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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/09/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1359 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato PARISE NADIA RAFFAELLA
e
, c.f. nato a [...] il CP_1 C.F._2
04/09/1984, rappresentato e difeso dall'avvocato NEGRI ALBERTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi Conclusioni delle parti: § Pronunciare la separazione personale tra i signori e Parte_1 CP_1
. § Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Noventa Vicentina (VI) di annotare
[...]
l'emananda sentenza a margine dell'Atto di matrimonio (al n. 8 parte I Anno 2019). § condannare spese legali compensate.
1) La figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione e istruzione della minore, tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni personali e fermo rimanendo l'esercizio separato di tale responsabilità avuto riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione;
la figlia avrà residenza e collocazione prevalente presso il padre. La madre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore di giorno quando non è impegnata con il lavoro su turni giornalieri e con pernottamento quando i turni di lavoro lo consentono. In ogni caso alla madre dovrà essere garantito un diritto di visita non inferiore a quanto di seguito previsto:
- un fine settimana alternato, dal sabato mattina al lunedì mattina, nonché due pomeriggi infrasettimanale, da individuarsi preferibilmente nei giorni in cui la signora non avrà il Pt_1 turno di notte;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternano un anno il giorno di Pasqua e quello di
Pasquetta;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive in un periodo da concordare con la madre. Rimane in ogni caso salvo ogni diverso accordo tra i genitori, da prendersi di volta in volta, tenuto conto dei rispettivi impegni, nonché di quello della figlia e delle sue richieste ed esigenze.
2) Nell'abitazione coniugale, di cui è nudo proprietario il signor ed usufruttuari i suoi CP_1 genitori, rimarrà a vivere il signor con la figlia con tutto l'arredo ivi esistente. CP_1 Per_1
La signora preleverà dall'abitazione coniugale i propri effetti personali entro 30 giorni Pt_1 dall'udienza presidenziale.
3) Nulla viene previsto per il contributo di mantenimento a favore della figlia essendo Per_1
l'affidamento paritetico e ciascun genitore provvederà alle necessità della figlia quando questa si trova presso di sé. Le spese straordinarie relative alla figlia, così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza saranno suddivise al 50% tra i genitori, che beneficeranno in egual misura di ogni eventuale deduzione e/o detrazione fiscale riconosciuta per i figli.
L'assegno unico universale per le famiglie viene diviso come per legge. Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 08/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in NOVENTA IN (VI) in data 01/06/2019, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 10/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso il padre ed alla disciplina Per_1 dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in NOVENTA IN (VI) in data 01/06/2019 con atto trascritto al n. 8, parte I, anno 2019, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NOVENTA IN (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.09.2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo