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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/09/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2963 dell'anno 2022
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Parte_1
Bombini, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Melcarne,
con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
, già Controparte_2 Controparte_3
in persona di suo procuratore speciale, rappresentata e
[...]
difesa dall'avv. Emilio d'Antona, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti con le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalla convenuta il 20.1.2025, dalla convenuta Controparte_1 [...]
il 30.1.2025 e dall'attrice il 14.2.2025. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Salvo che per il su richiamato art. 127 ter c.p.c., dal
26.11.2024 dichiarato applicabile dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n.
164/2024 anche ai procedimenti già pendenti alla data del
28.2.2023, la causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e con d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente
[... notificato il 17.6.2022, la ha quivi convenuto la Pt_1
e la ora CP_4 Controparte_3 [...]
, deducendo quanto segue. Controparte_2
Il giorno 14.9.2015, nel fare rientro presso la sua abitazione in Bisceglie alla via degli Artigiani n. 45/C, dalla quale si era temporaneamente allontanata, la trovava priva della alimentazione di energia elettrica;
immediatamente si rivolgeva per informazioni al < di Barletta>>, dove apprendeva CP_3
che la relativa fornitura era stata distaccata, in quanto, a seguito di verifica in sua assenza eseguita in quello stesso
2 giorno dai tecnici del soggetto distributore , Controparte_1
questi avevano rilevato <
quella di cessazione>>, con conseguente generazione di una consistente morosità, pari ad € 3.561,06, ad onta della domiciliazione bancaria da essa disposta ai fini del pagamento dei corrispettivi dell'utenza; chiedeva quindi l'immediato ripristino della fornitura, che otteneva dopo circa due settimane, <
per la propria famiglia, rimast[i] nel frangente del tutto priv[i] di fornitura elettrica nell'abitazione di residenza>>,
e di poter rateizzare il pagamento della debitoria così
accumulatasi a sua insaputa, ciò che pure le veniva accordato,
provvedendo di seguito l'attrice ad estinguere ogni pendenza, in ossequio al piano di rientro sottopostole dal soggetto creditore, e cioè la venditrice Controparte_2
all'epoca alla data del 12.4.2016; Controparte_3
ciononostante, il successivo 6.7.2016, la si è vista Pt_1
notificare avviso di conclusione delle indagini, ex art. 415 bis c.p.p., dal quale apprendeva di essere indagata dalla Procura
della Repubblica presso questo Tribunale del delitto accertato il 14.9.2015 <– 625, n. 2, c.p., poiché
al fine di trarne profitto, effettuava la riattivazione abusiva del misuratore NE (contatore) già cessata, sottraendo alla rilevazione l'energia elettrica effettivamente consumata, con corrispondente danno per l' ; ne è seguito procedimento CP_3
penale, in esito al quale il Tribunale di Trani, con sentenza n.
3 138 depositata il 10.5.2021 e divenuta esecutiva il 25.6.2021,
ha mandato assolta l'imputata dal reato ascrittole, di furto aggravato di energia elettrica, <
sussiste>>; siffatta definitiva assoluzione della con Pt_1
formula piena, dimostra l'assoluta infondatezza della notizia di reato sulla scorta della quale è stata esercitata nei suoi
[... confronti l'azione penale, che con grave colpa della
è stata da questa comunicata all'Ufficio del CP_4
Pubblico Ministero con la denuncia sporta il 18.9.2015, giacché,
<
14.09.2015 redatto dal personale di ... [si Parte_2
evince che] non vi [era] traccia alcuna di manomissioni sul contatore, ... [ma anche] dalla nota del 20.07.2018 fornita da quest'ultima su richiesta di chiarimenti formulata dalla stessa sig.ra ... [si ricava che] oltre ad Parte_1
evidenziar[si] la cessazione definitiva della fornitura di energia elettrica relativa all'utenza a lei intestata in data
03.02.2011 ... "nel caso specifico, un guasto al misuratore ha permesso il riarmo dell'interruttore con conseguente possibilità
di erogare ancora energia elettrica">>; in analoga colpa è
incorsa l'allora per ciò che, con Controparte_3
missiva del 18.8.2016, questa ha falsamente comunicato alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani e all' di Bari di non essere stata risarcita Controparte_5
del danno arrecatole dal mancato pagamento del corrispettivo dell'energia elettrica erogata al punto di allaccio dell'utenza
4 in uso all'attrice per il periodo dal 3.2.2011 al 14.9.2015,
quando al contrario la aveva puntualmente ottemperato al Pt_1
piano di rientro sottopostole dalla stessa creditrice,
comprensivo di interessi e spese, fin dal precedente 12.4.2016;
da tali condotte delle convenute è altresì scaturita l'irrogazione a carico dell'attrice di una sanzione amministrativa per violazioni finanziarie dell'importo di €
466,52, che essa ha dovuto impugnare prima davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Bari e poi in grado di appello, a seguito del rigetto del suo ricorso in prime cure, il cui giudizio è tuttora in corso;
dette condotte integrano gli estremi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., da cui il diritto dell'attrice di essere risarcita da e Controparte_1
dall'ora di tutti i danni in tal Controparte_2
modo arrecatile, < consistiti nell'aver sopportato ingiustamente le spese di difesa necessarie per l'assistenza tecnica nel giudizio penale>> e nei giudizi tributari, e <
stato ansioso depressivo post traumatico da stress cagionato dall'instaurazione del giudizio penale, via via alimentato dalla durata del giudizio ... caratterizzato dall'esito comunque incerto e non affatto scontato>>.
La chiede pertanto condannarsi le convenute in solido al Pt_1
pagamento in suo favore della complessiva somma di € 5.465,66
per risarcimento dei danni patrimoniali, di cui € 4.090,32 <
compensi professionali del giudizio penale>> ed € 1.375,34 <
5 compensi professionali dei giudizi tributari di primo e secondo grado>>, della somma di € 5.000,00 o della diversa somma a ritenersi <> per risarcimento dei danni non patrimoniali, <
esistenziali ecc.>>, nonché, per il caso di esito negativo dell'appello proposto alla Parte_3
, della somma di € 466,52, per rimborso della sanzione
[...]
amministrativa irrogatale.
Le convenute resistono con separate comparse di risposta tempestivamente depositate dalla il Controparte_2
24.8.2022 e dalla il 22.9.2022. Controparte_1
Nel precisare le conclusioni con le note scritte come sopra depositate ex art. 127 ter c.p.c., la ha ritualmente Pt_1
modificato le conclusioni come sopra rassegnate con l'atto di citazione, riducendo la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali alla minore somma di € 4.090,32, corrispondente ai soli <> e rinunciando alla domanda di rimborso della somma di € 466,52
irrogatale per sanzione amministrativa.
È documentato e/o incontroverso ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c. che:
- il punto di prelievo corrispondente alla abitazione dell'attrice in Bisceglie alla via degli Artigiani n. 45/C è
stato allacciato alla rete elettrica, in forza di regolare contratto con un venditore, da ultimo fino Parte_4
alla data del 3.2.2011, allorché il distributore ha provveduto
6 al distacco dell'utenza per morosità;
- circa quattro mesi dopo, il successivo 28.5.2011, la ha Pt_1
sottoscritto proposta di nuovo contratto di fornitura con altro venditore, ENI s.p.a., domiciliando presso la propria banca il pagamento dei relativi corrispettivi mediante addebito diretto sul conto corrente ivi ad essa intestato, e tuttavia tale nuovo contratto non si è mai perfezionato;
- fino alla data del 14.9.2015, in cui ha avuto luogo la verifica dei tecnici della dalla quale ha avuto origine Controparte_1
la vicenda oggetto di causa, la quale titolare Pt_1
dell'utenza di poi distaccata, ha nondimeno continuato a prelevare energia elettrica dalla rete per l'alimentazione della sua abitazione, della quale ha pertanto beneficiato pur in assenza di contratto e senza quindi ricevere fatture da alcuno né subire addebiti sul proprio conto corrente in favore di alcuno, per tutto il periodo intercorrente fra il 3.2.2011 e il
14.9.2015;
- tanto è potuto avvenire non già mediante una qualche manomissione del gruppo di misura, di cui non è infatti dato atto nel verbale allegato alla denuncia che il distributore ha trasmesso alla Procura della Repubblica, ma in quanto, per effetto di un guasto al misuratore, è stato possibile il <
dell'interruttore>> dopo il distacco dell'utenza operato il
3.2.2011.
Ora, pare di assai difficile verificazione che detto <
dell'interruttore>> si sia potuto produrre per un automatismo
7 proprio dell'apparecchio, senza alcun intervento umano;
e sembra del pari piuttosto inverosimile, in ogni caso, che per i circa quattro mesi che la risulta avere atteso, dalla data del Pt_1
distacco alla data in cui si è finalmente attivata per stipulare un nuovo contratto di fornitura, l'attrice e il suo nucleo familiare abbiano puramente e semplicemente accettato di fare a meno di avere energia elettrica nella propria abitazione,
circostanza che dalla , che quivi lamenta il grave disagio Pt_1
che lei e i suoi conviventi hanno sofferto per i quindici giorni che hanno dovuto attendere per il riallaccio dell'utenza dopo la verifica e il conseguente distacco del 14.9.2015, non è affatto allegata.
Tanto autorizza il convincimento che già nell'immediatezza del distacco del 3.2.2011 l'interruttore si sia comunque riarmato:
col che, per quanto possa non essere stata della la mano Pt_1
materialmente intervenuta sull'interruttore o anche ove questo si sia addirittura riarmato motu proprio, certo è che l'attrice,
per sé e per i suoi familiari, ha continuato a beneficiare della somministrazione di energia elettrica nella piena consapevolezza, per quattro mesi almeno, che ciò avveniva senza alcun contratto e dunque del tutto abusivamente, così come esattamente denunciato dalla Controparte_1
Né a questo giudicante - diversamente da quanto opinato dal giudice penale, i cui pronunciamenti non spiegano ad ogni modo effetti di giudicato nella presente causa - pare invero plausibile, per il tempo successivo, che da maggio 2011 a
8 settembre 2015 la non abbia fatto alcun caso alla Pt_1
circostanza che, pur continuando regolarmente a consumare energia elettrica, non riceveva però fatture dal nuovo fornitore col quale credeva di avere stipulato nuovo contratto e non subiva addebiti in suo favore sul proprio conto corrente.
Per inveterata massima della Suprema Corte, <
reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante),
in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia>>,
l'onere della prova della cui ricorrenza grava <
invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa>> (Cass. 14.5.2025 n. 12875 fra le più recenti).
A mente dell'art. 368 c.p. il reato di calunnia è integrato, per ciò che qui interessa, dalla condotta di <
denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra
Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne ... incolpa di un reato taluno che egli sa innocente>>.
L'elemento oggettivo è costituito dal fatto che la falsa notizia di reato sia fornita all'Autorità corredata di tutte le informazioni occorrenti a <
la commissione di un fatto reato a carico del denunciato>>;
l'elemento soggettivo si identifica invece con la
9 <
in capo al denunciante>> (Cass. 10/06/2016 n. 11898).
Ebbene, nella specie, indiscutibile e indiscusso, che la denuncia sporta dalla nei confronti della Controparte_1 Pt_1
il 18.9.2015, con l'allegato verbale di verifica del 14.9.2015,
soddisfi i requisiti di una idonea denuncia a suo carico per il reato di furto di energia elettrica, non risulta affatto, avuto riguardo alle precedenti considerazioni, che essa integri anche l'altrettanto necessario requisito della cosciente volontà, in capo all'addetto del distributore, di attribuire all'attrice il compimento di tale reato nella piena ed assoluta certezza della sua innocenza (v. C.App. Milano 28.1.2021 n. 264), che le circostanze del caso, al momento della presentazione della denuncia, non autorizzavano affatto, più verosimilmente deponendo per contro nel senso di una probabile colpevolezza della denunciata.
Né nella denuncia in parola, al di là della prospettazione della ben possibile < non autorizzata della fornitura>>, sono esposte, a fondamento di tale ipotesi accusatoria, circostanze di fatto non rispondenti al vero.
Discende l'infondatezza, per l'an, di ogni domanda risarcitoria
[... quivi proposta dall'attrice nei confronti della denunciante
. CP_4
Ancora più infondate risultano d'altro canto, sempre sul piano dell'an, le domande di risarcimento avanzate dalla nei Pt_1
confronti della venditrice ora Controparte_2
10 alla quale è imputata la responsabilità non già di avere dato avvio con calunniosa denuncia al procedimento penale nel quale la è poi stata assolta, bensì di avere falsamente Pt_1
comunicato all'Autorità di non avere ricevuto il pagamento dei crediti comunque fondatamente spettantile verso l'attrice per la vicenda oggetto del giudizio, che erano stati invece frattanto integralmente soddisfatti.
Senonché, se è pur vero che la ha Controparte_2
in effetti riferito di non essere stata pagata quando ciò era invece avvenuto già da qualche mese, v'è tuttavia che nessuna rilevanza tale mendace dichiarazione ha avuto ai fini del procedimento penale per effetto del quale la si duole di Pt_1
avere subito danni, in relazione a cui detta dichiarazione non soltanto non ha concorso a darvi origine, ma neppure ha minimamente influito sulla decisione, di piena assoluzione dell'imputata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto sull'attrice, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte da nei confronti della in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e della ora già in Controparte_2 Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede,
respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
11 - rigetta ogni domanda;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di causa in favore delle convenute, che si liquidano, per ciascuna di esse, nella complessiva somma di € 5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 23.9.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2963 dell'anno 2022
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Parte_1
Bombini, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Melcarne,
con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
, già Controparte_2 Controparte_3
in persona di suo procuratore speciale, rappresentata e
[...]
difesa dall'avv. Emilio d'Antona, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti con le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalla convenuta il 20.1.2025, dalla convenuta Controparte_1 [...]
il 30.1.2025 e dall'attrice il 14.2.2025. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Salvo che per il su richiamato art. 127 ter c.p.c., dal
26.11.2024 dichiarato applicabile dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n.
164/2024 anche ai procedimenti già pendenti alla data del
28.2.2023, la causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e con d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente
[... notificato il 17.6.2022, la ha quivi convenuto la Pt_1
e la ora CP_4 Controparte_3 [...]
, deducendo quanto segue. Controparte_2
Il giorno 14.9.2015, nel fare rientro presso la sua abitazione in Bisceglie alla via degli Artigiani n. 45/C, dalla quale si era temporaneamente allontanata, la trovava priva della alimentazione di energia elettrica;
immediatamente si rivolgeva per informazioni al < di Barletta>>, dove apprendeva CP_3
che la relativa fornitura era stata distaccata, in quanto, a seguito di verifica in sua assenza eseguita in quello stesso
2 giorno dai tecnici del soggetto distributore , Controparte_1
questi avevano rilevato <
quella di cessazione>>, con conseguente generazione di una consistente morosità, pari ad € 3.561,06, ad onta della domiciliazione bancaria da essa disposta ai fini del pagamento dei corrispettivi dell'utenza; chiedeva quindi l'immediato ripristino della fornitura, che otteneva dopo circa due settimane, <
per la propria famiglia, rimast[i] nel frangente del tutto priv[i] di fornitura elettrica nell'abitazione di residenza>>,
e di poter rateizzare il pagamento della debitoria così
accumulatasi a sua insaputa, ciò che pure le veniva accordato,
provvedendo di seguito l'attrice ad estinguere ogni pendenza, in ossequio al piano di rientro sottopostole dal soggetto creditore, e cioè la venditrice Controparte_2
all'epoca alla data del 12.4.2016; Controparte_3
ciononostante, il successivo 6.7.2016, la si è vista Pt_1
notificare avviso di conclusione delle indagini, ex art. 415 bis c.p.p., dal quale apprendeva di essere indagata dalla Procura
della Repubblica presso questo Tribunale del delitto accertato il 14.9.2015 <– 625, n. 2, c.p., poiché
al fine di trarne profitto, effettuava la riattivazione abusiva del misuratore NE (contatore) già cessata, sottraendo alla rilevazione l'energia elettrica effettivamente consumata, con corrispondente danno per l' ; ne è seguito procedimento CP_3
penale, in esito al quale il Tribunale di Trani, con sentenza n.
3 138 depositata il 10.5.2021 e divenuta esecutiva il 25.6.2021,
ha mandato assolta l'imputata dal reato ascrittole, di furto aggravato di energia elettrica, <
sussiste>>; siffatta definitiva assoluzione della con Pt_1
formula piena, dimostra l'assoluta infondatezza della notizia di reato sulla scorta della quale è stata esercitata nei suoi
[... confronti l'azione penale, che con grave colpa della
è stata da questa comunicata all'Ufficio del CP_4
Pubblico Ministero con la denuncia sporta il 18.9.2015, giacché,
<
14.09.2015 redatto dal personale di ... [si Parte_2
evince che] non vi [era] traccia alcuna di manomissioni sul contatore, ... [ma anche] dalla nota del 20.07.2018 fornita da quest'ultima su richiesta di chiarimenti formulata dalla stessa sig.ra ... [si ricava che] oltre ad Parte_1
evidenziar[si] la cessazione definitiva della fornitura di energia elettrica relativa all'utenza a lei intestata in data
03.02.2011 ... "nel caso specifico, un guasto al misuratore ha permesso il riarmo dell'interruttore con conseguente possibilità
di erogare ancora energia elettrica">>; in analoga colpa è
incorsa l'allora per ciò che, con Controparte_3
missiva del 18.8.2016, questa ha falsamente comunicato alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani e all' di Bari di non essere stata risarcita Controparte_5
del danno arrecatole dal mancato pagamento del corrispettivo dell'energia elettrica erogata al punto di allaccio dell'utenza
4 in uso all'attrice per il periodo dal 3.2.2011 al 14.9.2015,
quando al contrario la aveva puntualmente ottemperato al Pt_1
piano di rientro sottopostole dalla stessa creditrice,
comprensivo di interessi e spese, fin dal precedente 12.4.2016;
da tali condotte delle convenute è altresì scaturita l'irrogazione a carico dell'attrice di una sanzione amministrativa per violazioni finanziarie dell'importo di €
466,52, che essa ha dovuto impugnare prima davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Bari e poi in grado di appello, a seguito del rigetto del suo ricorso in prime cure, il cui giudizio è tuttora in corso;
dette condotte integrano gli estremi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., da cui il diritto dell'attrice di essere risarcita da e Controparte_1
dall'ora di tutti i danni in tal Controparte_2
modo arrecatile, < consistiti nell'aver sopportato ingiustamente le spese di difesa necessarie per l'assistenza tecnica nel giudizio penale>> e nei giudizi tributari, e <
stato ansioso depressivo post traumatico da stress cagionato dall'instaurazione del giudizio penale, via via alimentato dalla durata del giudizio ... caratterizzato dall'esito comunque incerto e non affatto scontato>>.
La chiede pertanto condannarsi le convenute in solido al Pt_1
pagamento in suo favore della complessiva somma di € 5.465,66
per risarcimento dei danni patrimoniali, di cui € 4.090,32 <
compensi professionali del giudizio penale>> ed € 1.375,34 <
5 compensi professionali dei giudizi tributari di primo e secondo grado>>, della somma di € 5.000,00 o della diversa somma a ritenersi <> per risarcimento dei danni non patrimoniali, <
esistenziali ecc.>>, nonché, per il caso di esito negativo dell'appello proposto alla Parte_3
, della somma di € 466,52, per rimborso della sanzione
[...]
amministrativa irrogatale.
Le convenute resistono con separate comparse di risposta tempestivamente depositate dalla il Controparte_2
24.8.2022 e dalla il 22.9.2022. Controparte_1
Nel precisare le conclusioni con le note scritte come sopra depositate ex art. 127 ter c.p.c., la ha ritualmente Pt_1
modificato le conclusioni come sopra rassegnate con l'atto di citazione, riducendo la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali alla minore somma di € 4.090,32, corrispondente ai soli <> e rinunciando alla domanda di rimborso della somma di € 466,52
irrogatale per sanzione amministrativa.
È documentato e/o incontroverso ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c. che:
- il punto di prelievo corrispondente alla abitazione dell'attrice in Bisceglie alla via degli Artigiani n. 45/C è
stato allacciato alla rete elettrica, in forza di regolare contratto con un venditore, da ultimo fino Parte_4
alla data del 3.2.2011, allorché il distributore ha provveduto
6 al distacco dell'utenza per morosità;
- circa quattro mesi dopo, il successivo 28.5.2011, la ha Pt_1
sottoscritto proposta di nuovo contratto di fornitura con altro venditore, ENI s.p.a., domiciliando presso la propria banca il pagamento dei relativi corrispettivi mediante addebito diretto sul conto corrente ivi ad essa intestato, e tuttavia tale nuovo contratto non si è mai perfezionato;
- fino alla data del 14.9.2015, in cui ha avuto luogo la verifica dei tecnici della dalla quale ha avuto origine Controparte_1
la vicenda oggetto di causa, la quale titolare Pt_1
dell'utenza di poi distaccata, ha nondimeno continuato a prelevare energia elettrica dalla rete per l'alimentazione della sua abitazione, della quale ha pertanto beneficiato pur in assenza di contratto e senza quindi ricevere fatture da alcuno né subire addebiti sul proprio conto corrente in favore di alcuno, per tutto il periodo intercorrente fra il 3.2.2011 e il
14.9.2015;
- tanto è potuto avvenire non già mediante una qualche manomissione del gruppo di misura, di cui non è infatti dato atto nel verbale allegato alla denuncia che il distributore ha trasmesso alla Procura della Repubblica, ma in quanto, per effetto di un guasto al misuratore, è stato possibile il <
dell'interruttore>> dopo il distacco dell'utenza operato il
3.2.2011.
Ora, pare di assai difficile verificazione che detto <
dell'interruttore>> si sia potuto produrre per un automatismo
7 proprio dell'apparecchio, senza alcun intervento umano;
e sembra del pari piuttosto inverosimile, in ogni caso, che per i circa quattro mesi che la risulta avere atteso, dalla data del Pt_1
distacco alla data in cui si è finalmente attivata per stipulare un nuovo contratto di fornitura, l'attrice e il suo nucleo familiare abbiano puramente e semplicemente accettato di fare a meno di avere energia elettrica nella propria abitazione,
circostanza che dalla , che quivi lamenta il grave disagio Pt_1
che lei e i suoi conviventi hanno sofferto per i quindici giorni che hanno dovuto attendere per il riallaccio dell'utenza dopo la verifica e il conseguente distacco del 14.9.2015, non è affatto allegata.
