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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
RG 334/2022
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliere
Dr ssa ROSA MARIA BOVA Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 334/2022 RGAC vertente tra:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( , rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Beatrice Coluccio
APPELLANTE
E
( Controparte_1 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 295/2022, pubblicata il
04.05.2022 e notificata il 17.05.2022 nel giudizio iscritto al n. R.G. 1831/2013
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 15.06.2022, , Parte_1
e hanno spiegato appello avverso la sentenza del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Locri n. 295/2022, pubblicata il 04.05.2022 e notificata il 17.05.2022, nella causa avente R.G. n. 1831/2013 con cui il giudice di prime cure ha accolto la domanda di rivendica proposta da e, per l'effetto, ha: disposto il rilascio dei terreni oggetto di Controparte_2
causa da parte degli odierni appellanti;
condannato questi ultimi al risarcimento dei danni da occupazione dei terreni;
rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione e di pagamento delle migliorie;
condannato gli odierni appellanti alle spese processuali.
Con la presente impugnazione , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno domandato l'integrale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta ingiusta, illogica e contraddittoria, per i seguenti motivi:
a) erronea valutazione sulle circostanze di fatto per come dedotte e provate. Nel dettaglio, ad avviso di parte appellante, il giudicante avrebbe omesso di fare applicazione del consolidato orientamento in materia di onere della prova nell'azione di rivendicazione che incombe sull'attore indipendentemente dal contegno processuale di parte convenuta;
b) erronea valutazione circa l'omessa identificazione catastale dei cespiti oggetto della chiesta declaratoria di intervenuta usucapione. Ad avviso degli appellanti, dunque, il Tribunale ha omesso di considerare che l'azione di usucapione in riconvenzionale era stata circoscritta ad una porzione di fondo e non all'intero e che, in forza dei chiarimenti richiesti dal giudicante, gli attori in riconvenzionale avevano precisato a verbale, all'udienza del 15.06.2015, che “le particelle su cui insiste domanda di usucapione erano le nn. 23, 289, 301, 303”;
c) erroneo apprezzamento della prova documentale versata in atti e della prova dell' interversio possessionis nonchè delle migliorie apportate al fondo;
d) omesso esame del materiale probatorio relativo alla domanda riconvenzionale di usucapione fornito dagli attori in riconvenzionale ed omessa valutazione dell'assenza di prova, da parte dei convenuti in riconvenzionale, di idonei atti interruttivi del possesso ultraventennale uti dominus;
2 e) omesso esame degli atti processuali circa la desistenza dalla richiesta di ammissione di ulteriori idonei mezzi istruttori, atteso che il giudicante non aveva mai adottato una espressa pronuncia di rigetto della prova testimoniale articolata dai convenuti/attori in riconvenzionale avendo subito disposto c.t.u.;
f) erroneo riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, per omessa valutazione dell'eccezione di prescrizione e per l'avvenuta liquidazione in assenza dei relativi presupposti.
Gli appellanti hanno dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto riformare la sentenza e conseguentemente, previa declaratoria di accertamento del possesso continuato per oltre venti anni da parte del sig. Parte_4
prima e dei sig.ri , , poi,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
rigettare le domande spiegate da essa attrice siccome inammissibili ed infondate e per
l'effetto:
- In via riconvenzionale dichiarare l'usucapione dei terreni oggetto del giudizio in favore dei sig.ri , con gli incombenti formali Parte_1 Parte_2 Parte_3 di trascrizione rimessi dall'On.le giudicante al conservatore dei registri immobiliari con esenzione di responsabilità per i medesimi;
- In via subordinata e per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi di reiezione dell'eccezione principale, voglia l'On.le G.I. adito condannare essa attrice alla refusione delle spese sostenute per le migliorie e/o addizioni apportate al fondo dal convenuto pari alla somma determinata dal CTU nominato o che il giudicante riterrà di giustizia, Persona_1
ovvero, dichiarare, ove necessario, compensata, la richiesta di risarcimento danni con attribuzione, in ogni caso, ed in via riconvenzionale, al convenuto dell'eventuale residuo eccedente;
- In via ulteriormente subordinata e per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi di reiezione dell'eccezione principale, voglia l'On.le Corte d'Appello adita accertare e dichiarare prescritto per decorso del termine quinquennale il diritto al risarcimento del danno ex art. 2947 c.c. in favore di parte attrice;
- In via gradatamente subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di occupazione abusiva riconoscere il diritto in favore dell'attrice al risarcimento dei danni per una somma a titolo di mancato canone locativo relativamente agli ultimi 5 anni.
