Art. 2.
Articolo 2.
La suddetta zona e' determinata dai seguenti limiti:
a) Lungotevere di sinistra dalla via di Porta Leone al Ponte Palatino (linea AB);
b) Lato nord della via di Ponte Rotto di S. Giorgio in Velabro (linea BC);
c) Lato nord-ovest della via di S. Teodoro (linea CD);
d) Il perimetro del Foro Romano, compresa l'area tra questo e le vie Cremona e Salara Vecchia, passando dietro la basilica di Costantino, con una linea che dalla via del Tempio della Pace va all'origine del ramo ovest della via della Polveriera (linea DEFGHK);
e) Il perimetro del Colle Oppio, delle Terme di Tito, com'e' segnato nel piano regolatore della citta', fino a raggiungere il ramo E della via della Polveriera (linea KLMNOPQR);
f) Il lato est del piazzale dell'Anfiteatro Flavio (linea RS);
g) Il lato est della nuova via Claudia, girando dietro la chiesa di S. Stefano Rotondo, fino a raggiungere l'angolo rientrante delle mura della citta' presso la porta chiusa della Ferratella (linea STUV);
h) Le mura della citta' fino all'angolo rientrante di queste fra il bastione di S. Gallo e la porta di S. Paolo (linea Vabcde);
i) Una linea di prolungamento del lato della via del Pomerio che va all'angolo ovest del viale delle Terme Antoniane (linea ef);
k) Una linea che da quest'angolo raggiunge normalmente il lato della via di Porta S. Paolo (linea fg);
l) Il lato da via Porta S. Paolo (linea gh);
m) Una linea che congiunga il lato del Foro Trajano alla falda est del Colle Capitolino;
n) Una linea parallela al lato ovest del Circo Massimo, distante dallo stesso metri lineari 50 fino a raggiungere il Lungotevere (linea hA).
Durante due anni dalla pubblicazione della presente legge e' vietato di edificare sulle terre comprese nella zona sopradescritta, le quali rimangono vincolate per tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , le cui disposizioni sono applicabili all'esecuzione dell'opera suddetta.
Articolo 2.
La suddetta zona e' determinata dai seguenti limiti:
a) Lungotevere di sinistra dalla via di Porta Leone al Ponte Palatino (linea AB);
b) Lato nord della via di Ponte Rotto di S. Giorgio in Velabro (linea BC);
c) Lato nord-ovest della via di S. Teodoro (linea CD);
d) Il perimetro del Foro Romano, compresa l'area tra questo e le vie Cremona e Salara Vecchia, passando dietro la basilica di Costantino, con una linea che dalla via del Tempio della Pace va all'origine del ramo ovest della via della Polveriera (linea DEFGHK);
e) Il perimetro del Colle Oppio, delle Terme di Tito, com'e' segnato nel piano regolatore della citta', fino a raggiungere il ramo E della via della Polveriera (linea KLMNOPQR);
f) Il lato est del piazzale dell'Anfiteatro Flavio (linea RS);
g) Il lato est della nuova via Claudia, girando dietro la chiesa di S. Stefano Rotondo, fino a raggiungere l'angolo rientrante delle mura della citta' presso la porta chiusa della Ferratella (linea STUV);
h) Le mura della citta' fino all'angolo rientrante di queste fra il bastione di S. Gallo e la porta di S. Paolo (linea Vabcde);
i) Una linea di prolungamento del lato della via del Pomerio che va all'angolo ovest del viale delle Terme Antoniane (linea ef);
k) Una linea che da quest'angolo raggiunge normalmente il lato della via di Porta S. Paolo (linea fg);
l) Il lato da via Porta S. Paolo (linea gh);
m) Una linea che congiunga il lato del Foro Trajano alla falda est del Colle Capitolino;
n) Una linea parallela al lato ovest del Circo Massimo, distante dallo stesso metri lineari 50 fino a raggiungere il Lungotevere (linea hA).
Durante due anni dalla pubblicazione della presente legge e' vietato di edificare sulle terre comprese nella zona sopradescritta, le quali rimangono vincolate per tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , le cui disposizioni sono applicabili all'esecuzione dell'opera suddetta.