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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 945 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Parte_1
Maria Passini e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Frascati (RM) piazza Monte Grappa n. 11 Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8935/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 28/10/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 16/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. già riconosciuta invalida con totale e permanente invalidità Parte_1 lavorativa nella misura del 100% ai sensi degli artt. 2 e 12 legge n. 118/1971 con decorrenza 17/12/2018, premesso di aver ricevuto dall' in data 23/02/2021 CP_1 comunicazione secondo cui “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2021 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.07073512 per un importo complessivo di € 8.284,14 per i seguenti motivi: A 1 seguito di revisione delle operazioni di calcolo e' risultato che l'importo della pensione spetta in misura diversa sulla sua pensione cat. INVCIV n.07731854”, nonché ulteriori comunicazioni del 23/02/2021 e del 16/03/2021 con cui si disponeva di fatto l'annullamento della prestazione assistenziale erogata in suo favore, e dedotto di aver proposto ricorso amministrativo rimasto senza esito, trattandosi di recupero dell'indebito nullo per indeterminatezza delle ragioni ad esso sottese, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE, CP_1 accertati i fatti di cui in premessa, dichiarare nullo, annullabile e/o illegittimo il provvedimento del 23.02.2021 e tutti gli eventuali atti e provvedimenti CP_1 consequenziali successivi, dichiarando illegittimo ed infondato il diritto dell di CP_1 ripetere dalla Sig.ra l'importo di € 8.824,14 e, per l'effetto, condannare Parte_1
l al pagamento in favore della ricorrente Sig.ra dell'importo di € CP_1 Parte_1
8.824,14 oltre interessi e la riliquidazione del rapporto pensionistico cat. INVCIV n.07073512”.
1.1. Nella contumacia dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “Rigetta il CP_1 ricorso;
nulla per le spese”.
1.2. Inquadrato l'indebito oggetto di causa come relativo a prestazione assistenziale, il primo giudice, previo richiamo ai principi della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova nei casi di azioni volte all'accertamento negativo dell'obbligo di restituzione dell'indebito, ha ritenuto che, avendo l' richiesto CP_1 somme indebitamente percepite a titolo di prestazione di invalidità civile per il periodo 01/01/2019 – 31/03/2021, incombesse sulla ricorrente l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge per mantenere il diritto alla prestazione assistenziale, rimanendo del tutto irrilevante la circostanza della ritenuta genericità della comunicazione volta alla richiesta del rimborso.
1.3. Dunque, non avendo provato parte ricorrente la sussistenza dei requisiti per il diritto alla prestazione assistenziale, il Tribunale, in applicazione dell'art. 2033 c.c., ha ritenuto sussistente il diritto dell' di ripetere quanto erogato in misura CP_1 superiore.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando, con un Parte_1 unico ed articolato motivo, l'errata individuazione della disciplina normativa applicabile all'indebito assistenziale e la conseguente omessa valorizzazione dell'assenza di indicazione delle ragioni poste a fondamento dell'indebito medesimo.
2.1. L' non si è costituito in giudizio, pur avendo ricevuto regolare notifica via CP_1 pec del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. All'odierna udienza, presente la sola parte appellante, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame parte appellante sostiene l'erroneità della pronuncia del primo giudice rilevando che: i) la disciplina della ripetibilità, a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza o sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge) va individuata nella lex specialis di cui al decreto legge n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977, secondo cui: “gli organi preposti alla concessione dei benefici a favore...,
2 degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento” e nel decreto legge n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988, che recita: “Con decreto del Ministero del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza del beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalla legge indicate nel comma 1 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso , senza ripetizione delle somme CP_2 precedentemente corrisposte”; ii) nei casi di indebito relativo a prestazioni assistenziali (INVCIV) il cui sorgere è collegato alla sussistenza dei requisiti di legge, deve trovare applicazione la normativa speciale come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ossia le norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c., che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte;
iii) il primo giudice ha errato perché l' avrebbe dovuto preliminarmente rendere CP_1 edotta la ricorrente delle operazioni di calcolo che hanno indotto l' a CP_1 richiedere la restituzione di somme indebitamente percepite, al fine di consentire alla sig.ra non solo di poter valutare e comprendere le ragioni per cui Parte_1 le era revocata la prestazione assistenziale ma anche al fine di poter verificare la correttezza delle operazioni matematiche di calcolo eseguite dall'Ente; iv) in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' CP_1 convenuto, ma quest'ultimo, nel proprio provvedimento amministrativo di recupero del credito, deve necessariamente indicare le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate e non limitarsi, invece, a contestare genericamente l'indebito, così da consentire al pensionato di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa;
v) il provvedimento, così come formulato ed oggetto di impugnativa, deve ritenersi nullo poiché integra una palese violazione dell'art. 3, legge n. 241/1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo dev'essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
4.1. Tali argomentazioni appaiono solo in parte condivisibili e, in ogni caso, non tali da inficiare il corretto percorso logico-giuridico della motivazione del giudice di prime cure.
4.2. Non ignora la Corte l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile: in altri termini, l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di
3 comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 13223 del 30/06/2020. Nello stesso senso Cass. n. 13915 del 20/05/2021).
4.3. Nello specifico, la richiamata pronuncia n. 13915/2021 ha espressamente affermato che “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
4.4. Le norme che regolano il recupero del debito assistenziale sono, pertanto, speciali rispetto all'art. 2033 c.c. e, in sostanza, limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta la non debenza della prestazione assistenziale, restando esclusa la ripetizione delle somme in precedenza corrisposte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19638 del 01/10/2015). Inoltre, rispetto alla generale regola civilistica della ripetibilità, la disciplina del recupero delle prestazioni assistenziali rappresenta un sottosistema fondato sull'opposta regola della tendenziale irripetibilità, almeno quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile.
4.5. Dunque, i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, trovando applicazione le norme sopraindicate - ed indicate dal gravame - del 1976 e del 1988, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percepiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
l'indebito assistenziale dovuto alla carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, a meno che l'accipiens non versi in dolo, comunque non configurabile in ipotesi di mera omissione di comunicazione dei dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. Sez. 6 L, CP_1
Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020).
4.6. Tuttavia, in materia di indebito, ed in tema di onere della prova, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 18046 del 2010, affermando che spetta al percettore l'onere di provare l'esistenza del diritto a conseguire nella sua interezza la prestazione contestata, nel senso che ove l'accipiens chieda, come nel nostro caso, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli in sostanza deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dall' CP_1 convenuto, e quindi ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.
4 4.7. Trattasi di principio ribadito dal giudice di prime cure, e che il gravame contrasta richiamando la pronuncia della S.C. n. 198/2011, che ha puntualizzato che il principio riportato in tema di ripartizione di onere della prova può trovare applicazione fintanto che nel provvedimento di recupero emesso dall siano CP_1 richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione anche se sintetica delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza.
4.8. Osserva, peraltro, la Corte che quest'ultimo orientamento non ha trovato continuità nella successiva giurisprudenza della Suprema Corte: il riferimento è all'ordinanza n. 6375/2018, secondo cui quanto affermato dalla sentenza n. 198/2011 mal si concilia con altro principio dettato in precedenza (sentenza n. 2032/2006) in virtù del quale devono ritenersi irrilevanti, ai fini del riparto dell'onere della prova, i comportamenti tenuti dall' in sede stragiudiziale, pur CP_1 quando consistiti nella mancata o inadeguata specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto.
4.9. Si legge, in dettaglio, nella richiamata pronuncia: “… con l'unico motivo di censura, l deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2033 c.c., per CP_1 avere la Corte di merito ritenuto che l'oscurità del contenuto delle note del 31.3.2011 e del 17.5.2011, con cui l aveva richiesto all'odierna intimata la restituzione della CP_1 somma indebitamente percepita, non le consentisse di individuare esattamente le ragioni ostative all'erogazione della prestazione pensionistica e conseguentemente di comprendere "in quali anni si fosse verificato un eccesso della prestazione liquidata rispetto a quella spettante, nonchè in quale misura e per quali ragioni l'eccedenza avesse avuto luogo" (così la sentenza impugnata, pag. 3); … ad avviso dell CP_1 codesto argomentare si porrebbe in contrasto con il principio ormai consolidato secondo cui, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. S.U. n. 18046 del 2010); … la Corte di merito, pur richiamando in parte motiva l'anzidetto principio, ha ritenuto di precisarne la portata riferendosi all'ulteriore principio secondo cui l'onere della prova del pensionato, per come sopra delineato, postulerebbe pur sempre che l'ente previdenziale, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento avrebbe carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (Cass. n. 198 del 2011, parimenti richiamata nella parte motiva della sentenza impugnata); … tale ultimo orientamento, pur formalmente presentandosi in continuità con l'insegnamento di Cass. S.U. n. 18046 del 2010, sembra piuttosto svisarne la portata precettiva, dal momento che l'onere del pensionato di provare i fatti costitutivi del trattamento pensionistico, per come delineato dalla pronuncia resa da questa Corte a
5 Sezioni Unite, si manifesterebbe solo allorquando l'ente previdenziale abbia provveduto in sede amministrativa ad indicare, sia pure in modo sintetico, le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate;
… codesta conclusione appare confliggente con i principi elaborati da Cass. n. 2032 del 2006 (espressamente e adesivamente richiamati da Cass. S.U. n. 18046 del 2010), secondo cui, atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorchè posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alla prestazione previdenziale o assistenziale, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata) specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo;
…”.
4.10. Corretta, pertanto, appare la determinazione del primo giudice di valorizzare unicamente il mancato adempimento dell'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta dall'originaria ricorrente, essendo, tra l'altro, l'aspetto relativo alla carenza di motivazione del provvedimento dell' di per sé CP_1 solo inidoneo ad influire sull'esito del presente giudizio, avente ad oggetto quest'ultimo, esclusivamente, la fondatezza sotto il profilo sostanziale dell'azione di ripetizione avanzata dall' CP_1
4.11. Parimenti, per le medesime ragioni, resta irrilevante la questione dell'ipotizzata violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990, e, quindi, della validità formale dell'atto di richiesta di restituzione dell'indebito.
5. Ne consegue, dunque, la piena ripetibilità dell'indebito e l'infondatezza dell'impugnazione, risultando meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte a tale proposito dal giudice di prime cure, seppur integrata la motivazione con le considerazioni suesposte.
6. Nulla si dispone in punto di spese di lite del grado, stante l'assenza in giudizio dell' appellato. CP_1
7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
6
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 945 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Parte_1
Maria Passini e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Frascati (RM) piazza Monte Grappa n. 11 Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8935/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 28/10/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 16/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. già riconosciuta invalida con totale e permanente invalidità Parte_1 lavorativa nella misura del 100% ai sensi degli artt. 2 e 12 legge n. 118/1971 con decorrenza 17/12/2018, premesso di aver ricevuto dall' in data 23/02/2021 CP_1 comunicazione secondo cui “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2021 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.07073512 per un importo complessivo di € 8.284,14 per i seguenti motivi: A 1 seguito di revisione delle operazioni di calcolo e' risultato che l'importo della pensione spetta in misura diversa sulla sua pensione cat. INVCIV n.07731854”, nonché ulteriori comunicazioni del 23/02/2021 e del 16/03/2021 con cui si disponeva di fatto l'annullamento della prestazione assistenziale erogata in suo favore, e dedotto di aver proposto ricorso amministrativo rimasto senza esito, trattandosi di recupero dell'indebito nullo per indeterminatezza delle ragioni ad esso sottese, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE, CP_1 accertati i fatti di cui in premessa, dichiarare nullo, annullabile e/o illegittimo il provvedimento del 23.02.2021 e tutti gli eventuali atti e provvedimenti CP_1 consequenziali successivi, dichiarando illegittimo ed infondato il diritto dell di CP_1 ripetere dalla Sig.ra l'importo di € 8.824,14 e, per l'effetto, condannare Parte_1
l al pagamento in favore della ricorrente Sig.ra dell'importo di € CP_1 Parte_1
8.824,14 oltre interessi e la riliquidazione del rapporto pensionistico cat. INVCIV n.07073512”.
1.1. Nella contumacia dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “Rigetta il CP_1 ricorso;
nulla per le spese”.
1.2. Inquadrato l'indebito oggetto di causa come relativo a prestazione assistenziale, il primo giudice, previo richiamo ai principi della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova nei casi di azioni volte all'accertamento negativo dell'obbligo di restituzione dell'indebito, ha ritenuto che, avendo l' richiesto CP_1 somme indebitamente percepite a titolo di prestazione di invalidità civile per il periodo 01/01/2019 – 31/03/2021, incombesse sulla ricorrente l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge per mantenere il diritto alla prestazione assistenziale, rimanendo del tutto irrilevante la circostanza della ritenuta genericità della comunicazione volta alla richiesta del rimborso.
