Articolo 4 della Legge 22 novembre 1985, n. 666
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 dicembre 1985
Art. 4.
All' articolo 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 888 , sono apportate le seguenti modificazioni:

il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1985, e' stabilito in 200";

dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
"Le spese di cui al capitolo n. 3105 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Al predetto capitolo si applicano, per l'anno finanziario 1985, le disposizioni contenute nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione de Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1985, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1985, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all' articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528 ".
Entrata in vigore il 8 dicembre 1985