2016 su “Sarcomi dei tessuti molli e GIST” (doc. 17) le quali raccomandavano che: “La morcellazione di lesioni uterine di natura da determinare non deve essere effettuata”; linee guida riconfermate sul punto nel 2021 e pubblicate, dall'Istituto sul Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) così come Controparte_6 previsto dalla cosiddetta “legge Gelli”.
4 - l'articolo “L'intervento chirurgico può favorire la diffusione del tumore? La risposta di
, past president della Società Italiana di Chirurgia Oncologica” del CP_7
21.8.2017 (doc. 18);
- il testo “Bisogni e prospettive future dei pazienti con LMS – il documento congiunto (position paper) della Fondazione Nazionale Leiomiosarcoma americana (NLMSF) e del Network Europeo dei pazienti con sarcoma (SPAEN)” (doc. 19);
- la comunicazione agli ospedali italiani del 9/5/2014, da parte di Controparte_8
di sospensione della commercializzazione dei prodotti per la morcellazione
[...]
(doc. 20).
1.3. Una volta giunti gli esiti dell'esame istologico di “sarcoma uterino primo stadio” - comunque tardivi perché la risposta dovrebbe avvenire in 14 giorni al massimo ed invece ha impiegato due mesi – secondo il ricorrente ai primi di ottobre i medici sarebbero stati consapevoli che il sarcoma non era più al primo stadio (lo sarebbe stato se asportato correttamente) e che la terapia migliore sarebbe stato un tempestivo lavaggio antitumorale o la HIPEC “ per ridurre il rischio di recidiva. Venne prescritta invece la chemioterapia incongrua perché tardiva.
Ha sostenuto quindi il ricorrente che
- vi sia un nesso di causalità tra la condotta colposa dei sanitari e la morte della consorte. O, quanto meno
- vi sia un nesso di causalità tra la condotta colposa dei sanitari e la significativa riduzione della durata e della qualità della vita residua. A giudizio dell'esponente la morte della moglie è diretta conseguenza dell'aggravamento della patologia tumorale causato dal comportamento colposo dei medici non essendovi concause idonee da sole a cagionare l'evento. Le condotte attive dei medici hanno dato avvio al processo causale determinando una disseminazione iatrogena delle cellule tumorali. Se la condotta dei medici fosse stata corretta la paziente avrebbe avuto il 75% di probabilità di sopravvivenza oltre i 5 anni ed invece si è concretizzata in 0% a 5 anni. La paziente ha vissuto tra l'intervento e la morte un periodo di sofferenze indicibili, a partire dalle inutili chemioterapie, fino alle strazianti fasi finali. Il ricorrente non concorda con le formali conclusioni dei CTU in sede di accertamento tecnico preventivo secondo le quali il comportamento dei medici avrebbe determinato una mera perdita di chances di sopravvivenza. Secondo il ricorrente, infatti, la condotta dei medici ha provocato una significativa riduzione della durata della vita della moglie ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua durata. L'evento di danno, in altre parole, è costituito dalla minor durata della vita e dalla sua peggiore qualità quale evento certo (o di rilevante probabilità) (la parte richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n.5641/2018). Gli stessi CTU infatti avevano giudicato che l'intervento di isteroscopia laparoscopica con morcellazione dell'utero era stata una scelta erronea;
e che dai dati di letteratura emerge che la morcellazione aumenta il rischio di recidiva pelvica e aumenta il tasso di mortalità dei pazienti o ne riduce la sopravvivenza peggiorando l'evoluzione della malattia neoplastica;
che la prognosi a 5 anni per un leiomiosarcoma uterino ad alto grado di stadio I è pari al 68%, progno- si di sopravvivenza che risulta anche maggiore in caso di estrazione en bloc. Tuttavia, i Ctu, pur date queste premesse, erroneamente, secondo il ricorrente, non avevano riconosciuto che la rapida evoluzione pelvica del tumore determinata dalla morcellazione aveva certamente determinato la morte anticipata e dolorosissima della paziente, che avrebbe potuto certamente sopravvivere – o con alta probabilità superiore al 68%- per altri dieci anni ancora (pag.47).
5 Ha sostenuto inoltre il ricorrente che la tecnica della morcellazione è stata adottata senza che la paziente ne fosse informata ledendo gravemente il suo diritto all'autodeterminazione. Lo scarno modulo informativo non ha dato esaustiva informazione al paziente né era stato detto che la neoformazione ndd ossia di natura da determinarsi avrebbe potuto essere maligna e quindi le conseguenze della morcellazione su questa situazione. Dell'avvenuta morcellazione si era saputo infatti solo post mortem, con l'acquisizione della cartella clinica. Secondo la tesi del ricorrente il consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento e senza la sua preventiva acquisizione l'intervento del medico è sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente (Cass. 1749/2018). Ciò dà luogo ad un autonomo risarcimento distinto dal danno alla salute (cita Cass. 28985/2019).