Tanto autorizza il convincimento che già nell'immediatezza del distacco del 3.2.2011 l'interruttore si sia comunque riarmato:
col che, per quanto possa non essere stata della la mano Pt_1
materialmente intervenuta sull'interruttore o anche ove questo si sia addirittura riarmato motu proprio, certo è che l'attrice,
per sé e per i suoi familiari, ha continuato a beneficiare della somministrazione di energia elettrica nella piena consapevolezza, per quattro mesi almeno, che ciò avveniva senza alcun contratto e dunque del tutto abusivamente, così come esattamente denunciato dalla Controparte_1
Né a questo giudicante - diversamente da quanto opinato dal giudice penale, i cui pronunciamenti non spiegano ad ogni modo effetti di giudicato nella presente causa - pare invero plausibile, per il tempo successivo, che da maggio 2011 a
8 settembre 2015 la non abbia fatto alcun caso alla Pt_1
circostanza che, pur continuando regolarmente a consumare energia elettrica, non riceveva però fatture dal nuovo fornitore col quale credeva di avere stipulato nuovo contratto e non subiva addebiti in suo favore sul proprio conto corrente.
Per inveterata massima della Suprema Corte, <
reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante),
in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia>>,
l'onere della prova della cui ricorrenza grava <
invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa>> (Cass. 14.5.2025 n. 12875 fra le più recenti).
A mente dell'art. 368 c.p. il reato di calunnia è integrato, per ciò che qui interessa, dalla condotta di <
denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra
Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne ... incolpa di un reato taluno che egli sa innocente>>.
L'elemento oggettivo è costituito dal fatto che la falsa notizia di reato sia fornita all'Autorità corredata di tutte le informazioni occorrenti a <
la commissione di un fatto reato a carico del denunciato>>;
l'elemento soggettivo si identifica invece con la
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in capo al denunciante>> (Cass. 10/06/2016 n. 11898).
Ebbene, nella specie, indiscutibile e indiscusso, che la denuncia sporta dalla nei confronti della Controparte_1 Pt_1
il 18.9.2015, con l'allegato verbale di verifica del 14.9.2015,
soddisfi i requisiti di una idonea denuncia a suo carico per il reato di furto di energia elettrica, non risulta affatto, avuto riguardo alle precedenti considerazioni, che essa integri anche l'altrettanto necessario requisito della cosciente volontà, in capo all'addetto del distributore, di attribuire all'attrice il compimento di tale reato nella piena ed assoluta certezza della sua innocenza (v. C.App. Milano 28.1.2021 n. 264), che le circostanze del caso, al momento della presentazione della denuncia, non autorizzavano affatto, più verosimilmente deponendo per contro nel senso di una probabile colpevolezza della denunciata.
Né nella denuncia in parola, al di là della prospettazione della ben possibile < non autorizzata della fornitura>>, sono esposte, a fondamento di tale ipotesi accusatoria, circostanze di fatto non rispondenti al vero.
Discende l'infondatezza, per l'an, di ogni domanda risarcitoria
[... quivi proposta dall'attrice nei confronti della denunciante
. CP_4
Ancora più infondate risultano d'altro canto, sempre sul piano dell'an, le domande di risarcimento avanzate dalla nei Pt_1
confronti della venditrice ora Controparte_2
10 alla quale è imputata la responsabilità non già di avere dato avvio con calunniosa denuncia al procedimento penale nel quale la è poi stata assolta, bensì di avere falsamente Pt_1
comunicato all'Autorità di non avere ricevuto il pagamento dei crediti comunque fondatamente spettantile verso l'attrice per la vicenda oggetto del giudizio, che erano stati invece frattanto integralmente soddisfatti.
Senonché, se è pur vero che la ha Controparte_2
in effetti riferito di non essere stata pagata quando ciò era invece avvenuto già da qualche mese, v'è tuttavia che nessuna rilevanza tale mendace dichiarazione ha avuto ai fini del procedimento penale per effetto del quale la si duole di Pt_1
avere subito danni, in relazione a cui detta dichiarazione non soltanto non ha concorso a darvi origine, ma neppure ha minimamente influito sulla decisione, di piena assoluzione dell'imputata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto sull'attrice, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte da nei confronti della in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e della ora già in Controparte_2 Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede,
respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
11 - rigetta ogni domanda;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di causa in favore delle convenute, che si liquidano, per ciascuna di esse, nella complessiva somma di € 5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 23.9.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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