Sentenza 5 febbraio 2008
Massime • 1
Allorché l'abitualità nel reato non sia stata dichiarata con la sentenza del giudice della cognizione, è competente a provvedere in ordine ad essa il magistrato di sorveglianza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2008, n. 6646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6646 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/02/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 316
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 026046/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CATANZARO;
nei confronti di:
CICERO DOMENICO, N. il 28/7/1957;
avverso ORDINANZA del 21/06/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal cons. Dr. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. SALZANO che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 21 giugno 2007, il tribunale di sorveglianza di Catanzaro -accogliendo l'appello proposto da CICERO Domenico avverso il provvedimento col quale il magistrato di sorveglianza di Cosenza lo aveva dichiarato delinquente abituale con conseguente applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni - dichiarava inammissibile la richiesta del pubblico ministero in sede di dichiarare il condannato delinquente abituale, sul rilievo che non rientrava "nelle attribuzioni del magistrato di sorveglianza, ne' ai sensi della L.P., art. 69 (il quale prevede soltanto la possibilità di provvedere all'eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale), ne' ai sensi dell'art. 697 c.p.p. (il quale prevede che il Magistrato di Sorveglianza può
emettere dichiarazione di abitualità nel reato in occasione dell'applicazione di una misura di sicurezza come premessa alla stessa, ove occorre)".
Propone ricorso per cassazione il procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro, osservando, sotto il profilo della violazione di legge, che il provvedimento del tribunale contrastava con la ratio dell'art. 69 ord. pen. e dell'art. 679 c.p.p., che configurano la competenza funzionale del giudice di sorveglianza a dichiarare la delinquenza abituale laddove non sia stata pronunciata dal giudice della cognizione. Il riconoscimento della competenza funzionale della magistratura di sorveglianza doveva considerarsi pacifico sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella dei giudici di merito, i quali hanno sempre riconosciuto al magistrato di sorveglianza il potere di rivalutare la pericolosità sociale del condannato ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza.
2. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel senso che l'art.679 c.p.p., comma 1 prevede la competenza del magistrato di sorveglianza a provvedere sulla dichiarazione di abitualità nel reato - presunta dalla legge o ritenuta dal giudice (artt. 102 e 103 c.p.) - allorché non sia stata dichiarata con la sentenza del giudice della cognizione, autorizzandolo ad adottare i provvedimenti conseguenti a detta declaratoria, avendogli il legislatore affidato in via generale ogni questione concernente le misure di sicurezza, fatta eccezione per quella patrimoniale della confisca (demandata alla competenza del giudice dell'esecuzione ex art. 676 c.p.p.) e per l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza ex art. 312 c.p.p. (demandata al giudice della fase procedimentale o processuale competente al momento della richiesta di applicazione della misura di sicurezza avanzata dal PM (cfr. Cass., Sez. 1, 30 gennaio 1995, n. 555). L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata e gli atti rinviati al tribunale di sorveglianza di Catanzaro per nuovo esame.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2008