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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/12/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La CO, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. SC S. CA Presidente relatore
Dr. Silvia R. Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 196 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Simona Cataldi;
[...]
- attori in riassunzione, già appellanti -
CONTRO
Controparte_1
(già ), in persona del Controparte_2
l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Rencricca;
- convenuta in riassunzione, già appellata -
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza n. 1604/2020 della CO d'appello di L'Aquila relativa ad appello contro la sentenza n. 704/2014 del
Tribunale di L'Aquila.
CONCLUSIONI:
Per gli attori in riassunzione, già appellanti: «riformare la Sentenza n. 704 del 18.7.2014 emessa dal Tribunale di L'Aquila e, conseguentemente, condannare l'
[...]
già Controparte_3 Controparte_2
previo utilizzo della C.T.U. medico – legale espletata nel giudizio d'appello:
[...]
1) a pagare a la somma di Euro 200.000,00 al netto di quella già Parte_1
percepita, ovvero in quella maggiore o minore che la CO adita riterrà di giustizia a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti;
2) a pagare ai parenti la somma di Euro
60.000,00, o in quella maggiore o minore che la CO riterrà di giustizia e secondo equità; oltre al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, con compensazione delle spese di lite del giudizio di Cassazione».
Per la convenuta in riassunzione, già appellata: «respingere integralmente l'atto di appello proposto dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_5
con citazione notificata all' il 18 febbraio 2015 Parte_4 Controparte_1
siccome del tutto inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto confermando, per l'effetto, le statuizioni della sentenza n. 704/2014 resa dal Tribunale di L'Aquila anche in accoglimento delle conclusioni rassegnate con le note di trattazione scritta del 27 aprile 2020 depositate sul giudizio n. 238/2015 R.G. celebratosi dinanzi a codesto Collegio;
disporre la condanna degli Appellanti alla refusione delle competenze di lite della presente fase nonché di quelle relative al giudizio di legittimità
n. 13148/2021 R.G. definitosi con l'ordinanza n. 28257/2024 del 4.11.2024, oltre spese generali nella percentuale del 15% , IVA e Cap come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 704/2014 il Tribunale di L'Aquila, accertata la responsabilità dell' , ai sensi degli artt. 1218 e 1228 Controparte_2
c.c., nei confronti di (paziente sottoposta, il 3/11/2006 presso Parte_1
l'Ospedale di ad intervento di quadrantectomia della mammella sinistra e di CP_2
asportazione dei linfonodi SE sottoascellari, a seguito dell'errata diagnosi bioptica di carcinoma invasivo a stroma linfoide in luogo del linfoadenoma di natura benigna evidenziato dall'esame istologico dei reperti chirurgici), ha condannato la suddetta azienda al pagamento in favore della suddetta attrice, della somma complessiva di € 31.007,81 (di cui € 17.661,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 13.346,81 a titolo di danno patrimoniale), nonché al rimborso delle spese di lite, con definitivo onere di quelle della espletata CTU medico legale (la quale aveva quantificato nel 6% la invalidità permanente della danneggiata, in 4 giorni la inabilità temporanea totale della stessa ed in 16 e 30 giorni la inabilità temporanea parziale al 50% ed al 25%) .
1.1. La medesima sentenza ha, invece, rigettato la domanda contestualmente avanzata dal marito e dalle figlie di tesa ad ottenere il risarcimento dei danni Parte_1
non patrimoniali da loro patiti in conseguenza della lesione del “diritto al sereno svolgimento della vita familiare” (sub specie di ansia temporanea per la diagnosi pag. 2/20 tumorale e di sofferenza permanente per le conseguenze determinate nella congiunta dall'inutile ed invasivo intervento chirurgico) e, quanto al marito, anche dalla lesione del “diritto alla sessualità coniugale” derivante dalla asportazione di una rilevante parte del seno della moglie.
1.1.1. La motivazione di tale rigetto è stata esplicitata nel senso del difetto di prova
“dell'eventus damni nonché della causalità fattuale, ovvero che, in ragione dell'errore diagnostico i predetti abbiano riportato un danno evento, che è giuridicamente configurabile ma non esime le parti dalla prova della sua sussistenza e consistenza”.
2. Gli originari attori hanno proposto appello, mediante il quale hanno censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha insufficientemente liquidato i danni non patrimoniali subiti da aderendo alle non condivisibili conclusioni Parte_1
della CTU (basate, tra l'altro, sull'errato presupposto della necessità di un intervento chirurgico anche in caso di corretta iniziale diagnosi di linfoadenoma benigno) e nella parte in cui ha rigettato le domande degli ulteriori attori, stretti congiunti della senza tenere conto della sussistenza di vari ed univoci indici che Pt_1
consentirebbero di ritenere provati per presunzione sia la lesione dei loro diritti costituzionalmente rilevanti, sia le conseguenze pregiudizievoli – di natura non patrimoniale – della stessa.
2.1. Nel contraddittorio della appellata (nel frattempo inglobata nella CP_2 [...]
, la quale non ha proposto appello incidentale, questa Parte_6
CO (in composizione diversa rispetto a quella attuale indicata in epigrafe), previa rinnovazione della CTU, ha, con sentenza n. 1640/2020, parzialmente accolto l'appello di rideterminando, sulla scorta delle condivise conclusioni della Parte_1
rinnovata CTU, il “danno non patrimoniale nella sua configurazione biologica” (ferme restando le liquidazioni del “danno morale collegato alla condotta tenuta dai sanitari astrattamente configurabile come reato di lesioni colpose” e del danno patrimoniale, pari, rispettivamente, ad € 4.672,50 e ad € 13.346,81 oltre interessi) nel complessivo importo di € 54.467,70, “oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria dalla data del deposito della sentenza al saldo”, condannando la appellata al relativo pagamento, nonché al rimborso delle spese del grado in favore della appellante pag. 3/20 ed al “pagamento in favore del CTU delle competenze liquidate in Parte_1
complessivi € 3.587,00 oltre Iva ed oltre € 377,00, di spese documentate”.
2.1.1. La suddetta sentenza ha, invece, rigettato il gravame proposto da CP_4
(rectius: ), e (che ha solidalmente Pt_2 Parte_3 Parte_4
condannato alla refusione delle spese del grado in favore della
[...]
ritenendo che “gli appellanti si sono limitati ad affermare Controparte_5
che il danno per i parenti sarebbe sostanzialmente in re ipsa, senza allegare e indicare, e tantomeno provare, di aver subito, a seguito dei fatti per cui è causa, uno stato permanente di sofferenza soggettiva e/o un mutamento peggiorativo delle proprie abitudini di vita, ovverossia quei fatti noti dai quali il Giudice può risalire, grazie alle presunzioni, al fatto ignoto”.
3. La suindicata sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla
[...]
che ne ha sostenuto, con l'unico Controparte_6
motivo di ricorso, la nullità per essere stata deliberata dopo il decesso dell'unico difensore della ricorrente, avvenuto tra la scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale e quella del termine per il deposito della memoria di replica) e, in via incidentale, da , e , con un Parte_2 Parte_3 Parte_4
motivo teso a sostenere la violazione dell'art. 2697 c.c. e la “illogicità manifesta” della decisione di rigetto della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale da loro subìto quali prossimi congiunti conviventi di Parte_1
3.1. La CO di cassazione, con ordinanza 28257/2024, pubblicata il 4/11/2024, ha accolto il ricorso principale (con assorbimento del ricorso incidentale) ed ha cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio a questa CO d'appello (in diversa composizione) al fine della rinnovazione del giudizio d'appello (automaticamente interrotto al momento del decesso dell'allora difensore dell'appellata), con la precisazione che “sono ovviamente utilizzabili – e restano soggetti al libero apprezzamento del giudice del merito – gli atti istruttori assunti prima del verificarsi del vizio che ha determinato la nullità della sentenza cassata, ivi compresa la CTU medico- legale”.
4. La causa è stata riassunta dagli originari appellanti, che hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado per le ragioni e nei termini di cui al precedente atto di appello.
pag. 4/20 4.1. Si è costituita la la quale, nel resistere Parte_6
all'appello riassunto, ha sostenuto la inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la infondatezza “del secondo motivo di appello avversario relativo al mancato riconoscimento dei pregiudizi lamentati dai parenti della sig.ra
. La inammissibilità dell'appello riassunto deriverebbe, secondo Parte_1
l'appellata convenuta in riassunzione: a) dall'omissione del richiamo o della trascrizione dei “pertinenti passaggi della parte motiva della sentenza impugnata”; b) dal carattere
“'soggettivo'' ed “apodittico'' del dissenso espresso rispetto alle valutazioni medico legali espresse dal CTU nominato in primo grado. La infondatezza dell'appello proposto dai congiunti della paziente sarebbe insita nella correttezza delle ragioni di rigetto espresse dalla sentenza di prime cure (e ribadite dalla sentenza d'appello cassata).
4.2. La causa è pervenuta a decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini in epigrafe trascritti, con concessione alle parti medesime dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (nel testo qui applicabile ratione temporis).
5. Nel rinnovare la decisione sull'atto di appello a suo tempo proposto dai soli originari attori occorre, anzitutto, constatare come, in assenza di appello incidentale, si sia formato il giudicato in ordine all'an della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria convenuta nei confronti della paziente per l'errata Parte_1
diagnosi di carcinoma invasivo in luogo del linfoadenoma di natura benigna e per la conseguente esecuzione di un non necessario intervento di quadrantectomia della mammella sinistra e di asportazione dei linfonodi SE sottoascellari.
5.1. Ciò posto l'appello si sottrae alla sanzione di inammissibilità invocata dalla appellata, dovendosi escludere che sussista l'eccepita contrarietà dell'atto di impugnazione alle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis (e cioè della disposizione come risultante dalle modifiche apportate dal d.l. 83/2012, convertito in legge 134/2012, vigente al momento della proposizione dell'appello, con l'avvertenza che le considerazioni che seguono mantengono validità anche rispetto al testo normativo precedentemente ed attualmente vigente), giacché quell'atto consente – all'esito di una valutazione complessiva e non formalistica, sulla cui necessità si vedano Cass. SU
27199/2017 e ord. 36481/2022; Cass. ord. 13535/2018 – di individuare chiaramente le pag. 5/20 parti della sentenza impugnate, gli specifici motivi di censura alle stesse mosse e le modifiche richieste dagli appellanti.
5.2. Ed invero, sulla scorta degli appena citati arresti nomofilattici, deve prendersi atto che l'art. 342 c.p.c. andava (e va) interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
5.2.1. Ed è stato affermato altresì che la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. 2814/2016; ord. 3115/2018).
5.2.2. Più in generale, è stato – nella medesima prospettiva ermeneutica - sottolineato come il principio della necessaria specificità dei motivi di appello prescinda da qualsiasi particolare rigore di forme, “essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi censurati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”
(Cass. ordd. 2320/2023, che ha dato seguito a principi già affermati prima della novella del 2012: si veda, ad esempio, Cass. 21745/2006).
5.3. Nel caso di specie, gli appellanti hanno assolto più che sufficientemente gli oneri formali e contenutistici posti a loro carico dall'art. 342 c.p.c., giacché:
pag. 6/20 a) hanno non solo indicato, ma anche trascritto, le parti della sentenza che hanno inteso censurare, corrispondenti a quelle relative alla liquidazione dei danni subiti da
[...]
ed al rigetto della domanda risarcitoria proposta dai congiunti della stessa Parte_1
(pag. 2 dell'atto di appello);
b) hanno chiarito (pag. 3 dell'atto di appello) quali fossero le modificazioni richieste in relazione alle suddette parti di sentenza: l'accertamento di un maggior grado di invalidità (indicativamente del 20%) residuato a carico di ed un Parte_1
conseguente aumento della liquidazione del danno non patrimoniale patito dalla stessa;
l'affermazione del diritto risarcitorio fatto valere dai congiunti della paziente in relazione ai pregiudizi da costoro patiti in proprio secondo quanto allegato nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio (nel quale si legge quanto sintetizzato sopra al punto 1.1. della presente motivazione);
c) hanno specificato (in modo ampiamente sufficiente rispetto al contenuto, sui punti censurati, della motivazione della sentenza gravata) le critiche mosse, sul piano fattuale e giuridico, alle parti di sentenza impugnate: quanto a Parte_1
riproponendo (pagg.
3-10 dell'atto di appello) le osservazioni già formulate in prime cure rispetto alle conclusioni della CTU, cui la sentenza aveva aderito senza alcuna confutazione di quelle osservazioni (sostanziate in una erronea presupposizione della necessità comunque di un intervento chirurgico per rimuovere il fibroadenoma di dimensioni molto ridotte e presente da diverso tempo ed in una asseritamente prevenuta valutazione dell'ausiliario incaricato dal CTU ai fini della quantificazione del danno psichico); quanto agli ulteriori appellanti, sostenendo – in modo non meno generico della generica motivazione di rigetto riportata sopra al punto 1.1.1. – la configurabilità di un danno morale e/o esistenziale, essendo “impensabile che di fronte ad una diagnosi di cancro di una mamma e moglie giovane, la famiglia sia rimasta indifferente ed abbia continuato a condurre la solita vita (pag. 11 dell'atto di appello).
6. Affermata la ammissibilità dell'appello, deve constatarsene altresì la fondatezza, per le ragioni e nei limiti di seguito esposte e precisati.
6.1. Quanto al motivo di appello concernente l'accertamento e la liquidazione dei danni
(o meglio: del danno non patrimoniale, nessuna censura essendo stata mossa alla liquidazione del danno patrimoniale) subiti da la consulenza Parte_1
pag. 7/20 tecnica d'ufficio disposta nel precedente giudizio di appello (la quale, come anche la ordinanza rescindente ha avuto cura di precisare, mantiene validità anche nel presente giudizio di rinvio), rimasta esente da critiche anche solo generiche, ha evidenziato anzitutto (così confermando la fondatezza delle censure in proposito mosse con l'atto impugnatorio e sopra ricordate) la assoluta non necessità di un intervento chirurgico
(anche diverso da quello in concreto eseguito) per fronteggiare l'effettiva patologia dalla quale la paziente era affetta, costituita da un “tumore fibroepiteliale benigno”, la cui natura e le cui caratteristiche anche dimensionali rendevano sufficiente un
“approccio conservativo e di sorveglianza” (cui solo ipoteticamente avrebbe potuto fare seguito una asportazione o una crioablazione della sola lesione nodulare “in caso di non regressione della lesione o di accrescimento della stessa”). In ogni caso, anche ove si fosse, in futuro, verificata la necessità di una nodulectomia, questa avrebbe garantito una escissione completa del nodulo “con risparmio del tessuto mammario circostante e del linfonodo tributario e con esito cicatriziale ben più limitato, nell'ordine di 1-2 cm” anziché di quella attuale di 8 cm, accompagnata da una diminuzione del volume della mammella. In secondo luogo, dalla visita specialistica psichiatrica cui la è Pt_1
stata sottoposta dall'ausiliario del CTU, è emerso che, a seguito dell'errata diagnosi e del trattamento subito, costei risulta attualmente affetta da disturbo post traumatico da stress, piuttosto che dal lieve disturbo neurastenico ritenuto dalla precedente consulenza tecnica, le cui conclusioni vennero acriticamente utilizzate dalla sentenza qui gravata al fine della liquidazione del danno non patrimoniale patito da Parte_1
6.1.1. A tale fine appare, invece, corretto fare riferimento alle conclusioni cui è pervenuta la CTU rinnovata in sede di appello, la quale, tenuto conto degli esiti della quadrantectomia con asportazione del linfonodo SE (consistenti nella cicatrice di
8 cm., e in una diminuzione del volume della mammella, quindi tutt'altro che lievi), nonché del disturbo da stress post traumatico da cui la risulta affetta a causa Pt_1
dell'intervento chirurgico non necessario subito in conseguenza dell'ormai definitivamente accertato errore diagnostico compiuto dal personale sanitario della qui convenuta, ha valutato il danno strettamente biologico, comprensivo anche CP_2
del danno estetico, nella misura del 14% ed ha riconosciuto, sulla base dei documenti prodotti, 4 giorni di inabilità temporanea totale e 30 di inabilità parziale al 50%.
pag. 8/20 6.2. Deve, a questo punto, ricordarsi, sotto il profilo giuridico, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che può dirsi attualmente consolidato, così riassunto, ad esempio, nella ordinanza 15733/2022 della CO di Cassazione: “il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale;
con particolare riguardo a quest'ultima forma di personalizzazione (relativa al c.d. danno biologico), varrà sottolineare come la stessa abbia trovato una sua specifica disciplina normativa nell'art. 138, co. 3, nuovo testo cod. ass.., secondo cui 'qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale
[...], può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%'; a sua volta, l'art. 138, co. 2 lettera a), cod. ass., definisce il danno biologico come 'la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato', raccordandosi con la successiva lettera e) del medesimo comma 2 secondo cui 'al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico ... è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione'; trova, dunque, definitiva conferma sul piano normativo, come già da tempo affermato da questa CO, il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma
'danno morale' allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur pag. 9/20 potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (v.
Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 10/11/2020); da tali premesse discende che, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno …; 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico); 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno
(biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente … inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni” (si veda anche, in questi esatti termini, Cass. ord. 7892/2024).
6.2.1. Con più specifico riferimento alla personalizzazione del danno biologico nella sua componente dinamico-relazionale, va ricordato come essa possa essere riconosciuta, ad incremento della ordinaria liquidazione con il metodo c.d. tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, solo “in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (così, tra altre, Cass. ord. 27482/2018), sicché la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato può essere incrementata, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal pag. 10/20 danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione'” in aumento (Così Cass. 28988/2019; ordd. 5865/2021; 31681/2024; 5984/2025).
6.2.2. I criteri sin qui esposti, desunti dall'art. 138 d.lgs. 209/2005, devono essere seguiti anche per la liquidazione dei danni conseguenti ad attività sanitaria, giacché la suddetta norma (come anche il successivo art. 139) è stata espressamente richiamata dapprima dall'art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in legge 189/2012 e poi dall'art. 7 comma 4 legge 24/2017, disposizioni che la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente ritenuto applicabili - con il solo limite del giudicato interno sul quantum che nella specie non ricorre - anche nelle controversie relative a danni prodotti anteriormente alla loro entrata in vigore, nonché ai giudizi allora pendenti (Cass.
28990/2019; ord. 31868/2024).
6.2.3. Va, però, precisato che, avendo l'art. 5 d.p.r. 12/2025, recante la tabella unica nazionale prevista dall'art. 138, comma 1, lettera b) d.lgs. 209/2005 espressamente limitato l'applicabilità della tabella stessa “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, deve, nella specie, farsi ricorso, quale criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale, alle cd. tabelle milanesi, le quali sono state (sin dalla versione resa pubblica nel 2021 ed anche in quella attualmente vigente, resa pubblica il 5/6/2024, che ha rivalutato i valori monetari all'1/1/2024), adeguate ai principi sopra esposti, mediante scorporo e separata indicazione del valore- punto e dell'importo complessivo del risarcimento, per così dire standard, riferito al danno biologico nella duplice dimensione (statica e dinamico-relazionale) sopra indicata
(importo suscettibile, ricorrendone i presupposti, di personalizzazione per adeguarlo ai peculiari pregiudizi subiti dalla vittima sotto il profilo dinamico-relazionale) e dell'incremento risarcitorio riferito alla sofferenza soggettiva (o danno morale) ordinariamente connessa a lesioni e menomazioni analoghe a quelle subite dal danneggiato. Con la precisazione, tuttavia, della insuperabilità del 30 per cento fissato per la personalizzazione del danno biologico dall'attuale art. 138 cod. ass., la cui natura imperativa e vincolante e la cui immediata operatività, pur in mancanza della tabella prevista dalla medesima norma, è già stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. ord. 2433/2024, la quale ha precisato che anche nella liquidazione del danno pag. 11/20 biologico con le tabelle milanesi non è oggi possibile disporre un aumento, a titolo di personalizzazione, in una misura superiore a quella massima prevista per legge).
6.3. Facendo, dunque, applicazione dei principi appena riassunti al caso di specie, deve constatarsi, anzitutto, che va riconosciuta (come del resto ha già fatto la sentenza di prime cure, rimasta esente da censure sul punto) a una Parte_1
personalizzazione del danno biologico, essendovi la prova che i pregiudizi dinamico- relazionali conseguenti alle lesioni accertate hanno ecceduto quelli ordinariamente connessi a menomazioni (di carattere estetico e psichico) di pari gravità, in quanto il non necessario svuotamento, pur parziale, della mammella ha coinvolto e limitato anche la sfera sessuale della paziente (e, come si dirà più avanti, del suo coniuge). Pare equo – considerata anche la gravità della condotta colposa del personale della convenuta, Parte
consistita in uno scambio di referti bioptici, come ormai definitivamente accertato – quantificare la percentuale di personalizzazione del (solo) danno biologico permanente in quella massima del 30%.
6.3.1. E', in secondo luogo, indubitabile la sussistenza (e, dunque, la risarcibilità, anch'essa affermata dalla sentenza di rime cure non censurata sul punto) del danno morale, tenuto conto: dell'ansia e del timore per il proprio futuro necessariamente provocati dalla (non veritiera) comunicazione di una grave ed invasiva malattia neoplastica;
del dolore fisico necessariamente connesso all'esecuzione di un intervento chirurgico assolutamente non necessario;
della sofferenza soggettiva non transeunte provocata dalla permanente consapevolezza della inutilità della parziale mutilazione fisica irrimediabilmente arrecata dal suddetto intervento. Ciò induce, oltre che a ricomprendere nella liquidazione anche la componente tabellare riferita alla sofferenza soggettiva, anche a quantificare l'importo base relativo all'invalidità temporanea (cioè al periodo in cui più intensi sono stati l'ansia ed il timore indotti dalla notizia della patologia neoplastica) in quello massimo tabellarmente previsto.
6.4. Ciò posto, il complessivo danno non patrimoniale subito da va Parte_1
liquidato, applicando le tabelle milanesi nella versione 2024 (e, quindi, in termini monetari attuali), come segue: età della danneggiata alla data del sinistro: 45 anni percentuale di invalidità permanente: 14%
pag. 12/20 punto danno biologico € 3.091,34 incremento per sofferenza soggettiva (+ 30%) € 927,40 punto danno non patrimoniale permanente totale € 4.018,74 punto base I.T.T. € 173,00 giorni di invalidità temporanea totale 4 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 danno biologico risarcibile € 33.757,00 personalizzazione danno biologico (30%) € 10.127,10 sofferenza soggettiva (danno morale) € 10.128,00 totale danno non patrimoniale permanente € 54.012,10 invalidità temporanea totale € 692,00 invalidità temporanea parziale al 50% € 2.595,00 totale danno biologico temporaneo € 3.287,00 totale generale danno non patrimoniale: € 57.299,10.
6.4.1. Al danno non patrimoniale appena liquidato (nel quale resta assorbito quello morale separatamente liquidato, in misura inferiore, dalla sentenza di prime cure) deve aggiungersi quello patrimoniale emergente, costituito dalle spese documentate, incontestatamente quantificate in € 13.346,81, che fanno ascendere il complessivo danno subito dalla ad € 70.645,91 in valore rapportato all'epoca del fatto. Pt_1
6.4.2. Tale somma, espressa in valore monetario attuale, non richiede ulteriore rivalutazione, ma deve essere, previa devalutazione secondo indici Istat-FOI al novembre 2006, epoca di esecuzione dell'intervento chirurgico, maggiorata di interessi legali (a ristoro del lucro cessante per ritardata disponibilità della somma) dalla data dell'evento dannoso (3/11/2006) a quella di pubblicazione della presente sentenza, da calcolare sull'importo iniziale e poi su quello anno per anno rivalutato. Sull'importo in tal modo risultante decorreranno ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
6.5. In questi termini deve essere quantificata, in riforma parziale della sentenza appellata, la condanna risarcitoria della , oggi Parte_7 Parte_8
disposta in favore di dalla sentenza stessa.
[...] Parte_1
pag. 13/20 7. Passando all'esame del motivo di appello concernente il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal marito e dalle figlie della anch'esso merita Pt_1
accoglimento, giacché la scarna motivazione che ha condotto, nella sentenza impugnata,
a tale rigetto (motivazione consistente nella carenza di prova della sussistenza e consistenza di un “danno evento” connesso causalmente alla condotta dei sanitari dell'Ospedale aquilano) si rivela sotto più profili erronea e non condivisibile.
7.1. Va, anzitutto, ricordato che è indiscussa (nella giurisprudenza di legittimità quanto meno successiva a Cass. SU 9556/2002) la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione (non solo definitiva e radicale) del rapporto parentale che lega la cd. vittima primaria (cioé il soggetto danneggiato da un illecito o da un inadempimento contrattuale altrui) ai suoi congiunti. Ogni significativa lesione (tanto più se definitiva e radicale) del rapporto parentale compromette, invero, i diritti inviolabili e costituzionalmente rilevanti della famiglia alla serenità ed integrità dei rapporti tra i suoi componenti e le conseguenze pregiudizievoli di simile compromissione, anche di natura non patrimoniale, devono essere risarcite a prescindere dalla sussistenza di eventuali danni biologici dei familiari della vittima primaria (che, ove sussistenti, devono formare oggetto di autonoma liquidazione).
7.1.1. Tali conseguenze pregiudizievoli possono riguardare sia l'interiore sofferenza morale soggettiva, sia quella riflessa sul piano dinamico-relazionale. Esse devono essere apprezzate – nella loro sussistenza e poi nella loro gravità ed entità - in considerazione dei rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la presenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass.
28989/2019; 13158/2021).
7.1.2. La giurisprudenza di legittimità (si vedano, con riferimento alla perdita del rapporto parentale, ad esempio, Cass. 9857/2022; ord. 3767/2018; con riferimento alla lesione non definitiva del rapporto parentale, Cass. 2788/2019; ordd. 11212/2019;
23300/2024, secondo le quali la lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione pag. 14/20 dell'integrità psicofisica del congiunto e tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita) ha poi precisato ripetutamente che il rapporto di stretta parentela o di coniugio e/o la situazione di convivenza con la vittima primaria, pur non rilevando quali necessari presupposti di risarcibilità del danno in discorso, sono suscettibili di assumere autonoma rilevanza sia ai fini della prova presuntiva (“a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione della sussistenza del danno stesso”: così, tra altre, Cass. 25541/2022), sia ai fini della relativa liquidazione, soprattutto allorché si faccia ricorso a criteri tabellari conformi alle più recenti indicazioni della giurisprudenza di legittimità che verranno più avanti esaminate.
7.1.3. E' necessario, infine, ricordare come la stessa giurisprudenza di vertice
(condivisa da questa CO) abbia avuto cura di precisare che “non sussiste alcun 'freno' normativo per il danno parentale nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati. La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale” (così Cass. 1752/2023, che ha rigettato il ricorso proposto contro una sentenza di merito che aveva riconosciuto e liquidato il danno qui in esame ai genitori di un minore che aveva subito un danno biologico diretto quantificato nel 10%).
7.2. Ciò posto, nel caso di specie deve, anzitutto, rilevarsi che le definitivamente accertate condotte sanitarie qualificate come inadempimento nei confronti della paziente
(e cioè dapprima la errata diagnosi di carcinoma determinata da uno scambio di reperti bioptici e poi la effettuazione dell'inutile intervento chirurgico di quadrantectomia della mammella sinistra) sono certamente caratterizzate da colpa (come del resto affermato pag. 15/20 dalla sentenza di prime cure in parte qua non appellata) e sono, pertanto, idonee ad integrare un fatto illecito ex art. 2043 c.c. (questo essendo il titolo giuridico della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei congiunti del paziente).
7.2.1. Sussiste, in secondo luogo, un chiaro nesso causale tra quelle condotte e l'evento dannoso che viene ora in considerazione, costituito dalla lesione dello stretto rapporto parentale e di convivenza incontestatamente intercorrente tra il Parte_1
marito e le figlie e Non è, Parte_2 Parte_4 Parte_3
invero, revocabile in dubbio (in assenza di circostanze in tal senso rilevanti, neanche allegate dalla convenuta) che sia la errata diagnosi della gravissima malattia della prima, sia le conseguenze prodotte sulla salute psichica della stessa (e, quanto al marito, anche quelle concernenti la menomazione fisica, incidente sulla piena esplicazione della vita sessuale di entrambi i coniugi) dall'inutile intervento chirurgico posto in essere, abbiano compromesso il sereno svolgimento della vita familiare anche dei congiunti della vittima primaria, i quali può presumersi abbiano con questa condiviso l'ansia ed il timore suscitati dalla iniziale nefasta diagnosi ed abbiano poi continuato a soffrire per le mutate condizioni sia fisiche che psichiche determinate nella stretta congiunta con loro convivente dall'intervento chirurgico, nella comune consapevolezza dell'inutilità del medesimo.
7.2.2. Può, dunque, ritenersi presuntivamente dimostrata la ricorrenza anche del danno- conseguenza allegato con l'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio
(ansia temporanea per la diagnosi tumorale e sofferenza permanente per le conseguenze determinate nella congiunta dall'inutile ed invasivo intervento chirurgico) costituito dalla interiore sofferenza morale soggettiva dei congiunti della vittima primaria. Quanto
a deve, altresì, ritenersi sussistente la prova presuntiva della Parte_2
permanente alterazione delle concrete modalità di svolgimento della relazione con la coniuge, quale conseguenza della menomazione fisica di quest'ultima, che ha compromesso, limitandola, la precedentemente piena esplicazione della vita sessuale della coppia. Non altrettanto può, invece, affermarsi con riferimento alle figlie, dovendosi escludere che il solo stretto rapporto parentale e la situazione di convivenza con la madre siano sufficienti, in carenza di ulteriori indici, ad integrare la prova anche solo presuntiva della sussistenza di una significativa modificazione peggiorativa della pag. 16/20 loro relazione con la congiunta (o, in generale, con il mondo esterno) sotto il profilo dinamico-relazionale.
7.3. La liquidazione dei danni ora accertati come sussistenti, pur necessariamente equitativa, non può prescindere da criteri tabellari “che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni” (così
Cass. ordd. 13540/2023; 36560/2023). Facendo, dunque, ricorso alle tabelle romane (ed in particolare alla tabella F) nella versione più aggiornata (anno 2023) e tenendo conto del valore punto previsto per la componente “morale” del danno parentale (€ 3.474,00 quanto alle figlie, aumentato ad € 4.500,00 quanto al coniuge, in relazione al quale alla sofferenza interiore si aggiunge anche il sopra indicato pregiudizio dinamico- relazionale), dei punti corrispondenti alla relazione di parentela con la vittima primaria
(20 per il marito e 15 per ciascuna delle figlie), all'età della vittima primaria (6 per tutti) ed a quella dei congiunti (5 per il marito quarantasettenne e 7 per le figlie diciassettenne e diciottenne all'epoca del fatto illecito), nonché dei coefficienti relativi al numero dei familiari dello stesso grado (1 per il marito e 0,7 per le figlie) e moltiplicati i punti complessivi così ottenuti (31 per il marito e 19,6 per ciascuna delle figlie) per i valori- punto suindicati e per la percentuale di invalidità permanente di Parte_1
(14%), risultano i seguenti importi risarcitori: € 19.530,00 in favore di Parte_2
ed € 9.532,65 ciascuna in favore di e Parte_3 Pt_4
7.4. Anche su tali somme competono gli interessi legali dalla data dell'illecito
(3/11/2006) alla data di deposito della presente sentenza, da calcolare sugli importi devalutati secondo indici Istat-FOI dal dicembre 2023 (epoca di riferimento della liquidazione) al novembre 2006 e poi anno per anno rivalutati, nonché gli interessi legali sugli importi in tal modo risultanti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
7.5. In questi termini, in ulteriore riforma della sentenza di prime cure, deve essere pronunciata condanna risarcitoria della in favore Parte_6
degli appellanti appena indicati.
pag. 17/20 8. Restano, infine, da regolare le spese processuali. Tale regolamento deve concernere non solo il presente grado di giudizio ed il giudizio di cassazione, ma anche i precedenti gradi di merito, in forza degli effetti estensivi, ex art. 336 c.p.c., della riforma e della cassazione. Esso, inoltre, deve tenere conto dell'esito complessivo della lite risultante dalla presente sentenza (per tutte Cass. ord. 16645/2025: “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla CO di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato”).
8.1. Configurandosi, quindi, la integrale soccombenza della Parte_9
quest'ultima deve essere condannata a rimborsare agli attori-
[...]
appellanti, in solido, le spese dei vari gradi di giudizio.
8.2. La relativa liquidazione – il risultato della quale verrà esplicitato in dispositivo – deve tenere conto del cumulo soggettivo di domande e del principio per cui il valore della causa (trattandosi di litisconsorzio facoltativo) non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da più ricorrenti contro un solo convenuto,
“posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, dm
55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” (Cass. 10367/2024). Nel caso di specie, il valore della causa è dunque pari a quello della condanna oggi pronunciata in favore di (scaglione da € 52.001 ad € 260.000). Parte_1
8.3. Verranno, dunque, applicati i parametri medi (quelli minimi in relazione al presente grado di rinvio, in ragione della limitata attività processuale nello stesso svolta) previsti dal d.m. 55/2014 (nelle versioni vigenti all'epoca di definizione dei vari gradi di giudizio) per lo scaglione di valore appena indicato e per le attività processuali svolte
(che comprendono nei precedenti giudizi di merito – non anche nel presente giudizio di pag. 18/20 rinvio - la fase di trattazione ed istruttoria), con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 2 d.m. citato.
8.4. La soccombente va altresì onerata, in via definitiva, delle spese di CTU Part
liquidate nel corso del giudizio di primo grado ed in quello del precedente appello
(confermandosi qui la liquidazione contenuta nella sentenza cassata, avente in parte qua natura di decreto).
P.Q.M.
La CO d'appello, definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza n.
704/2014 del Tribunale di L'Aquila, così provvede:
1) ridetermina la condanna della (oggi Parte_10 Parte_9
in favore di in complessivi € 70.645,91, oltre
[...] Parte_1
interessi come da punto 6.4.2. della motivazione;
2) condanna la a pagare, a titolo di risarcimento Parte_6
dei danni non patrimoniali, le somme di € 19.530,00 in favore di e di € Parte_2
9.532,75 ciascuna in favore di e , oltre interessi Parte_3 Parte_4
come da punto 7.4. della motivazione;
3) condanna la suddetta n. 1 a rimborsare a , Parte Parte_1 Parte_2
e , in solido, le spese di tutti i gradi di giudizio, che Parte_3 Parte_4
liquida:
a) quanto al primo grado in complessivi € 17.459,00, oltre rimborso forfetario del 15% ed IVA e CAP come per legge, per compensi ed oltre € 820,90 per esborsi;
b) quanto al precedente grado di appello in complessivi € 17.725,50, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge, per compenso ed oltre € 1.182,11 per esborsi;
c) quanto al giudizio di cassazione in complessivi € 9.951,50, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed IVA e CAP come per legge, per compensi ed oltre € 1.036,00 per esborsi;
d) quanto al presente giudizio di rinvio in € 6.496,10, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed IVA e CAP come per legge, per compensi ed oltre € 815,80 per esborsi,
3) pone definitivamente a carico della le spese di Parte_6
CTU liquidate nel giudizio di primo grado e nel precedente grado di appello.
pag. 19/20 Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Presidente estensore
SC S. CA
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La CO, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. SC S. CA Presidente relatore
Dr. Silvia R. Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 196 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Simona Cataldi;
[...]
- attori in riassunzione, già appellanti -
CONTRO
Controparte_1
(già ), in persona del Controparte_2
l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Rencricca;
- convenuta in riassunzione, già appellata -
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza n. 1604/2020 della CO d'appello di L'Aquila relativa ad appello contro la sentenza n. 704/2014 del
Tribunale di L'Aquila.
CONCLUSIONI:
Per gli attori in riassunzione, già appellanti: «riformare la Sentenza n. 704 del 18.7.2014 emessa dal Tribunale di L'Aquila e, conseguentemente, condannare l'
[...]
già Controparte_3 Controparte_2
previo utilizzo della C.T.U. medico – legale espletata nel giudizio d'appello:
[...]
1) a pagare a la somma di Euro 200.000,00 al netto di quella già Parte_1
percepita, ovvero in quella maggiore o minore che la CO adita riterrà di giustizia a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti;
2) a pagare ai parenti la somma di Euro
60.000,00, o in quella maggiore o minore che la CO riterrà di giustizia e secondo equità; oltre al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, con compensazione delle spese di lite del giudizio di Cassazione».
Per la convenuta in riassunzione, già appellata: «respingere integralmente l'atto di appello proposto dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_5
con citazione notificata all' il 18 febbraio 2015 Parte_4 Controparte_1
siccome del tutto inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto confermando, per l'effetto, le statuizioni della sentenza n. 704/2014 resa dal Tribunale di L'Aquila anche in accoglimento delle conclusioni rassegnate con le note di trattazione scritta del 27 aprile 2020 depositate sul giudizio n. 238/2015 R.G. celebratosi dinanzi a codesto Collegio;
disporre la condanna degli Appellanti alla refusione delle competenze di lite della presente fase nonché di quelle relative al giudizio di legittimità
n. 13148/2021 R.G. definitosi con l'ordinanza n. 28257/2024 del 4.11.2024, oltre spese generali nella percentuale del 15% , IVA e Cap come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 704/2014 il Tribunale di L'Aquila, accertata la responsabilità dell' , ai sensi degli artt. 1218 e 1228 Controparte_2
c.c., nei confronti di (paziente sottoposta, il 3/11/2006 presso Parte_1
l'Ospedale di ad intervento di quadrantectomia della mammella sinistra e di CP_2
asportazione dei linfonodi SE sottoascellari, a seguito dell'errata diagnosi bioptica di carcinoma invasivo a stroma linfoide in luogo del linfoadenoma di natura benigna evidenziato dall'esame istologico dei reperti chirurgici), ha condannato la suddetta azienda al pagamento in favore della suddetta attrice, della somma complessiva di € 31.007,81 (di cui € 17.661,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 13.346,81 a titolo di danno patrimoniale), nonché al rimborso delle spese di lite, con definitivo onere di quelle della espletata CTU medico legale (la quale aveva quantificato nel 6% la invalidità permanente della danneggiata, in 4 giorni la inabilità temporanea totale della stessa ed in 16 e 30 giorni la inabilità temporanea parziale al 50% ed al 25%) .
1.1. La medesima sentenza ha, invece, rigettato la domanda contestualmente avanzata dal marito e dalle figlie di tesa ad ottenere il risarcimento dei danni Parte_1
non patrimoniali da loro patiti in conseguenza della lesione del “diritto al sereno svolgimento della vita familiare” (sub specie di ansia temporanea per la diagnosi pag. 2/20 tumorale e di sofferenza permanente per le conseguenze determinate nella congiunta dall'inutile ed invasivo intervento chirurgico) e, quanto al marito, anche dalla lesione del “diritto alla sessualità coniugale” derivante dalla asportazione di una rilevante parte del seno della moglie.
1.1.1. La motivazione di tale rigetto è stata esplicitata nel senso del difetto di prova
“dell'eventus damni nonché della causalità fattuale, ovvero che, in ragione dell'errore diagnostico i predetti abbiano riportato un danno evento, che è giuridicamente configurabile ma non esime le parti dalla prova della sua sussistenza e consistenza”.
2. Gli originari attori hanno proposto appello, mediante il quale hanno censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha insufficientemente liquidato i danni non patrimoniali subiti da aderendo alle non condivisibili conclusioni Parte_1
della CTU (basate, tra l'altro, sull'errato presupposto della necessità di un intervento chirurgico anche in caso di corretta iniziale diagnosi di linfoadenoma benigno) e nella parte in cui ha rigettato le domande degli ulteriori attori, stretti congiunti della senza tenere conto della sussistenza di vari ed univoci indici che Pt_1
consentirebbero di ritenere provati per presunzione sia la lesione dei loro diritti costituzionalmente rilevanti, sia le conseguenze pregiudizievoli – di natura non patrimoniale – della stessa.
2.1. Nel contraddittorio della appellata (nel frattempo inglobata nella CP_2 [...]
, la quale non ha proposto appello incidentale, questa Parte_6
CO (in composizione diversa rispetto a quella attuale indicata in epigrafe), previa rinnovazione della CTU, ha, con sentenza n. 1640/2020, parzialmente accolto l'appello di rideterminando, sulla scorta delle condivise conclusioni della Parte_1
rinnovata CTU, il “danno non patrimoniale nella sua configurazione biologica” (ferme restando le liquidazioni del “danno morale collegato alla condotta tenuta dai sanitari astrattamente configurabile come reato di lesioni colpose” e del danno patrimoniale, pari, rispettivamente, ad € 4.672,50 e ad € 13.346,81 oltre interessi) nel complessivo importo di € 54.467,70, “oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria dalla data del deposito della sentenza al saldo”, condannando la appellata al relativo pagamento, nonché al rimborso delle spese del grado in favore della appellante pag. 3/20 ed al “pagamento in favore del CTU delle competenze liquidate in Parte_1
complessivi € 3.587,00 oltre Iva ed oltre € 377,00, di spese documentate”.
2.1.1. La suddetta sentenza ha, invece, rigettato il gravame proposto da CP_4
(rectius: ), e (che ha solidalmente Pt_2 Parte_3 Parte_4
condannato alla refusione delle spese del grado in favore della
[...]
ritenendo che “gli appellanti si sono limitati ad affermare Controparte_5
che il danno per i parenti sarebbe sostanzialmente in re ipsa, senza allegare e indicare, e tantomeno provare, di aver subito, a seguito dei fatti per cui è causa, uno stato permanente di sofferenza soggettiva e/o un mutamento peggiorativo delle proprie abitudini di vita, ovverossia quei fatti noti dai quali il Giudice può risalire, grazie alle presunzioni, al fatto ignoto”.
3. La suindicata sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla
[...]
che ne ha sostenuto, con l'unico Controparte_6
motivo di ricorso, la nullità per essere stata deliberata dopo il decesso dell'unico difensore della ricorrente, avvenuto tra la scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale e quella del termine per il deposito della memoria di replica) e, in via incidentale, da , e , con un Parte_2 Parte_3 Parte_4
motivo teso a sostenere la violazione dell'art. 2697 c.c. e la “illogicità manifesta” della decisione di rigetto della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale da loro subìto quali prossimi congiunti conviventi di Parte_1
3.1. La CO di cassazione, con ordinanza 28257/2024, pubblicata il 4/11/2024, ha accolto il ricorso principale (con assorbimento del ricorso incidentale) ed ha cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio a questa CO d'appello (in diversa composizione) al fine della rinnovazione del giudizio d'appello (automaticamente interrotto al momento del decesso dell'allora difensore dell'appellata), con la precisazione che “sono ovviamente utilizzabili – e restano soggetti al libero apprezzamento del giudice del merito – gli atti istruttori assunti prima del verificarsi del vizio che ha determinato la nullità della sentenza cassata, ivi compresa la CTU medico- legale”.
4. La causa è stata riassunta dagli originari appellanti, che hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado per le ragioni e nei termini di cui al precedente atto di appello.
pag. 4/20 4.1. Si è costituita la la quale, nel resistere Parte_6
all'appello riassunto, ha sostenuto la inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la infondatezza “del secondo motivo di appello avversario relativo al mancato riconoscimento dei pregiudizi lamentati dai parenti della sig.ra
. La inammissibilità dell'appello riassunto deriverebbe, secondo Parte_1
l'appellata convenuta in riassunzione: a) dall'omissione del richiamo o della trascrizione dei “pertinenti passaggi della parte motiva della sentenza impugnata”; b) dal carattere
“'soggettivo'' ed “apodittico'' del dissenso espresso rispetto alle valutazioni medico legali espresse dal CTU nominato in primo grado. La infondatezza dell'appello proposto dai congiunti della paziente sarebbe insita nella correttezza delle ragioni di rigetto espresse dalla sentenza di prime cure (e ribadite dalla sentenza d'appello cassata).
4.2. La causa è pervenuta a decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini in epigrafe trascritti, con concessione alle parti medesime dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (nel testo qui applicabile ratione temporis).
5. Nel rinnovare la decisione sull'atto di appello a suo tempo proposto dai soli originari attori occorre, anzitutto, constatare come, in assenza di appello incidentale, si sia formato il giudicato in ordine all'an della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria convenuta nei confronti della paziente per l'errata Parte_1
diagnosi di carcinoma invasivo in luogo del linfoadenoma di natura benigna e per la conseguente esecuzione di un non necessario intervento di quadrantectomia della mammella sinistra e di asportazione dei linfonodi SE sottoascellari.
5.1. Ciò posto l'appello si sottrae alla sanzione di inammissibilità invocata dalla appellata, dovendosi escludere che sussista l'eccepita contrarietà dell'atto di impugnazione alle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis (e cioè della disposizione come risultante dalle modifiche apportate dal d.l. 83/2012, convertito in legge 134/2012, vigente al momento della proposizione dell'appello, con l'avvertenza che le considerazioni che seguono mantengono validità anche rispetto al testo normativo precedentemente ed attualmente vigente), giacché quell'atto consente – all'esito di una valutazione complessiva e non formalistica, sulla cui necessità si vedano Cass. SU
27199/2017 e ord. 36481/2022; Cass. ord. 13535/2018 – di individuare chiaramente le pag. 5/20 parti della sentenza impugnate, gli specifici motivi di censura alle stesse mosse e le modifiche richieste dagli appellanti.
5.2. Ed invero, sulla scorta degli appena citati arresti nomofilattici, deve prendersi atto che l'art. 342 c.p.c. andava (e va) interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
5.2.1. Ed è stato affermato altresì che la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. 2814/2016; ord. 3115/2018).
5.2.2. Più in generale, è stato – nella medesima prospettiva ermeneutica - sottolineato come il principio della necessaria specificità dei motivi di appello prescinda da qualsiasi particolare rigore di forme, “essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi censurati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”
(Cass. ordd. 2320/2023, che ha dato seguito a principi già affermati prima della novella del 2012: si veda, ad esempio, Cass. 21745/2006).
5.3. Nel caso di specie, gli appellanti hanno assolto più che sufficientemente gli oneri formali e contenutistici posti a loro carico dall'art. 342 c.p.c., giacché:
pag. 6/20 a) hanno non solo indicato, ma anche trascritto, le parti della sentenza che hanno inteso censurare, corrispondenti a quelle relative alla liquidazione dei danni subiti da
[...]
ed al rigetto della domanda risarcitoria proposta dai congiunti della stessa Parte_1
(pag. 2 dell'atto di appello);
b) hanno chiarito (pag. 3 dell'atto di appello) quali fossero le modificazioni richieste in relazione alle suddette parti di sentenza: l'accertamento di un maggior grado di invalidità (indicativamente del 20%) residuato a carico di ed un Parte_1
conseguente aumento della liquidazione del danno non patrimoniale patito dalla stessa;
l'affermazione del diritto risarcitorio fatto valere dai congiunti della paziente in relazione ai pregiudizi da costoro patiti in proprio secondo quanto allegato nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio (nel quale si legge quanto sintetizzato sopra al punto 1.1. della presente motivazione);
c) hanno specificato (in modo ampiamente sufficiente rispetto al contenuto, sui punti censurati, della motivazione della sentenza gravata) le critiche mosse, sul piano fattuale e giuridico, alle parti di sentenza impugnate: quanto a Parte_1
riproponendo (pagg.
3-10 dell'atto di appello) le osservazioni già formulate in prime cure rispetto alle conclusioni della CTU, cui la sentenza aveva aderito senza alcuna confutazione di quelle osservazioni (sostanziate in una erronea presupposizione della necessità comunque di un intervento chirurgico per rimuovere il fibroadenoma di dimensioni molto ridotte e presente da diverso tempo ed in una asseritamente prevenuta valutazione dell'ausiliario incaricato dal CTU ai fini della quantificazione del danno psichico); quanto agli ulteriori appellanti, sostenendo – in modo non meno generico della generica motivazione di rigetto riportata sopra al punto 1.1.1. – la configurabilità di un danno morale e/o esistenziale, essendo “impensabile che di fronte ad una diagnosi di cancro di una mamma e moglie giovane, la famiglia sia rimasta indifferente ed abbia continuato a condurre la solita vita (pag. 11 dell'atto di appello).
6. Affermata la ammissibilità dell'appello, deve constatarsene altresì la fondatezza, per le ragioni e nei limiti di seguito esposte e precisati.
6.1. Quanto al motivo di appello concernente l'accertamento e la liquidazione dei danni
(o meglio: del danno non patrimoniale, nessuna censura essendo stata mossa alla liquidazione del danno patrimoniale) subiti da la consulenza Parte_1
pag. 7/20 tecnica d'ufficio disposta nel precedente giudizio di appello (la quale, come anche la ordinanza rescindente ha avuto cura di precisare, mantiene validità anche nel presente giudizio di rinvio), rimasta esente da critiche anche solo generiche, ha evidenziato anzitutto (così confermando la fondatezza delle censure in proposito mosse con l'atto impugnatorio e sopra ricordate) la assoluta non necessità di un intervento chirurgico
(anche diverso da quello in concreto eseguito) per fronteggiare l'effettiva patologia dalla quale la paziente era affetta, costituita da un “tumore fibroepiteliale benigno”, la cui natura e le cui caratteristiche anche dimensionali rendevano sufficiente un
“approccio conservativo e di sorveglianza” (cui solo ipoteticamente avrebbe potuto fare seguito una asportazione o una crioablazione della sola lesione nodulare “in caso di non regressione della lesione o di accrescimento della stessa”). In ogni caso, anche ove si fosse, in futuro, verificata la necessità di una nodulectomia, questa avrebbe garantito una escissione completa del nodulo “con risparmio del tessuto mammario circostante e del linfonodo tributario e con esito cicatriziale ben più limitato, nell'ordine di 1-2 cm” anziché di quella attuale di 8 cm, accompagnata da una diminuzione del volume della mammella. In secondo luogo, dalla visita specialistica psichiatrica cui la è Pt_1
stata sottoposta dall'ausiliario del CTU, è emerso che, a seguito dell'errata diagnosi e del trattamento subito, costei risulta attualmente affetta da disturbo post traumatico da stress, piuttosto che dal lieve disturbo neurastenico ritenuto dalla precedente consulenza tecnica, le cui conclusioni vennero acriticamente utilizzate dalla sentenza qui gravata al fine della liquidazione del danno non patrimoniale patito da Parte_1
6.1.1. A tale fine appare, invece, corretto fare riferimento alle conclusioni cui è pervenuta la CTU rinnovata in sede di appello, la quale, tenuto conto degli esiti della quadrantectomia con asportazione del linfonodo SE (consistenti nella cicatrice di
8 cm., e in una diminuzione del volume della mammella, quindi tutt'altro che lievi), nonché del disturbo da stress post traumatico da cui la risulta affetta a causa Pt_1
dell'intervento chirurgico non necessario subito in conseguenza dell'ormai definitivamente accertato errore diagnostico compiuto dal personale sanitario della qui convenuta, ha valutato il danno strettamente biologico, comprensivo anche CP_2
del danno estetico, nella misura del 14% ed ha riconosciuto, sulla base dei documenti prodotti, 4 giorni di inabilità temporanea totale e 30 di inabilità parziale al 50%.
pag. 8/20 6.2. Deve, a questo punto, ricordarsi, sotto il profilo giuridico, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che può dirsi attualmente consolidato, così riassunto, ad esempio, nella ordinanza 15733/2022 della CO di Cassazione: “il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale;
con particolare riguardo a quest'ultima forma di personalizzazione (relativa al c.d. danno biologico), varrà sottolineare come la stessa abbia trovato una sua specifica disciplina normativa nell'art. 138, co. 3, nuovo testo cod. ass.., secondo cui 'qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale
[...], può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%'; a sua volta, l'art. 138, co. 2 lettera a), cod. ass., definisce il danno biologico come 'la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato', raccordandosi con la successiva lettera e) del medesimo comma 2 secondo cui 'al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico ... è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione'; trova, dunque, definitiva conferma sul piano normativo, come già da tempo affermato da questa CO, il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma
'danno morale' allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur pag. 9/20 potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (v.
Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 10/11/2020); da tali premesse discende che, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno …; 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico); 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno
(biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente … inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni” (si veda anche, in questi esatti termini, Cass. ord. 7892/2024).
6.2.1. Con più specifico riferimento alla personalizzazione del danno biologico nella sua componente dinamico-relazionale, va ricordato come essa possa essere riconosciuta, ad incremento della ordinaria liquidazione con il metodo c.d. tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, solo “in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (così, tra altre, Cass. ord. 27482/2018), sicché la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato può essere incrementata, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal pag. 10/20 danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione'” in aumento (Così Cass. 28988/2019; ordd. 5865/2021; 31681/2024; 5984/2025).
6.2.2. I criteri sin qui esposti, desunti dall'art. 138 d.lgs. 209/2005, devono essere seguiti anche per la liquidazione dei danni conseguenti ad attività sanitaria, giacché la suddetta norma (come anche il successivo art. 139) è stata espressamente richiamata dapprima dall'art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in legge 189/2012 e poi dall'art. 7 comma 4 legge 24/2017, disposizioni che la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente ritenuto applicabili - con il solo limite del giudicato interno sul quantum che nella specie non ricorre - anche nelle controversie relative a danni prodotti anteriormente alla loro entrata in vigore, nonché ai giudizi allora pendenti (Cass.
28990/2019; ord. 31868/2024).
6.2.3. Va, però, precisato che, avendo l'art. 5 d.p.r. 12/2025, recante la tabella unica nazionale prevista dall'art. 138, comma 1, lettera b) d.lgs. 209/2005 espressamente limitato l'applicabilità della tabella stessa “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, deve, nella specie, farsi ricorso, quale criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale, alle cd. tabelle milanesi, le quali sono state (sin dalla versione resa pubblica nel 2021 ed anche in quella attualmente vigente, resa pubblica il 5/6/2024, che ha rivalutato i valori monetari all'1/1/2024), adeguate ai principi sopra esposti, mediante scorporo e separata indicazione del valore- punto e dell'importo complessivo del risarcimento, per così dire standard, riferito al danno biologico nella duplice dimensione (statica e dinamico-relazionale) sopra indicata
(importo suscettibile, ricorrendone i presupposti, di personalizzazione per adeguarlo ai peculiari pregiudizi subiti dalla vittima sotto il profilo dinamico-relazionale) e dell'incremento risarcitorio riferito alla sofferenza soggettiva (o danno morale) ordinariamente connessa a lesioni e menomazioni analoghe a quelle subite dal danneggiato. Con la precisazione, tuttavia, della insuperabilità del 30 per cento fissato per la personalizzazione del danno biologico dall'attuale art. 138 cod. ass., la cui natura imperativa e vincolante e la cui immediata operatività, pur in mancanza della tabella prevista dalla medesima norma, è già stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. ord. 2433/2024, la quale ha precisato che anche nella liquidazione del danno pag. 11/20 biologico con le tabelle milanesi non è oggi possibile disporre un aumento, a titolo di personalizzazione, in una misura superiore a quella massima prevista per legge).
6.3. Facendo, dunque, applicazione dei principi appena riassunti al caso di specie, deve constatarsi, anzitutto, che va riconosciuta (come del resto ha già fatto la sentenza di prime cure, rimasta esente da censure sul punto) a una Parte_1
personalizzazione del danno biologico, essendovi la prova che i pregiudizi dinamico- relazionali conseguenti alle lesioni accertate hanno ecceduto quelli ordinariamente connessi a menomazioni (di carattere estetico e psichico) di pari gravità, in quanto il non necessario svuotamento, pur parziale, della mammella ha coinvolto e limitato anche la sfera sessuale della paziente (e, come si dirà più avanti, del suo coniuge). Pare equo – considerata anche la gravità della condotta colposa del personale della convenuta, Parte
consistita in uno scambio di referti bioptici, come ormai definitivamente accertato – quantificare la percentuale di personalizzazione del (solo) danno biologico permanente in quella massima del 30%.
6.3.1. E', in secondo luogo, indubitabile la sussistenza (e, dunque, la risarcibilità, anch'essa affermata dalla sentenza di rime cure non censurata sul punto) del danno morale, tenuto conto: dell'ansia e del timore per il proprio futuro necessariamente provocati dalla (non veritiera) comunicazione di una grave ed invasiva malattia neoplastica;
del dolore fisico necessariamente connesso all'esecuzione di un intervento chirurgico assolutamente non necessario;
della sofferenza soggettiva non transeunte provocata dalla permanente consapevolezza della inutilità della parziale mutilazione fisica irrimediabilmente arrecata dal suddetto intervento. Ciò induce, oltre che a ricomprendere nella liquidazione anche la componente tabellare riferita alla sofferenza soggettiva, anche a quantificare l'importo base relativo all'invalidità temporanea (cioè al periodo in cui più intensi sono stati l'ansia ed il timore indotti dalla notizia della patologia neoplastica) in quello massimo tabellarmente previsto.
6.4. Ciò posto, il complessivo danno non patrimoniale subito da va Parte_1
liquidato, applicando le tabelle milanesi nella versione 2024 (e, quindi, in termini monetari attuali), come segue: età della danneggiata alla data del sinistro: 45 anni percentuale di invalidità permanente: 14%
pag. 12/20 punto danno biologico € 3.091,34 incremento per sofferenza soggettiva (+ 30%) € 927,40 punto danno non patrimoniale permanente totale € 4.018,74 punto base I.T.T. € 173,00 giorni di invalidità temporanea totale 4 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 danno biologico risarcibile € 33.757,00 personalizzazione danno biologico (30%) € 10.127,10 sofferenza soggettiva (danno morale) € 10.128,00 totale danno non patrimoniale permanente € 54.012,10 invalidità temporanea totale € 692,00 invalidità temporanea parziale al 50% € 2.595,00 totale danno biologico temporaneo € 3.287,00 totale generale danno non patrimoniale: € 57.299,10.
6.4.1. Al danno non patrimoniale appena liquidato (nel quale resta assorbito quello morale separatamente liquidato, in misura inferiore, dalla sentenza di prime cure) deve aggiungersi quello patrimoniale emergente, costituito dalle spese documentate, incontestatamente quantificate in € 13.346,81, che fanno ascendere il complessivo danno subito dalla ad € 70.645,91 in valore rapportato all'epoca del fatto. Pt_1
6.4.2. Tale somma, espressa in valore monetario attuale, non richiede ulteriore rivalutazione, ma deve essere, previa devalutazione secondo indici Istat-FOI al novembre 2006, epoca di esecuzione dell'intervento chirurgico, maggiorata di interessi legali (a ristoro del lucro cessante per ritardata disponibilità della somma) dalla data dell'evento dannoso (3/11/2006) a quella di pubblicazione della presente sentenza, da calcolare sull'importo iniziale e poi su quello anno per anno rivalutato. Sull'importo in tal modo risultante decorreranno ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
6.5. In questi termini deve essere quantificata, in riforma parziale della sentenza appellata, la condanna risarcitoria della , oggi Parte_7 Parte_8
disposta in favore di dalla sentenza stessa.
[...] Parte_1
pag. 13/20 7. Passando all'esame del motivo di appello concernente il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal marito e dalle figlie della anch'esso merita Pt_1
accoglimento, giacché la scarna motivazione che ha condotto, nella sentenza impugnata,
a tale rigetto (motivazione consistente nella carenza di prova della sussistenza e consistenza di un “danno evento” connesso causalmente alla condotta dei sanitari dell'Ospedale aquilano) si rivela sotto più profili erronea e non condivisibile.
7.1. Va, anzitutto, ricordato che è indiscussa (nella giurisprudenza di legittimità quanto meno successiva a Cass. SU 9556/2002) la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione (non solo definitiva e radicale) del rapporto parentale che lega la cd. vittima primaria (cioé il soggetto danneggiato da un illecito o da un inadempimento contrattuale altrui) ai suoi congiunti. Ogni significativa lesione (tanto più se definitiva e radicale) del rapporto parentale compromette, invero, i diritti inviolabili e costituzionalmente rilevanti della famiglia alla serenità ed integrità dei rapporti tra i suoi componenti e le conseguenze pregiudizievoli di simile compromissione, anche di natura non patrimoniale, devono essere risarcite a prescindere dalla sussistenza di eventuali danni biologici dei familiari della vittima primaria (che, ove sussistenti, devono formare oggetto di autonoma liquidazione).
7.1.1. Tali conseguenze pregiudizievoli possono riguardare sia l'interiore sofferenza morale soggettiva, sia quella riflessa sul piano dinamico-relazionale. Esse devono essere apprezzate – nella loro sussistenza e poi nella loro gravità ed entità - in considerazione dei rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la presenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass.
28989/2019; 13158/2021).
7.1.2. La giurisprudenza di legittimità (si vedano, con riferimento alla perdita del rapporto parentale, ad esempio, Cass. 9857/2022; ord. 3767/2018; con riferimento alla lesione non definitiva del rapporto parentale, Cass. 2788/2019; ordd. 11212/2019;
23300/2024, secondo le quali la lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione pag. 14/20 dell'integrità psicofisica del congiunto e tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita) ha poi precisato ripetutamente che il rapporto di stretta parentela o di coniugio e/o la situazione di convivenza con la vittima primaria, pur non rilevando quali necessari presupposti di risarcibilità del danno in discorso, sono suscettibili di assumere autonoma rilevanza sia ai fini della prova presuntiva (“a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione della sussistenza del danno stesso”: così, tra altre, Cass. 25541/2022), sia ai fini della relativa liquidazione, soprattutto allorché si faccia ricorso a criteri tabellari conformi alle più recenti indicazioni della giurisprudenza di legittimità che verranno più avanti esaminate.
7.1.3. E' necessario, infine, ricordare come la stessa giurisprudenza di vertice
(condivisa da questa CO) abbia avuto cura di precisare che “non sussiste alcun 'freno' normativo per il danno parentale nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati. La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale” (così Cass. 1752/2023, che ha rigettato il ricorso proposto contro una sentenza di merito che aveva riconosciuto e liquidato il danno qui in esame ai genitori di un minore che aveva subito un danno biologico diretto quantificato nel 10%).
7.2. Ciò posto, nel caso di specie deve, anzitutto, rilevarsi che le definitivamente accertate condotte sanitarie qualificate come inadempimento nei confronti della paziente
(e cioè dapprima la errata diagnosi di carcinoma determinata da uno scambio di reperti bioptici e poi la effettuazione dell'inutile intervento chirurgico di quadrantectomia della mammella sinistra) sono certamente caratterizzate da colpa (come del resto affermato pag. 15/20 dalla sentenza di prime cure in parte qua non appellata) e sono, pertanto, idonee ad integrare un fatto illecito ex art. 2043 c.c. (questo essendo il titolo giuridico della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei congiunti del paziente).
7.2.1. Sussiste, in secondo luogo, un chiaro nesso causale tra quelle condotte e l'evento dannoso che viene ora in considerazione, costituito dalla lesione dello stretto rapporto parentale e di convivenza incontestatamente intercorrente tra il Parte_1
marito e le figlie e Non è, Parte_2 Parte_4 Parte_3
invero, revocabile in dubbio (in assenza di circostanze in tal senso rilevanti, neanche allegate dalla convenuta) che sia la errata diagnosi della gravissima malattia della prima, sia le conseguenze prodotte sulla salute psichica della stessa (e, quanto al marito, anche quelle concernenti la menomazione fisica, incidente sulla piena esplicazione della vita sessuale di entrambi i coniugi) dall'inutile intervento chirurgico posto in essere, abbiano compromesso il sereno svolgimento della vita familiare anche dei congiunti della vittima primaria, i quali può presumersi abbiano con questa condiviso l'ansia ed il timore suscitati dalla iniziale nefasta diagnosi ed abbiano poi continuato a soffrire per le mutate condizioni sia fisiche che psichiche determinate nella stretta congiunta con loro convivente dall'intervento chirurgico, nella comune consapevolezza dell'inutilità del medesimo.
7.2.2. Può, dunque, ritenersi presuntivamente dimostrata la ricorrenza anche del danno- conseguenza allegato con l'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio
(ansia temporanea per la diagnosi tumorale e sofferenza permanente per le conseguenze determinate nella congiunta dall'inutile ed invasivo intervento chirurgico) costituito dalla interiore sofferenza morale soggettiva dei congiunti della vittima primaria. Quanto
a deve, altresì, ritenersi sussistente la prova presuntiva della Parte_2
permanente alterazione delle concrete modalità di svolgimento della relazione con la coniuge, quale conseguenza della menomazione fisica di quest'ultima, che ha compromesso, limitandola, la precedentemente piena esplicazione della vita sessuale della coppia. Non altrettanto può, invece, affermarsi con riferimento alle figlie, dovendosi escludere che il solo stretto rapporto parentale e la situazione di convivenza con la madre siano sufficienti, in carenza di ulteriori indici, ad integrare la prova anche solo presuntiva della sussistenza di una significativa modificazione peggiorativa della pag. 16/20 loro relazione con la congiunta (o, in generale, con il mondo esterno) sotto il profilo dinamico-relazionale.
7.3. La liquidazione dei danni ora accertati come sussistenti, pur necessariamente equitativa, non può prescindere da criteri tabellari “che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni” (così
Cass. ordd. 13540/2023; 36560/2023). Facendo, dunque, ricorso alle tabelle romane (ed in particolare alla tabella F) nella versione più aggiornata (anno 2023) e tenendo conto del valore punto previsto per la componente “morale” del danno parentale (€ 3.474,00 quanto alle figlie, aumentato ad € 4.500,00 quanto al coniuge, in relazione al quale alla sofferenza interiore si aggiunge anche il sopra indicato pregiudizio dinamico- relazionale), dei punti corrispondenti alla relazione di parentela con la vittima primaria
(20 per il marito e 15 per ciascuna delle figlie), all'età della vittima primaria (6 per tutti) ed a quella dei congiunti (5 per il marito quarantasettenne e 7 per le figlie diciassettenne e diciottenne all'epoca del fatto illecito), nonché dei coefficienti relativi al numero dei familiari dello stesso grado (1 per il marito e 0,7 per le figlie) e moltiplicati i punti complessivi così ottenuti (31 per il marito e 19,6 per ciascuna delle figlie) per i valori- punto suindicati e per la percentuale di invalidità permanente di Parte_1
(14%), risultano i seguenti importi risarcitori: € 19.530,00 in favore di Parte_2
ed € 9.532,65 ciascuna in favore di e Parte_3 Pt_4
7.4. Anche su tali somme competono gli interessi legali dalla data dell'illecito
(3/11/2006) alla data di deposito della presente sentenza, da calcolare sugli importi devalutati secondo indici Istat-FOI dal dicembre 2023 (epoca di riferimento della liquidazione) al novembre 2006 e poi anno per anno rivalutati, nonché gli interessi legali sugli importi in tal modo risultanti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
7.5. In questi termini, in ulteriore riforma della sentenza di prime cure, deve essere pronunciata condanna risarcitoria della in favore Parte_6
degli appellanti appena indicati.
pag. 17/20 8. Restano, infine, da regolare le spese processuali. Tale regolamento deve concernere non solo il presente grado di giudizio ed il giudizio di cassazione, ma anche i precedenti gradi di merito, in forza degli effetti estensivi, ex art. 336 c.p.c., della riforma e della cassazione. Esso, inoltre, deve tenere conto dell'esito complessivo della lite risultante dalla presente sentenza (per tutte Cass. ord. 16645/2025: “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla CO di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato”).
8.1. Configurandosi, quindi, la integrale soccombenza della Parte_9
quest'ultima deve essere condannata a rimborsare agli attori-
[...]
appellanti, in solido, le spese dei vari gradi di giudizio.
8.2. La relativa liquidazione – il risultato della quale verrà esplicitato in dispositivo – deve tenere conto del cumulo soggettivo di domande e del principio per cui il valore della causa (trattandosi di litisconsorzio facoltativo) non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da più ricorrenti contro un solo convenuto,
“posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, dm
55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” (Cass. 10367/2024). Nel caso di specie, il valore della causa è dunque pari a quello della condanna oggi pronunciata in favore di (scaglione da € 52.001 ad € 260.000). Parte_1
8.3. Verranno, dunque, applicati i parametri medi (quelli minimi in relazione al presente grado di rinvio, in ragione della limitata attività processuale nello stesso svolta) previsti dal d.m. 55/2014 (nelle versioni vigenti all'epoca di definizione dei vari gradi di giudizio) per lo scaglione di valore appena indicato e per le attività processuali svolte
(che comprendono nei precedenti giudizi di merito – non anche nel presente giudizio di pag. 18/20 rinvio - la fase di trattazione ed istruttoria), con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 2 d.m. citato.
8.4. La soccombente va altresì onerata, in via definitiva, delle spese di CTU Part
liquidate nel corso del giudizio di primo grado ed in quello del precedente appello
(confermandosi qui la liquidazione contenuta nella sentenza cassata, avente in parte qua natura di decreto).
P.Q.M.
La CO d'appello, definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza n.
704/2014 del Tribunale di L'Aquila, così provvede:
1) ridetermina la condanna della (oggi Parte_10 Parte_9
in favore di in complessivi € 70.645,91, oltre
[...] Parte_1
interessi come da punto 6.4.2. della motivazione;
2) condanna la a pagare, a titolo di risarcimento Parte_6
dei danni non patrimoniali, le somme di € 19.530,00 in favore di e di € Parte_2
9.532,75 ciascuna in favore di e , oltre interessi Parte_3 Parte_4
come da punto 7.4. della motivazione;
3) condanna la suddetta n. 1 a rimborsare a , Parte Parte_1 Parte_2
e , in solido, le spese di tutti i gradi di giudizio, che Parte_3 Parte_4
liquida:
a) quanto al primo grado in complessivi € 17.459,00, oltre rimborso forfetario del 15% ed IVA e CAP come per legge, per compensi ed oltre € 820,90 per esborsi;
b) quanto al precedente grado di appello in complessivi € 17.725,50, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge, per compenso ed oltre € 1.182,11 per esborsi;
c) quanto al giudizio di cassazione in complessivi € 9.951,50, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed IVA e CAP come per legge, per compensi ed oltre € 1.036,00 per esborsi;
d) quanto al presente giudizio di rinvio in € 6.496,10, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi ed IVA e CAP come per legge, per compensi ed oltre € 815,80 per esborsi,
3) pone definitivamente a carico della le spese di Parte_6
CTU liquidate nel giudizio di primo grado e nel precedente grado di appello.
pag. 19/20 Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Presidente estensore
SC S. CA
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