Sentenza 25 settembre 2013
Massime • 1
I risultati di intercettazioni dichiarate inutilizzabili non sono idonei ad integrare nè "gravi indizi" da porre a fondamento di un nuovo decreto autorizzativo di intercettazioni, nè nuova notizia di reato, in quanto trattasi di prove illegali assunte in violazione del fondamentale diritto dei cittadini alla tutela della propria riservatezza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2013, n. 3154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3154 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 25/09/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1306
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 37944/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OD AT N. IL 19/02/1972;
ZI ALFONSO N. IL 01/01/1956;
avverso la sentenza n. 7034/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 22/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, qualora non venga accolta la sua richiesta di rimissione alle sezioni unite della questione relativa alla utilizzabilità dei decreti autorizzativi di intercettazioni dichiarati inutilizzabili;
Uditi i difensori Avv.ti ARICÒ Giovanni e DELLA MONICA Giuseppe, entrambi per il ricorrente ZI ON.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Napoli ha emesso il 22 febbraio 2012 sentenza nei confronti di:
OD AB detto "Pino" ovvero "Bicicletta":
con sentenza del 23 settembre 2009 il Tribunale di Napoli lo ha condannato alla pena di anni 15 di reclusione per i seguenti reati, riuniti con il vincolo della continuazione:
- capo b) della rubrica (avere preso parte, col ruolo di capo ed organizzatore, ad un'articolata associazione a delinquere finalizzata all'illecita importazione a fini di spaccio di ingenti quantitativi di cocaina dall'Olanda in Italia e segnatamente in Napoli, Verona ed altre località del territorio nazionale a decorrere dall'aprile 2000, con contestazione che, sebbene inizialmente ritenuta con condotta perdurante, è stata ritenuta protrattasi fino al settembre del 2000; l'acquisto della cocaina avveniva in Olanda dallo stabile fornitore AS SE Armando, fungendo da procacciatori in quel paese i sodali OD LE, poi deceduto e EL OR;
la droga veniva poi trasferita in Italia e smistata in diverse parti del paese, sovrintendendo l'imputato alla sua distribuzione nel territorio del napoletano, utilizzando una pluralità di affidabili corrieri, quali i fratelli NT, TI AN, DEL SA NZ, DAMASCATO GE ed altri);
-capo b6) della rubrica (illecita importazione e detenzione a fini di spaccio, in concorso con altri, di sostanza stupefacente tipo cocaina per un quantitativo non accertabile, fatto accertato il 3 maggio del 2000);
-capo b10) della rubrica (illecita importazione e detenzione a fini di spaccio, in concorso con altri, di sostanza stupefacente tipo cocaina in quantitativi non determinabile, accertata il 7 settembre 2000).
Con altra sentenza del 28 gennaio 2010 il Tribunale di Torre Annunziata lo ha condannato alla pena di anni 21 di reclusione per il reato di cui al capo 2) della rubrica (partecipazione, in qualità di promotore ed organizzatore, ad un'associazione a delinquere capeggiata da suo zio ZI ON dedita al commercio di stupefacente tipo cocaina, acquistata in Olanda ed in Germania e trasportata in Italia con auto a doppio fondo da lui fornite al sodalizio, avendo contattato i corrieri per il prelievo della cocaina importata dall'estero con il suo finanziamento;
avendo fornito al sodalizio auto fornite di doppio fondo per il trasporto della cocaina;
avendo provveduto a smistare la droga fra i diversi spacciatori del gruppo, avendo sostenuto economicamente i familiari degli affiliati detenuti, con delimitazione della operatività dell'associazione dagli inizi del 2001 a tutto il 2003) La Corte d'appello di Napoli, riuniti gli appelli da lui proposti avverso dette due sentenze e ravvisata la continuazione solo fra i fatti giudicati dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, di cui sopra, con quelli giudicati dalla Corte d'appello di Salerno con altra sentenza del 16 maggio 2008, irrevocabile il 25 febbraio 2009, ha determinato la pena complessiva in anni 27 di reclusione. Ha invece interamente confermato la pena di anni 15 di reclusione infintagli dal Tribunale di Napoli con la sentenza di cui sopra, rideterminando infine in anni 30 di reclusione la pena complessiva nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 71, 73, 78 ed 80 c.p.. ZI ON:
con la sentenza del 28 gennaio 2010, di cui sopra, il Tribunale di Torre Annunziata lo ha condannato alla pena di anni 25 di reclusione per i reati, riuniti con il vincolo della continuazione, di cui:
-al capo 2) della rubrica (partecipazione, quale promotore ed organizzatore, ad un'associazione a delinquere dedita al commercio di stupefacente tipo cocaina, acquistata in Olanda ed in Germania e trasportata in Italia con auto a doppio fondo da lui fornite al sodalizio, avendo contattato i corrieri per il prelievo della cocaina importata dall'estero con il suo finanziamento;
avendo fornito al sodalizio auto fornite di doppio fondo per il trasporto della cocaina;
avendo provveduto a smistare la droga fra i diversi spacciatori del gruppo, avendo sostenuto economicamente i familiari degli affiliati detenuti, con delimitazione della operatività dell'associazione dagli inizi del 2001 a tutto il 2003);
-al capo 4) della rubrica (illecita acquisto, a fini di importazione in Italia, in concorso con altri, di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente tipo cocaina, reato accertato dal 3 al 5 dicembre 2002);
-al capo 12) della rubrica (altro episodio di illecita detenzione a fini di spaccio, in concorso con altri, di sostanza stupefacente tipo cocaina in quantitativi non meglio precisabili, reato accertato e contestualizzato in Boscoreale nel giugno 2003).