3 In via istruttoria, si insiste nell''ammissione delle richieste istruttorie, ampiamente e specificamente formulate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, in particolare nelle memorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 2-3, nonché nei verbali di causa, soprattutto del teste , al fine di ulteriormente provare quanto sopra asserito.” Testimone_1
Con decreto presidenziale del 05.07.2022, la prima udienza fissata in citazione è stata differita ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c. e fissata all'udienza del giorno 08.02.2024.
Con istanza depositata in data 22.01.2024 gli appellanti hanno chiesto l'estinzione del processo rappresentando che nelle more del giudizio di appello è intercorso tra le parti un accordo transattivo volto alla definizione della causa. Pertanto, venuta meno la materia del contendere, hanno dichiarato di rinunciare al giudizio instaurato.
All'udienza del 03.04.2025, quale prima effettiva udienza di trattazione, parte appellante non ha depositato note scritte (condotta equipollente alla mancata comparizione di trattazione), sicché il giudizio è stato rinviato ex art. 348 comma 2 c.p.c. all'udienza del 24.04.2025.
nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello, non si è Controparte_2
costituita in giudizio.
Neppure per l'udienza del 24.04.2025 l'appellante ha depositato note scritte;
pertanto, il
Collegio ha assegnato la causa a sentenza senza termini.
2. Alla luce di quanto precede, atteso il verificarsi dei presupposti di legge, occorre dichiarare l'improcedibilità del gravame per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e a quella successiva, essendo pacifico, ex art. 348 comma 2 c.p.c., che “se una parte, allora, pur avendo dato impulso mediante la proposizione di un'impugnazione ed essersi costituita, per due volte di seguito non compare davanti al giudice, è ragionevole ritenere che l'impulso sia venuto meno”, a ciò non potendo che conseguire, senza alcuna discrezionalità, la declaratoria di improcedibilità (cfr., da ultimo, Cass. civ. 6/03/2019, n. 6439).
3. Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata, restano a carico dell' appellante che le ha sostenute.
Infine, trattandosi di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e 561, della Legge n. 228/2012) e risultando il “regime del raddoppio del contributo unificato
… previsto per” tutte “le ipotesi del rigetto integrale o della definizione in rito sfavorevole all'appellante”, “categoria”, “quest'ultima”, in cui “rientra l'improcedibilità comminata dall'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Corte cost., 30/05/2016, n. 120), occorre
4 dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla prima parte dell'art. 13 comma 1 quater T.U.S.G.
Nella fattispecie, peraltro, premesso che gli appellanti sono stati provvisoriamente ammessi al patrocinio a spese dello Stato, giova rammentare il principio secondo cui “l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d.
"raddoppio del contributo")”.
Ciò in quanto “l'attestazione del giudice dell'impugnazione ha la funzione ricognitiva della sussistenza di uno soltanto dei presupposti previsti dalla legge, quello di carattere
"processuale" attinente al tipo di pronuncia adottata, permane invece affidato all'Amministrazione il compito di accertare in concreto la sussistenza degli altri presupposti dai quali dipende la debenza in concreto della doppia contribuzione cosicché, se è vero che - come prevede l'art. 13 comma 1-quater, ultima parte, - l'obbligo del pagamento Pt_5
«sorge al momento del deposito» del provvedimento che respinge integralmente o dichiara inammissibile o improcedibile l'impugnazione, il detto obbligo sorge a condizione che sussistano gli altri presupposti richiesti dalla legge per l'insorgere del debito tributario, da accertarsi a cura dell'amministrazione giudiziaria. Dunque, “il giudice dell'impugnazione, nell'adottare una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi previsti dall'art. 13, comma 1 - quater, T.U.S.G., ben può formulare l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato "condizionandola" alla debenza del contributo inizialmente dovuto, così rendendo esplicito ciò che nella detta norma è implicito”
(Cass. civ. SU 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara improcedibile, ex art. 348 comma 2 c.p.c., il gravame avanzato;
2) pone le spese processuali a carico della parte appellante che le ha anticipate;
5 3) dà atto, ai sensi di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 27 maggio 2025
Il consigliere est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
6
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliere
Dr ssa ROSA MARIA BOVA Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 334/2022 RGAC vertente tra:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( , rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Beatrice Coluccio
APPELLANTE
E
( Controparte_1 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 295/2022, pubblicata il
04.05.2022 e notificata il 17.05.2022 nel giudizio iscritto al n. R.G. 1831/2013
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 15.06.2022, , Parte_1
e hanno spiegato appello avverso la sentenza del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Locri n. 295/2022, pubblicata il 04.05.2022 e notificata il 17.05.2022, nella causa avente R.G. n. 1831/2013 con cui il giudice di prime cure ha accolto la domanda di rivendica proposta da e, per l'effetto, ha: disposto il rilascio dei terreni oggetto di Controparte_2
causa da parte degli odierni appellanti;
condannato questi ultimi al risarcimento dei danni da occupazione dei terreni;
rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione e di pagamento delle migliorie;
condannato gli odierni appellanti alle spese processuali.
