Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/03/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3941 /2024 R.G.
TRIBUNALE di CATANIA
Quinta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2362 /2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sé stesso;
ricorrente
contro
(C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 febbraio 2025, all'esito della discussione conclusiva, precisate le conclusioni come da verbale, la causa veniva posta in decisione con termine per il deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., l'avv. , dopo avere rappresentato di aver Parte_1
svolto attività professionale in favore di ammessa al patrocinio a Parte_2
spese dell'Erario, consistita nella instaurazione di procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.1584/2023 R.G., e nella difesa svolta nel conseguente procedimento di merito iscritto al n.9686/2023
R.G. avanti alla Sezione Lavoro di questo Tribunale, impugnava i provvedimenti di liquidazione del
20.03.2024 con i quali erano state solo parzialmente accolte le istanze di liquidazione proposte.
Il ricorrente, in particolare, sosteneva che:
- il giudizio per ATP ed il conseguente giudizio di merito (nn.1584/2023 e 9686/2023 R.G.) avevano ad oggetto il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza a favore dell'invalido civile parziale, dalla data della domanda amministrativa del 06.05.2022;
- la sentenza n. 1573/2024 del 20.03.2024 aveva riconosciuto alla ricorrente una invalidità civile parziale in percentuale pari al 67%;
- in ragione dell'accoglimento del ricorso e del valore della domanda, il giudice avrebbe dovuto applicare lo scaglione di riferimento di valore compreso tra la somma di euro 5.001,00 e
26.000,00;
- il valore della domanda, infatti, doveva ritenersi pari ad euro 8.081,00 dato che l'importo predeterminato per legge delle somme dovute a titolo di assegno mensile di assistenza era pari ad: euro 291,69 per le otto mensilità del 2022 (per il valore complessivo di euro 2.333,52), euro
313,91 per 13 mensilità del 2023 (pari ad euro 4.080,83) ed euro 333,33 per le 5 mensilità del
2024 (pari ad euro 1.666,65);
- i compensi erano stati liquidati nella somma di euro 300,00 per l'attività professionale svolta in sede di ATP e la somma di euro 450,00 per l'attività svolta nel giudizio di merito e, pertanto, in misura inferiore rispetto ai valori minimi previsti dalle tabelle.
§§§§§
Alla prima udienza, questo giudice, preso atto della mancanza dell'avvertimento ex art. 163 n. 7 c.p.c., applicabile ex art. 281 undecies, ordinava il rinnovo della notifica del ricorso che veniva perfezionata in data 28.12.2024, entro il termine perentorio fissato (31.12.2024).
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria e alla odierna udienza di discussione, parte ricorrente procedeva a discussione rassegnando le conclusioni.
§§§§§
pagina 2 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che i provvedimenti di liquidazione, congiuntamente opposti, sono stati adottati in data 20 marzo 2024 ed il ricorso è stato depositato in data 15 aprile 2024.
§§§§§
Con la presente opposizione, il ricorrente contestava il decreto impugnato sostenendo che il giudice avrebbe dovuto parametrare la liquidazione dei compensi avendo riguardo allo scaglione compreso tra la somma di euro 5.001,00 e 26.000,00, in quanto il valore della domanda era da individuarsi nella misura di euro € 8.081,00.
Il motivo è fondato.
Nei rapporti tra difensore e cliente il valore della controversia si determina considerando il valore della domanda e la Corte di legittimità mutua tale principio ponendolo a fondamento della individuazione del valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, allorquando il valore della domanda sia “determinato” sulla base di elementi oggettivi.
Nel caso di specie, come correttamente sostenuto dal ricorrente, il valore della domanda doveva essere determinato quantificando l'importo dovuto a titolo di assegno mensile di assistenza per i due anni intercorrenti dal mese di maggio 2022 al mese di maggio 2024, decorrendo dal momento della proposizione della domanda amministrativa.
Invero, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte "ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni" (Sez. U,
Sentenza n. 10454 del 2015).
Pertanto, applicando lo scaglione individuato dal ricorrente e tenendo conto che le istanze di ammissione erano state presentate in data anteriore al deposito del ricorso introduttivo e che, in entrambi i procedimenti instaurati dal ricorrente, era stata svolta attività istruttoria mediante nomina di
CTU, i compensi dovevano essere individuati:
pagina 3 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
1) per il giudizio di ATP, procedimento di istruzione preventiva:
- fase di studio-----------------------------------------------------------------------euro 284,00
- fase introduttiva--------------------------------------------------------------------euro 355,00
- fase istruttoria ----------------------------------------------------------------------euro 531,00
per la complessiva somma di euro 1.150,00
2) per il giudizio oppositivo di previdenza
- fase di studio-----------------------------------------------------------------------euro 465,00
- fase introduttiva--------------------------------------------------------------------euro 389,00
- fase istruttoria ----------------------------------------------------------------------euro 832,00
- fase decisoria ------------------------------------------------------------------------ euro 1.011,00.
per la complessiva somma di euro 2.697,00.
Tuttavia, considerato che, in forza del principio della domanda, il limite massimo è individuato dalla richiesta del ricorrente e rilevato che con il presente ricorso si domandava la corresponsione, per il giudizio di merito dei seguenti compensi:
- fase di studio-----------------------------------------------------------------------euro 445,00
- fase introduttiva--------------------------------------------------------------------euro 359,00
- fase istruttoria ----------------------------------------------------------------------euro 812,00
- fase decisoria ------------------------------------------------------------------------ euro 1.011,00.
per il complessivo importo di euro 2.627,00; gli onorari vanno determinati, per il giudizio di ATP, nella somma di euro 1.170,00, e per il giudizio di merito in euro 2.627,00.
I superiori onorari vanno ridotti nella misura della metà ai sensi dell'art. 130 d.P.R. n.115/02 e vanno, quindi, liquidati nella complessiva somma di euro 1.888,50 oltre accessori.
§§§§§
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i minimi in ragione della non complessità delle questioni, avuto riguardo al valore della controversia (corrispondente all'ulteriore compenso riconosciuto pari ad euro 1.138,50), per le pagina 4 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3941/2024 R.G., così statuisce:
- annulla il decreto di liquidazione impugnato e liquida in favore dell'avv. Parte_1
la somma di euro 1.888,50 per compensi di avvocato oltre spese generali, IVA
[...]
e CPA, come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
- condanna il resistente al pagamento delle spese che Controparte_1
liquida in complessivi euro 922,00 (di cui euro 852,00 per compensi ed euro 70,00 per spese vive), oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario in servizio presso questo Ufficio. CP_2
Catania, 13 marzo 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5