Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00805/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01999/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1999 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Procopio e Vincenzo Garzaniti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di Catanzaro n. -OMISSIS-, notificato in data 7 novembre 2024, contenente divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi;
- del provvedimento del Questore di Catanzaro di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia emesso in data 21 aprile 2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Catanzaro e Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84, co. 1, c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con dichiarazione resa in udienza dal difensore del ricorrente munito del potere a rinunciare è stata formulata la rinuncia agli atti del ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
- l’amministrazione resistente, per mezzo dell’Avvocatura erariale, ha prestato adesione alla rinuncia con compensazione delle spese di giudizio;
Ritenuto :
- di dover dare atto della rinuncia al ricorso, dichiarando estinto il giudizio;
- di disporre la compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda sottesa al ricorso e dell’adesione dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo RE, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.