Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 02/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00019/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01369/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1369 del 2020, proposto da
Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via dei Mille n. 16;
contro
Comune di Sant'Antimo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. 1749 del 17.1.2020 (datata erroneamente 17.1.2019) (doc. n.2) resa dal Responsabile del VII Settore Urbanistica del Comune di Sant’Antimo con cui viene dichiarata l’improcedibilità della pratica (erroneamente qualificata cime S.C.I.A.) di cui alla comunicazione di attivazione impianto ex art. 35 c.4 Legge n. 111/2011 presentata da WIND TRE in data 26.11.2019 per procedere all’adeguamento tecnologico del preesistente impianto di telefonia cellulare ubicato in Corso Europa 13 (codice sito NA612); b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi incluso, ove possa occorrere, il Regolamento Comunale per l’Installazione e l’esercizio degli impianti di tele-radiocomunicazione approvato con delibera di C.C. n.55/2016, con particolare riferimento all’art.3.1 comma c).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2024 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente impugna il provvedimento n. 1749 del 17.01.2020 (erroneamente datato 17.01.2019), con cui il Comune di Sant’Antimo ha dichiarato improcedibile la comunicazione ex art. 35, comma 4, della legge n. 111/2011, previa la sua qualificazione in SCIA, presentata il 26.11.2019 per l’adeguamento tecnologico di un impianto di telefonia cellulare ubicato in corso Europa n. 13 (codice sito NA612), adducendo carenze documentali ed il contrasto con l’art. 3.1, comma c), del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di tele-radiocomunicazione, approvato con delibera di C.C. n. 55 del 29 aprile 2016, pur’esso impugnato.
Nessuno si è costituito per resistere.
All’udienza di smaltimento dell’11 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Per un verso, infatti, l’istanza in esame non doveva essere trattata come una SCIA, ma secondo la procedura semplificata ex art. 87- bis del d.lgs. n. 259/2003, in base alla quale la P.A. non può esigere documenti diversi da quelli di cui all’allegato 13, modello B, del medesimo testo normativo, attese le finalità acceleratorie e l’esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, 17 luglio 2024, n. 4290).
Per altro verso, l’art. 3.1, comma c), si limita a prevedere che, per gli impianti esistenti, debba essere effettuata “ la delocalizzazione in aree idonee ed adeguati nei valori di emissione, improrogabilmente entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del presente regolamento ”. Tuttavia, tale termine risulta scaduto alla data di adozione dell’atto impugnato, senza che sia stato disposto alcun ordine di delocalizzazione o divieto di prosecuzione dell’attività.
La natura della controversia consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 1749 del 17.01.2020 (erroneamente datato 17.01.2019); dichiara inammissibile per carenza d’interesse l’impugnazione del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di tele-radiocomunicazione, approvato con delibera di C.C. n. 55 del 29 aprile 2016.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente FF, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Rita Luce, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO