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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di assistenza n. 2318/2024 R.G. promossa da da
, con il patrocinio dell'avv. Serena Cannata Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto:opposizione ad ATP;
indennità di accompagnamento
Motivi della decisione
La ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento, a far data dalla domanda amministrativa o da altra meglio vista.
1 L' si è costituito in giudizio, ribadendo il difetto del requisito medico in CP_1
discussione.
***
Il C.T.U. nominato nell'ambito dell'opposizione, dott. in Persona_1
accordo con le conclusioni rassegnate dal collega della precedente fase, ha ritenuto l'assistibile invalida al 100% e tuttavia autosufficiente, sul rilievo per cui le patologie di cui ella è affetta determinano limitazioni funzionali prevalentemente di tipo motorio che, allo stato, non sono tali da compromettere l'autonomia nella deambulazione e nel compimento degli atti di vita quotidiana.
Infatti, la vasculopatia cerebrale è responsabile di turbe di tipo motorio
(tremore, instabilità posturale) e non ha palesato, invece, in entrambe le visite peritali, sintomi importanti di declino cognitivo (e, comunque, il test
MMSE somministrato in occasione della visita specialistica neurologica del 20.4.2023, ha restituito un punteggio di 12/30, indicativo di un declino ancora moderato); le patologie coesistenti (diabete mellito, cardiopatia ipertensiva, artrosi a moderata incidenza funzionale, broncopatia cronica)
non hanno in atto complicanze di rilievo.
Le conclusioni tecniche sopra sintetizzate devono condividersi integralmente, risultando immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici,
fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonché
sorrette da adeguata e convincente motivazione e neppure smentite da plausibili osservazioni.
Il ricorso, dunque, non può che essere rigettato.
2 In considerazione del reddito dichiarato dalla ricorrente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.c. (all. 5), vanno dichiarate irripetibili le spese di lite e poste a carico dell' le spese relative alla CP_1
consulenza tecnica espletata nel corso della presente fase del giudizio,
che si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
3) pone a carico dell' le spese relative alla disposta consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Ragusa, 28.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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