La Corte d'appello di Napoli, dichiarato il non luogo a procedere nei suoi confronti per il reato di cui al capo 4) della rubrica per sussistenza di precedente giudicato, ha ridotto la pena nei suoi confronti ad anni 24 di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
2.La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sussistenza a carico di OD AB degli elementi di colpevolezza ravvisati a suo carico dal Tribunale di Napoli con la sentenza del 23 settembre 2009 per i reati ascrittigli e consistiti:
- quanto all'associazione a delinquere di cui al capo b), dalle sentenze di condanna definitive emesse nei confronti di diversi partecipanti a tale sodalizio, nonché dalle intercettazioni telefoniche eseguite sulle utenze olandesi in uso a OD LE, zio dell'odierno ricorrente ed a EL OR;
ad essi il ricorrente si rivolgeva utilizzando normalmente telefoni pubblici ubicati nel Comune di Boscoreale, dove il ricorrente risiedeva o nelle vicinanze di detto Comune;
egli si rivolgeva a OD LE chiamandolo zio ed al EL qualificandosi come DI, accertato essere uno dei suoi denominativi;
- quanto al reato di cui al capo b6), concernente l'acquisto di una quantità non accertata di cocaina, fornitagli da suo zio OD LE e trasportata dal corriere NT GE, dalla condanna definitiva per detto reato riportata da quest'ultimo, nonché dalle numerose intercettazioni telefoniche, che avevano accompagnato l'intero svolgimento dell'operazione;
-quanto al reato di cui al capo b10), concernente un'importazione di un quantitativo non accertato di cocaina fornita all'imputato da AS SE Armando, con l'intermediazione di EL OR ed il trasporto effettuato da NT GE, dalla condanna definitiva inflitta per detto reato a NT GE ed a AS SE Alberto, nonché dalle numerose intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza in uso al sodale IN Santo e sulle utenze olandesi in uso a EL OR ed al AS, che avevano consentito di seguire le fasi salienti dell'intera operazione criminosa.
3.La Corte d'appello di Napoli ha inoltre confermato la sussistenza a carico di entrambi gli imputati dei gravi elementi di colpevolezza ritenuti dal Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza del 28 gennaio 2010 per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al commercio di stupefacenti, nonché per il reato di cui al capo 12) della rubrica a carico del solo ZI, elementi di colpevolezza consistiti principalmente nelle concordi deposizioni rese dagli ufficiali di p.g. escussi, quali l'ispettore capo STORACE Valentino, l'ispettore capo RUSSO Giorgio ed i marescialli dei carabinieri VENTURA, BUONOMANO e PALMIERI;
nelle dichiarazioni rese dal pentito RO AV e dal testimone assistito DI FO AL, suffragate da numerosi riscontri individualizzanti, costituiti da 24 intercettazioni telefoniche ed ambientali, specificamente ed analiticamente esaminate e, per il OD, nella sua condanna definitiva quale mandante di due importazioni di cocaina, avvenute dall'Olanda nel novembre e dicembre 2002.
4. Avverso detta sentenza della Corte d'appello di Napoli ricorrono per cassazione OD AB ed ZI ON, il primo per il tramite dei suoi due difensori avv.ti PECORARO GE ed MORRÀ AN, il secondo sia personalmente che per il tramite dei suoi due difensori avv.ti PECORARO GE e ARICO Giovanni".
5. OD AB per il tramite dell'avv. GE PECORARO formula sette doglianze:
1) - quanto alla sentenza del Tribunale di Napoli del 23 settembre 2009, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e motivazione carente ed illogica, in quanto la sua partecipazione ad un'associazione intesa allo spaccio di stupefacenti era stata ritenuta sulla sola base di due reati scopo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commessi nel maggio e settembre del 2000
avvalendosi di fornitori diversi;
fra i due episodi non era rinvenibile quella continuità dei traffici illeciti tale da radicare nei suoi confronti la pretesa "affectio societatis", avendo egli agito in termini di assoluta autorefenzialità, tenuto conto della capacità dei fornitori olandesi di interagire autonomamente con diversi acquirenti.
L'altro elemento, costituito dalle numerose intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza estera in uso al coimputato e zio OD LE, era fondato sull'essere stato egli individuato come interlocutore di quest'ultimo per averlo chiamato "zio"; ma con detto appellativo OD LE era stato chiamato in numerose coeve altre conversazioni, alle quali egli non aveva preso parte;
neppure poteva ritenersi decisivo l'averlo il maresciallo dei carabinieri SACCHINI identificato come l'interlocutore delle telefonate anzidette dal timbro di voce, in quanto la sua voce non era stata mai ascoltata in presa diretta.
Era stato poi accertato che la telefonata n. 118, intercettata il 30 aprile 2000, non era a lui riconducibile;
ciò nonostante gli erano state attribuite altre due telefonate captate in quello stesso giorno, la n. 119 e la n. 122, pur avendo esse un denominatore comune ed essendo in contiguità logica con la prima.
Non era poi valido il riscontro costituito dall'essere stata intercettata una vettura intestata a NT AN presso il valico autostradale del Brennero, in quanto non erano emersi dati dai quali poter desumere che il NT avesse acquistato la cocaina operando alle sue dipendenze, essendo da ritenere invece che il NT avesse agito in prima persona;
era poi una mera deduzione investigativa l'avere ritenuto che l'appellativo "DI" fosse riferibile alla sua persona.
Le telefonate a lui riferite non provenivano poi solo da cabine pubbliche ubicate nel territorio di Boscoreale, ma anche da territori lontani dalla provincia di Napoli, si che non era valido l'indizio costituito dal provenire esse dal medesimo contesto territoriale;
2) - sempre con riferimento alla sentenza del Tribunale di Napoli del 23 settembre 2009, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e motivazione carente e manifestamente illogica circa la sussistenza dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, concernente il ruolo di vertice attribuitogli nell'ambito del sodalizio ravvisato, atteso che ciascuno degli acquirenti della cocaina aveva contattato i fornitori olandesi in piena autonomia;
inoltre l'atteggiamento remissivo da lui tenuto nei confronti del coimputato EL, al quale aveva fatto immediatamente pervenire l'importo di danaro chiesto a titolo di compensazione per un precedente finanziamento ricevuto, era incompatibile con il preteso ruolo apicale ascrittogli nell'organizzazione in parola;
del resto per nessuno dei due reati fine gli era contestata l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 2, aver cioè promosso ed organizzato le contestate importazioni di cocaina;
3) - quanto alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 28 gennaio 2010, erronea applicazione della legge penale e motivazione carente e manifestamente illogica per non essere stata ritenuta l'associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti, giudicata con detta sentenza, identica a quella giudicata dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza riformata dalla Corte d'appello di Salerno e divenuta irrevocabile il 25 febbraio 2009, non sussistendo la pretesa sua diversità dei ruoli, atteso che la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore aveva inglobato nel sodalizio criminoso ipotizzato anche il gruppo associativo giudicato dal Tribunale di Torre Annunziata;
inoltre neppure poteva far propendere per la dedotta diversità la parziale diversità dei partecipanti ai due sodalizi criminosi, ciò essendo compatibile con la ritenuta medesimezza del fatto ex art. 649 c.p.p.. Le due imputazioni erano assolutamente sovrapponibili, in quanto nella sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore il ruolo ascrittogli era stato quello di essersi procacciato la cocaina da smistare nel territorio campano e cioè Scafati e Comuni limitrofi, fra cui vi era anche Boscoreale;
nella sentenza del Tribunale di Torre Annunziata lo stupefacente era stato indicato come da smistare in Boscoreale e Comuni limitrofi, fra i quali era ricompreso anche il Comune di Scafati;
in entrambe le sentenze lo stupefacente era stato indicato come acquisito tramite gli stessi canali olandesi e comunque esteri;
vi era corrispondenza quanto ai corrieri adoperati in entrambi i casi per il trasporto di stupefacente;
identiche nei due processi le fonti di prova utilizzate;
identico il momento realizzativo della condotta illecita, in quanto la partecipazione all'associazione giudicata dal Tribunale di Nocera Inferiore era stata ritenuta da lui commessa fra il gennaio ed il giugno 2003, mentre la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata aveva avuto ad oggetto un'associazione criminosa protrattasi fra gli inizi del 2001 fino a tutto il 2003.
Inoltre con la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore egli era stato ritenuto non solo come partecipante al gruppo scafatese, ma anche elemento di collegamento con altro gruppo associato napoletano denominato ZI, dovendosi pertanto ritenere l'imputazione associativa salernitana/scafatese, giudicata dal Tribunale di Nocera Inferiore, parte integrante di quella giudicata dal Tribunale di Torre Annunziata, essendo in quest'ultima da ritenere compresa anche la prima.
La condotta giudicata dal Tribunale di Torre Annunziata doveva pertanto ritenere aver assorbita anche quella giudicata dal Tribunale di Nocera Inferiore;
4) - sempre con riferimento alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 28 gennaio 2010, inosservanza di norme processuali e difetto di motivazione per non essere state trascritte le conversazioni ambientali n. 2483 del 30 agosto 2002; n. 5450 del 7 dicembre 2002; n. 5572 del 10 dicembre 2002 e n. 5592 del 10 dicembre 2002 e per non essere state inoltre mai acquisiti i brogliacci relativi;
ed invero la prima di dette captazioni era stata ritenuta dalla Corte territoriale per desumere il suo ruolo di persona addetta a procurare le auto sulle quali caricare lo stupefacente;
e ciò sebbene la questione fosse stata sollevata dal suo difensore con memoria integrativa depositata innanzi alla Corte d'appello di Napoli all'udienza del 22 febbraio 2012;
5) - sempre con riferimento alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 28 gennaio 2010, erronea applicazione della legge penale e motivazione carente ed illogica, in quanto la stessa non aveva individuato le condotte tipiche a lui ascrivibili e funzionali alla vita dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ipotizzata a suo carico, non essendo sufficiente allo scopo l'averlo ritenuto partecipe di due episodi di importazione di cocaina del novembre e dicembre 2002, atteso che, nell'intervallo intercorso fra i due anzidetti episodi, solo in tre occasioni era stato citato da terze persone nel corso di intercettazioni telefoniche;
inoltre non erano convincenti le propalazioni fatte dal collaboratore di giustizia RO AV, le quali avrebbero dovuto essere valutate nella loro oggettività e non strumentalizzate nella loro portata letterale;
occorreva invero tener conto della carcerazione preventiva da lui sofferta dal marzo 2003 al febbraio- marzo 2004; neppure erano significative le propalazioni fatte dal collaborante DI FO AL, da lui conosciuto nel carcere di Fuorni;
erano stati indebitamente moltiplicati i suoi interventi (fornire, smistare, foraggiare), nulla essendo stato riferito in ordine alla continuità e stabilità di detti comportamenti, non essendo state fornite risposte esaustive alle sue obiezioni difensive;
6) - sempre con riferimento alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 28 gennaio 2010, motivazione carente, contraddittoria ed illogica circa la sussistenza a suo carico dell'aggravante di essere stato capo o promotore dell'associazione a delinquere intesa allo spaccio di stupefacenti ipotizzata a suo carico col nome di ZI;
invero nella sentenza emessa a suo carico dal Tribunale di Nocera Inferiore non gli erano stati attribuiti compiti di direzione ed organizzazione;
l'organizzazione inoltre aveva continuato ad esistere anche in sua assenza, dopo il suo arresto avvenuto nel marzo 2003; la sua mansione di committente della cocaina in nome e per conto di suo zio ZI ON non poteva giustificare la contestata aggravante, essendo stato egli privo di ogni autonomia decisionale;
