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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/05/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 568 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, P. Iva e codice Parte_1
fiscale , e per essa giusta procura speciale del P.IVA_1 Controparte_1
2.11.2018 a rogito del Notaio di Pordenone, rep. 53366, racc. 39537, Persona_1
rappresentata da in forza di procura speciale del 9.5.2019 con Controparte_2
atto a firma autenticata dal Notaio in Milano, rep. 140483/35371, con sede Persona_2
legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17, P. Iva e codice fiscale rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Nicola Maione, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Via Salaria
n. 213, giusta procura in atti;
opposta
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Romano, elettivamente C.F._1
domiciliato nel suo studio in Gela, Via Parioli n. 52, giusta procura in atti;
opponente
OGGETTO: fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c.
CONCLUSIONI
Con provvedimento del 27.01.2025, sostituita l'udienza del 22.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge (60+20).
Conclusioni di parte opposta: “In via preliminare, rigettare l'eccezione del difetto di legittimazione attiva della in quanto inammissibile e infondata;
Nel merito, rigettare Pt_1
l'opposizione ex art. 615, comma 2 c.p.c., in quanto inammissibile, tardiva e del tutto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onori di lite.”.
Conclusioni di parte opponente: “In via preliminare, chiede la rimessione della causa in istruttoria affinché venga disposta CTU tecnico contabile, […].
“In via principale, accertare e dichiarare, il difetto di legittimazione attiva della soc. Parte_1
[... per tutti i motivi esposti al punto 1;
Nel merito
- rigettare tutte le domande ex adverso formulate, perché totalmente infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi indicati nel corpo del presente atto;
- accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva della odierna attrice, dichiarare
l'illegittimità della pretesa fatta valere dalla medesima e, quindi, l'assenza di ogni suo diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell'odierno convenuto;
- ancora nel merito, in via gradatamente subordinata, […] accertare e dichiarare l'illiceità ed illegittimità del contratto di mutuo fondiario, del contratto di accollo e successiva scrittura privata del 02.12.2011, per tutti i motivi e le ragioni illustrati al punto 2 della premessa;
- conseguentemente, […] dichiarare l'illegittimità della pretesa fatta valere dalla medesima sulla scorta di atti e contratti illeciti e/o nulli e, quindi, l'assenza di ogni suo diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell'odierno convenuto;
- ancora nel merito, […] rideterminare la pretesa creditoria avanzata dall'opposta nei limiti del dovuto, e ciò in applicazione dei corretti criteri di calcolo e secondo quanto verrà provato;
- […] condannare la medesima alla restituzione delle maggiori somme indebitamente corrisposte dal comparente ed incassate e trattenute dall'istituto di credito a titolo di maggiori interessi e/o altro, compensandole con quelle che risulteranno eventualmente ancora dovute all'istituto di credito.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da maggiorare del r.f.s. e degli accessori di legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e, per essa, Parte_1 Controparte_1
rappresentata da ha introdotto la fase di merito
[...] Controparte_2 dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c., proposta da nel Controparte_3
corso della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 269/2020.
Nella fase sommaria, trattata dal giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 27.11.2022, è stata accolta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, atteso che “ad un esame sommario che caratterizza la presente fase dell'opposizione, si ravvisi il fumus di verosimile fondatezza dei motivi di opposizione, con particolare riferimento al difetto di titolarità del credito in capo al procedente”.
Nell'introdurre la presente fase l'opposta ha dedotto:
- di essere creditore di in forza del contratto di mutuo fondiario del Controparte_3
25.06.2007 (stipulato tra BA RE di LI PA e , del successivo Parte_2
contratto di accollo del 18.02.2009 (con il quale l'odierno opponente, a fronte della vendita in suo favore degli immobili siti ad LI, censiti al foglio 66 particella 261 subb 13, 15 e 20, si è accollato il mutuo erogato alla per la somma di euro 150.000,00), nonché Parte_2
della scrittura privata del 2.12.2011, con la quale sono state modificate alcune condizioni economiche applicate al finanziamento;
- che tale credito le è stato ceduto, in virtù di un'operazione di cessione di crediti pecuniari in blocco realizzatasi in data 24.10.2018, dalla (già CP_4 Controparte_5
, che nel 2013 ha acquisito, mediante fusione per incorporazione, le
[...]
società Controparte_6
e BA RE di LI SP (originaria mutuante);
[...]
- che di tale cessione è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
3.11.2018, parte II, n. 128;
- che la contestazione circa la mancata titolarità del credito azionato in capo al creditore procedente, sollevata dal debitore esecutato, è inammissibile in quanto tardivamente proposta;
- che, ad ogni modo, la contestazione è infondata, risultando la legittimazione attiva della
[...]
non soltanto dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma anche dalla Parte_1 dichiarazione resa dalla cedente e dall'estratto del contratto di cessione stipulato con CP_4 quest'ultima;
- che le contestazioni mosse in ordine al quantum debeatur sono infondate, avendo, l'opposta, allegato al contratto di mutuo azionato il piano di ammortamento, nel quale sono stati specificamente indicati non soltanto l'importo della rata, ma anche la quota capitale, la quota interessi e il debito residuo a scalare, preceduto dal documento di sintesi e dal prospetto delle condizioni economiche;
- che, infatti, risultano specificati non solo i tassi ma anche le condizioni economiche, nonché le spese e le commissioni (condizioni economiche dettagliate anche nella scrittura privata sottoscritta dalle parti il 2.12.2011 a cui è stato allegato il relativo piano di ammortamento).
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Con comparsa depositata il 10.05.2023, si è costituito in giudizio l'opponente
[...]
, il quale ha richiamato tutti i motivi di opposizione svolti innanzi al giudice CP_3 dell'esecuzione.
In particolare, ha dedotto:
- preliminarmente, la tempestività dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'opposta, sollevato dall'opponente con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c., essendo la stessa una mera difesa di parte spendibile in ogni momento del giudizio e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
- che la Gazzetta Ufficiale non costituisce documento idoneo a provare la titolarità del rapporto in capo alla cessionaria, essendo all'uopo necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione;
- che del pari inidonea a provare la titolarità del credito è la dichiarazione proveniente dalla cedente CP_4
- che nell'anno 2017 il rapporto finanziario non era in sofferenza, sicché lo stesso, difettando dei requisiti previsti nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non può dirsi ricompreso nell'elenco dei rapporti ceduti dalla BA RE di LI;
- che la creditrice procedente non ha fornito prova documentale della fusione per incorporazione della BA RE di LI SP (originaria mutuante) nella Controparte_5
quest'ultima cedente nell'operazione di cartolarizzazione del credito in favore della
[...]
società Parte_1
- che dal contratto di mutuo (atto del 25.06.2007 stipulato tra BA RE di LI PA e
, nonché dalla pattuizione di accollo del 18.02.2009 e, ancora, dalla Parte_2
successiva scrittura privata del 2.12.2011 emergono carenze ed omissioni nella definizione delle condizioni economiche, con conseguenti violazioni della normativa di riferimento.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Acquisite le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. e rigettata la richiesta di CTU avanzata dall'opponente atteso che “le produzioni documentali risultano sufficienti ad individuare
l'andamento del mutuo e che rispetto all'originario contratto di finanziamento, al momento dell'accollo da parte dell'opponente, sono state convenute tra le parti clausole diverse, con diversa indicazione dei tassi di interesse”, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. ****
In punto di qualificazione, il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c., proposta da nel corso della Controparte_3 procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 269/2020. L'opponente, infatti, nel giudizio qui proseguito dalla creditrice procedente opposta, ha contestato il diritto di quest'ultima di azionare il titolo e, dunque, ha posto in dubbio l'an debeatur.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Si osserva che riveste carattere assorbente la questione relativa alla titolarità del credito azionato in capo alla creditrice procedente.
Sul punto, come osservato dalla Corte di Cassazione in plurime pronunce (cfr. Cass. n.
17944/2023). va tenuta distinta “la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB”, La distinzione assume rilievo sul piano probatorio imponendo, infatti, al creditore cessionario, di provare l'esistenza stessa del contratto di cessione allorquando ad essere contestata sia la sua stipulazione. In tal caso, infatti, “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere
l'effettiva esistenza della dedotta cessione”.
Qualora, invece, ad essere contestata sia non già l'esistenza del contratto di cessione, bensì
l'inserimento del credito azionato tra quelli ceduti, è sufficiente, ai fini della prova della relativa inclusione, e dunque della sua titolarità, che il cessionario produca in giudizio la Gazzetta
Ufficiale, sempre che le indicazioni ivi contenute “siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario […]”.
Nel caso di specie, la contestazione dell'opponente ha riguardato entrambi i profili.
Quanto alla prova dell'esistenza della cessione, si fa rilevare che l'opposta, nel corso del presente giudizio, ha prodotto il documento denominato “estratto contratto di cessione omissato”. Tuttavia, trattasi di deposito tardivo, effettuato soltanto in data 12.09.2023, unitamente alla memoria n. 2 ex art. 183, VI comma c.p.c. Si evidenzia, sul punto, che al presente giudizio non si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. La norma contenuta nell'art. 3 della legge n. 742/1969, dispone espressamente che “in materia civile, l'articolo 1, il quale prevede la sospensione dei termini dal 1° al 31° agosto, non si applica, tra gli altri, alle cause e ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12” che richiama i giudizi di opposizione all'esecuzione. Ebbene, essendo stati concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. all'esito dell'udienza del 14.06.2023, con decorrenza da quella data, le memorie istruttorie avrebbe dovute essere depositate rispettivamente il 14.07.2023, 14.08.2023 e 4.09.2023. Ne consegue che essendo stata depositata la memoria n. 2 ex art. 183, VI comma c.p.c. in data
12.09.2023 (anziché entro il termine ultimo del 14.08.203), del suo contenuto e dei documenti con essa depositati, non si potrà tenere conto.