§ 1.2. ha quindi chiesto la condanna della struttura sanitaria al risarcimento Parte_1 dei seguenti danni: danno morale terminale, ossia danno da lucida agonia o catastrofale consistente nella sofferenza data dalla percezione cosciente di chi assiste lucidamente allo spegnersi della propria vita nella fase terminale della stessa Danno biologico terminale lesione del bene della salute, che richiede che tra le lesioni e la morte intercorra un lasso di tempo apprezzabile (cita Cass. 11719/2021)
- ITP al 75% dal 4 dicembre 2018 al 22 febbraio 2019 per un totale di 80 giorni (cicli di chemio terapia con alopecia, nausea vomito ed astenia)
- ITP al 35% da 23 febbraio 2019 al 4 maggio 2020
- ITP all'85% dal 5 maggio 2020 al 16 settembre 2020
- ITP 100% dall'intervento demolitivo all'exitus del 20 luglio 2021
Per un totale di 307 giorni, secondo le tabelle di Milano e con massima personalizzazione (€80.132,90 per i primi 859 giorni, €109852,50 per danno terminale ultimi 100 giorni). Danno da lesione del diritto alla autodeterminazione sia in relazione al mancato consenso informato che rende illecito il comportamento medico, sia in relazione alle terapie salvavita omesse (una volta eseguita con tale tecnica la asportazione); Danno da perdita rapporto parentale Il coniuge ricorrente ha garantito una vicinanza continua alla moglie, occupandosi di tutte le necessità morali e materiali, patendo sofferenze e patemi a vederla morire soffrendo in modo indicibile. Giornalista in pensione, poteva condividere con la moglie interessi e relazioni, poteva riceverne sostegno. Propone le tabelle di Roma assumendo che quelle di Milano non sono state approvate dalla Suprema Corte (€313.814,40). Danno patrimoniale iure hereditatis e iure proprio
1) Spese sanitarie sostenute per la consorte (intervento a Napoli e altro, docc.10 e 23)
2) Spese per le consulenze medico legali post-mortem (doc.24 e 24 bis)
3) Spese di CTU (doc.31) Spese sub 1, 2 e 3 totale 47.700,56
4) Perdita della contribuzione economica della moglie post mortem e del valore dell'apporto alle esigenze familiari suscettibili di valutazione economica (Cass. sulla perdita della casalinga 238/2017) parametro il triplo dell'assegno sociale pari per l'anno 2023 ad €530,27 mensili calcolato per tredici mensilità (19.627,53 e moltiplicando tale dato per il numero di anni di aspettativa di vita residua (26 anni, pari alla differenza tra l'aspettativa di vita donna 82 anni e l'età della sig.ra al momento del decesso (56 rectius 55) totale €510.315,78 ovvero se Parte_2 si considerano solo 10 anni €196.275)
5) Perdita contribuzione domestica della moglie nel periodo di malattia, quale casalinga non svolgente altro lavoro remunerato (€ 49.823,00). ha quindi concluso come in epigrafe. Parte_1
6 §2. Si è costituita in giudizio l' Controparte_3 resistendo all'avversa azione di cui ha chiesto il rigetto secondo le seguenti conclusioni:
“assolvere l' da ogni avversa domanda. In subordine, Controparte_9 emettere sentenza secondo quanto rigorosamente provato e comunque secondo giustizia ed equità” (verbale 18 settembre 2025). Preliminarmente la convenuta ha rilevato che la responsabilità della struttura sanitaria è “contrattuale” solo per i danni iure hereditatis mentre è extracontrattuale per i danni iure proprio in quanto il contratto con la struttura sanitaria lo ha effettuato solo la sig.ra . Ne consegue che l'onere probatorio è tutto a carico Parte_2 del ricorrente. In ogni caso l'onere del nesso di causa tra la condotta dei medici e l'aggravamento della malattia è comunque a carico dell'attore. Nel merito ha sottolineato le seguenti circostanze:
- Non vi erano evidenze che facessero sospettare che il leiomioma fosse un sarcoma e quindi la tecnica laparoscopica con morcellazione era corretta;
- La morcellazione era avvenuta in sede vaginale ed a lama fredda, mentre la letteratura che ne sconsigliava l'uso si riferiva alla morcellazione “power”, ossia attraverso strumenti meccanici;
- La morcellazione non ha frammentato la neoplasia come risulterebbe dalla descrizione macroscopica anatomo patologica che attesterebbe tagli sulla superficie opposta a quella ove era presente la neoformazione;
- In riferimento alla morcellizzazione con endobag così da ridurre il rischio di eventuale disseminazione di frammenti tissutali in addome nel caso di malignità occulta, la sicurezza della morcellizzazione in un endobag isolato era ancora discussa, e non poteva quindi essere considerato parametro di critica.
- I CTU nominati nella consulenza preventiva avevano errato nell'interpretazione dei dati di letteratura. Non vi era alcuna evidenza scientifica che la morcellazione a lama fredda che non abbia determinato alcuna frammentazione della neoplasia possa aver causato, anche solo in ipotesi, un peggioramento nell'evoluzione o nella prognosi della malattia.
- I CTU avevano invece correttamente riconosciuto la completezza del consenso informato.
In merito al quantum debeatur l'Azienda Ospedaliera ha sottolineato che al massimo poteva equitativamente liquidarsi un danno da perdita di chances, riconosciuto dai periti e che le voci di danno dovevano in ogni caso essere rigorosamente provate dal ricorrente.
§3. Alla prima udienza dell'11 settembre 2024 l' Controparte_10 ha formulato a scopo conciliativo la proposta di corrispondere alla controparte la somma onnicomprensiva di €80.512,49, comprensiva delle spese di CTU e dei consulenti di parte, spese di lite compensate. La proposta è stata ripetuta fino all'udienza finale. Il ricorrente non ha ritenuto di accettare la proposta in quanto le sole spese sostenute anche per consulenza medico legale e quelle legali coprivano quasi del tutto la somma offerta. All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata discussa, ma con ordinanza del 10 marzo 2025 è stata rimessa in istruttoria per una integrazione/completamento della CTU svolta in sede di ATP. Il 14 maggio 2025 il Collegio peritale ha depositato l'integrazione della relazione. All'udienza del 18 settembre 2025 la causa è stata discussa previo deposito di note difensive. Il giudice ha riservato la decisione nei trenta giorni ex art.281 sexies terzo comma del codice di rito.
§4. Come già premesso, la presente controversia è stata preceduta da una consulenza tecnica ex art.696 bis c.p.c. affidata al collegio medico composto dal dott. , medico Persona_1 legale e dal dott. specialista in oncologia, i quali hanno concluso che “la Persona_2
7 morcellazione dell'utero, anche se effettuata per via vaginale, ha probabilmente determinato, sulla base dei dati di letteratura, una perdita di chance (in termini di sopravvivenza o quanto meno di durata della vita legata ad una aumentata probabilità di recidiva locale, come in effetti verificatasi) stimabile, in via orientativa, con una percentuale compresa nel range del 20/30 per cento” 1. Alla luce delle conclusioni dei consulenti appare necessario distinguere il caso in cui la condotta dei sanitari abbia anticipato la morte del paziente dal caso in cui il paziente abbia perduto chances di sopravvivenza. La giurisprudenza consolidatasi negli ultimi anni ha chiarito che la morte del paziente è logicamente incompatibile con la perdita di chances di sopravvivenza. La perdita di una chance è per definizione la perdita di una seria e significativa possibilità di realizzazione di un evento sperato, ove è per definizione incerto l'evento sperato (l'esempio classico: il soggetto leso non sa se avrebbe vinto il concorso pubblico-evento sperato incerto- ma sa per certo che aveva serie possibilità di vincerlo, grazie ai titoli ecc.). Nel caso di perdita della vita, l'evento è sempre certo (Cass.12906/2020) di talché non è lecito discorrere di perdita di chances ma solo di perdita anticipata della vita, ove la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chances future. In altre parole, il danno da perdita anticipata della vita e il danno da perdita di chances di sopravvivenza di regola non sono sovrapponibili né congiuntamente risarcibili se non eccezionalmente, qualora si accertino sia un danno da perdita anticipata della vita, sia della possibilità di vivere ancora più a lungo (da Cass.26851/2023). Occorre pertanto leggere i risultati della consulenza tecnica d'ufficio alla luce di tale principio logico e giurisprudenziale tenendo presente che non è predicabile, di regola, per il caso della sig.ra , un danno da perdita di chances di sopravvivenza. Parte_2
In sostanza la prima domanda da porsi è se i medici abbiano anticipato la morte della paziente secondo un giudizio causale tipico della responsabilità civile del più probabile che non.
§5. E' pacifico che in data 6 settembre 2018 è stata sottoposta ad Parte_2 intervento chirurgico di isteroannessioectomia bilaterale e adesiolisi in laparoscopia presso l' . Dal verbale operatorio Controparte_3 risulta eseguita (tra le altre operazioni) una colpotomia circolare ed “estrazione del pezzo operatorio per via vaginale con morcellazione” (allegato C1 al ricorso, doc.2 cartella clinica primo ricovero, verbale a firma del primo chirurgo dott. ). Per_3
§5.1. La morcellazione è una operazione di riduzione dell'utero ed annessi a dimensioni inferiori onde facilitare l'estrazione per via vaginale. Se fosse possibile estrarre en bloc l'utero dalla vagina non vi sarebbe necessità di frammentazione. Si precisa questa evidenza in quanto i difensori di alludono al fatto che la eseguita CP_5 morcellazione sia extracorporea2, e quindi in qualche modo indifferente allo sviluppo di un tumore in zona pelvica. La logica vuole che la morcellazione non avvenga in sede extracorporea, diversamente non ve ne sarebbe bisogno, ma avvenga prima dell'estrazione, in zona pelvica. L'estrazione dell'utero ed annessi “en bloc”, invece, non può avvenire per via laparoscopica, ma solo attraverso l'incisione dell'addome in misura tale da consentirne, appunto, l'agevole passaggio. Nel caso di specie, come risulta dal verbale operatorio, l'utero a “morfologia 2 Vedi sul punto le osservazioni dei CTP e alla perizia svolta in ATP, pag.7. Parte_4 Per_4 8 irregolare” era di “dimensioni aumentate per la presenza della nota neoformazione uterina di circa 6 centimetri a carico della parete anteriore dell'utero”. Il pezzo operatorio è stato conseguente sottoposto a morcellazione. sostiene che la morcellazione è avvenuta a lama fredda. Il verbale operatorio che fa CP_5 prova fino a querela di falso indica solo l'avvenuta morcellazione. Di lama fredda non c'è traccia. Ergo non è dato sapere se la morcellazione sia avvenuta power o a lama fredda. E non certo per responsabilità della paziente che non ha la disponibilità di tale prova. Per inciso, nemmeno nel video di cui l'attore chiede la produzione -proprio per dimostrare questo fatto- risulterebbe la modalità di morcellazione, divenendo quindi inutile la produzione stessa. Si deve constatare tuttavia che i consulenti dell'ufficio accedono alla tesi della morcellazione a lama fredda. È altrettanto vero che, pur supponendo l'uso di tale tecnica, essi non modificano le loro conclusioni, come si dirà oltre, in quanto che la frammentazione avvenga tagliando con un coltello oppure power essa comporta la possibilità di disseminazione di cellule tumorali. E' dato certo che l'utero sia giunto all'esame istologico “marcatamente lacerato” (referto del patologo dott.ssa del Dipartimento di anatomia patologica AOSP Ferrara in data 26 Per_5 ottobre 2018).
§5.2. Nel caso della NO , come condivisibilmente esposto dai consulenti Parte_2 dell'ufficio anche nella prima relazione, le analisi eseguite davano conto di una neoformazione leiomiomatosa intramurale in aumento dimensionale rispetto alle precedenti analisi del 2015, in una paziente in menopausa da 5 anni che non assumeva terapia ormonale e quindi in assenza di stimoli farmacologici in grado di giustificare tale crescita. Tale fatto era suggestivo di una lesione che poteva essere maligna di talché, secondo le principali linee guida di riferimento, l'asportazione dell'utero doveva essere effettuata en bloc per via laparotomica. La stessa diagnosi di ammissione, risultante dalla cartella clinica del ricovero ospedaliero, indica “algie addominali, neoformazione endouterina di ndd in menopausa” (doc.2 allegato al ricorso, cartella clinica di ricovero pag.3 di 61) nonché, all'ecografia del 15 agosto 2028, un
“utero in asse di volume aumentato” nel quale è visualizzabile una formazione ”che sembra occupare interamente la cavità uterina” (pag.6 di 61, cartella clinica sub2). Il dubbio sulla natura della neoformazione – esplicitato dai sanitari di oveva indurre i CP_5 sanitari ad evitare la tecnica della morcellazione (per far passare l'utero, di aumentate dimensioni, attraverso la vagina) e doveva invece indurre alla scelta di una estrazione in blocco. Alla pag. 53 delle Linee Guida AIOM3 2016 al quesito “nelle donne con lesione uterina di natura da determinare sono indicate procedure chirurgiche che prevedano la frammentazione (morcellizzazione) della lesione?” la raccomandazione clinica è la seguente: “la morcellizzazione di lesioni uterine di natura la determinare non deve essere effettuata” e la forza della raccomandazione clinica è “negativa forte” (doc.17ricorrente). Da evidenziare che correttamente i medici dell' non hanno eseguito prima CP_5 dell'intervento una biopsia “endometriale” della massa per capire la natura della neoformazione, potendo questo esame esporre la paziente al rischio di contaminazione neoplastica (vedi pag.7/61 cartella clinica;
consulenza di parte dott. e in Parte_4 Per_6 data 11 gennaio 2024). Orbene altrettante prudenza e perizia avrebbero dovuto essere usate successivamente, nella decisione di estrarre l'utero per via laparoscopica con morcellazione.
9 §5.3. I consulenti di parte della convenuta sostengono che i sanitari che hanno frammentato l'utero non abbiano toccato il tumore. Ciò deriverebbe dall'interpretazione del verbale istologico. Tale assunto non è condivisibile. Era, innanzitutto, il verbale operatorio che doveva descrivere, se mai ciò fosse avvenuto, le modalità di frammentazione dell'utero e le cautele poste in essere al fine di non ledere la massa di natura non determinata. Il verbale operatorio invece si limita ad affermare che vi è stata morcellazione, senza particolari specificazioni delle pareti coinvolte o quant'altro. Né è ammissibile che da una carenza del verbale operatorio debba trarre conseguenze favorevoli proprio l'autore di tale omissione. Il verbale dell'anatomo-patologo dott.ssa comunque, così si esprime: “corpo uterino Per_5 pervenuto marcatamente lacerato e in corrispondenza della verosimile parete posteriore, di cm7,5x6x6,5. Il perimetro è brunastro, irregolare”. Il patologo scrive “verosimile” parete posteriore e non utilizza termini certi. La formazione tumorale è indicata dal patologo come di colore grigio giallastro solida con aree di aspetto gelatinoso. Tali caratteristiche sono identiche a quelle dei reperti denominati
“frammenti tissutali grigio giallastri in parte di consistenza gelatinosa, il maggiore di cm 4x3x2” pervenuti al patologo separatamente da quello principale. Questa circostanza è quindi suggestiva della avvenuta frammentazione della massa di natura non determinata. La tesi dell'assenza di morcellazione della lesione è anche inverosimile dal momento che, come risultava dal referto ecografico, il tumore invadeva quasi completamente l'utero. L'utero doveva essere rimosso intatto, come detto dai CTU, e non frammentando alcuna delle parti della struttura che conteneva la massa sospetta. La scelta terapeutica dei medici è stata quindi inadeguata. In conclusione, si ritiene che vi sia ampia prova della colpa dei sanitari dovendosi ritenere certamente incongrua la scelta di procedere all'asportazione dell'utero mediante morcellazione e non “en bloc”.
§ 6. Occorre ora porsi il problema se la tecnica utilizzata abbia provocato la recidiva pelvica e quindi la morte anticipata della paziente. Una volta estratto il pezzo operatorio, la diagnosi posta dai medici dopo le analisi istopatologiche svolte sia presso AOSP Ferrara che presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano è stata di sarcoma uterino al I stadio, un tumore raro e molto insidioso. È altresì accertato dal collegio medico che è deceduta a causa della recidiva Parte_2 pelvica del leiomiosarcoma uterino. Non risulta confermato dai periti quanto sostenuto da ossia che la recidiva fosse anche CP_5 polmonare. Alla vista specialistica del 9 settembre 2020 presso la divisione chirurgia dei sarcomi dell'INT di Milano si refertava: “la massa sostanzialmente interessa la cupola vaginale, è parzialmente adesa alla parete vescicale ed al retto. Tecnicamente è resecabile in maniera completa …”. Inoltre la TAC torace del 4 novembre 2020 eseguita in presso l' CP_5 di Napoli evidenziava la “non apprezzabilità di lesioni focali nell'ambito polmonare”. Sul punto i periti quindi, condivisibilmente, affermano che la recidiva di malattia fu locale, senza metastasi a distanza e localizzata a livello della cupola vaginale, dove era stata estratta nel precedente intervento la neoplasia con morcellazione. La recidiva pelvica è stata accertata il 4 maggio 2020 nelle specie di una neoformazione di 11x12x12 centimetri aumentata a 21x19x8 centimetri alla RMN del 27 maggio 2020 non dissociabile dal moncone vaginale a 20 mesi dall'intervento laparoscopico (6 settembre 2018). Secondo le statistiche scientifiche esaminate dai CTU (pag.26 della relazione note 2 e 3 studi del 2021 e 2017) le pazienti sottoposte ad isterectomia per leiomiosarcomi non previamente
10 diagnosticati sottoposte ad estrazione en bloc sopravvivono 82,1 mesi rispetto a 47,8 mesi di sopravvivenza globale del gruppo sottoposto a morcellazione. La sopravvivenza a 5 anni del leiomiosarcoma uterino allo stadio I secondo la letteratura riportata (anche) a pagina 5 dell'integrazione di perizia è stimabile tra il 68 ed il 76 per cento. Pertanto, la NO , se non avesse sviluppato rapidamente la recidiva a causa Parte_2 della disseminazione delle cellule tumorali nelle pelvi, avrebbe vissuto libera da malattia con una altissima percentuale, più probabile che non, per un periodo consistente. Sotto altro profilo la morcellazione quadruplica il tasso di recidiva addominale dal 9% al 39% ed anche questo dato scientifico permette di inferire che è più probabile che non che la recidiva sviluppatasi effettivamente a meno di venti mesi dall'intervento – nonostante la chemioterapia “che può avere ritardato la comparsa radiologica della recidiva” (pag.4 perizia integrativa)-, sia dovuta alla disseminazione delle cellule tumorali (integrazione della ctu pag.5 e 6). Deve inoltre valorizzarsi il fatto che la recidiva si è formata in sede pelvica, non dissociabile dal moncone vaginale. I CTU nella integrazione di perizia specificano: “Sul punto abbiamo già riportato dei dati statistici che ribadiamo: la tecnica utilizzata aumenta notevolmente il rischio di disseminazione endoaddominale di frammenti della massa asportata o di recidiva globale nei casi di leiomiosarcoma uterino. Uno studio circa tale tumore pubblicato su Gynecologic GY (aprile 2015), dopo revisione di oltre 60 manoscritti evidenziava: tasso di recidiva globale nei casi di utilizzo di morcellazione del 62% verso 39% e tasso di recidiva endoaddominale 39% vs 9%. Uno studio ancor più recente, pubblicato nella medesima autorevole rivista nel gennaio 2021 rilevava risultati simili a quelli sovrariportati, in particolar modo constatando come nei casi in cui era utilizzata la tecnica di morcellazione il rischio di una recidiva a livello endoaddominale, come avvenuto nel caso in esame, risulta notevolmente più elevata. Alla luce di tali evidenze scientifiche è possibile affermare che, nel caso in esame, l'inadeguata esecuzione della tecnica di morcellazione abbia probabilmente determinato la recidiva pelvica a distanza di 20 mesi dall'intervento laparoscopico, ovverosia una neoformazione di 21 x 19 x 8 centimetri non dissociabile dal moncone vaginale (OMISSIS). La condotta colpevole dei sanitari ha provocato quindi, secondo un nesso causale del più probabile che non, una anticipazione della recidiva pelvica e di conseguenza una anticipazione del decesso della paziente.
§7. Di quanto sia stata accorciata la vita della NO è difficile a stabilire, ma i Parte_2 consulenti dell'ufficio la fissano in almeno 3 anni di vita: “essendo la sopravvivenza nelle pazienti con leiomiosarcoma uterino stadio I senza morcellazione intraoperatoria, circa il doppio rispetto alle pazienti con neoplasia morcellata, possiamo stimare una sopravvivenza perduta intorno ai tre anni, anche in relazione all'età relativamente giovanile della paziente e della mancanza di comorbidità rilevanti” (pag.6 integrazione perizia).Nonostante le espressioni utilizzate dai CTU, i quali non possono conoscere le difficili sottigliezze delle distinzioni giuridiche effettuate dalla Corte di Cassazione sul delicato tema oggetto della causa, non si riscontra il caso, del tutto eccezionale, dell'esistenza di un concorrente danno da perdita di chances ossia, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo.
§8. Della condotta descritta nei paragrafi che precedono è responsabile la struttura convenuta, ai sensi dell'art.7 della legge n.24/2017 secondo il quale “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga
11 dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. La struttura sanitaria risponde contrattualmente nei confronti della paziente e quindi del suo erede (danni iure hereditatis) ma risponde anche ex art.2043 c.c. per avere provocato danni al marito della paziente, odierno ricorrente, dovendo rispondere del fatto colposo dei suoi operatori ex art.2049 del codice civile.
§9. Con le parole della Suprema Corte “Ove risulti provato, sul piano etiologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori per un periodo specificamente indicato dal CTU (sia pur con gli inevitabili margini di approssimazione), non di «maggiori chance di sopravvivenza» sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità (fisica e spirituale)”(Cass. 28993/2019). E' risarcibile iure hereditatis il danno biologico differenziale, nelle sue due componenti morale e relazionale, la “differenza, cioè, tra le condizioni di malattia effettivamente sopportate e quelle, migliori, che sarebbero state consentite da una tempestiva diagnosi e da una corretta terapia” (Cass. 26851/2023) ossia la peggiore qualità della vita effettivamente vissuta considerata nella sua oggettività. In altre parole il danno biologico da morte anticipata si deve rapportare al periodo di vita effettivamente vissuto dal paziente e non al periodo che avrebbe potuto vivere ancora. Traendo le conseguenze di questo ragionamento, nel periodo dal 4 dicembre 2018 al 22 febbraio 2019 – assunzione di chemioterapia e fino alla evidenziazione della ripresa della malattia (4 maggio 2020)- la NO avrebbe Parte_2 comunque effettuato le cure che ha effettuato ossia la chemioterapia, avendo scoperto di essere affetta da sarcoma. Non vi è giudizio di inadeguatezza di tale terapia da parte dei periti e non può riconoscersi quindi un danno biologico differenziale per tale periodo vissuto. Vi è certezza, invece, che la recidiva non si sarebbe presentata così rapidamente e che la paziente avrebbe vissuto il periodo che ha vissuto dopo l'intervento e le prime cure libera da malattia. Come si è visto, infatti, a cinque anni la probabilità di sopravvivenza libera da malattia si colloca tra il 68 ed il 76 per cento. Pertanto, il periodo effettivamente vissuto dal 4 maggio 2020 fino al decesso del 20 luglio 2021 è un periodo che deve essere risarcito come danno biologico differenziale, secondo le percentuali di invalidità temporanea indicate dal ricorrente- che qui si condividono- non contestate specificamente, ma solo genericamente, da parte convenuta. Danno biologico da inabilità totale o parziale non permanente. Debbono utilizzarsi le Tabelle di Milano 2024. Periodo di inabilità assoluta 246 giorni (da 16 settembre 2020 al 19 maggio 2021): €42.435,00 (172,50 per 246). Il valore giornaliero di €115 è aumentato della massima personalizzazione per l'inabilità temporanea (€172,50) in ragione del fatto che risultano provate marcate sofferenze fisiche e psichiche, nonostante l'ulteriore e infruttuoso intervento chirurgico di asportazione della massa avvenuto in Napoli il 15 settembre 2020: il tumore, caratterizzato da un alto tasso di replicazione, era progredito coinvolgendo la vescica ed il retto e già in data 25 novembre 2020 la NO era stata presa in carico da unità Parte_2 di cure palliative domiciliare, sopportava una fistola vagino-vescicale (evidenziata in fase post chirurgica) e stent uretrale bilaterale, erano registrati “demoralizzazione e avvilimento marcati” subiva vari lavaggi vescicali, il cambio del catetere di Foley doveva avvenire in sedazione e ciononostante la paziente era resistente alla sedazione, provando quindi dolore (vedi diario medico ADO pag.3 e cartella clinica assistenza domiciliare doc.6 Parte_5 attore ) Periodo di inabilità parziale all'85% dalla evidenziazione della recidiva il 4 maggio 2020 fino al 16 settembre 2020 in ragione del fatto che la sofferenza fisica relativa a cure chemioterapiche ed ai gravi effetti collaterali compresi gli episodi sincopali marcati superano
12 la sofferenza media di una altra cura farmacologica, valore di punto 146,625 per 135 giorni pari ad €19.794,375 Il totale del danno biologico differenziale comprensivo del danno da sofferenza soggettiva, danno proprio della vittima €62.229,375. E' risarcibile altresì il danno morale consapevolezza dell'imminenza-anticipazione della propria morte, altrimenti detto danno terminale. La NO in data 20 maggio 2021 è entrata in Hospice dal domicilio ed è stata Parte_2 in carico dell'ADO fino al 20 luglio 2021 per 61 giorni. La paziente, come si è detto, già da novembre 2020 era stata presa in carico dalla struttura che si occupa di cure palliative domiciliari, e quindi chiunque sarebbe consapevole della propria imminente fine. Ma su questa lucida percezione vi è assoluta certezza nel momento in cui dal domicilio la paziente è stata ricoverata presso l'HOSPICE di cure palliative. La NO vi ha fatto Parte_2 ingresso “collaborante, orientata, consapevole della diagnosi, somministrata morfina…la paziente ha tratto beneficio dalla terapia per una novantina di minuti poi il dolore si è riproposto, paziente molto angosciata..spasmi vescicali con fuoriuscita di urina dal meato (23 maggio 2021) dolore, nonostante morfina..1 giugno 2021 si concorda una sedazione transitoria- dimessa al domicilio ADO il 9 giugno 2021 rientra dal domicilio, 18 giugno 2021 evidente peggioramento clinico, addome voluminoso per la progressione della malattia, evidente deperimento organico, vigile..23 giugno 2021 due sacche di emazie concentrate..rientra in Hospice il 5 luglio 2021 ..11 luglio 2021 paziente poco responsiva, lieve sonnolenza “non vuole morire” queste le sue parole, propongo sedazione transitoria per alleviare la sofferenza..17 luglio 2021 paziente sofferente, nel pomeriggio più reattiva agli stimoli 20 luglio 2021 si constata il decesso ore 7:10”. Quanto a tale voce di danno, seguendo le tabelle di Milano 2024 si stima per i primi tre giorni la somma di €3525, dal quarto giorno al 61 esimo €49.887 per un totale €53.412,00.
§10. Non può essere invece riconosciuta la voce di danno relativa alle dedotte incompletezze- omissioni relative al consenso informato e quindi per la lesione del diritto all'autodeterminazione di . Parte_2
La Corte di Cassazione ha distinto varie ipotesi al riguardo: “ Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non
13 sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. (Nella fattispecie, la S.C., in relazione ad un caso di asportazione di ernia discale con aggravamento della sintomatologia dolorosa causata da fibromi e aderenze cicatriziali, ha confermato la decisione di merito che, ravvisando un consenso presunto, aveva riconosciuto un risarcimento equitativo per la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente). (Cass. Sez. 3, 12/06/2023, n. 16633, Rv. 668112 - 02). Deve anche aggiungersi, con le parole della Suprema Corte, che “in tema di attività medico- chirurgica, il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali o altamente improbabili;
detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso”. (Cass. Sez. 3, 12/06/2023, n. 16633, Rv. 668112 - 01). Nel caso di specie è fondatamente presumibile che la NO non avrebbe dato il Parte_2 consenso se avesse saputo che vi era la benché minima possibilità che la formazione avesse carattere maligno e quindi la tecnica operatoria avrebbe comportato la probabilità di diffusione del tumore, giacché nessuna persona sensata avrebbe preferito la minore invasività dell'intervento laparoscopico rispetto al rischio di recidiva. Si ricadrebbe quindi nell'ipotesi sub II indicate dalla sentenza n.16633/2023. Le presunzioni, tuttavia, non possono spingersi oltre, dovendosi escludere un “danno in re ipsa” (Cass. Sez. 3, 04/11/2020, n. 24471). In altre parole, pur essendo allegata e provata per presunzioni una lesione del diritto all'autodeterminazione della paziente, le conseguenze diverse dal danno alla salute “allegate e provate” non sono evincibili. A riprova di ciò occorre evidenziare che la NO Parte_2 non ha effettivamente conosciuto, in vita, le circostanze negative legate all'intervento dei sanitari, emerse solo post mortem.
§11. Danno da perdita (anticipata) del rapporto parentale. Dal certificato anagrafico risulta che il ricorrente era coniugato con dal 12 ottobre 1985 e che la Parte_2 famiglia risultava composta dai due coniugi alla data del decesso (doc.1 ricorrente, certificato 23 gennaio 2023 n.3152 rilasciato dal Comune di ). Il ricorrente ha allegato che la CP_3 scomparsa precoce della moglie ha profondamente sconvolto la sua vita di marito devoto. Dopo aver assistito impotente e con profondi patemi d'animo al calvario fisico e psichico e alle sofferenze indicibili patite dalla consorte, il ricorrente, giornalista da alcuni anni in pensione, di dieci anni più anziano della moglie, lamenta la perdita della sua fondamentale ragione di vita ossia della persona con la quale avrebbe potuto condividere interessi e relazioni, affetto e vicinanza nella fase vitale della vecchiaia. La convenuta, riguardo a tale profilo di danno, sottolinea che il rapporto di coniugio non è sufficiente a generare il diritto al risarcimento ma spetta al familiare superstite l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un legame forte e stabile con la vittima. Come è noto tale prova può essere offerta anche per presunzioni.
14 Orbene, si ritiene che a fronte di un matrimonio di oltre trent'anni si possa serenamente presumere un rapporto intenso e stabile, considerata la possibilità offerta oggigiorno dall'ordinamento di agevole separazione coniugale e rapido divorzio. La forza del legame affettivo è dimostrata anche nel momento del dolore. Le cartelle cliniche e i diari infermieristici dicono che il marito era costantemente presente accanto alla moglie e lo è stato fino all'ultimo giorno della sua vita (doc. 5 e 6 allegati al ricorso;
allegato C4 al ricorso, diario infermieristico a partire dalla pagina 13 del doc.5 ad esempio 21, 24 e 25 maggio 2021 è presente il marito durante la notte, perché la paziente non riusciva a dormire) supportandola psicologicamente e materialmente. Egli ha cercato soluzioni terapeutiche alternative, rivolgendosi al dott. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, il Per_7 quale ha operato la paziente senza gli esiti sperati (pag.166 doc.4). Nella mail del ricorrente sono confluiti gli esiti di un sequenziamento genetico eseguito in Germania (doc.10), evidentemente su sua richiesta o comunque su suo interessamento. La fiducia era tale che la paziente, pur avendo una sorella, ha voluto che i dati personali sensibili fossero comunicati esclusivamente al marito (22 novembre 2018, pag.22 cartella clinica ricovero ospedale S. Anna). Solo un legame forte e intimo, costruito in trentacinque anni di convivenza, consente una assistenza continua in situazioni di dolore fisico e psichico così forte e di progressivo ineludibile decadimento fisico. È credibile quindi non solo il patimento provato dal ricorrente a vedere soffrire la moglie per così lungo tempo, nel comprendere il destino ineluttabile, nella frustrazione data dall'impossibilità di cambiare gli eventi, ma anche lo strazio per la perdita della compagna della vita nella fase delicata della terza età. Si ritiene pertanto provato dalle considerazioni che precedono un grave danno dalla perdita del rapporto parentale subìto da per la morte della moglie. Parte_1
Per la liquidazione del danno si ritiene possano avere applicazione le Tabelle di Milano 2024 le quali tengono conto delle osservazioni critiche della sentenza della Corte di Cassazione n.10579/2021, integrando, a differenza delle versioni precedenti alla citata sentenza, un sistema a punti. Per assegnare i punti si considerano, come prevede l'osservatorio milanese alla luce della giurisprudenza, l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto perduto secondo il seguente calcolo: Parametri fissi età della vittima primaria 55 anni ergo punti 18, età della vittima secondaria 66 anni, ergo punti 16, convivenza (doc.1) punti 16, parametro dell'intensità del rapporto parentale punti 30 (il massimo) totale punti 80 e quindi per €3911,00 per ogni punto uguale €312.880,00. Tale importo deve essere ridotto del sessanta per cento in ragione del fatto che da un lato, l'attore avrebbe perduto ugualmente la moglie, nel volgere di pochi anni, a causa della grave malattia che l'aveva colpita;
dall'altro, la consapevolezza del rischio di recidiva — e della conseguente possibilità di una morte imminente — avrebbe indotto i coniugi a vivere il loro legame con maggiore intensità. Si può infatti ragionevolmente presumere che, sapendo di avere poco tempo a disposizione, avrebbero cercato di valorizzare ogni momento, realizzando desideri rimandati e rafforzando la qualità della loro relazione (vedi, per un caso di riduzione di tale posta risarcitoria, Cass. Sez. 3, 27/12/2023, n. 35998). Si reputa pertanto equa una liquidazione del danno per la perdita anticipata del rapporto parentale in €125.152,00. Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento;
nel caso in esame, gli interessi ed anche la rivalutazione sono stati espressamente richiesti. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass., Sez. Unite, 17.12.95, n. 1712), ma dal credito originario via via rivalutato anno per anno. Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce, altresì, interessi legali fino al pagamento. Pertanto, l'importo sopra indicato, liquidato all'attualità, va devalutato alla data del sinistro. Tale importo deve essere successivamente rivalutato in base all'indice FOI elaborato dall'ISTAT,
15 fino alla data della presente sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi maturati al tasso richiesto da parte attrice, ossia quello legale. Su tali somme saranno dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento. In sintesi: €62.229,375 danno biologico iure hereditatis, devalutato alla data dell'evento (20 luglio 2021) €53232,99 rivalutato anno per anno ed aumentato degli interessi compensativi (Cass.S.U. 1712/1995) pari ad €68390,44. Quanto al danno terminale liquidato ad oggi in €53.412,00 danno terminale, esso deve essere devalutato al momento dell'evento € 45690,33, rivalutato anno per anno ed aumentato degli interessi compensativi (Cass. S.U. 1712/1995) pervenendosi ad un totale per danno terminale di €58.700,10. Quanto al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale:
€125.152,00 devalutato al momento dell'evento €107059,02, rivalutato all'attualità ed aumentato degli interessi compensativi (Cass. S.U. 1712/1995) € 137.542,76. Totale danno non patrimoniale 264.633,30 oltre ad interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
§12. Passando all'analisi del danno patrimoniale, le spese mediche di cui il ricorrente chiede il rimborso a titolo di risarcimento del danno sono le fatture del 17 settembre 2020 di
€23.966,00 (doc.10) relativo all'intervento chirurgico eseguito a Napoli dopo lo sviluppo della recidiva e la fattura 10 marzo 2021 per €4758,00 pagata per l'esecuzione del test genetico (doc.23). Parte convenuta, concordando con il giudizio dei CTU, sostiene la non rimborsabilità di dette spese, le quali sarebbero state verosimilmente effettuate ugualmente più tardi, allorquando si sarebbe probabilmente manifestata la recidiva. Parte ricorrente afferma invece che tali spese derivano dall'avvenuta anticipazione della recidiva pelvica e quindi sono conseguenza diretta e immediata dell'errore medico (art.1223 c.c.) di talché negare le spese significa negare le premesse, ossia che l'errore medico abbia causato la recidiva. Questo tribunale ritiene condivisibile la tesi dell'Azienda Ospedaliera. La conseguenza dell'errore medico è effettivamente l'anticipazione della recidiva e quindi l'anticipazione del decesso della paziente. L'evento di danno è quindi la morte anticipata, e non la morte tout court, giacché, come si è scritto, secondo i periti l'evento morte sarebbe avvenuto comunque, anche se in un tempo significativamente posteriore. Se la colpa dei sanitari fosse quella di avere causato la morte (e non la morte anticipata) della paziente, le spese mediche sostenute per l'intervento chirurgico eseguito per l'asportazione del tumore in tempi rapidi sarebbe una spesa giustificata e collegata direttamente all'evento imputabile in quanto, senza l'errore medico, la morte non sarebbe avvenuta, e quindi neanche la spesa per tentare di evitarla. Lo stesso criterio di causalità giuridica, individuato dalla giurisprudenza per delimitare l'area del danno risarcibile ai pregiudizi causalmente imputabili al responsabile, impone di tenere conto di quali tra le teoricamente infinite conseguenze provocate dall'evento di danno costituiscano conseguenza immediata e diretta di quello e quali no e quelle che si sarebbero determinate a prescindere dall'evento imputabile (vedi sulla causalità giuridica Cass. 28986/2019). Orbene può dirsi con alta probabilità che il ricorrente avrebbe comunque sostenuto queste spese, nel tentativo di salvare la vita alla propria consorte, anche nel momento in cui la recidiva si fosse manifestata in tempo successivo, e conseguentemente esse non sono imputabili ai sanitari. Con questo ragionamento non si contraddice il dato di partenza, ossia il primo nesso causale tra fatto/errore medico ed evento lesivo/anticipazione recidiva/anticipazione morte, che è anche in questa sede riaffermato- bensì si afferma che nella valutazione del secondo nesso causale tra l'evento e le conseguenze pregiudizievoli non può riconoscersi questo danno perché pregiudizio non imputabile al responsabile, che si sarebbe verificato comunque anche in assenza della condotta lesiva. Non si ritengono quindi dovute le spese di cui ai docc.10 e 23 (intervento chirurgico Napoli e test genetico).
16 §12.1. Il ricorrente domanda a titolo di danno patrimoniale la liquidazione del danno iure hereditatis relativo al periodo di anni due e sette mesi di invalidità della moglie, pari ad
€49.823,00 ed il danno iure proprio conseguente alla perdita delle contribuzioni economiche che la moglie, quale casalinga, non svolgente lavoro remunerato, avrebbe potuto assicurare dalla data della morte e per il periodo di vita residua non fruito, pari ad €510.315,78 o minore somma specificata (pag.25 note conclusive 11 febbraio 2025) Il danno patrimoniale concretizzatosi nei due anni e sette mesi di invalidità della consorte implica che nel periodo di malattia ella abbia subìto un danno patrimoniale- derivante dall'impossibilità di prestare il proprio lavoro domestico- danno che si è trasmesso all'erede. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi Cass. Civ. n. 238/2017 Cass. Sez. 3, 24/08/2007) il lavoro domestico svolto dalla casalinga è attività economicamente valutabile, e la sua perdita — anche temporanea — costituisce danno patrimoniale risarcibile, trasmissibile agli eredi iure hereditatis. L'impedimento o la riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico a proprio favore determina un danno patrimoniale per la casalinga, liquidabile attraverso i parametri del reddito figurativo, desunto dal contratto collettivo delle COLF, ovvero del triplo della pensione sociale. (Cass. Sez. 3, 18/07/2023, n. 20922, Cass. Sez. 3, 03/03/2005, n. 4657, Cass.17690/2020). Tale danno, peraltro è risarcibile indipendentemente dal fatto che si sia fatto ricorso, in via sostitutiva, ad un collaboratore domestico (Cass.17129/2023, Cass.16896/2010). Il fatto che la NO attendesse al lavoro domestico, per sé e per il marito, è provato per Parte_2 presunzione dal fatto che ella non aveva altra attività lavorativa. Il dato non è inoltre contestato dalla resistente. Nel periodo qui considerato si era manifestata la recidiva di malattia, la paziente aveva subito altro intervento chirurgico, era stata sottoposta a terapie altamente debilitanti e non era certamente in grado di occuparsi della cura della casa e del marito. Il danno è valutabile ex art.1226 c.c. equitativamente, potendosi prendere a base il triplo dell'assegno sociale il cui importo è pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale CP_1 serie generale e calcolato da;
considerando un periodo di 442 giorni ossia dal 4 maggio 2020 al decesso, ponendo una media di 460 mensili (assegno sociale) e quindi valutando il lavoro casalingo non espletato in €1380 euro mensili, il danno subìto da Parte_2
è pari ad €1380x14,7 ossia €20286 euro, somma divisa a metà €10.143,00
[...] somma che deve aumentarsi degli interessi nella misura legale dalla costituzione in mora del 13 gennaio 2023 al saldo. Diverso il ragionamento per il danno patrimoniale che il ricorrente domanda come pregiudizio proprio, per non poter godere dell'apporto lavorativo della moglie dopo la sua morte. Sotto questo profilo può dirsi fondatamente che la NO avrebbe adempiuto Parte_2 certamente al suo dovere di contribuire alle esigenze della famiglia con il lavoro casalingo (art.143 c.c.), ma avrebbe altresì potuto contribuire per un periodo di circa tre anni, prima che la malattia riprendesse vigore. Il lavoro domestico, inoltre, sarebbe stato finalizzato anche a proprio beneficio. Quantificata la quota che sarebbe andata a vantaggio della stessa coniuge nel 50% può parametrarsi il lucro cessante nel triplo dell'assegno sociale per 12 mensilità dimidiata nell'importo dell'anno 2021, 2022, 2023 e 2024. Importo mensile assegno sociale 2021 pari ad € 460,28 per mese. Importo assegno sociale anno 2022 €468,28 per mese Importo assegno sociale anno 2023 € 503,27 mensili Assegno sociale anno 2024 €534,41 mensili Quindi il triplo della pensione sociale rapportato a mese è
€1380,84 anno 2021
€1404,84 anno 2022
€1509,81 anno 2023
€1603,23 anno 2024 Per l'anno 2021 : € 6904,20 (1380,84 x5)
17 Per l'anno 2022: €16858,08 Per l'anno 2023: €18.117,72 Per l'anno 2024: € 11.222,61 (1603,23 x7) Per un totale di €53.102,61. Il danno per il mancato godimento della collaborazione familiare della coniuge, dedotta la quota sibi, è quindi oggi liquidato ad €26.551,305 somma che deve aumentarsi degli interessi nella misura legale dalla costituzione in mora del 13 gennaio 2023 al saldo.
§ 12.2. Le spese per le consulenze ante causam (e ante CTP art.696 bis) costituiscono un danno patrimoniale provato e giustificato. le ha sostenute al fine di ottenere Parte_1 una valutazione, da parte di persone competenti, della correttezza del trattamento sanitario riservato alla consorte prematuramente scomparsa. Per l'attività consulenziale il dott.
ginecologo, ha richiesto la somma di complessivi €2074 IVA inclusa (parcella Persona_8 345 del 26 novembre 2021 €854 corrisposti il 30 novembre 2021; parcella 324 del 21 Pe novembre 2022 corrisposta in pari data per €1220) il dott. , oncologo, ha emesso nota pro- forma per € 1830 (corrisposti il 15 novembre 2022). , medico legale ha Testimone_1 emesso, all'atto del pagamento, la fattura n.4 del 30 gennaio 2023 per €1220 in relazione alla nota pro-forma precedentemente emessa il 20 gennaio 2023 quale acconto per la relazione medico legale redatta il cui saldo per ulteriori €1220, come da nota pro-forma del 22 marzo 2023 è stato corrisposto il 29 marzo 2023 come da fattura n.26/2023 (doc.24). Il totale corrisposto dal ricorrente per consulenze ante causam necessarie per la valutazione del comportamento dei sanitari è pari ad €6344,00 somma che deve aumentarsi degli interessi nella misura legale dalla costituzione in mora del 13 gennaio 2023 al saldo. Deve essere respinta pertanto la tesi della convenuta secondo la quali le spese sostenute sono eccessive se paragonate a quelle dei CTU. I periti, infatti, sono stati compensati con somma superiore. Il ricorrente chiede la liquidazione, come danno patrimoniale, delle spese sostenute in sede di consulenza tecnica preventiva. La giurisprudenza sul punto osserva che “In tema di spese per la consulenza tecnica preventiva, è inapplicabile il regime della solidarietà tra le parti nel pagamento del compenso del consulente tecnico d'ufficio data la natura strumentale dell'accertamento preventivo e la consequenziale assenza dei presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsti dagli artt. 91 e 92 c.p.c. Pertanto il giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto l'accertamento, ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali. (Cass. Sez. 2, 27/12/2024, n. 34540, Rv. 673468 - 01) Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate” (Cass. Sez. 3, 06/11/2023, n. 30854, Rv. 669454 - 01) Alla luce di tali insegnamenti, debbono essere liquidate come danno emergente patito da a) €2440 onorario dott. Isa fattura 58 del 10 maggio 2024 (doc.24 Parte_1 bis) b) € 8180,44 per spese di CTU liquidate dal giudice dott.ssa e corrisposte dal Per_10 ricorrente (doc.31) c) spese per assistenza di avvocato nel procedimento di consulenza tecnica preventiva secondo il DM 55/2014 valore indeterminabile complessità alta €5870,05 comprensivi di CPA ed IVA (€3827 -studio 1134, introduttiva 992, istruttoria 1701 per compensi, €574,05 spese generali, Cpa 176,04, IVA 1006,96 , €286 spese esenti). Non è riconoscibile la somma di €732 onorario dott.ssa (nota pro-forma 83/2023 novembre Tes_1 2023) in quanto si riferisce alle osservazioni alla consulenza del Pubblico Ministero, non apparendo quindi inerente a questo processo. Gli interessi legali su tale voce di danno patrimoniale debbono essere computati dalla presente sentenza al saldo, trattandosi di debito di valuta successivo alla costituzione in mora.
18 In sintesi è dovuta a per danno patrimoniale la somma di €59528,79. Su Parte_1 tale somma sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla messa in mora al saldo, quanto alle spese sostenute prima della messa in mora e dalla notifica del ricorso introduttivo ex art.281 undecies c.p.c. al saldo, quanto alle spese sostenute successivamente.
§13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la fascia di valore da
€260.001 a €520.000 in relazione a quanto concretamente riconosciuto alla parte vittoriosa. Gli onorari si computano nella misura media, in relazione alla particolare difficoltà dell'incarico, ai numerosi problemi fattuali e giuridici da affrontare, alla completezza e pregio delle memorie depositate, alla circostanza che la causa è stata rimessa in istruttoria e che la discussione è stata segmentata in due momenti, ragione per cui l'onorario per questa ultima fase si aumenta in €7000. Fase studio €3544,00 fase introduttiva €2338,00 fase istruttoria
€10.411,00 fase di discussione €7000,00 totale €23.293,00, spese forfettarie €3493,95, totale
€26.786,95 oltre Iva e CPA ed €545,00 per spese esenti.
p.q.m.
accerta e dichiara la responsabilità civile dell' Controparte_3 per la morte anticipata di . Parte_2 Condanna, per l'effetto, l' a pagare a Controparte_3 [...] le seguenti somme: Parte_1
€264.633,30 oltre interessi nella misura legale dalla presente sentenza al saldo a titolo di danno non patrimoniale.
€59.528,79 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi legali dalla messa in mora del 13 gennaio 2023 al saldo sulla somma di € 43038,30 e dalla notificazione del ricorso introduttivo al saldo sulla somma di €16.490,49. Condanna l' a corrispondere alla controparte le Controparte_3 spese di lite che liquida in €26.786,95 oltre IVA e Cpa ed oltre al rimborso di spese esenti per
€545,00. Pone a carico definitivo della parte convenuta le spese liquidate al collegio dei CTU per l'integrazione della perizia, nella misura determinata nel decreto reso in data 18 settembre 2025. Così deciso in Ferrara il 18 ottobre 2025 IL GIUDICE Monica Bighetti
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si evidenza in questa sede che i CTU hanno giudicato l'insussistenza di un ritardo colpevole nella vicenda del responso istologico, avendo il reperto necessitato di opportuna e consigliabile supervisione da parte dell'istituto oncologico di Milano. 3 AIOM è una associazione che ha i titoli per essere autrice di linee guida inserite nel Sistema nazionale delle Linee Guida previsto dalla l. 24/2017