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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5643 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
3015/2020, pubblicata il 12.10.2020, iscritto al n. 4029/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, promosso da
(p. iva ), con sede in San Parte_1 P.IVA_1
CE (Ce), Via Matteotti n° 82, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Vincenzo Mirra (c.f.
[...]
) e ND RA (c.f. ) per quanto ancora occorrer possa C.F._1 CodiceFiscale_2 domiciliati presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel
Comune di Napoli, appellante nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in , Via Unità Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
Italiana n. 28, in persona del Direttore generale, dr. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Carlo Carillo (c.f.
[...]
), per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la Cancelleria della Corte C.F._3
d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 10.11.2020, lo Parte_1
ha impugnato davanti a questa Corte la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in epigrafe specificata,
[...]
con cui il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva respinto la sua domanda di pagamento dell'importo di 140.852,36 €, a titolo di corrispettivo di prestazioni svolte nei mesi da gennaio a giugno 2009 e non pagate per applicazione della regressione tariffaria.
Aveva affermato il Tribunale, respinta l'eccezione di prescrizione svolta dalla convenuta, che l'inadempimento prospettato dal non era sussistente in quanto l'intero importo fatturato per Pt_2
Parte l'anno 2009 era stato oggetto di decreti ingiuntivi ed interamente corrisposto dall' per cui l'inadempimento, connesso alla postuma determinazione della regressione tariffaria dell'anno 2009, poteva aver determinato una illegittima decurtazione delle prestazioni rese negli anni successivi, di cui però non era stata fornita alcuna prova, non essendo a ciò sufficiente la nota di debito del 2012 prodotta, che prospettava solo una futura decurtazione dei saldi delle prossime fatture.
Affermava altresì che comunque era a monte carente, nella prospettazione attorea, una corretta allegazione della avversa condotta, non essendo indicate in maniera precisa e dettagliata le avvenute decurtazioni e le date e le annualità di riferimento, con ciò impedendo a controparte una compiuta difesa.
Deduceva l'appellante con un primo motivo di appello l'erronea decisione del Tribunale di non disporre il mutamento del rito da sommario in ordinario, alla luce delle difese svolte dalla parte convenuta e della necessità di svolgere attività istruttoria. Come secondo motivo censurava l'affermazione della genericità delle deduzioni del ricorso, evidenziando che in conseguenza della contestata applicazione della RTU per l'anno 2009 non le era stato corrisposto l'importo di Parte 140.852,36 €, procedendo l' ad una compensazione per gli importi relativi agli anni successivi ed era evidente il collegamento tra i fatti esposti, per cui non vi era un mutamento di causa petendi in seno alla domanda creditoria, occorrendo comunque una pronuncia che neutralizzasse la pretesa decurtazione. Non era stato considerato inoltre che le somme indicate nella nota di debito emessa Parte dall' erano da considerarsi necessariamente come incassate, avendo l'Ente sempre la possibilità di effettuare le compensazioni e recuperarle, e produceva, in quanto ammissibile anche in grado di appello, il mandato di pagamento n. 7103 del 7.5.2014 da cui emergeva la decreazione dell'importo in oggetto in sede di conguaglio a tutto il mese di febbraio 2014.
Concludeva pertanto affinchè, accertata la illegittimità della regressione tariffaria dell'anno Parte 2009 e delle successive decurtazioni/compensazioni effettuate, l' fosse condannata “al pagamento della somma di € 140.852,36 € per le prestazioni rese nei mesi da gennaio a giugno dell'anno 2009, indebitamente detratte/compensate”, oltre interessi e spese, con distrazione in favore dei procuratori.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza, e concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese di lite.
Alla udienza collegiale dell'1.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
In ordine al primo motivo, va detto che non è sindacabile la scelta del giudice di non convertire il rito sommario, scelto dalla parte attrice, in rito ordinario, costituendo il frutto di una valutazione che non comporta comunque preclusioni alle attività assertive o istruttorie, compensate dalla comunque possibilità di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, come stabilito dall'art. 702 quater c.p.c.. Nessuna nullità della sentenza di primo grado può dunque essere riconnessa alla scelta del giudice di proseguire nel rito scelto dalla parte ricorrente.
E' infondato anche il secondo motivo di appello. Il Tribunale ha affermato che l'importo di
140.852,36 € era stato richiesto a titolo di residuo dovuto per le prestazioni rese nell'anno 2019 laddove invece tutte le prestazioni dell'anno 2019 erano state interamente retribuite;
e che la domanda, se invece rapportata a decurtazioni effettuate per gli anni successivi, era generica, non essendo state indicate quali prestazioni non sarebbero state pagate per compensazione e per quali anni e nemmeno essendo stato provato che negli anni successivi fosse effettivamente stata operata la compensazione.
Il motivo di appello, con il quale si sostiene non esservi stata modifica della causa petendi ed essere i fatti tra loro collegati, non si confronta con la effettiva motivazione resa dal giudice, che appare condivisibile, in quanto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado era rivolto ad ottenere l'importo di 140.852,36 € quale residuo dovuto per prestazioni rese nell'anno 2009 che invece sono state pacificamente interamente pagate;
e anche se intesa la domanda come pagamento di prestazioni rese negli anni successivi e illegittimamente non corrisposte per effetto della compensazione, in tutto il corso del giudizio di primo grado la domanda appariva generica per mancata indicazione delle prestazioni non pagate e delle relative fatture e annualità in cui sarebbe stata effettuata la compensazione.
Genericità della domanda che si è perpetrata anche nell'atto di appello, ove, pur essendosi affermato essere intervenute le detrazioni giusta mandato di pagamento e sistemazione contabile n. 7103 del 7.5.2014, ancora è omessa ogni deduzione inerente le effettive fatture, successive all'anno
2009, che non sarebbero state pagate;
anzi ancora venendo richiesto il pagamento “per le prestazioni rese nei mesi da gennaio a giugno dell'anno 2009”.
Si presenta dunque inammissibile anche la produzione della detta situazione contabile n.
7103/2014, trattandosi sia di documento che la parte avrebbe già potuto depositare nel corso del giudizio di primo grado, sia di documento non indispensabile ai fini della decisione, alla luce della rilevata genericità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e dell'atto di appello.
L'appello va quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022.
E' dovuto dall'appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dallo avverso la ordinanza del Tribunale di S. Maria Parte_1
Capua Vetere n. 3015/2020, in contraddittorio con la , così Controparte_1
provvede:
1) Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in
7.500,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese, iva e cpa.
2) Dichiara tenuta l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione della sua impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 12.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo