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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/11/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 1320/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1320 /2025 R.V.G. promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BOZZI SIMONA FRANCESCA e con domicilio eletto presso il suo studio in VIALE DEI PARTIGIANI n. 137, VI;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Albuzzano (PV), in data 09/06/2007, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune alla
Parte II, Serie A, n. 2, anno 2007;
separati consensualmente con sentenza n. 1381/2023, R.G. 3673/2023 pronunciata dal
Tribunale di Pavia, passata in giudicato il 10.5.2024;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) L'abitazione coniugale sita in Linarolo Piazza DA n. 1 in comune proprietà resta assegnata alla signora che la abiterà unitamente al figlio minore gli Pt_1 Per_1 arredi tutti restano di proprietà della signora Pt_1
pag. 1 di 5 3) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica in Linarolo Piazza
DA n. 1;
4) Il padre vedrà così regolamentato il diritto di frequentare e tenere il figlio con sé:
- In accordo con le esigenze del minore e previo accordo con la signora Pt_1 ogni qualvolta lo riterrà opportuno, tuttavia in caso di mancato accordo dei coniugi con le seguenti modalità
➢ Due fine settimana al mese non consecutivi dal venerdì alle ore 19 fino alla domenica alle ore 22 quando il padre lo riaccompagnerà dalla madre
➢ Tutte le settimane per almeno tre volte alla settimana in concomitanza con gli impegni sportivi del figlio tenuto conto delle esigenze personali e scolastiche di questi
➢ Almeno una volta alla settimana il padre potrà cenare con il minore previo accordo con la madre
➢ Durante le vacanze estive il signor potrà tenere con sé il figlio per almeno due Pt_2
settimane anche non consecutive decorrenti dal 1° al 15 o dal 16 al 30 giugno e/o luglio
e/o agosto e/o settembre di ogni anno concordando preventivamente detto periodo con la signora entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. I coniugi seguiranno in Pt_1 ogni caso il criterio dell'alternanza annuale
➢ Durante le vacanze natalizie e ad anni alterni, trascorrerà il periodo dal 23 Per_1
dicembre mattina al 30 dicembre sera con un genitore e dal giorno 30 dicembre sera al giorno 6 gennaio con l'altro genitore
➢ Durante le vacanze pasquali e ad anni alterni il minore trascorrerà il periodo dal
Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo con l'uno o l'altro genitore
➢ I ponti festivi, infrannuali e/o scolastici seguiranno il calendario abituale
➢ Ciascuno dei genitori comunicherà all'altro la località ove porterà in vacanza il figlio minore trascorrerà in ogni caso, ed indipendentemente dai periodi stabiliti, il giorno del Per_1
compleanno dei genitori con lo stesso
pag. 2 di 5 ➢ Nei giorni di permanenza del figlio con uno dei genitori, il genitore assente avrà diritto di comunicare con il figlio sia telefonicamente che telematicamente almeno una volta al giorno
➢ I genitori si impegnano a comunicare tra di loro in merito alla volontà di condurre il minore all'estero o fuori regione e garantiranno la possibilità che il figlio abbia contatti telefonici o telematici con il genitore assente durante tutto il periodo di permanenza almeno una volta al giorno;
lo stesso criterio verrà adottato qualora la trasferta avvenga nei fine settimana di competenza del padre o della madre
5) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando la cifra mensile di € Per_1
300,00 alla madre rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da gennaio 2026;
6) Le spese straordinarie saranno decise e ripartite al 50% tra i genitori secondo le modalità indicate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia e del quale i coniugi hanno ricevuto copia;
7) Le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale pari ad € 423,93 mensili restano a carico dei coniugi al 50%, fino a che gli stessi non decideranno di porre in vendita
l'immobile;
8) L'assegno unico, diversamente da quanto stabilito nelle condizioni di separazione, sarà percepito dalla signora in ragione dei 2/3 e dal signor in ragione di Pt_1 Pt_2
1/3. Con tale accordo la signora dichiara di rinunciare all'adeguamento ISTAT Pt_1 dovuto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. I coniugi concordano che il rimborso statale erogato per i lavori di ristrutturazione della casa coniugale continuerà ad essere suddiviso al 50% tra i proprietari
9) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
09.4.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
pag. 3 di 5 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (sentenza di separazione n. 1381/2023, R.G. 3673/2023 pronunciata dal Tribunale di Pavia, passata in giudicato il 10.5.2024, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione nel giudizio di separazione, avvenuta in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Albuzzano il giorno 09/06/2007, il cui atto è stato Pt_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune alla Parte II, Serie A,
n. 2, anno 2007;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
pag. 4 di 5 3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 1320/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1320 /2025 R.V.G. promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BOZZI SIMONA FRANCESCA e con domicilio eletto presso il suo studio in VIALE DEI PARTIGIANI n. 137, VI;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Albuzzano (PV), in data 09/06/2007, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune alla
Parte II, Serie A, n. 2, anno 2007;
separati consensualmente con sentenza n. 1381/2023, R.G. 3673/2023 pronunciata dal
Tribunale di Pavia, passata in giudicato il 10.5.2024;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) L'abitazione coniugale sita in Linarolo Piazza DA n. 1 in comune proprietà resta assegnata alla signora che la abiterà unitamente al figlio minore gli Pt_1 Per_1 arredi tutti restano di proprietà della signora Pt_1
pag. 1 di 5 3) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica in Linarolo Piazza
DA n. 1;
4) Il padre vedrà così regolamentato il diritto di frequentare e tenere il figlio con sé:
- In accordo con le esigenze del minore e previo accordo con la signora Pt_1 ogni qualvolta lo riterrà opportuno, tuttavia in caso di mancato accordo dei coniugi con le seguenti modalità
➢ Due fine settimana al mese non consecutivi dal venerdì alle ore 19 fino alla domenica alle ore 22 quando il padre lo riaccompagnerà dalla madre
➢ Tutte le settimane per almeno tre volte alla settimana in concomitanza con gli impegni sportivi del figlio tenuto conto delle esigenze personali e scolastiche di questi
➢ Almeno una volta alla settimana il padre potrà cenare con il minore previo accordo con la madre
➢ Durante le vacanze estive il signor potrà tenere con sé il figlio per almeno due Pt_2
settimane anche non consecutive decorrenti dal 1° al 15 o dal 16 al 30 giugno e/o luglio
e/o agosto e/o settembre di ogni anno concordando preventivamente detto periodo con la signora entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. I coniugi seguiranno in Pt_1 ogni caso il criterio dell'alternanza annuale
➢ Durante le vacanze natalizie e ad anni alterni, trascorrerà il periodo dal 23 Per_1
dicembre mattina al 30 dicembre sera con un genitore e dal giorno 30 dicembre sera al giorno 6 gennaio con l'altro genitore
➢ Durante le vacanze pasquali e ad anni alterni il minore trascorrerà il periodo dal
Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo con l'uno o l'altro genitore
➢ I ponti festivi, infrannuali e/o scolastici seguiranno il calendario abituale
➢ Ciascuno dei genitori comunicherà all'altro la località ove porterà in vacanza il figlio minore trascorrerà in ogni caso, ed indipendentemente dai periodi stabiliti, il giorno del Per_1
compleanno dei genitori con lo stesso
pag. 2 di 5 ➢ Nei giorni di permanenza del figlio con uno dei genitori, il genitore assente avrà diritto di comunicare con il figlio sia telefonicamente che telematicamente almeno una volta al giorno
➢ I genitori si impegnano a comunicare tra di loro in merito alla volontà di condurre il minore all'estero o fuori regione e garantiranno la possibilità che il figlio abbia contatti telefonici o telematici con il genitore assente durante tutto il periodo di permanenza almeno una volta al giorno;
lo stesso criterio verrà adottato qualora la trasferta avvenga nei fine settimana di competenza del padre o della madre
5) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando la cifra mensile di € Per_1
300,00 alla madre rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da gennaio 2026;
6) Le spese straordinarie saranno decise e ripartite al 50% tra i genitori secondo le modalità indicate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia e del quale i coniugi hanno ricevuto copia;
7) Le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale pari ad € 423,93 mensili restano a carico dei coniugi al 50%, fino a che gli stessi non decideranno di porre in vendita
l'immobile;
8) L'assegno unico, diversamente da quanto stabilito nelle condizioni di separazione, sarà percepito dalla signora in ragione dei 2/3 e dal signor in ragione di Pt_1 Pt_2
1/3. Con tale accordo la signora dichiara di rinunciare all'adeguamento ISTAT Pt_1 dovuto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. I coniugi concordano che il rimborso statale erogato per i lavori di ristrutturazione della casa coniugale continuerà ad essere suddiviso al 50% tra i proprietari
9) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
09.4.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
pag. 3 di 5 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (sentenza di separazione n. 1381/2023, R.G. 3673/2023 pronunciata dal Tribunale di Pavia, passata in giudicato il 10.5.2024, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione nel giudizio di separazione, avvenuta in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Albuzzano il giorno 09/06/2007, il cui atto è stato Pt_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune alla Parte II, Serie A,
n. 2, anno 2007;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
pag. 4 di 5 3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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