Articolo 964 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 963Articolo 954
Versione
9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
Art. 964. Ammissione ai corsi di specializzazione 1. Gli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e gli ufficiali del comparto sanitario ((e psicologico, specialita' sanita' (medicina/farmacia) e specialita' veterinaria)) dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente che sono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facolta' mediche universitarie, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, sono vincolati a rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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