Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
A seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che ha reso possibile l'oblazione di cui all'art. 162 bis cod. pen. anche per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 1 e 2 cod. strada), nel periodo transitorio è ammissibile la richiesta di oblazione formulata, nel giudizio di appello, durante la discussione dal difensore dell'imputato munito di procura speciale, sempre che tale istanza non avrebbe potuto essere formulata nei motivi di appello, depositati prima dell'entrata in vigore del suddetto d. lgs.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2003, n. 17421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17421 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Ernesto PERNA LA TORRE Presidente
dott. Carlo G. BRUSCO Componente
dott. Alfonso CHILIBERTI "
dott. Antonio SPAGNUOLO "
dott. Sergio VISCONTI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
AN CH;
Avverso la sentenza in data 11.4.2002 della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere CHILIBERTI ALFONSO;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del dr. G.F. CIANI, che ha chiesto annullarsi la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio;
Udito il difensore Avv. D'APOLITO che ha chiesto accogliersi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 20.6.2002 RI IN ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 11/24 aprile 2002 della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che ha confermato la sentenza 31.1.2001 del Tribunale di Bolzano con la quale era stato condannato alla pena di gg. 20 di arresto e lire 1.500.000 di ammenda (sostituita la pena detentiva con l'ammenda in misura di lire 1.500.000), con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi due, per il reato di cui all'art. 186 cod. str., commi 1 e 2 (guida in stato di ebbrezza), commesso il 25.12.1998.
Lamenta il ricorrente che, celebrandosi l'appello con il rito camerale, siccome le doglianze riguardavano unicamente la pena, all'udienza camerale dell'11.4.2002 il suo difensore, munito di procura speciale, chiedeva l'ammissione all'oblazione ai sensi e nei termini dell'art. 162 bis c.p., essendo nelle more entrato in vigore il d. lgs. 274/2000, il cui combinato disposto degli artt 63 e 64, comma 2 e dell'art, 2 c.p. lo consente. Nondimeno la corte distrettuale confermava la sentenza di primo grado. Si verificava pertanto inosservanza di legge, e segnatamente dell'art. 162 bis c.p.. in quanto per il reato non era più comminata la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, bensì la pena alternativa (l'ammenda è alternativa alla permanenza domiciliare ed al lavoro di pubblica utilità, che ai sensi dell'art. 58 si considerano pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria, e dunque arresto), di tal che il detto art 162 bis c.p., quale norma più favorevole, andava applicata ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.p. Ugualmente la sentenza era viziata da totale mancanza di motivazione in ordine alla richiesta della difesa di ammissione all'oblazione, non spendendo in ordine ad essa nemmeno una parola ed ignorandola del tutto. Osserva questa Corte che, alla luce della modifica, indubbiamente l'oblazione ex art. 162 bis c.p. è ammissibile per il reato di cui all'art. 186 cod. str. in via generale, salva l'ipotesi di recidiva reiterata infraquinquennale di cui all'art. 52. comma 3, del d. lgs. 274/00 (Cass., sez. 6, 30.10/27.11.2002, n. 40121, Cossetti). Anche nel periodo transitorio per effetto degli artt. 64, comma 2, e 63, comma 1. si applicano le disposizioni del titolo II, ed -in quanto applicabili- gli artt 33. 34, 35, 43 e 44, anche quando il reato è giudicato da un giudice diverso dal giudice di pace, restando esclusa l'applicabilità delle altre norme del titolo I (in particolare la competenza del giudice di pace ed il relativo procedimento) che è possibile solo quando il reato sia stato commesso dopo la pubblicazione del decreto legislativo (6.10.2000) ed alla data di entrata in vigore (2.1.2002) non sia stata ancora iscritta la notizia di reato. Orbene, se si applicano anche in tali casi le nuove norme sanzionatone, è evidente che anche in tali casi sarà ammissibile l'oblazione discrezionale di cui all'art. 162 bis, divenendo il reato contravvenzionale punito con pena congiunta un reato punito con pena alternativa.
Nessun problema si pone se al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 274 nel procedimento non si sia pervenuti alla declaratoria di apertura del dibattimento di primo grado, non risultando in alcun modo pregiudicato il diritto dell'imputato a richiedere l'oblazione.
Al contrario sorge una seria problematica laddove tale momento processuale sia stato superato, versandosi in una situazione del tutto analoga, sia pur geneticamente diversa, a quella oggi regolata dall'art. 141, comma 4 bis, disp, att c.p.p., che ha colmato una lacuna normativa evidenziata dalla sentenza 530/95 della Consulta:
ed infatti questa disposizione regola l'ipotesi in cui l'oblazione, prima non consentita, diventa ammissibile per effetto di modifica dell'originaria imputazione, mentre la nuova situazione oggetto di esame è caratterizzata dal fatto che l'oblazione, prima non consentita, diventa ammissibile per effetto di ius superveniens. Ciò indubbiamente comporta l'applicazione analogica della norma all'ipotesi in cui l'accesso, prima non consentito, all'oblazione dipenda, anziché da modifica della contestazione, da modifiche legislative, trattandosi di nonna processuale e non di nonna penale sostanziale (che peraltro ugualmente non sarebbe ostativa all'analogia, versandosi in ipotesi in cui essa è in bonam partem), ma la norma ha una portata limitata temporalmente al verificarsi del fatto nuovo nel corso del dibattimento, e non anche quando l'accesso diventi consentito dopo la sentenza di primo grado.
Deve allora porsi il problema, comune all'ipotesi espressamente prevista dell'art. 141 att., comma 4 bis, del momento ultimo utile in cui proporre la domanda di oblazione, considerato che la stessa non poteva essere formulata nei motivi di appello, depositati ben prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 274/00, e considerato il principio che ha ispirato la Consulta nella sua sentenza 530/95, secondo cui è necessario recuperare il diritto a chiedere l'oblazione quando non sia stato possibile accedervi precedentemente per motivi processuali: a tal proposito va detto che non può trovare applicazione la previsione dell'art. 162 bis, c.p., secondo la quale la richiesta va formulata prima dell'apertura del dibattimento, in quanto detta previsione ha riguardo al dibattimento di primo grado e questo era già stato celebrato, né può trovare applicazione come termine finale il momento di apertura del dibattimento di secondo grado, essendosi svolto il secondo grado con il rito camerale, né tampoco può ritenersi, con giurisprudenza creativa di una causa di decadenza, termine ultimo il momento di accertamento della costituzione delle parti nel rito camerale: deve pertanto ritenersi ammissibile la richiesta di oblazione formulata nella discussione dal difensore dell'imputato munito di procura speciale, ed in applicazione analogica dell'art 604, comma 7, c.p.p. il giudice di appello avrebbe dovuto valutare se accogliere o meno l'istanza (risolto in senso favorevole il quesito relativo all'ammissibilità dell'istanza non accompagnata dal deposito di somma pari alla metà del massimo dell'ammenda per le ragioni che qui appresso si indicheranno),sospendendo - in caso positivo - il processo e fissando un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento (cfr., sia pur non in termini, ma in relazione allo stesso principio ispiratore, Cass. pen., sez. 3, 26.8.1999, n. 10634, Stacchini). Va ancora affrontato il problema relativo alla circostanza che l'istanza di oblazione discrezionale non è stata accompagnata dal deposito della metà del massimo dell'ammenda, come previsto dall'art. 162 bis, c.p., in relazione alla successiva previsione dell'art. 141 disp. att. al c.p.p. che, senza distinguere tra le due ipotesi di oblazione degli artt. 162 c.p. (che rappresenta vero e proprio diritto dell'imputato) e 162 bis (a fronte del quale sussiste un interesse legittimo, siccome sottoposta a valutazione discrezionale di ammissibilità da parte dell'autorità giudiziaria), prevede che il giudice, qualora ammetta all'oblazione. fissa la somma da versare e, qualora il versamento avvenga, dichiara estinto il reato (salvo il caso che la richiesta abbia luogo nel corso delle indagini preliminari, nel qual caso trasmette gli atti al P.M. per le sue determinazioni).
Discutibile è infatti se le due norme possano coesistere: la giurisprudenza di legittimità, dopo u n iniziale orientamento nel senso della coesistenza (Cass. pen., sez. 3, 27.9.1995, Di Martino), cui evidentemente si è attenuta la corte di merito. non tenuta a motivare laddove la richiesta sia inammissibile (nel caso di specie siccome non accompagnata dal deposito della metà del massimo dell'ammenda), è decisamente orientata nel senso dell'abrogazione implicita della disposizione dell'art. 162 bis c.p. da parte della norma successiva, che attribuisce al giudice il compito di fissare con ordinanza la somma da versare, e quindi della non necessità del previo deposito (Cass. pen., sez. 3 26.9.1997, n. 3027, Di Cecco:
Cass. pen., sez. 3, 7.3.2000, n. 2734, Florioli). Ritiene questo collegio di aderire a questo secondo orientamento, avendo il legislatore delegato del 1989 inteso dettare una disciplina organica dell'oblazione, come si evince anche dalla rubrica del capo X delle disposizioni di attuazione e dalla rubrica dell'art. 141, e confliggendo la previsione del deposito dì una somma con la previsione del pagamento, laddove, ove si fosse voluta mantenere la necessità di un deposito, ne sarebbe stato previsto l'incameramento in caso di ammissione discrezionale all'oblazione, di tal che la previsione del deposito, che aveva una sua logicità e coerenza nello scoraggiare richieste di oblazione meramente dilatorie, resta frustrata dall'improvvida previsione successiva, frutto di una svista o di un difetto di coordinamento. Orbene, a fronte della richiesta la corte distrettuale ha omesso ogni pronuncia Ma v'è di più: in ogni caso la decisione è errata, in quanto la nuova previsione sanzionatoria è più favorevole al reo ed è dunque di immediata applicazione. laddove la corte, pronunciando dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 274, ha tenuto ferma la pena congiunta -divenuta illegale- dell'arresto e dell'ammenda. La sentenza va pertanto annullata con rinvio, ed il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi sull'istanza di oblazione applicando analogicamente la disposizione dell'art. 604, co. 7, c.p.p. Qualora il procedimento di oblazione non sortisca l'effetto estintivo, ove detto giudice non ritenga ammettervi l'imputato o per altre ragioni, in ogni caso dovrà procedersi alla riconsiderazione del trattamento sanzionatorio, essendo divenuta illegale la pena irrogata in prime cure. Va designata come giudice di rinvio la Corte d'appello di Trento, essendovi una sezione distinta da quella distaccata di Bolzano, che ha pronunciato.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Trento.
Così deciso in Roma il 18.marzo.2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 APRILE 2003.