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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 11/07/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
n. 225/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A regolamentazione della nella causa civile iscritta al n. 225/2025 promossa con ricorso responsabilità genitoriale depositato in data 10/02/2025
da
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. FENT DAVIDE elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. FENT DAVIDE
e
ES RO (C.F. ) con il patrocinio C.F._2
dell'avv. D'AGOSTINI LIUBA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. D'AGOSTINI LIUBA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto in cui risultano formulate le condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale;
vista la richiesta di omologazione delle condizioni concordate;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale delle parti, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli (13 anni) nato il [...] in Persona_1
LT (BL) (C.F. ); (10 C.F._3 Parte_2
anni) nata il [...] in [...] (C.F.
); (5 anni) nato il C.F._4 Parte_3
11/10/2019 in LT (BL) (C.F. ); C.F._5
(2 anni) nato il [...] in [...] (C.F. Per_2
); C.F._6
ritenuto che nulla osta all'omologazione della regolamentazione congiunta della responsabilità genitoriale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la regolamentazione congiunta dei rapporti tra e ES RO Parte_1
alle condizioni formulate nel ricorso, qui richiamate:
1. i ricorrenti confermano l'obbligo di comportarsi tra loro con reciproco rispetto e ad interpretare i presenti patti secondo buona fede, anche in funzione dell'attuazione in concreto del principio di bigenitorialità, nel prevalente interesse dei figli minori;
Per_
2. i figli minori , , e , in ossequio alla Persona_1 Pt_2 Pt_3
riforma dell'art. 337 bis e segg. operata con la Legge n. 154/2013,
ed in conformità ai dettami della giurisprudenza ormai consolidata,
sarà condiviso nell'interesse esclusivo dei minori, permettendo ciò
il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, essendo doveroso evitare fratture fra la titolarità della responsabilità ed il relativo esercizio, rimanendo anche quest'ultimo in capo ad entrambi i genitori;
3. i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, al sistema educativo e alla loro salute, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni dei figli;
ciascun genitore eserciterà la responsabilità
genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé;
4. I figli resteranno collocatati prevalentemente presso la madre nell'abitazione di MO (BL) via Carmele nr. 1, ove i minori
3 continueranno a mantenere la propria residenza insieme alla madre AO ES. Il sig. si trasferirà a breve in Parte_1
un appartamento in locazione, sempre a MO (BL), poco distante dall'abitazione di via Carmele n. 1;
5. in ordine alla frequentazione genitori–figli troveranno applicazione le seguenti modalità di visita o di permanenza con uno e con l'altro genitore: i figli trascorreranno un week end (dal venerdì sera alle 18.00 alla domenica sera dopo cena) con la mamma ed il successivo con il papà; nella settimana entrante successiva al week end in cui i figli stanno dalla madre, il padre terrà con sé i figli il i pomeriggi del lunedì e del giovedì; nella settimana entrante successiva al week end in cui i figli stanno con il padre, quest'ultimo terrà con sé i figli i pomeriggi del lunedì,
giovedì e venerdì. Per i pernotti infrasettimanali i genitori di
Per_ accorderanno di volta in volta. Per quanto riguarda il figlio
(che frequenta la scuola materna) nelle mattine del lunedì e del giovedì potrà stare dalle nonne in modo alternato mentre nelle mattine del martedì, mercoledì e venerdì starà dalla mamma;
per i pomeriggi varranno le stesse regole concordate per gli altri figli;
6. durante le vacanze natalizie i coniugi suddivideranno equamente i periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro, garantendo ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e quello di Capodanno con la madre e viceversa l'anno successivo,
fermo per il rimanente periodo le condizioni di visita già stabilite.
Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua lo
4 trascorreranno con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa l'anno successivo, fermo per il rimanente periodo le condizioni di visita già stabilite. Durante le vacanze estive ciascuno dei coniugi terrà con sé figli per tre settimane non consecutive, in periodo da concordarsi entro il 30 maggio, fermo per il rimanente periodo le condizioni di visita già stabilite;
7. il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento la somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio;
somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale a decorrere da febbraio 2026. Il
costo della mensa scolastica rimarrà ad esclusivo carico del sig.
che detrarrà anche l'intero costo;
Pt_1
8. l'Assegno Unico rimarrà suddiviso al 50% tra i genitori;
9. i genitori contribuiranno altresì per la quota del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli minori,
individuate secondo quanto previsto dal “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi” del
Tribunale di Belluno approvato in data 21.10.2021, da intendersi qui integralmente richiamato. Per le modalità di pagamento, la necessità di previo accordo o meno, tempi e modi di prestazione del consenso alla spesa e per i tempi di pagamento delle singole voci di spesa, si fa integrale rinvio al disposto del Protocollo del
Tribunale di Belluno sopra richiamato. I genitori si impegnano reciprocamente a non coinvolgere i figli in situazioni personali, ad
5 esempio mettendoli in contatto con terzi estranei, se non serie e consolidate;
11. i genitori si prestano fin d'ora reciproco consenso all'espatrio e si rilasciano consenso reciproco al rilascio del passaporto o della carta d'identità per i figli minori valida anche per l'espatrio;
12. i genitori si impegnano reciprocamente a non pubblicare ed a rimuovere, ove presenti, foto/video dei minori dai propri profili social network;
13. le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Belluno, il 5/06/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A regolamentazione della nella causa civile iscritta al n. 225/2025 promossa con ricorso responsabilità genitoriale depositato in data 10/02/2025
da
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. FENT DAVIDE elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. FENT DAVIDE
e
ES RO (C.F. ) con il patrocinio C.F._2
dell'avv. D'AGOSTINI LIUBA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. D'AGOSTINI LIUBA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto in cui risultano formulate le condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale;
vista la richiesta di omologazione delle condizioni concordate;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale delle parti, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli (13 anni) nato il [...] in Persona_1
LT (BL) (C.F. ); (10 C.F._3 Parte_2
anni) nata il [...] in [...] (C.F.
