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Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/12/2024, n. 19596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19596 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 20823/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al NRG. 20823/2024 vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di
Rienzo, n. 180, presso lo studio dell'avv. Carmen Chiara Di Donato, che la rappresenta e difende come da procura depositata unitamente all'atto di citazione in opposizione
- opponente -
pagina 1 di 7 E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Milano, Via Galleria Passarella, n. 1, presso lo studio dell'avv. Alfredo Gravagnuolo, che la rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta
- opposta -
Conclusioni: all'udienza dl 18 dicembre 2024 le parti si sono riportate ai rispettivi atti di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo ha riferito che la Controparte_1 gestiva una piattaforma telematica, denominata Controparte_2
“Crescitalia”, che consentiva la cessione pro soluto ad essa CP_1 di crediti risultanti da fatture commerciali;
che la
[...] Parte_1
con contratto firmato in data 22 luglio 2022, aveva
[...] aderito a tale piattaforma al fine di cedere il credito di cui alla fattura n.
1609 del 13.04.2023 di € 57.507,75, con scadenza al 30.09.2023, nei confronti di tale Teoresis s.r.l. e il credito di cui alla fattura n. 2019 dell'1.06.2023 di € 72.895,00 nei confronti di tale F.S. Group s.r.l.; che essa ricorrente aveva acquistato i predetti crediti e, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del contratto, in data 26.04.2023, aveva bonificato alla l'importo di € 31.054,19, a Parte_1 titolo di acconto sulla fattura n. 1609, e, in data 15.06.2023, la somma di pagina 2 di 7 € 53.942,30, a titolo di acconto sulla fattura n. 2910; che, con comunicazioni dell'11.10.2023 e del 29.11.2023, la e la F.S. CP_3
Group s.r.l. le avevano reso noto di aver annullato le suindicate fatture atteso che non erano stati resi i servizi cui le stesse afferivano, con suo conseguente diritto alla restituzione dell'importo versato di complessivi
€ 84.996,49, di cui ha chiesto ingiungersi il pagamento.
Emesso il decreto ingiuntivo in data 24.01.2024, ha Controparte_1 provveduto alla relativa notifica alla controparte con pec del 2.04.2024.
Con atto di citazione, notificato in data 10.05.2024, la Parte_1 ha proposto opposizione avverso il provvedimento
[...] monitorio notificatole.
Nel dettaglio la società opponente ha evidenziato l'inefficacia del provvedimento tardivamente notificato e ha eccepito l'incompetenza del
Tribunale di Roma adito con il ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che il contratto invocato dalla controparte, a fondamento della pretesa azionata, prevedeva agli artt. 28.2 e 38.2 la competenza esclusiva del
Tribunale di Milano.
La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo è stata sospesa, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., all'esito di un'apposita udienza anticipata rispetto al merito, svoltasi nel contradditorio delle parti.
Nel giudizio di merito si è costituita parte opposta che, dopo aver evidenziato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a valutare l'ammissibilità del ricorso monitorio, ma è investito del compito di riscontrare il fondamento nel merito della domanda proposta, ha evidenziato l'assenza di contestazioni in ordine al credito pagina 3 di 7 fatto valere, rilevando la pretestuosità dei rilievi sollevati in ordine all'incompetenza del giudice adito atteso che le previsioni contrattuali costituivano uno strumento facoltativo rispetto alle norma applicabili.
Ha, quindi, chiesto nel merito di accertare il credito nell'importo di €
84.996,49 oltre accessori.
2. Tanto esposto in ordine alla domanda proposta e alle difese svolte, va, in primo luogo, rilevata l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato decorso il termine di sessanta giorni dal relativo deposito previsto dall'art. 644 c.p.c.
Come sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto è stato depositato in data 24.01.2024. Ne consegue che, al fine di rispettare il termine di cui all'art. 644 c.p.c., tale provvedimento doveva essere notificato alla entro il 25.03.2024, con conseguente Parte_1 tardività della notifica eseguita il 2.04.2024.
3. Ciò posto si osserva che, come evidenziato da parte opposta, la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo non esaurisce il contenuto della presente pronuncia.
Invero, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione a nulla rilevando, al fine di trasformare il giudizio in una mera verifica dei requisiti formali, che l'opposto, costituendosi nel giudizio di opposizione, chieda
pagina 4 di 7 solo la conferma del decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. n. 7020 del 12.03.2019 e n.
15702 del 12.08.2004).
Ne consegue che deve essere valutata la domanda proposta in sede monitoria.
4. Al riguardo si osserva che è fondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente.
Sul punto si osserva che, in sede monitoria, ha chiesto Controparte_1 la restituzione delle somme anticipate alla controparte nel presupposto di essere cessionaria di due crediti che le erano stati trasferiti tramite la piattaforma telematica gestita da che consentiva la Controparte_2 cessione, in suo favore, di crediti portati da fatture, alle condizioni previste dal contratto depositato dalla stessa società opposta.
Tale regolamento, pur predisposto da società di Controparte_2 gestione della piattaforma, detta, tra l'altro, la disciplina regolamentare delle cessioni dei crediti, peraltro, invocata dalla stessa opponente a sostegno della domanda proposta.
Invero, l'art. 28.8, rubricato “legge applicabile e foro competente in relazione alle singole cessioni”, prevede, al comma 2, “il foro di Milano avrà competenza esclusiva per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito alla interpretazione o all'applicazione delle norme contrattuali che disciplinano la Cessione o comunque in relazione ad esse, con esclusione di eventuali fori concorrenti”.
Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto da parte opposta, tale clausola è operante nel presente procedimento, riferendosi specificamente a tutte le controversie relative alla cessione del credito, quale quella introdotta nel presente giudizio, con la quale, nel pagina 5 di 7 presupposto della intervenuta risoluzione del contratto di cessione del credito, per non poter essere azionato il credito ceduto a causa della mancata esecuzione da parte della cedente delle controprestazioni cui era tenuta, l'opposta ha chiesto la ripetizione delle somme anticipate per effetto della cessione del credito.
5. Deve, infine, escludersi che tale clausola preveda un foro meramente alternativo e concorrente con quelli operanti ex lege.
L'invocata clausola è, infatti, chiara ed esplicita nella misura in cui espressamente qualifica il foro di Milano come “esclusivo” e ribadisce che è esclusa l'operatività di ogni foro concorrente.
Ne consegue che va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Roma adito e va assegnato termine per la riassunzione del giudizio innanzi al
Tribunale di Milano competente.
6. L'esistenza di una palese sproporzione tra l'interesse in concreto realizzato dalla parte vittoriosa con la presente pronuncia in rito e il costo dell'attività processuale richiesta giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un mezzo (cfr. Cass. sezioni unite n. 20598 del
3.07.2008). Per la restante metà le spese sono liquidate come in dispositivo ai valori minimi, per le sole fasi di studio e decisionale, esclusa la fase di trattazione/istruttoria, non essendo state neanche depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. in ciò valutata la semplicità delle difese svolte. Tali spese sono poste a carico di parte opposta soccombente.
P.Q.M.
ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
pagina 6 di 7 - dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1110 emesso da questo
Tribunale in data 24.01.2024;
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma adito per essere competente il Tribunale di Milano e assegna termine di due mesi per la relativa riassunzione;
- compensa in ragione di un mezzo le spese di lite e, per la restante metà, condanna parte opposta a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 2.108,50 per compenso professionale oltre spese generali al
15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 20 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Fuoco
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al NRG. 20823/2024 vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di
Rienzo, n. 180, presso lo studio dell'avv. Carmen Chiara Di Donato, che la rappresenta e difende come da procura depositata unitamente all'atto di citazione in opposizione
- opponente -
pagina 1 di 7 E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Milano, Via Galleria Passarella, n. 1, presso lo studio dell'avv. Alfredo Gravagnuolo, che la rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta
- opposta -
Conclusioni: all'udienza dl 18 dicembre 2024 le parti si sono riportate ai rispettivi atti di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo ha riferito che la Controparte_1 gestiva una piattaforma telematica, denominata Controparte_2
“Crescitalia”, che consentiva la cessione pro soluto ad essa CP_1 di crediti risultanti da fatture commerciali;
che la
[...] Parte_1
con contratto firmato in data 22 luglio 2022, aveva
[...] aderito a tale piattaforma al fine di cedere il credito di cui alla fattura n.
1609 del 13.04.2023 di € 57.507,75, con scadenza al 30.09.2023, nei confronti di tale Teoresis s.r.l. e il credito di cui alla fattura n. 2019 dell'1.06.2023 di € 72.895,00 nei confronti di tale F.S. Group s.r.l.; che essa ricorrente aveva acquistato i predetti crediti e, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del contratto, in data 26.04.2023, aveva bonificato alla l'importo di € 31.054,19, a Parte_1 titolo di acconto sulla fattura n. 1609, e, in data 15.06.2023, la somma di pagina 2 di 7 € 53.942,30, a titolo di acconto sulla fattura n. 2910; che, con comunicazioni dell'11.10.2023 e del 29.11.2023, la e la F.S. CP_3
Group s.r.l. le avevano reso noto di aver annullato le suindicate fatture atteso che non erano stati resi i servizi cui le stesse afferivano, con suo conseguente diritto alla restituzione dell'importo versato di complessivi
€ 84.996,49, di cui ha chiesto ingiungersi il pagamento.
Emesso il decreto ingiuntivo in data 24.01.2024, ha Controparte_1 provveduto alla relativa notifica alla controparte con pec del 2.04.2024.
Con atto di citazione, notificato in data 10.05.2024, la Parte_1 ha proposto opposizione avverso il provvedimento
[...] monitorio notificatole.
Nel dettaglio la società opponente ha evidenziato l'inefficacia del provvedimento tardivamente notificato e ha eccepito l'incompetenza del
Tribunale di Roma adito con il ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che il contratto invocato dalla controparte, a fondamento della pretesa azionata, prevedeva agli artt. 28.2 e 38.2 la competenza esclusiva del
Tribunale di Milano.
La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo è stata sospesa, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., all'esito di un'apposita udienza anticipata rispetto al merito, svoltasi nel contradditorio delle parti.
Nel giudizio di merito si è costituita parte opposta che, dopo aver evidenziato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a valutare l'ammissibilità del ricorso monitorio, ma è investito del compito di riscontrare il fondamento nel merito della domanda proposta, ha evidenziato l'assenza di contestazioni in ordine al credito pagina 3 di 7 fatto valere, rilevando la pretestuosità dei rilievi sollevati in ordine all'incompetenza del giudice adito atteso che le previsioni contrattuali costituivano uno strumento facoltativo rispetto alle norma applicabili.
Ha, quindi, chiesto nel merito di accertare il credito nell'importo di €
84.996,49 oltre accessori.
2. Tanto esposto in ordine alla domanda proposta e alle difese svolte, va, in primo luogo, rilevata l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato decorso il termine di sessanta giorni dal relativo deposito previsto dall'art. 644 c.p.c.
Come sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto è stato depositato in data 24.01.2024. Ne consegue che, al fine di rispettare il termine di cui all'art. 644 c.p.c., tale provvedimento doveva essere notificato alla entro il 25.03.2024, con conseguente Parte_1 tardività della notifica eseguita il 2.04.2024.
3. Ciò posto si osserva che, come evidenziato da parte opposta, la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo non esaurisce il contenuto della presente pronuncia.
Invero, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione a nulla rilevando, al fine di trasformare il giudizio in una mera verifica dei requisiti formali, che l'opposto, costituendosi nel giudizio di opposizione, chieda
pagina 4 di 7 solo la conferma del decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. n. 7020 del 12.03.2019 e n.
15702 del 12.08.2004).
Ne consegue che deve essere valutata la domanda proposta in sede monitoria.
4. Al riguardo si osserva che è fondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente.
Sul punto si osserva che, in sede monitoria, ha chiesto Controparte_1 la restituzione delle somme anticipate alla controparte nel presupposto di essere cessionaria di due crediti che le erano stati trasferiti tramite la piattaforma telematica gestita da che consentiva la Controparte_2 cessione, in suo favore, di crediti portati da fatture, alle condizioni previste dal contratto depositato dalla stessa società opposta.
Tale regolamento, pur predisposto da società di Controparte_2 gestione della piattaforma, detta, tra l'altro, la disciplina regolamentare delle cessioni dei crediti, peraltro, invocata dalla stessa opponente a sostegno della domanda proposta.
Invero, l'art. 28.8, rubricato “legge applicabile e foro competente in relazione alle singole cessioni”, prevede, al comma 2, “il foro di Milano avrà competenza esclusiva per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito alla interpretazione o all'applicazione delle norme contrattuali che disciplinano la Cessione o comunque in relazione ad esse, con esclusione di eventuali fori concorrenti”.
Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto da parte opposta, tale clausola è operante nel presente procedimento, riferendosi specificamente a tutte le controversie relative alla cessione del credito, quale quella introdotta nel presente giudizio, con la quale, nel pagina 5 di 7 presupposto della intervenuta risoluzione del contratto di cessione del credito, per non poter essere azionato il credito ceduto a causa della mancata esecuzione da parte della cedente delle controprestazioni cui era tenuta, l'opposta ha chiesto la ripetizione delle somme anticipate per effetto della cessione del credito.
5. Deve, infine, escludersi che tale clausola preveda un foro meramente alternativo e concorrente con quelli operanti ex lege.
L'invocata clausola è, infatti, chiara ed esplicita nella misura in cui espressamente qualifica il foro di Milano come “esclusivo” e ribadisce che è esclusa l'operatività di ogni foro concorrente.
Ne consegue che va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Roma adito e va assegnato termine per la riassunzione del giudizio innanzi al
Tribunale di Milano competente.
6. L'esistenza di una palese sproporzione tra l'interesse in concreto realizzato dalla parte vittoriosa con la presente pronuncia in rito e il costo dell'attività processuale richiesta giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un mezzo (cfr. Cass. sezioni unite n. 20598 del
3.07.2008). Per la restante metà le spese sono liquidate come in dispositivo ai valori minimi, per le sole fasi di studio e decisionale, esclusa la fase di trattazione/istruttoria, non essendo state neanche depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. in ciò valutata la semplicità delle difese svolte. Tali spese sono poste a carico di parte opposta soccombente.
P.Q.M.
ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
pagina 6 di 7 - dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1110 emesso da questo
Tribunale in data 24.01.2024;
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma adito per essere competente il Tribunale di Milano e assegna termine di due mesi per la relativa riassunzione;
- compensa in ragione di un mezzo le spese di lite e, per la restante metà, condanna parte opposta a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 2.108,50 per compenso professionale oltre spese generali al
15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 20 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Fuoco
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