Sentenza 21 marzo 2007
Massime • 1
Il creditore di una società, che sia danneggiato dalle condotte di appropriazione di un amministratore della società stessa, è legittimato, specie in assenza della dichiarazione di fallimento della società in Italia, alla costituzione di parte civile nei confronti dell'amministratore, imputato del reato di appropriazione indebita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2007, n. 14088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14088 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 21/03/2007
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 350
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO CH - Consigliere - N. 38883/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO RU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, sezione 3 penale, in data 19.5.2006. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vittorio Martusciello, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.
Udito il difensore del ricorrente, Avv. MALATTIA RU Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 16.6.2004, il Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano Veneto dichiarò TO RU responsabile del reato di cui all'art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11, e lo condannò alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione e di Euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni e rifusione delle spese di giudizio a favore delle parti civili DA BB CH e IL S.n.c., pena sospesa subordinatamente al versamento a favore delle parti civili delle somme liquidate entro il 31.10.2004.
Avverso tale provvedimento l'imputato propose impugnazione, ma la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 19.5.2006, respinse il gravame.
Secondo i giudici di merito TO, con abuso delle relazioni d'ufficio conseguenti alla carica di amministratore della Steeiworks Assemling Limited si era appropriato la somma di 400.000 sterline e delle scritture contabili.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1. vizio di motivazione ed omessa assunzione di una prova decisiva in quanto la responsabilità dell'imputato era stata affermata sul solo fatto che egli non avrebbe giustificato i prelievi;
peraltro la sentenza di primo grado (richiamata da quella d'appello) aveva affermato che i documenti prodotti dall'imputato erano un tentativo di giustificare a posteriori i prelievi, ma privi di data certa e prodotti in copia senza attestazione di conformità all'originale, senza considerare che ogni giustificazione non può che essere a posteriori e il giudice non è tenuto a considerare solo documenti di data certa e muniti di autentica notarile;
inoltre sarebbe stato irragionevole che l'imputato commettesse il reato in maniera così malaccorta lasciando tracce a proprio carico;
il Tribunale avrebbe dovuto esaminare il teste RI LO, il quale aveva analizzato e catalogato i documenti prodotti dalla difesa, escludendolo in ragione della tardi vita della lista aggiuntiva nella quale era indicato, benché la stessa fosse stata presentata 7 giorni prima dell'udienza nella quale si era esaurita la fase degli atti introduttivi;
la Corte d'appello non ha ammesso il teste sull'assunto che era già stata sentita sulle stesse circostanza la DE VE (che però altro avrebbe saputo rispetto a LO) e poiché avrebbe dovuto riferire su presunti bonifici bancari, mentre la parte più consistente dei prelievi era avvenuta per contanti (ma tutte le appropriazioni avrebbero dovuto essere provate), le asserite appropriazioni sono state accertate all'ingrosso, trascurando anche le dichiarazioni della persona offesa DA BB, mentre il teste LO nulla poteva sapere dei pagamenti in contanti posto che al suo ufficio pervenivano solo le fatture;
sarebbe illogica l'affermazione della Corte territoriale secondo cui quasi tutti i dipendenti della società hanno testimoniato di ricevere il pagamento delle loro spettanze tramite bonifici o assegni e solo eccezionalmente in contanti, dal momento che sono stati esaminati solo due operai ed uno solo aveva escluso la circostanza, mentre IN aveva ammesso di aver ricevuto contanti forse per un paio di volte, mentre non sono state prese in considerazione le dichiarazioni della teste DE VE e dell'impiegato amministrativo Florian Daniele, il quale ha riferito di anticipi pagati in contanti anche per cifre consistenti;
sarebbe meramente assertiva la risposta data dalla Corte territoriale alle censure mosse nei motivi di appello circa l'attendibilità dei testi EL BB e LO, non certo generiche;
contraddittorio ed illogico sarebbe l'aver ritenuto ininfluenti i rapporti fra la Steelworks e la Cimolai U.K. e non sono state considerate le pezze giustificative prodotte che avrebbero dovuto essere considerati costi e che smentirebbero gli assunti dei giudici di merito (allegati ad una memoria e sulle quali la Corte territoriale non ha pronunziato nè per espungerle ne' per acquisirle al fascicolo); infine il giudice d'appello non avrebbe esercitato i suoi poteri di integrazione probatoria;
2. vizio di motivazione risultante dall'aver dichiarato TO colpevole di essersi appropriato delle scritture contabili della Steelworks Assemling Limited senza motivare sul punto e trascurando i rilievi formulati nei motivi di gravame dove vi erano riferimenti alle dichiarazioni di DA BB, LO e DE VE;
3. erronea applicazione dell'art. 185 cod. pen., in quanto i giudici di merito hanno riconosciuto la legittimazione della IL S.n.c., creditrice della Steelworks Assemling Limited, confondendo la persona offesa con quella danneggiata, il cui danno sarebbe stato peraltro solo indiretto;
in ogni caso non vi è prova che se non vi fosse stata appropriazione indebita di 400.000 sterline la Steelworks Assemling Limited sarebbe riuscita ad adempiere alle obbligazioni;
4. vizio di motivazione e violazione della legge penale in quanto non sarebbe legittimo stabilire un termine, per l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dalla sentenza, anteriore al passaggio in giudicato della sentenza stessa, citando due pronunzie della Corte di cassazione che sarebbero in contrasto con un orientamento consolidato, sicché sarebbe opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite;
in subordine eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 165 cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost. perché in tal modo si violerebbe la presunzione di non colpevolezza prevista fino a sentenza definitiva di condanna, mentre sarebbe irragionevole il termine brevissimo concesso all'imputato per adempiere. Il primo motivo di ricorso è infondato ed in parte proposto per motivi non consentiti in quanto prospetta in realtà censure di merito.
Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "in tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione" (Cass. pen., Sez. 3^, sent. 4700 14/2/1994 dep. 23/4/1994 rv 197497). La sentenza di primo grado (richiamata da quella d'appello) ha affermato che dagli accertamenti bancari era emerso che TO, direttamente o per interposta persona aveva prelevato in contanti L. 791.826.200 sui conti sociali, aveva disposto bonifici in favore delle imprese T.C. di TO B. e RE S.n.c. (delle quali l'imputato era amministratore) per L. 442.279.001, che sui conti della Steelworks erano stati addebitati assegni circolari per circa L. 400,000.000 emessi a favore di vari soggetti, molti dei quali dipendenti delle imprese T.C. di TO B. e RE S.n.c.. Le giustificazioni fornite da TO di aver pagato per contanti i dipendenti sono state ritenute false anzitutto perché in un primo tempo egli, a dire del teste LO, aveva cercato di attribuire alla DAle VE (dipendente della T.C.) la responsabilità degli ammanchi e poi perché solo qualche acconto ai dipendenti era stato pagato in contanti.
Anche i documenti prodotti dalla difesa sono stati giudicati un tentativo di giustificazione falsa costruita a posteriori in ragione dell'iniziale diversa versione fornita dall'imputato al teste LO e della loro genericità ed incompletezza.
A sostegno di tale convincimento il primo giudice ha segnalato che al momento in cui il teste LO si recò presso la T.C. ove ritirò la tutta la documentazione che ivi si trovava, i documenti poi prodotti in giudizio non c'erano.
In ragione della ritenuta falsità dell'allegazione difensiva, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto superflua l'audizione del teste LO, mentre le dichiarazioni della teste DAle VE DE sono state valutate sia pure per escluderne l'attendibilità, tento che il primo giudice ha trasmesso gli atti al P.M. in relazione all'ipotizzata falsa testimonianza della stessa. La decisione appare quindi congruamente giustificata e, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30/11/1999 dep. 31/1/2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^, sent. n. 2436 del 21/12/1993 dep. 25/2/1994, rv 196955). Il secondo motivo di ricorso è infondato poiché, il richiamo nella sentenza di primo grado, alla situazione delle scritture contabili descritta dal teste LO fonda a sufficienza la motivazione della ritenuta appropriazione delle stesse.
Quanto al fatto che, sul punto, il giudice di appello si è limitato a richiamare la sentenza di primo grado, anziché motivare, pur essendovi specifiche censure nei motivi di gravame, va ricordato che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "in tema di motivazione della sentenza di appello, è consentita quella per relationem, con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso: il giudice del gravame non è infatti tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici" (Cass. Sez. 6^ sent. 31080 del 14/6/2004 dep. 15/7/2004 rv 229229). Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Non vi è dubbio che il creditore di una società o di un impresa sia danneggiato dalle condotte di appropriazione di un amministratore o dell'imprenditore, tanto che, nell'ipotesi di bancarotta fraudolenta, la L. Fall., art. 240 pone limiti alla costituzione di parte civile dei singoli creditori, che altrimenti potrebbero costituirsi. Peraltro, questa Corte ha affermato che "la previsione secondo la quale la costituzione di parte civile dei singoli creditori è possibile soltanto se non si sia costituito il curatore (nel fallimento), il commissario giudiziale (nel concordato preventivo e nell'amministrazione controllata) o il commissario liquidatore (nella liquidazione coatta amministrativa), concerne esclusivamente il reato di bancarotta fraudolenta commesso dallo imprenditore commerciale dichiarato fallito o sottoposto alle altre procedure concorsuali. Ne consegue che, qualora si proceda per alcuno dei reati commessi da persona diversa dal fallito, secondo la descrizione contenuta nelle disposizioni di cui alla L. Fall. capo 2^ del titolo 6^, la suddetta limitazione non opera". (Cass. Sez. 5 sent. n. 1727 del 14.10.1987 dep. 11.2.1988 rv 177556).
Per le stesse ragioni non vi sono ostacoli alla costituzione di parte civile del creditore della società nei confronti dell'amministratore della società stessa, imputato di appropriazione indebita, in assenza di fallimento dichiarato in Italia.
Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Può considerarsi ormai consolidato l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo il quale "il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato dal giudice, nel caso la condizione attenga al pagamento di una provvisionale in favore della P.C. costituita, al versamento della somma dovuta entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, atteso che la condanna, nella parte concernente la provvisionale, è immediatamente esecutiva a norma dell'art. 540 c.p.p., comma 2". (Cass. Sez. 1 sent. n. 5568 del 21.1.2004 dep.
11.2.2004 rv 229831. Nello stesso senso v. Cass. Sez. 4 sent. n. 36769 del 9.6.2004 dep. 17.9.2004 rv 229691; Cass. Sez. 2 sent. n. 870 del 3.11.1997 dep. 22.1.1998 rv 210576). Manifestamente infondata è altresì la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 cod. pen. così interpretato in quanto l'adempimento delle obbligazioni civili non soggiace agli stessi limiti conseguenti, quanto all'esecuzione della pena, alla presunzione di non colpevolezza, tanto che delle statuizioni del giudice su tali obbligazioni è prevista la provvisoria esecuzione. Peraltro questa Corte (Cass. Sez. 6 sent. n. 14084 del 31.5.1989 dep. 24.10.1989 rv 182324) aveva ritenuto manifestamente infondata l'analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 cod. pen. per violazione dell'art. 24 Cost..
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2007