1.3. Dunque, non avendo provato parte ricorrente la sussistenza dei requisiti per il diritto alla prestazione assistenziale, il Tribunale, in applicazione dell'art. 2033 c.c., ha ritenuto sussistente il diritto dell' di ripetere quanto erogato in misura CP_1 superiore.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando, con un Parte_1 unico ed articolato motivo, l'errata individuazione della disciplina normativa applicabile all'indebito assistenziale e la conseguente omessa valorizzazione dell'assenza di indicazione delle ragioni poste a fondamento dell'indebito medesimo.
2.1. L' non si è costituito in giudizio, pur avendo ricevuto regolare notifica via CP_1 pec del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. All'odierna udienza, presente la sola parte appellante, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame parte appellante sostiene l'erroneità della pronuncia del primo giudice rilevando che: i) la disciplina della ripetibilità, a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza o sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge) va individuata nella lex specialis di cui al decreto legge n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977, secondo cui: “gli organi preposti alla concessione dei benefici a favore...,
2 degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento” e nel decreto legge n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988, che recita: “Con decreto del Ministero del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza del beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalla legge indicate nel comma 1 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso , senza ripetizione delle somme CP_2 precedentemente corrisposte”; ii) nei casi di indebito relativo a prestazioni assistenziali (INVCIV) il cui sorgere è collegato alla sussistenza dei requisiti di legge, deve trovare applicazione la normativa speciale come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ossia le norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c., che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte;
iii) il primo giudice ha errato perché l' avrebbe dovuto preliminarmente rendere CP_1 edotta la ricorrente delle operazioni di calcolo che hanno indotto l' a CP_1 richiedere la restituzione di somme indebitamente percepite, al fine di consentire alla sig.ra non solo di poter valutare e comprendere le ragioni per cui Parte_1 le era revocata la prestazione assistenziale ma anche al fine di poter verificare la correttezza delle operazioni matematiche di calcolo eseguite dall'Ente; iv) in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' CP_1 convenuto, ma quest'ultimo, nel proprio provvedimento amministrativo di recupero del credito, deve necessariamente indicare le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate e non limitarsi, invece, a contestare genericamente l'indebito, così da consentire al pensionato di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa;
v) il provvedimento, così come formulato ed oggetto di impugnativa, deve ritenersi nullo poiché integra una palese violazione dell'art. 3, legge n. 241/1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo dev'essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
4.1. Tali argomentazioni appaiono solo in parte condivisibili e, in ogni caso, non tali da inficiare il corretto percorso logico-giuridico della motivazione del giudice di prime cure.
4.2. Non ignora la Corte l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile: in altri termini, l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di
3 comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 13223 del 30/06/2020. Nello stesso senso Cass. n. 13915 del 20/05/2021).
4.3. Nello specifico, la richiamata pronuncia n. 13915/2021 ha espressamente affermato che “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
4.4. Le norme che regolano il recupero del debito assistenziale sono, pertanto, speciali rispetto all'art. 2033 c.c. e, in sostanza, limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta la non debenza della prestazione assistenziale, restando esclusa la ripetizione delle somme in precedenza corrisposte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19638 del 01/10/2015). Inoltre, rispetto alla generale regola civilistica della ripetibilità, la disciplina del recupero delle prestazioni assistenziali rappresenta un sottosistema fondato sull'opposta regola della tendenziale irripetibilità, almeno quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile.
4.5. Dunque, i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, trovando applicazione le norme sopraindicate - ed indicate dal gravame - del 1976 e del 1988, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percepiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
l'indebito assistenziale dovuto alla carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, a meno che l'accipiens non versi in dolo, comunque non configurabile in ipotesi di mera omissione di comunicazione dei dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. Sez. 6 L, CP_1
Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020).
4.6. Tuttavia, in materia di indebito, ed in tema di onere della prova, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 18046 del 2010, affermando che spetta al percettore l'onere di provare l'esistenza del diritto a conseguire nella sua interezza la prestazione contestata, nel senso che ove l'accipiens chieda, come nel nostro caso, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli in sostanza deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dall' CP_1 convenuto, e quindi ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.
4 4.7. Trattasi di principio ribadito dal giudice di prime cure, e che il gravame contrasta richiamando la pronuncia della S.C. n. 198/2011, che ha puntualizzato che il principio riportato in tema di ripartizione di onere della prova può trovare applicazione fintanto che nel provvedimento di recupero emesso dall siano CP_1 richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione anche se sintetica delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza.
4.8. Osserva, peraltro, la Corte che quest'ultimo orientamento non ha trovato continuità nella successiva giurisprudenza della Suprema Corte: il riferimento è all'ordinanza n. 6375/2018, secondo cui quanto affermato dalla sentenza n. 198/2011 mal si concilia con altro principio dettato in precedenza (sentenza n. 2032/2006) in virtù del quale devono ritenersi irrilevanti, ai fini del riparto dell'onere della prova, i comportamenti tenuti dall' in sede stragiudiziale, pur CP_1 quando consistiti nella mancata o inadeguata specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto.
4.9. Si legge, in dettaglio, nella richiamata pronuncia: “… con l'unico motivo di censura, l deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2033 c.c., per CP_1 avere la Corte di merito ritenuto che l'oscurità del contenuto delle note del 31.3.2011 e del 17.5.2011, con cui l aveva richiesto all'odierna intimata la restituzione della CP_1 somma indebitamente percepita, non le consentisse di individuare esattamente le ragioni ostative all'erogazione della prestazione pensionistica e conseguentemente di comprendere "in quali anni si fosse verificato un eccesso della prestazione liquidata rispetto a quella spettante, nonchè in quale misura e per quali ragioni l'eccedenza avesse avuto luogo" (così la sentenza impugnata, pag. 3); … ad avviso dell CP_1 codesto argomentare si porrebbe in contrasto con il principio ormai consolidato secondo cui, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. S.U. n. 18046 del 2010); … la Corte di merito, pur richiamando in parte motiva l'anzidetto principio, ha ritenuto di precisarne la portata riferendosi all'ulteriore principio secondo cui l'onere della prova del pensionato, per come sopra delineato, postulerebbe pur sempre che l'ente previdenziale, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento avrebbe carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (Cass. n. 198 del 2011, parimenti richiamata nella parte motiva della sentenza impugnata); … tale ultimo orientamento, pur formalmente presentandosi in continuità con l'insegnamento di Cass. S.U. n. 18046 del 2010, sembra piuttosto svisarne la portata precettiva, dal momento che l'onere del pensionato di provare i fatti costitutivi del trattamento pensionistico, per come delineato dalla pronuncia resa da questa Corte a
5 Sezioni Unite, si manifesterebbe solo allorquando l'ente previdenziale abbia provveduto in sede amministrativa ad indicare, sia pure in modo sintetico, le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate;
… codesta conclusione appare confliggente con i principi elaborati da Cass. n. 2032 del 2006 (espressamente e adesivamente richiamati da Cass. S.U. n. 18046 del 2010), secondo cui, atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorchè posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alla prestazione previdenziale o assistenziale, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata) specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo;
…”.
4.10. Corretta, pertanto, appare la determinazione del primo giudice di valorizzare unicamente il mancato adempimento dell'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta dall'originaria ricorrente, essendo, tra l'altro, l'aspetto relativo alla carenza di motivazione del provvedimento dell' di per sé CP_1 solo inidoneo ad influire sull'esito del presente giudizio, avente ad oggetto quest'ultimo, esclusivamente, la fondatezza sotto il profilo sostanziale dell'azione di ripetizione avanzata dall' CP_1
4.11. Parimenti, per le medesime ragioni, resta irrilevante la questione dell'ipotizzata violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990, e, quindi, della validità formale dell'atto di richiesta di restituzione dell'indebito.
5. Ne consegue, dunque, la piena ripetibilità dell'indebito e l'infondatezza dell'impugnazione, risultando meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte a tale proposito dal giudice di prime cure, seppur integrata la motivazione con le considerazioni suesposte.
6. Nulla si dispone in punto di spese di lite del grado, stante l'assenza in giudizio dell' appellato. CP_1
7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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