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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3100 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15708 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata in atti, dall'avv. CodiceFiscale_2
Roberta Dalla Vecchia e dall'Abogado Veronica Ilaria Coscarelli, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Roberta Dalla Vecchia sito in Milano, alla via Privata Reggio n.5.;
ATTORI
E
( , in persona del suo amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Seregno (MB), via Cadore n. 45, difesa e rappresentata dall'avv. Francesco Ciro
Pellecchia, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 1669 c.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.04.2024, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, avanti a questo Tribunale, la società per sentirla Controparte_1
condannare al pagamento della somma di euro 17.100,00 oltre iva (ovvero nella diversa misura da accertare in corso di causa), a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. derivanti dai gravi vizi e difetti costruttivi relativi all'appartamento di loro proprietà sito in Pogliano Milanese, via Manzoni
n. 1/A (difetti riscontrati, in particolare, nella presenza di spifferi in corrispondenza dei serramenti e di tracce di ponti termici nella camera matrimoniale e nel bagno dell'unità abitativa), per l'accertamento dei quali era stato proposto dinanzi a questo Tribunale, in data 16.09.2022, ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 33993/2022) definito con relazione peritale del c.t.u. arch. Persona_1
depositata in data 20.04.2023.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta eccependo Controparte_1 la prescrizione della domanda e l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1669 c.c. e concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese del giudizio.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed espletata la prima udienza di comparizione, il giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP n. 33993/2022 e, all'udienza del 09.04.2025, la causa era riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
Nel merito, la domanda avanzata da parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.
Come esposto in premessa, la presente causa è stata introdotta dai sig.ri e al fine di Pt_1 Pt_2 sentire condannare la convenuta quale costruttrice dell'edificio in cui è situata Controparte_1
l'unità immobiliare di proprietà degli attori, al risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. derivanti, a loro dire, dai gravi difetti costruttivi riscontrati nell'immobile.
L'azione ex art.1669 c.c. – come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte - ha natura indiscutibilmente extracontrattuale (essendo diretta a tutelare l'interesse, di carattere generale, alla conservazione ed alla funzionalità degli edifici e degli altri immobili destinati, per loro natura, ad una lunga durata), e trascende il rapporto negoziale (di appalto, di opera, di vendita) in base al quale il bene sia pervenuto, dal costruttore, nella sfera di dominio di un soggetto che, dalla rovina, dall'evidente pericolo di rovina o dai gravi difetti dell'opera, abbia subito un pregiudizio (v. per tutte,
Cass. 1998, n. 12106).
In primo luogo, deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione della domanda è stata sollevata tardivamente dalla convenuta, costituitasi con comparsa non tempestivamente depositata nel termine di cui all'art. 166 c.p.c. Invero, la prescrizione dell'azione per rovina e difetti di cose immobili costituisce materia di eccezione in senso stretto, come tale soggetta alla preclusione processuale di cui all'art. 167, secondo comma, cod. civ..
Passando al merito, va evidenziato che prima del presente giudizio gli odierni attori hanno promosso dinanzi a questo Tribunale un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, che si era concluso con il deposito, da parte del TU nominato arch. , di una perizia che ha confermato Persona_1
l'esistenza dei vizi lamentati.
Tuttavia, sulla base della descrizione di tali fenomeni contenuta nella relazione di c.t.u. e della documentazione fotografica allegata in atti, deve escludersi che trattasi di vizi riconducibili alla previsione di cui all'art. 1669 c.c..
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di contratto d'appalto, l'art. 1669 c.c.
è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che
(rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo. In tema di contratto
d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo dell'immobile” (v. Cass. S.U 2017 n.7756; Cass., 2011
n.20307, Cass. 2007 n.3752).
I vizi ex art. 1669 c.c., dunque, devono possedere i requisiti della intensità, ossia deve integrarsi un apprezzabile grado di forza o di violenza con cui si produce o si manifesta il vizio, e della diffusività, intesa come capacità e idoneità del vizio ad estendersi presso una porzione rilevante del manufatto.
Devono, pertanto, ritenersi gravi solo i vizi che, sebbene riguardanti anche elementi secondari, siano tali da produrre una compromissione effettiva sull'utilizzo e sul godimento dell'immobile.
In tal caso, per come si evince chiaramente dalla documentazione fotografica allegata dagli attori e alla relazione del c.t.u. nonché da quanto affermato dallo stesso ausiliario a pag. 7 dell'elaborato, deve rilevarsi che trattasi di macchie o tracce di umidità di “non consistente entità e localizzate” aventi carattere circoscritto e non diffuso e di problematiche (spifferi derivanti dalla non adeguata sigillatura dei serramenti) che di per sé non incidono in modo sensibile o considerevole né sul normale godimento né sulla durata dell'immobile.
Deve concludersi, dunque, che la natura e la consistenza delle problematiche rilevate non sono di entità tale da rientrare nell'ambito della previsione dell'art.1669 c.c.., dovendosi ricondurre le stesse a meri vizi e difformità che possono essere fatti valere solo dal committente nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c.; tuttavia, in ordine a tale domanda di natura contrattuale, alcuna legittimazione sussiste in capo agli odierni attori, essendo pacifico che gli stessi, in quanto aventi causa della venditrice 3B non sono i committenti dell'appalto intervenuto Controparte_1 con la convenuta per la costruzione dell'immobile.
In definitiva, la domanda avanzata dagli attori non può trovare accoglimento.
Stante la soccombenza gli attori sono tenuti alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della convenuta e le stesse si liquidano come da dispositivo ex d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Settima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr.
Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda avanzata dagli attori;
2) CONDANNA parte attrice alla refusione, in favore della convenuta Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.148,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
Milano, 10 aprile 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15708 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata in atti, dall'avv. CodiceFiscale_2
Roberta Dalla Vecchia e dall'Abogado Veronica Ilaria Coscarelli, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Roberta Dalla Vecchia sito in Milano, alla via Privata Reggio n.5.;
ATTORI
E
( , in persona del suo amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Seregno (MB), via Cadore n. 45, difesa e rappresentata dall'avv. Francesco Ciro
Pellecchia, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 1669 c.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.04.2024, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, avanti a questo Tribunale, la società per sentirla Controparte_1
condannare al pagamento della somma di euro 17.100,00 oltre iva (ovvero nella diversa misura da accertare in corso di causa), a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. derivanti dai gravi vizi e difetti costruttivi relativi all'appartamento di loro proprietà sito in Pogliano Milanese, via Manzoni
n. 1/A (difetti riscontrati, in particolare, nella presenza di spifferi in corrispondenza dei serramenti e di tracce di ponti termici nella camera matrimoniale e nel bagno dell'unità abitativa), per l'accertamento dei quali era stato proposto dinanzi a questo Tribunale, in data 16.09.2022, ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 33993/2022) definito con relazione peritale del c.t.u. arch. Persona_1
depositata in data 20.04.2023.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta eccependo Controparte_1 la prescrizione della domanda e l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1669 c.c. e concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese del giudizio.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed espletata la prima udienza di comparizione, il giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP n. 33993/2022 e, all'udienza del 09.04.2025, la causa era riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
Nel merito, la domanda avanzata da parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.
Come esposto in premessa, la presente causa è stata introdotta dai sig.ri e al fine di Pt_1 Pt_2 sentire condannare la convenuta quale costruttrice dell'edificio in cui è situata Controparte_1
l'unità immobiliare di proprietà degli attori, al risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. derivanti, a loro dire, dai gravi difetti costruttivi riscontrati nell'immobile.
L'azione ex art.1669 c.c. – come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte - ha natura indiscutibilmente extracontrattuale (essendo diretta a tutelare l'interesse, di carattere generale, alla conservazione ed alla funzionalità degli edifici e degli altri immobili destinati, per loro natura, ad una lunga durata), e trascende il rapporto negoziale (di appalto, di opera, di vendita) in base al quale il bene sia pervenuto, dal costruttore, nella sfera di dominio di un soggetto che, dalla rovina, dall'evidente pericolo di rovina o dai gravi difetti dell'opera, abbia subito un pregiudizio (v. per tutte,
Cass. 1998, n. 12106).
In primo luogo, deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione della domanda è stata sollevata tardivamente dalla convenuta, costituitasi con comparsa non tempestivamente depositata nel termine di cui all'art. 166 c.p.c. Invero, la prescrizione dell'azione per rovina e difetti di cose immobili costituisce materia di eccezione in senso stretto, come tale soggetta alla preclusione processuale di cui all'art. 167, secondo comma, cod. civ..
Passando al merito, va evidenziato che prima del presente giudizio gli odierni attori hanno promosso dinanzi a questo Tribunale un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, che si era concluso con il deposito, da parte del TU nominato arch. , di una perizia che ha confermato Persona_1
l'esistenza dei vizi lamentati.
Tuttavia, sulla base della descrizione di tali fenomeni contenuta nella relazione di c.t.u. e della documentazione fotografica allegata in atti, deve escludersi che trattasi di vizi riconducibili alla previsione di cui all'art. 1669 c.c..
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di contratto d'appalto, l'art. 1669 c.c.
è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che
(rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo. In tema di contratto
d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo dell'immobile” (v. Cass. S.U 2017 n.7756; Cass., 2011
n.20307, Cass. 2007 n.3752).
I vizi ex art. 1669 c.c., dunque, devono possedere i requisiti della intensità, ossia deve integrarsi un apprezzabile grado di forza o di violenza con cui si produce o si manifesta il vizio, e della diffusività, intesa come capacità e idoneità del vizio ad estendersi presso una porzione rilevante del manufatto.
Devono, pertanto, ritenersi gravi solo i vizi che, sebbene riguardanti anche elementi secondari, siano tali da produrre una compromissione effettiva sull'utilizzo e sul godimento dell'immobile.
In tal caso, per come si evince chiaramente dalla documentazione fotografica allegata dagli attori e alla relazione del c.t.u. nonché da quanto affermato dallo stesso ausiliario a pag. 7 dell'elaborato, deve rilevarsi che trattasi di macchie o tracce di umidità di “non consistente entità e localizzate” aventi carattere circoscritto e non diffuso e di problematiche (spifferi derivanti dalla non adeguata sigillatura dei serramenti) che di per sé non incidono in modo sensibile o considerevole né sul normale godimento né sulla durata dell'immobile.
Deve concludersi, dunque, che la natura e la consistenza delle problematiche rilevate non sono di entità tale da rientrare nell'ambito della previsione dell'art.1669 c.c.., dovendosi ricondurre le stesse a meri vizi e difformità che possono essere fatti valere solo dal committente nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c.; tuttavia, in ordine a tale domanda di natura contrattuale, alcuna legittimazione sussiste in capo agli odierni attori, essendo pacifico che gli stessi, in quanto aventi causa della venditrice 3B non sono i committenti dell'appalto intervenuto Controparte_1 con la convenuta per la costruzione dell'immobile.
In definitiva, la domanda avanzata dagli attori non può trovare accoglimento.
Stante la soccombenza gli attori sono tenuti alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della convenuta e le stesse si liquidano come da dispositivo ex d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Settima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr.
Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda avanzata dagli attori;
2) CONDANNA parte attrice alla refusione, in favore della convenuta Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.148,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
Milano, 10 aprile 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale