Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 14/01/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00600/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03253/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3253 del 2020, proposto dal Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AN Bpm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittorio Colonna, 39;
per l’annullamento e/o la revoca del decreto del TAR Lazio, sede di Roma, Sezione III-Ter, n. 75 del 20 gennaio 2020 (R.G. n. 13518/2019), notificato a mezzo UNEP il 12 febbraio 2020, con cui Codesta Ecc.ma Sezione, in accoglimento del ricorso promosso da AN PM, ha ordinato “al GSE spa il pagamento di euro 209.567,28, oltre interessi legali dalla data della domanda, in favore del AN PM spa nel termine di giorni quaranta dalla notificazione del presente decreto, con l'avvertenza che nel medesimo termine potrà essere proposta opposizione e che in difetto si procederà ad esecuzione forzata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AN Bpm S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 novembre 2024 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il GSE presentava opposizione al decreto ingiuntivo n. 75/2020 rilasciato da questa Sezione a AN PM per il pagamento del credito di euro 209.567,28, oltre interessi legali, ad esso ceduto dalla Società Agricola Allasia Plant in relazione alla convenzione n. TO102710 stipulata da quest’ultima con il Gestore.
2. All’origine della presente controversia si colloca la sospensione dei pagamenti dovuti dal GSE, quale debitore ceduto, a AN PM, quale cessionario del credito della Società Agricola Allasia Plant. A seguito di tale sospensione, AN PM richiedeva ed otteneva il rilascio del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
3. Il Gestore disponeva la sospensione dei pagamenti relativi alla convenzione TO102710 nei confronti del cessionario AN PM dopo aver eseguito il pagamento, da una parte, nei confronti di AN PM, anche in questo caso cessionario del credito sulla base della diversa convenzione TO101781 stipulata tra il GSE e la Società Azienda Agricola F.LI TT e, dall’altra, in qualità di terzo pignorato nel rispetto dell’ordinanza di assegnazione del Tribunale di Reggio Emilia in data 27 luglio 2016, adottata ad esito del procedimento di esecuzione mobiliare promosso dai creditori della cedente Società Azienda Agricola F.LI TT nei confronti della medesima. Il GSE, terzo pignorato in quanto debitor debitoris , pur avendo opposto precedentemente in tale giudizio la cessione dei crediti (doc. 4 prodotto dal GSE), notificata e accettata in data anteriore al pignoramento, e dichiarato di aver già pagato al cessionario PM (doc. 5 prod. GSE), tuttavia successivamente pagava i creditori individuati dalla pronuncia del giudice dell’esecuzione.
4. All’intimazione del GSE volta alla restituzione della somma di euro 209.567,28 concernente la convenzione n. TO101781, diretta sia alla cedente Società Azienda Agricola F.LI TT sia al cessionario AN PM, faceva seguito, come detto, la sospensione dei pagamenti relativi all’altra convenzione n. TO102710, che vede quale creditore cedente la Società Agricola Allasia Plant e quali creditore cessionario e debitore ceduto, rispettivamente, il AN PM e il GSE. Come noto, AN PM reagiva a tale blocco dei pagamenti con la richiesta di decreto ingiuntivo.
5. Con l’atto di opposizione il GSE sostiene l’operatività della compensazione legale tra la somma oggetto di decreto ingiuntivo, relativa alla cessione dei crediti derivanti dalla convenzione n. TO102710, e il preesistente credito vantato dal GSE nei confronti di AN PM in virtù della diversa convenzione n. TO101781; in subordine formula domanda di accertamento della compensazione giudiziale.
6. Si costituiva AN PM chiedendo il rigetto dell’opposizione.
7. Il GSE depositava memoria ex art. 73 del c.p.a., cui facevano seguito lo scritto difensivo e l’istanza di passaggio in decisione senza discussione di AN PM.
8. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del giorno 8 novembre 2024 il GSE chiedeva lo stralcio della memoria di AN PM in quanto tardiva. Terminata la discussione, la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va rilevata la fondatezza dell’eccezione di tardività della memoria difensiva depositata da AN PM che è dichiarata inammissibile in quanto depositata in violazione del termine di cui all’art. 73 del c.p.a..
2. Quanto al merito, l’opposizione è infondata.
3. Nella controversia in esame vengono in rilievo le cessioni dei crediti relative a due differenti convenzioni per l’erogazione di incentivi, che hanno quale dato comune il creditore cessionario, AN PM, e il debitore ceduto, GSE, e quale elemento differenziale il creditore cedente, Società Agricola Allasia Plant nella convenzione n. TO102710 e Società Agricola F.LI TT nella convenzione n. TO101781.
4. Il Gestore invoca prioritariamente l’operatività della compensazione legale e, in subordine, l’accertamento della compensazione giudiziale con riferimento ai rapporti di debito-credito nascenti dalle due diverse convenzioni.
5. In base alla disciplina della cessione dei crediti il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni, di forma e di sostanza, riguardanti la validità del contratto e, qualora ne abbia fatto espressa riserva nella dichiarazione con cui ha consentito alla cessione, può opporre anche le eccezioni basate su altri rapporti con il cedente (art. 1409 cod. civ.), come la compensazione. Nel caso in esame non vengono in rilievo vizi del negozio di cessione. Il GSE, quale debitore ceduto di entrambe le suddette convenzioni, sostiene che il debito sorto dalla cessione della convenzione TO102710 nei confronti di AN PM, creditore cessionario anch’esso di entrambe le convenzioni, si sia compensato per aver il Gestore pagato, in relazione alla cessione concernente la convenzione n. TO101781, la medesima somma sia a AN PM sia ai creditori pignoratizi del creditore cedente Società Agricola F.LI TT. Detto in altri termini, l’aver pagato due volte - al cessionario e ai creditori del cedente - il debito nascente dalla cessione relativa alla convenzione n. TO101781 avrebbe eliso automaticamente altro debito di pari importo del GSE verso AN PM nella cessione avente ad oggetto la diversa convenzione TO102710.
6. La cessione del credito è opponibile ai creditori del creditore cedente quando è stata notificata al debitore ceduto ovvero è stata da quest’ultimo accettata con atto di data certa. La notifica e l’accettazione sono due requisiti alternativi che consentono, qualora si verifichi un conflitto tra creditori, di individuare la cessione prevalente (art. 1265 cod. civ.). Nel rapporto con il pignoramento la prevalenza della cessione è stabilita sulla base dell’anteriorità della data della notifica ovvero dell’accettazione della stessa. Dalla lettura a contrario dell’art. 2914 cod civ. si ricava che hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (…) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo (anteriormente) al pignoramento .
7. Pertanto, anche a fronte di espressa riserva da parte del debitore ceduto in ordine alla possibilità di opporre la compensazione al creditore cessionario, nel caso in esame non sussistono tuttavia i requisiti di operatività né della compensazione legale né di quella giudiziale, in quanto la notifica ovvero l’accettazione della cessione in data certa anteriore rispetto all’atto di pignoramento presso terzi hanno sottratto alla procedura esecutiva il credito vantato dalla Società Agricola F.LI TT nei confronti del GSE sulla base della convenzione tariffaria.
8. La sottrazione del credito alla procedura esecutiva lo rende inesigibile, privandolo quindi di una qualità che esso deve possedere affinché sia suscettibile di compensazione legale ovvero giudiziale. La compensazione assolve alla funzione di estinguere le obbligazioni attraverso l’adempimento - in via compensativa - delle prestazioni reciprocamente dovute fino a concorrenza delle quantità corrispondenti, esulando tuttavia dal perimetro di applicazione dell’istituto crediti pecuniari che, pur avendo titolo diverso, non siano esigibili e, nel caso della compensazione legale, anche liquidi.
9. Inoltre, anche se non può essere messa in discussione in questa sede la pronuncia del giudice dell’esecuzione che ha ordinato al GSE il pagamento del debito nei confronti dei creditori esecutivi della Società Agricola F.LI TT, non è comunque possibile ritenere che, a seguito del predetto (secondo) pagamento, sia sorto un credito del debitore ceduto GSE nei confronti del creditore cessionario AN PM, poiché significherebbe porre nel nulla un negozio di cessione esistente, valido e validamente opponibile.
10. Ne derivano l’infondatezza dell’eccezione di compensazione legale e della domanda di accertamento della compensazione giudiziale, proposta in subordine.
11. Conclusivamente, l’opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 75/2020 rilasciato a favore di AN PM.
12. La particolarità della vicenda costituisce giusta ragione per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’opposizione proposta dal GSE e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 75/2020.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Mario Gallucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gallucci | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO