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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/10/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 466/2024 in data 30.1.2024, promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CARRAVIERI KATIUSCIA e C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA N. BEDENDO 7 - ROVIGO attori / opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. GARGANI Controparte_1 P.IVA_1
EN e GARGANI ID e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in VIALE DI VILLA GRAZIOLI, 15 - ROMA convenuta / opposta
*** avente per oggetto: Mutuo,
***
CONCLUSIONI
- per e : Parte_1 Parte_2
“in via preliminare sospendersi la provvisoria esecutorietà all'opposto decreto in ragione delle eccezioni già svolte ed attinenti l nullità del tasso moratorio applicato;
disporsi a carico dell'opposta l'attivazione della procedura di mediazione, condizione di procedibilità della domanda;
Nel merito previa rideterminazione del tasso di interesse e decurtazione delle rate pagate rideterminare quanto dovuto dal signor secondo giustizia. Parte_1 In ogni caso dichiarare nulla dovuto dalla signora essendo Parte_2
l'obbligazione estinta per prescrizione
Rifusione spese e compenso professionale.
In via istruttoria disporsi ctu contabile diretta ed idonea a valutare e stimare se il tasso di interesse conteggiato e applicato nel contratto di Mutuo fondiario e dell'accollo, per ogni singolo anno, sia legittimo ovvero usuario, ovvero se le voci del contratto celino al proprio interno interessi non dichiarati e nel caso quale sia il debito del Parte_1 disapplicando il tasso moratorio convenzionale ed applicando il tasso di interesse BOT”;
- per : Controparte_1
“In via preliminare:
- dichiarare inammissibile o rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale:
- dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate, non provate e prescritte, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta della somma ingiunta o di quella che dovesse risultare dovuta, oltre interessi come da domanda monitoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva ottenuto la pronuncia del decreto ingiuntivo n. 2541/2023 con Controparte_1 cui era stato ingiunto a e il pagamento della somma di Parte_1 Parte_2
€ 376.445,07, oltre ad interessi e spese, dovuta in relazione al mutuo fondiario concesso l'11.2.2008 a , che si era accollato e in Controparte_2 Parte_3 relazione al quale aveva prestato fideiussione sino a concorrenza Parte_2 dell'importo di € 350.000,00.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo la nullità per indeterminatezza delle clausole contrattuali, l'usurarietà degli interessi moratori pattuiti nel contratto e l'estinzione della fideiussione.
L'opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Pag. 2 di 4 Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, è stata fissata l'udienza per la rimessione in decisione, con l'assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 189 CPC.
Nei predetti termini nulla è stato depositato dagli attori;
il giorno precedente l'udienza si è invece costituito per gli stessi un nuovo difensore (in sostituzione del precedente, il quale aveva rinunciato al mandato diversi mesi prima), il quale si è riportato alle eccezioni già svolte ed ha sollevato ulteriori eccezioni (di cui si darà conto infra).
***
L'opposizione non merita accoglimento.
Il contratto indica in modo chiaro tutte le condizioni del finanziamento, ossia il tasso di interesse fisso (5,90%), il numero delle rate (78), l'importo fisso si ogni singola rata (€ 5.303,74), prevedendo quindi in modo inequivoco, ancorché implicito, un piano di ammortamento c.d. alla francese (sicché non si possono ritenere indeterminate le clausole contrattuali per il sol fatto che non venne esplicitato il tipo di piano di ammortamento adottato).
Il nuovo difensore degli attori ha a tal proposito eccepito che una siffatta tipologia di ammortamento determinerebbe “un effetto di capitalizzazione occulta degli interessi, integrando di fatto un fenomeno anatocistico”. L'eccezione è del tutto tardiva (in quanto, come detto, sollevata solo in vista dell'udienza di rimessione in decisione della causa), assolutamente generica (la parte non si cura nemmeno di specificare le ragioni delle proprie allegazioni) e comunque infondata (quand'anche fosse stato adottato un regime di capitalizzazione composta, comunque non si ricadrebbe nella fattispecie di cui all'art. 1283 CC, riguardante la diversa ipotesi della produzione di ulteriori interessi su interessi già “scaduti”, il che evidentemente non è nel caso di specie).
Gli attori hanno effettuato, nell'atto di citazione, una lunga ed astratta discettazione Par circa l'obbligo di indicazione dell' nel contratto. Non si comprende tuttavia il senso di tali argomentazioni, posto che nessuna specifica censura è stata sollevata nel caso Par concreto. Peraltro, è sufficiente leggere il contratto per avvedersi di come l' fosse stato in effetti ivi indicato nella misura del 6,21% (v. art. 2 doc. 4 fasc. mon.). Si precisa, ad ogni buon conto, che l'ISC non costituisce né un “tasso di interesse”, né un
“prezzo”, né una specifica “condizione” economica da applicare al contratto, trattandosi invece di un semplice indicatore (calcolato, utilizzando un'apposita formula matematica, sulla base dei tassi e delle condizioni previsti nel contratto) avente unicamente una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento.
Destituita di fondamento è l'eccezione (anch'essa del tutto generica) circa l'asserita usurarietà degli interessi moratori, essendo gli stessi stati pattuiti nella misura di quattro punti percentuali aggiuntivi rispetto al tasso degli interessi corrispettivi, ossia in totale
Pag. 3 di 4 9,90%, il quale risulta essere ben inferiore al tasso soglia del 12,27 % (calcolato secondo i criteri indicati da Cass. 19597/2021, ossia maggiorando di 2,1 punti percentuali il TEGM, pari all'epoca al 6,08%, ed incrementando il risultato della metà).
Parimenti generica è l'eccezione relativa all'estinzione della fideiussione, non avendo gli attori nemmeno allegano i motivi per i quali la stessa dovrebbe ritenersi estinta. In ogni caso, anche a voler interpretare la censura ai sensi dell'art. 1957 CC, in ogni caso la stessa sarebbe infondata, risultando che la creditrice avesse proposto tempestivamente le proprie istanze nei confronti del debitore principale instaurando l'esecuzione immobiliare R.G.E. 41/2010, procedura conclusasi il 19.9.2022 (doc. 19 conv.), e avesse poi diffidato la garante con missiva notificata il 6.12.2022 (doc. 9 fasc. mon.).
Il nuovo patrocinio attoreo ha poi contestato un “errore nella determinazione delle quote interessi e capitale, che ha comportato una distribuzione non coerente con quanto dichiarato in sede contrattuale” e la “difformità tra il Tasso Annuo Nominale (TAN) indicato nel contratto e il tasso effettivamente applicato”. Tali eccezioni sono palesemente tardive (come già detto) e del tutto generiche e ai limiti della comprensibilità (la parte nemmeno si cura di chiarire quali errori e difformità verrebbero in rilievo) e devono pertanto essere dichiarate inammissibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori prossimi ai minimi, stante la scarsa complessità della causa ed il mancato svolgimento di attività istruttoria.
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P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 2541/2023;
2. condanna gli attori e , in solido, a rifondere alla Parte_1 Parte_2 convenuta le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € Controparte_1
12.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 20 ottobre 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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