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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 344/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica: SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1543/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl Telefono_1 - Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1-
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
-Ag.entrate Riscossione - Catanzaro - Via A.lombardi, Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001647335000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001647335000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L, in persona del legale rappresentante, impugnava l'intimazione di pagamento n. 03020249001647335/000, notificatale a mezzo posta elettronica certificata in data 29.01.2024, e la sottesa cartella esattoriale 03020180003324885000, notificata il 09.07.2018, relativa a tassa automobilistica, sanzioni ed interessi per gli anni 2013 - 2014.
Lamentava l'omessa notifica della cartella esattoriale presupposta all'intimazione impugnata ed eccepiva la prescrizione dei crediti.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e della cartella presupposta, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate Riscossione ed eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione poichè la cartella era stata regolarmente notificata e che inoltre, il decorso del termine di prescrizione era stato interrotto dalla notifica a mezzo Pec, in data 14.1.022, dell'intimazione n.
03020219003384466000.
Chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso perché tardivo o rigettarlo perché infondato, con vittoria di spese, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
All'udienza del 5 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nel merito si evidenzia, anzitutto, che con riferimento al debito tributario la ricorrente ha ricevuto, oltre alla notifica della cartella esattoriale, prima dell'intimazione impugnata con il presente ricorso, l'intimazione n. 03020219003384466000, notificata a mezzo pec il 14/01/2022, contenente la cartella esattoriale impugnata.
In mancanza d'impugnazione degli anzidetti atti tributari, le relative pretese sono divenute definitive, con conseguente inammissibilità dei rilievi inerenti al merito del credito azionato.
Peraltro, tra la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e di quella precedente testé illustrata non
è trascorso il tempo necessario a maturare la prescrizione dei tributi dovuti, degli interessi o delle sanzioni.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto, per principio ormai consolidato, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo.
Ciò perché, secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e
21 del d.lgs. 546/92.
Per tali ragioni il ricorso è respinto, con regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione prima, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
rigetta il ricorso;
Condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di
€ 349,00, oltre ad accessori di legge e con distrazione a favore del procuratore costituito.
Così deciso in Catanzaro il 5 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
RI TO
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica: SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1543/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl Telefono_1 - Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1-
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
-Ag.entrate Riscossione - Catanzaro - Via A.lombardi, Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001647335000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001647335000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L, in persona del legale rappresentante, impugnava l'intimazione di pagamento n. 03020249001647335/000, notificatale a mezzo posta elettronica certificata in data 29.01.2024, e la sottesa cartella esattoriale 03020180003324885000, notificata il 09.07.2018, relativa a tassa automobilistica, sanzioni ed interessi per gli anni 2013 - 2014.
Lamentava l'omessa notifica della cartella esattoriale presupposta all'intimazione impugnata ed eccepiva la prescrizione dei crediti.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e della cartella presupposta, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate Riscossione ed eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione poichè la cartella era stata regolarmente notificata e che inoltre, il decorso del termine di prescrizione era stato interrotto dalla notifica a mezzo Pec, in data 14.1.022, dell'intimazione n.
03020219003384466000.
Chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso perché tardivo o rigettarlo perché infondato, con vittoria di spese, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
All'udienza del 5 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nel merito si evidenzia, anzitutto, che con riferimento al debito tributario la ricorrente ha ricevuto, oltre alla notifica della cartella esattoriale, prima dell'intimazione impugnata con il presente ricorso, l'intimazione n. 03020219003384466000, notificata a mezzo pec il 14/01/2022, contenente la cartella esattoriale impugnata.
In mancanza d'impugnazione degli anzidetti atti tributari, le relative pretese sono divenute definitive, con conseguente inammissibilità dei rilievi inerenti al merito del credito azionato.
Peraltro, tra la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e di quella precedente testé illustrata non
è trascorso il tempo necessario a maturare la prescrizione dei tributi dovuti, degli interessi o delle sanzioni.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto, per principio ormai consolidato, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo.
Ciò perché, secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e
21 del d.lgs. 546/92.
Per tali ragioni il ricorso è respinto, con regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione prima, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
rigetta il ricorso;
Condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di
€ 349,00, oltre ad accessori di legge e con distrazione a favore del procuratore costituito.
Così deciso in Catanzaro il 5 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
RI TO