); (5 anni) nato il C.F._4 Parte_3
11/10/2019 in LT (BL) (C.F. ); C.F._5
(2 anni) nato il [...] in [...] (C.F. Per_2
); C.F._6
ritenuto che nulla osta all'omologazione della regolamentazione congiunta della responsabilità genitoriale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la regolamentazione congiunta dei rapporti tra e ES RO Parte_1
alle condizioni formulate nel ricorso, qui richiamate:
1. i ricorrenti confermano l'obbligo di comportarsi tra loro con reciproco rispetto e ad interpretare i presenti patti secondo buona fede, anche in funzione dell'attuazione in concreto del principio di bigenitorialità, nel prevalente interesse dei figli minori;
Per_
2. i figli minori , , e , in ossequio alla Persona_1 Pt_2 Pt_3
riforma dell'art. 337 bis e segg. operata con la Legge n. 154/2013,
ed in conformità ai dettami della giurisprudenza ormai consolidata,
sarà condiviso nell'interesse esclusivo dei minori, permettendo ciò
il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, essendo doveroso evitare fratture fra la titolarità della responsabilità ed il relativo esercizio, rimanendo anche quest'ultimo in capo ad entrambi i genitori;
3. i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, al sistema educativo e alla loro salute, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni dei figli;
ciascun genitore eserciterà la responsabilità
genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé;
4. I figli resteranno collocatati prevalentemente presso la madre nell'abitazione di MO (BL) via Carmele nr. 1, ove i minori
3 continueranno a mantenere la propria residenza insieme alla madre AO ES. Il sig. si trasferirà a breve in Parte_1
un appartamento in locazione, sempre a MO (BL), poco distante dall'abitazione di via Carmele n. 1;
5. in ordine alla frequentazione genitori–figli troveranno applicazione le seguenti modalità di visita o di permanenza con uno e con l'altro genitore: i figli trascorreranno un week end (dal venerdì sera alle 18.00 alla domenica sera dopo cena) con la mamma ed il successivo con il papà; nella settimana entrante successiva al week end in cui i figli stanno dalla madre, il padre terrà con sé i figli il i pomeriggi del lunedì e del giovedì; nella settimana entrante successiva al week end in cui i figli stanno con il padre, quest'ultimo terrà con sé i figli i pomeriggi del lunedì,
giovedì e venerdì. Per i pernotti infrasettimanali i genitori di
Per_ accorderanno di volta in volta. Per quanto riguarda il figlio
(che frequenta la scuola materna) nelle mattine del lunedì e del giovedì potrà stare dalle nonne in modo alternato mentre nelle mattine del martedì, mercoledì e venerdì starà dalla mamma;
per i pomeriggi varranno le stesse regole concordate per gli altri figli;
6. durante le vacanze natalizie i coniugi suddivideranno equamente i periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro, garantendo ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e quello di Capodanno con la madre e viceversa l'anno successivo,
fermo per il rimanente periodo le condizioni di visita già stabilite.
Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua lo
4 trascorreranno con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa l'anno successivo, fermo per il rimanente periodo le condizioni di visita già stabilite. Durante le vacanze estive ciascuno dei coniugi terrà con sé figli per tre settimane non consecutive, in periodo da concordarsi entro il 30 maggio, fermo per il rimanente periodo le condizioni di visita già stabilite;
7. il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento la somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio;
somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale a decorrere da febbraio 2026. Il
costo della mensa scolastica rimarrà ad esclusivo carico del sig.
che detrarrà anche l'intero costo;
Pt_1
8. l'Assegno Unico rimarrà suddiviso al 50% tra i genitori;
9. i genitori contribuiranno altresì per la quota del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli minori,
individuate secondo quanto previsto dal “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi” del
Tribunale di Belluno approvato in data 21.10.2021, da intendersi qui integralmente richiamato. Per le modalità di pagamento, la necessità di previo accordo o meno, tempi e modi di prestazione del consenso alla spesa e per i tempi di pagamento delle singole voci di spesa, si fa integrale rinvio al disposto del Protocollo del
Tribunale di Belluno sopra richiamato. I genitori si impegnano reciprocamente a non coinvolgere i figli in situazioni personali, ad
5 esempio mettendoli in contatto con terzi estranei, se non serie e consolidate;
11. i genitori si prestano fin d'ora reciproco consenso all'espatrio e si rilasciano consenso reciproco al rilascio del passaporto o della carta d'identità per i figli minori valida anche per l'espatrio;
12. i genitori si impegnano reciprocamente a non pubblicare ed a rimuovere, ove presenti, foto/video dei minori dai propri profili social network;
13. le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Belluno, il 5/06/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
6