Neppure può supplire alle rappresentate carenze, la produzione della dichiarazione di cessione resa, in data 26.05.2022, dalla ed indirizzata alla posto che essa, CP_4 Parte_1
da sola, in difetto di altri elementi a supporto (come di seguito si dirà), non dimostra la titolarità del credito azionato in capo alla cessionaria creditrice. Trattasi, infatti, di una mera dichiarazione di scienza proveniente da un terzo, e dunque, priva del valore confessorio (cfr.
Tribunale di Milano 16.09.2021; Tribunale di Brescia 5.10.2022).
A ciò deve aggiungersi, infine, che l'opposta - sebbene sia stato oggetto di una puntuale contestazione da parte dall'opponente - non ha nemmeno fornito la prova che la cedente
[...]
abbia effettivamente incorporato, la BA RE di LI S.p.a., originaria CP_4 mutuante. Nel costituirsi, infatti, l'opposta, pur avendo premesso che “con atto a rogito del
Notaio Dott. del 16/05/2013 rep. 41764 e racc. 12988 le società Persona_3 [...]
– e Controparte_6 Controparte_6
BA RE di LI SP venivano fuse per incorporazione in
[...]
divenuta poi non ha documentato Controparte_7 Controparte_4
l'operazione societaria.
Quanto alla Gazzetta Ufficiale prodotta dall'opposta, va evidenziato che tale documento non è stato depositato nella fase sommaria del presente giudizio, essendosi, il creditore cessionario, limitato in quella sede a produrre unicamente la dichiarazione proveniente dalla cedente con la quale quest'ultima ha dichiarato che “la Società Aqui SPV S.R.L., giusta atto di cessione del 24 ottobre 2018, pubblicato in G. U. del 03/11/2018, ha acquistato pro soluto da CP_4
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e della L 130/99, e
[...] dell'art. 58 del Testo Unico delle legge in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1 settembre 1993
n. 385) il credito vantato dalla BA cedente nei confronti di (Codice Controparte_3
Fiscale ; numero pratica 141153; codice identificativo cliente ndg C.F._2
4731326) limitatamente ed esclusivamente alla seguente linea di credito: mutuo ipotecario n.
60013382 (garantito da ipoteca annotata al frazionamento in quota con domanda del
14/11/2008 r.g. n. 31890 r.p. n. 5749)”. Ebbene, tale documento, in difetto di altri elementi, quali, appunto, l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ovvero la produzione del contratto di cessione, o l'elenco dei crediti, non assolve all'onere della prova incombente su colui che vuole realizzare coattivamente il credito cartolarizzato, ragion per cui il G.E., con ordinanza del 27.11.2022, ha sospeso la procedura esecutiva R.G.E. n. 269/2020.
Nonostante nel corso della presente fase di merito l'opposta abbia prodotto la Gazzetta
Ufficiale, Parte Seconda, n. 128 del 3.11.2018, contenente l'avviso di cessione da CP_4
a va evidenziato che tale documento non risulta sufficiente a provare
[...] Parte_1
l'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti all'opposta. Infatti, come sopra evidenziato,
l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale costituisce prova della titolarità del credito azionato, qualora le indicazioni in esso contenute permettano di individuare l'oggetto della cessione e, dunque, di ricondurre il credito in contestazione tra quelli ricompresi nell'operazione di trasferimento in blocco.
Orbene, nella Gazzetta Ufficiale prodotta si legge: “La società con sede legale Parte_1 in Via V. Alfieri 1, Conegliano (TV) (la “Società”), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Controparte_4
(“ ”), Cassa di RiSPrmio di Bra S.p.a. (“CRB”) e CP_4 Controparte_8 Cont (“ e congiuntamente a e CRB, le “Banche cedenti”), in forza di un contratto di CP_4
cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 24 ottobre
2018 ha acquistato pro-soluto:
(i) da tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori CP_4 danni, indennizzi e quant'altro) delle Banche Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della
Circolare della BA d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della BA d'Italia n. 139/1991;”.
Dunque, i crediti ceduti (ipotecari e/o chirografari sorti nel periodo compreso tra 1.4.1988 e
21.12.2017), sono solo quelli relativi a posizioni classificate a sofferenza e segnalate alla
Centrale Rischi. Stante la puntuale contestazione del debitore su tale ultima caratteristica dei rapporti ceduti, l'opposta cessionaria avrebbe dovuto provare l'inclusione del credito azionato tra quelli a sofferenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 24798 del 5.11.2020 “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
L'onere probatorio non è stato assolto, non avendo, l'opposta, né allegato né provato alcunché in merito al requisito della “sofferenza” del rapporto al 31.12.2017, e neppure dell'avvenuta segnalazione del debitore presso la Centrale dei Rischi.
In conclusione, in difetto di dimostrazione della titolarità del credito azionato, va accolta l'opposizione proposta dall'esecutato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (D.M. 127/2022), tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara che non sussiste Controparte_3
il diritto della e, per essa, della rappresentata da Parte_1 Controparte_1
ad agire esecutivamente nei suoi confronti;
Controparte_2 - condanna e, per essa, la rappresentata da Parte_1 Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore dell'opponente Controparte_2
in euro 4.200,00 (di cui euro 1.200,00 per la fase di studio;
euro 800,00 per la Controparte_3
fase introduttiva ed euro 2.200,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Latina il 12.05.2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Lulli