Con la presente impugnazione , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno domandato l'integrale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta ingiusta, illogica e contraddittoria, per i seguenti motivi:
a) erronea valutazione sulle circostanze di fatto per come dedotte e provate. Nel dettaglio, ad avviso di parte appellante, il giudicante avrebbe omesso di fare applicazione del consolidato orientamento in materia di onere della prova nell'azione di rivendicazione che incombe sull'attore indipendentemente dal contegno processuale di parte convenuta;
b) erronea valutazione circa l'omessa identificazione catastale dei cespiti oggetto della chiesta declaratoria di intervenuta usucapione. Ad avviso degli appellanti, dunque, il Tribunale ha omesso di considerare che l'azione di usucapione in riconvenzionale era stata circoscritta ad una porzione di fondo e non all'intero e che, in forza dei chiarimenti richiesti dal giudicante, gli attori in riconvenzionale avevano precisato a verbale, all'udienza del 15.06.2015, che “le particelle su cui insiste domanda di usucapione erano le nn. 23, 289, 301, 303”;
c) erroneo apprezzamento della prova documentale versata in atti e della prova dell' interversio possessionis nonchè delle migliorie apportate al fondo;
d) omesso esame del materiale probatorio relativo alla domanda riconvenzionale di usucapione fornito dagli attori in riconvenzionale ed omessa valutazione dell'assenza di prova, da parte dei convenuti in riconvenzionale, di idonei atti interruttivi del possesso ultraventennale uti dominus;
2 e) omesso esame degli atti processuali circa la desistenza dalla richiesta di ammissione di ulteriori idonei mezzi istruttori, atteso che il giudicante non aveva mai adottato una espressa pronuncia di rigetto della prova testimoniale articolata dai convenuti/attori in riconvenzionale avendo subito disposto c.t.u.;
f) erroneo riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, per omessa valutazione dell'eccezione di prescrizione e per l'avvenuta liquidazione in assenza dei relativi presupposti.
Gli appellanti hanno dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto riformare la sentenza e conseguentemente, previa declaratoria di accertamento del possesso continuato per oltre venti anni da parte del sig. Parte_4
prima e dei sig.ri , , poi,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
rigettare le domande spiegate da essa attrice siccome inammissibili ed infondate e per
l'effetto:
- In via riconvenzionale dichiarare l'usucapione dei terreni oggetto del giudizio in favore dei sig.ri , con gli incombenti formali Parte_1 Parte_2 Parte_3 di trascrizione rimessi dall'On.le giudicante al conservatore dei registri immobiliari con esenzione di responsabilità per i medesimi;
- In via subordinata e per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi di reiezione dell'eccezione principale, voglia l'On.le G.I. adito condannare essa attrice alla refusione delle spese sostenute per le migliorie e/o addizioni apportate al fondo dal convenuto pari alla somma determinata dal CTU nominato o che il giudicante riterrà di giustizia, Persona_1
ovvero, dichiarare, ove necessario, compensata, la richiesta di risarcimento danni con attribuzione, in ogni caso, ed in via riconvenzionale, al convenuto dell'eventuale residuo eccedente;
- In via ulteriormente subordinata e per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi di reiezione dell'eccezione principale, voglia l'On.le Corte d'Appello adita accertare e dichiarare prescritto per decorso del termine quinquennale il diritto al risarcimento del danno ex art. 2947 c.c. in favore di parte attrice;
- In via gradatamente subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di occupazione abusiva riconoscere il diritto in favore dell'attrice al risarcimento dei danni per una somma a titolo di mancato canone locativo relativamente agli ultimi 5 anni.
