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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/10/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1033/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. CI CH Presidente relatore dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1033/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'Avv. Cristina Menichetti ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio e
(c.f. ) con l'Avv. Gabriele Pica Alfieri ed Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente adito il Tribunale di Prato affinché voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “
1. i Sig.ri e Parte_2 Pt_1 vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. la casa coniugale posta in
[...]
Comune di Prato, Via P. Giannone n. 12 rimarrà nella disponibilità del Sig. Parte_1 che ne è proprietario esclusivo;
3. in deroga a quanto a suo tempo concordato in sede di separazione, il Sig. non corrisponderà alcun assegno di mantenimento per il Parte_1 figlio già laureato ed economicamente autosufficiente, mentre invece Persona_1 continuerà a corrispondere alla figlia un assegno mensile di mantenimento di € Per_2
465,00 (quattrocentosessantacinque/00). Tale somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, verrà versata a favore della figlia entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente personale di costei;
4. il Sig. si impegna Parte_1
a rimborsare alla Signora il 50% delle spese aventi natura straordinaria Parte_2 sostenute per la figlia sempre che le medesime spese siano state preventivamente Per_2 autorizzate dal Sig. per quanto concerne l'individuazione delle spese da Pt_1 considerarsi straordinarie e l'indicazione, tra queste ultime, di quelle che richiedono il necessario preventivo assenso del genitore tenuto al rimborso le parti dichiarano di volersi attenere al Protocollo del Tribunale di Prato, che dichiarano espressamente di approvare e conoscere;
in parziale deroga a quanto sopra convenuto, il Sig. si impegna a Parte_1 rimborsare alla Signora il 100% delle spese straordinarie necessarie per il Parte_2 pagamento delle rette universitarie e tasse scolastiche, costi di iscrizione e tutto quanto necessario a consentire alla figlia l'iscrizione a corsi scolastici ed universitari ed Per_2 alla relativa frequenza, sempre che le medesime spese siano preventivamente concordate con il padre Sig. come da Protocollo del Tribunale di Prato;
5. All'atto della Parte_1 sottoscrizione del presente accordo il Sig. corrisponderà alla Signora Pt_1 Pt_2 la complessiva somma di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) a titolo di
[...] rimborso di tutte le spese straordinarie da costei anticipate nell'interesse dei figli fino alla data della firma del presente ricorso ed a saldo, stralcio e transazione di ogni ulteriore e diversa pretesa, ogni eccezione e domanda rinunciata e transatta;
6. La Signora Pt_2 ritirerà dalla casa coniugale, acconsentendovi il sig. i seguenti beni mobili
[...] Pt_1 di sua proprietà esclusiva: 3 quadri Nada Nistri;
1 tappeto Aubusson;
1 vecchia bicicletta
pagina 2 di 4
7. I ricorrenti inoltre dichiarano che si divideranno le foto di famiglia, gli annuari Pt_3 dei figli e gli altri ricordi della vita familiare di un tempo, effettuando le copie dei ricordi
(foto, video, documenti, annuari etc) che interessano ad entrambi;
8. Le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, sin d'ora dichiarando di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso;
9.
Infine i ricorrenti dichiarano di voler dare attuazione alle condizioni sopra concordate fin dalla data della sottoscrizione del presente ricorso”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 5.08.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.07.2025, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato in Prato (PO) in data 29 maggio 1999 trascritto nei registri di stato civile del suddetto Comune, al n. 86 parte I anno
1999, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Giudice Delegato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi, specificando le condizioni da omologare e quelle di cui prendere atto.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti n. cronol.
7833/2020 del 22/10/2020, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
pagina 3 di 4 Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale nulla deve essere disposto in quanto e hanno ormai raggiunto la maggiore età. Per_1 Per_2
Tuttavia , pur avendo già conseguito la c.d. “Laurea Breve”, ha deciso di Per_2 proseguire gli studi per conseguire la Laurea Magistrale e pertanto non è ancora divenuta economicamente indipendente.
Quanto alle disposizioni economiche, il Collegio ritiene di poter omologare l'accordo relativo al contributo mensile per il mantenimento della figlia a carico del da Pt_1 corrispondere direttamente a . Analogamente non vi sono ostacoli al recepimento Per_2 dell'accordo delle parti avente ad oggetto l'impegno del a corrispondere la somma di Pt_1
€ 4.500,00 alla a titolo di rimborso per le spese straordinarie anticipate dalla madre Pt_2 nell'interesse dei figli.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 sposati con matrimonio celebrato in Prato (PO) in data 29 maggio 1999 e trascritto nei registri di stato civile del suddetto Comune, al n. 86 parte I anno 1999, e ordina all'Ufficiale si Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa l'accordo di cui alle seguenti condizioni: 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
3) prende altresì atto delle seguenti condizioni: 7,8 e 9
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 08.10.2025, su relazione della dott. CI
CH
Il Presidente est.
CI CH
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. CI CH Presidente relatore dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1033/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'Avv. Cristina Menichetti ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio e
(c.f. ) con l'Avv. Gabriele Pica Alfieri ed Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente adito il Tribunale di Prato affinché voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “
1. i Sig.ri e Parte_2 Pt_1 vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. la casa coniugale posta in
[...]
Comune di Prato, Via P. Giannone n. 12 rimarrà nella disponibilità del Sig. Parte_1 che ne è proprietario esclusivo;
3. in deroga a quanto a suo tempo concordato in sede di separazione, il Sig. non corrisponderà alcun assegno di mantenimento per il Parte_1 figlio già laureato ed economicamente autosufficiente, mentre invece Persona_1 continuerà a corrispondere alla figlia un assegno mensile di mantenimento di € Per_2
465,00 (quattrocentosessantacinque/00). Tale somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, verrà versata a favore della figlia entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente personale di costei;
4. il Sig. si impegna Parte_1
a rimborsare alla Signora il 50% delle spese aventi natura straordinaria Parte_2 sostenute per la figlia sempre che le medesime spese siano state preventivamente Per_2 autorizzate dal Sig. per quanto concerne l'individuazione delle spese da Pt_1 considerarsi straordinarie e l'indicazione, tra queste ultime, di quelle che richiedono il necessario preventivo assenso del genitore tenuto al rimborso le parti dichiarano di volersi attenere al Protocollo del Tribunale di Prato, che dichiarano espressamente di approvare e conoscere;
in parziale deroga a quanto sopra convenuto, il Sig. si impegna a Parte_1 rimborsare alla Signora il 100% delle spese straordinarie necessarie per il Parte_2 pagamento delle rette universitarie e tasse scolastiche, costi di iscrizione e tutto quanto necessario a consentire alla figlia l'iscrizione a corsi scolastici ed universitari ed Per_2 alla relativa frequenza, sempre che le medesime spese siano preventivamente concordate con il padre Sig. come da Protocollo del Tribunale di Prato;
5. All'atto della Parte_1 sottoscrizione del presente accordo il Sig. corrisponderà alla Signora Pt_1 Pt_2 la complessiva somma di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) a titolo di
[...] rimborso di tutte le spese straordinarie da costei anticipate nell'interesse dei figli fino alla data della firma del presente ricorso ed a saldo, stralcio e transazione di ogni ulteriore e diversa pretesa, ogni eccezione e domanda rinunciata e transatta;
6. La Signora Pt_2 ritirerà dalla casa coniugale, acconsentendovi il sig. i seguenti beni mobili
[...] Pt_1 di sua proprietà esclusiva: 3 quadri Nada Nistri;
1 tappeto Aubusson;
1 vecchia bicicletta
pagina 2 di 4
7. I ricorrenti inoltre dichiarano che si divideranno le foto di famiglia, gli annuari Pt_3 dei figli e gli altri ricordi della vita familiare di un tempo, effettuando le copie dei ricordi
(foto, video, documenti, annuari etc) che interessano ad entrambi;
8. Le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, sin d'ora dichiarando di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso;
9.
Infine i ricorrenti dichiarano di voler dare attuazione alle condizioni sopra concordate fin dalla data della sottoscrizione del presente ricorso”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 5.08.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.07.2025, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato in Prato (PO) in data 29 maggio 1999 trascritto nei registri di stato civile del suddetto Comune, al n. 86 parte I anno
1999, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Giudice Delegato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi, specificando le condizioni da omologare e quelle di cui prendere atto.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti n. cronol.
7833/2020 del 22/10/2020, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
pagina 3 di 4 Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale nulla deve essere disposto in quanto e hanno ormai raggiunto la maggiore età. Per_1 Per_2
Tuttavia , pur avendo già conseguito la c.d. “Laurea Breve”, ha deciso di Per_2 proseguire gli studi per conseguire la Laurea Magistrale e pertanto non è ancora divenuta economicamente indipendente.
Quanto alle disposizioni economiche, il Collegio ritiene di poter omologare l'accordo relativo al contributo mensile per il mantenimento della figlia a carico del da Pt_1 corrispondere direttamente a . Analogamente non vi sono ostacoli al recepimento Per_2 dell'accordo delle parti avente ad oggetto l'impegno del a corrispondere la somma di Pt_1
€ 4.500,00 alla a titolo di rimborso per le spese straordinarie anticipate dalla madre Pt_2 nell'interesse dei figli.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 sposati con matrimonio celebrato in Prato (PO) in data 29 maggio 1999 e trascritto nei registri di stato civile del suddetto Comune, al n. 86 parte I anno 1999, e ordina all'Ufficiale si Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa l'accordo di cui alle seguenti condizioni: 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
3) prende altresì atto delle seguenti condizioni: 7,8 e 9
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 08.10.2025, su relazione della dott. CI
CH
Il Presidente est.
CI CH
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