Articolo 348 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 348. Autorita' militare competente 1. Le istanze per ottenere le autorizzazioni e i pareri previsti dal presente capo sono rivolte ai Comandi militari territoriali.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010