3 In via istruttoria, si insiste nell''ammissione delle richieste istruttorie, ampiamente e specificamente formulate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, in particolare nelle memorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 2-3, nonché nei verbali di causa, soprattutto del teste , al fine di ulteriormente provare quanto sopra asserito.” Testimone_1
Con decreto presidenziale del 05.07.2022, la prima udienza fissata in citazione è stata differita ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c. e fissata all'udienza del giorno 08.02.2024.
Con istanza depositata in data 22.01.2024 gli appellanti hanno chiesto l'estinzione del processo rappresentando che nelle more del giudizio di appello è intercorso tra le parti un accordo transattivo volto alla definizione della causa. Pertanto, venuta meno la materia del contendere, hanno dichiarato di rinunciare al giudizio instaurato.
All'udienza del 03.04.2025, quale prima effettiva udienza di trattazione, parte appellante non ha depositato note scritte (condotta equipollente alla mancata comparizione di trattazione), sicché il giudizio è stato rinviato ex art. 348 comma 2 c.p.c. all'udienza del 24.04.2025.
nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello, non si è Controparte_2
costituita in giudizio.
Neppure per l'udienza del 24.04.2025 l'appellante ha depositato note scritte;
pertanto, il
Collegio ha assegnato la causa a sentenza senza termini.
2. Alla luce di quanto precede, atteso il verificarsi dei presupposti di legge, occorre dichiarare l'improcedibilità del gravame per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e a quella successiva, essendo pacifico, ex art. 348 comma 2 c.p.c., che “se una parte, allora, pur avendo dato impulso mediante la proposizione di un'impugnazione ed essersi costituita, per due volte di seguito non compare davanti al giudice, è ragionevole ritenere che l'impulso sia venuto meno”, a ciò non potendo che conseguire, senza alcuna discrezionalità, la declaratoria di improcedibilità (cfr., da ultimo, Cass. civ. 6/03/2019, n. 6439).
3. Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata, restano a carico dell' appellante che le ha sostenute.
Infine, trattandosi di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e 561, della Legge n. 228/2012) e risultando il “regime del raddoppio del contributo unificato
… previsto per” tutte “le ipotesi del rigetto integrale o della definizione in rito sfavorevole all'appellante”, “categoria”, “quest'ultima”, in cui “rientra l'improcedibilità comminata dall'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Corte cost., 30/05/2016, n. 120), occorre
4 dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla prima parte dell'art. 13 comma 1 quater T.U.S.G.
Nella fattispecie, peraltro, premesso che gli appellanti sono stati provvisoriamente ammessi al patrocinio a spese dello Stato, giova rammentare il principio secondo cui “l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d.
"raddoppio del contributo")”.
Ciò in quanto “l'attestazione del giudice dell'impugnazione ha la funzione ricognitiva della sussistenza di uno soltanto dei presupposti previsti dalla legge, quello di carattere
"processuale" attinente al tipo di pronuncia adottata, permane invece affidato all'Amministrazione il compito di accertare in concreto la sussistenza degli altri presupposti dai quali dipende la debenza in concreto della doppia contribuzione cosicché, se è vero che - come prevede l'art. 13 comma 1-quater, ultima parte, - l'obbligo del pagamento Pt_5
«sorge al momento del deposito» del provvedimento che respinge integralmente o dichiara inammissibile o improcedibile l'impugnazione, il detto obbligo sorge a condizione che sussistano gli altri presupposti richiesti dalla legge per l'insorgere del debito tributario, da accertarsi a cura dell'amministrazione giudiziaria. Dunque, “il giudice dell'impugnazione, nell'adottare una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi previsti dall'art. 13, comma 1 - quater, T.U.S.G., ben può formulare l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato "condizionandola" alla debenza del contributo inizialmente dovuto, così rendendo esplicito ciò che nella detta norma è implicito”
(Cass. civ. SU 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara improcedibile, ex art. 348 comma 2 c.p.c., il gravame avanzato;
2) pone le spese processuali a carico della parte appellante che le ha anticipate;
5 3) dà atto, ai sensi di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 27 maggio 2025
Il consigliere est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
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