Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 344
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartella esattoriale

    Il giudice rileva che la cartella esattoriale era stata notificata in data antecedente e che, non essendo stata impugnata, le relative pretese sono divenute definitive. Inoltre, viene evidenziata la notifica di un'ulteriore intimazione in data successiva, che ha interrotto la prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    Il giudice ritiene che tra la notifica dell'intimazione impugnata e quella precedente non sia trascorso il tempo necessario a maturare la prescrizione. Viene inoltre sottolineato che la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude eccezioni relative all'atto successivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 344
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 344
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo