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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/11/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6808/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. RA TI........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 23.10.2025 dai coniugi
(C.F. ) nata in [...] in Parte_1 C.F._1 data 04.05.1973
E
(C.F ) nato in Ecuador in [...] Parte_2 C.F._2
11.06.1983 entrambi rappresentati dall'Avv. Chiara Motta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 11.11.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'impegno del mutuo rispetto;
2) a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, il sig. , verserà, in via Parte_2 anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, con prima decorrenza dal mese di sottoscrizione del presente ricorso, l'importo di E.500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
3) sempre a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, il sig. si impegna a Parte_2 mettere a disposizione della moglie, dal mese di sottoscrizione del presente ricorso, i ticket restaurant
- ED di cui è beneficiario (card 000812), per l'importo mensile di E.200,00, mediante trasferimento alla sig.ra con app ED (doc.8); Parte_1 4) la sig.ra rinuncia al valore pro quota del veicolo MINI ONE targato EX695EE ed Pt_1 intestato al sig. , oggetto di comunione dei beni (doc.9); Parte_2
5) i coniugi dichiarano di avere compensato le spese del presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio a LE (Ecuador) in data
20.05.2011;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Giussano per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 68, parte II, serie C);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 20.11.2025
Il Presidente est.
RA TI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. RA TI........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 23.10.2025 dai coniugi
(C.F. ) nata in [...] in Parte_1 C.F._1 data 04.05.1973
E
(C.F ) nato in Ecuador in [...] Parte_2 C.F._2
11.06.1983 entrambi rappresentati dall'Avv. Chiara Motta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 11.11.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'impegno del mutuo rispetto;
2) a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, il sig. , verserà, in via Parte_2 anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, con prima decorrenza dal mese di sottoscrizione del presente ricorso, l'importo di E.500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
3) sempre a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, il sig. si impegna a Parte_2 mettere a disposizione della moglie, dal mese di sottoscrizione del presente ricorso, i ticket restaurant
- ED di cui è beneficiario (card 000812), per l'importo mensile di E.200,00, mediante trasferimento alla sig.ra con app ED (doc.8); Parte_1 4) la sig.ra rinuncia al valore pro quota del veicolo MINI ONE targato EX695EE ed Pt_1 intestato al sig. , oggetto di comunione dei beni (doc.9); Parte_2
5) i coniugi dichiarano di avere compensato le spese del presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio a LE (Ecuador) in data
20.05.2011;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Giussano per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 68, parte II, serie C);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 20.11.2025
Il Presidente est.
RA TI