7) - sempre con riferimento alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 28 gennaio 2010, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e motivazione carente ed illogica per il mancato riconoscimento della continuazione con la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 192/07, richiesta quest'ultima da lui formulata in via subordinata, trattandosi di attività criminosa svolta dal gennaio 2001 al 2004 e non essendo revocabile in dubbio l'unicità del disegno criminoso, avendo egli fornito cocaina lungo l'asse Olanda, Boscoreale, Scafati, Napoli ed altre località italiane e straniere, essendo identica la componente soggettiva e sovrapponibili nel tempo le due vicende, atteso che il periodo di operatività dei fatti giudicati con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata era stato ritenuto perdurante dal 2000 in avanti, mentre i fatti giudicati con la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore erano stati ritenuti come svoltisi dalla metà del 2001 fino al 2003. 6. OD AB per il tramite dell'avv. MORRÀ AN, con un unico ed articolato motivo, deduce difetto assoluto di motivazione nella parte in cui era stato escluso che l'associazione a delinquere dedita al commercio di stupefacenti giudicata dal Tribunale di Torre Annunziata si identificasse con il medesimo sodalizio giudicato dal Tribunale di Nocera Inferiore;
e la diversità dei due sodalizi era stata affermata in quanto quella giudicata dal Tribunale di Torre Annunziata aveva sede in Boscoreale, mentre quella giudicata dal Tribunale di Nocera Inferiore aveva sede in Scafati;
era stato tuttavia accertato che, nell'ambito del sodalizio di Scafati, egli aveva assunto il ruolo di stabile fornitore di cocaina per conto del gruppo di Boscoreale, nella cui organizzazione il suo ruolo sarebbe stato più rilevante;
era quindi evidente che il sodalizio di Scafati faceva parte del più ampio sodalizio di Boscoreale, si che il Tribunale di Torre Annunziata aveva violato il principio del "ne bis in idem", atteso che l'unica organizzazione criminale di cui egli aveva fatto parte era composta da vari gruppi operanti in un vasto territorio nazionale ed estero.
Il principio del ne bis in idem era stato violato anche con riferimento alla sentenza del Tribunale di Napoli del 23 settembre 2009, avendo quest'ultima giudicato i medesimi fatti giudicati dal Tribunale di Nocera Inferiore, trattandosi della medesima attività di importazione di cocaina dall'Olanda in Italia dall'aprile 2000 fino al 1 aprile 2003.
In via subordinata lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di motivare il rigetto della richiesta da lui formulata in appello, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'istituto della continuazione anche con riferimento ai fatti giudicati con la sentenza del Tribunale di Napoli da ultimo citata, con riferimento ai quali la Corte territoriale si era limitata a confermare la pena di anni 15 di reclusione.
Carenza di motivazione era ravvisabile anche nella parte in cui gli erano state negate le attenuanti generiche, avendo fatto unicamente riferimento alla sua personalità criminale, per essere stato egli già gravato da un precedente specifico ed all'assoluta gravità dei fatti giudicati;
invero la discrezionalità del giudice non poteva tradursi in arbitrio.
7. ZI ON, che ha appellato unicamente la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torre Annunziata, formula personalmente due censure:
1) - violazione di legge, per avere la sentenza impugnata escluso la rilevata violazione del principio di cui all'art. 414 c.p.p., secondo il quale, dopo l'archiviazione, le indagini potevano essere riprese dal P.M. solo dietro autorizzazione del giudice, determinando l'archiviazione una preclusione endoprocessuale all'agire del P.M., tale da inibirgli l'esercizio dell'azione penale;
2) - motivazione manifestamente illogica della sentenza impugnata, avendo essa ritenuto di identificarlo con l'appellativo "zio", viceversa usato per identificare un altro sodale, IN RM, nei cui confronti era stata emessa sentenza definitiva di condanna;
avendo inoltre ritenuto non provata la data di arresto del sodale ZO RM, mentre invece dalla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, acquisita agli atti, era emerso che il suo arresto era avvenuto in Olanda nell'ottobre 2002; ciò al solo fine di non screditare le dichiarazioni del collaborante RO. La sentenza impugnata infine erroneamente aveva confermato la valenza a lui sfavorevole dell'intercettazione n. 5625 dell'11 dicembre 2002, avente ad oggetto una telefonata intercorsa fra il collaborante RO ed il PA, in quanto non sussisteva il rilevato errore materiale in cui sarebbero incorsi i periti fonici, consistito nell'avere essi invertito gli identificativi dei due interlocutori.
8. ZI ON per il tramite dell'avv. PECORARO GE formula cinque censure:
1) - inosservanza di norme processuali e motivazione carente e manifestamente illogica in relazione all'efficacia preclusiva dell'art. 414 c.p.p., in quanto la sua posizione era stata già archiviata per il medesimo delitto associativo per cui si procedeva nell'ambito di un diverso procedimento iscritto dalla Procura della Repubblica di Napoli ed avente ad oggetto un'ipotesi associativa palesemente affine a quella per cui era stato condannato sia sotto l'aspetto oggettivo sia sotto l'aspetto soggettivo;
e la motivazione addotta dalla sentenza impugnata per ritenere che fra le due ipotesi associative non fosse ravvisabile alcun collegamento era insufficiente e contraddittoria, in quanto in entrambe le ipotesi il titolo di reato era identico (del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) ed era altresì identica l'operatività temporale, in entrambi i casi da collocare fra il 2002 ed il 2003; inoltre la parziale non corrispondenza dei soggetti coinvolti, addotta per escludere l'identità fra le due ipotesi criminose, non era significativa, trattandosi di un'associazione a carattere transnazionale, cui avevano partecipato decine di persone, essendo rimasti identici il nucleo centrale degli imputati, i loro reciproci rapporti e le modalità operative.
Stante quindi l'identità del fenomeno associativo, il P.M. non avrebbe potuto esperire azione penale, per non avere egli proposto al G.I.P. domanda di riapertura delle indagini;
2) - inosservanza di norme processuali e motivazione carente e manifestamente illogica in relazione alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.
Era ravvisabile nella specie una inutilizzabilità derivata, in quanto il Tribunale del riesame aveva dichiarato inutilizzabili le conversazioni captate in base ai decreti del G.I.P. n.ri 1218/02 e 350/02.
La sentenza impugnata aveva ritenuto che le risultanze di intercettazioni inutilizzabili fossero pur sempre utilizzabili come indizi al fine di giustificare nuove attività captative;
il che non era condivisibile, in quanto il successivo decreto autorizzativo di intercettazioni intanto poteva ritenersi valido in quanto fosse stato autonomo rispetto a quello accertato essere invalido;
al contrario, nella specie, il decreto successivo non poteva considerarsi autonomo, per essere stato esso fondato su materiale inutilizzabile. In caso contrario sarebbe stata ravvisabile violazione degli artt. 3 e 15 Cost., in quanto se una conversazione inutilizzabile fosse stata ritenuta utilizzabile in un decreto autorizzativo ex art. 267 c.p.p., sarebbe stata determinata una irragionevole discriminazione fra diverse fasi processuali;
era poi da escludere la sussistenza di una pretesa autonomia dei decreti autorizzativi emessi in epoca successiva, in quanto le intercettazioni illegittime erano da ritenere giuridicamente inutilizzabili, fisicamente eliminate ed assolutamente inidonee a produrre alcun tipo di effetto. Le conversazioni intercettate erano poi inutilizzabili anche perché i decreti esecutivi del P.M. erano carenti di motivazione in ordine alle ragioni di urgenza e di indisponibilità degli impianti installati presso la procura, che legittimavano l'utilizzo di apparecchiature esterne;
ed il P.M. aveva emesso nella specie un decreto integrativo postumo, con il quale aveva ravvisato la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3; la sentenza impugnata non aveva tenuto in alcun conto delle proprie argomentazioni, con le quali era stato ritenuto inidoneo detto decreto integrativo postumo a sanare una lacuna originaria, essendo da ritenere possibile detta integrazione solo se fosse intervenuta prima dell'esecuzione delle operazioni captative;
3) - motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica circa la ritenuta attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia RO AV, tenuto conto dei motivi di astio che il medesimo aveva nei suoi confronti e delle incongruenze del suo racconto.
I motivi di astio erano stati ricondotti a due precisi episodi, di cui uno consistito nel mancato suo intervento nell'ambito di una vicenda estorsiva in favore di uno zio del collaborante;
un altro consistito nell'aggressione fisica del AM da parte sua, per avere il RO sparlato della moglie di una persona a lui vicina, episodi da lui esplicitamente rievocati nel corso di un altro processo svoltosi innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore e sui quali la sentenza impugnata aveva omesso di motivare, essendosi essa limitata ad evidenziare i pretesi contrasti che, in ordine alla personale avversione fra lui ed il RO, sarebbero emersi fra le sue dichiarazioni e quelle rese dai testi escussi, avendo ritenuto inverosimili per vari e contraddittori motivi le dichiarazioni rese da questi ultimi ed avendo viceversa ritenuto di giustificare le incertezze e le divergenze riscontrate nel narrato del RO, in tal modo avendo soppesato in modo diverso la versione difensiva e quella accusatoria.
Il narrato del collaborante RO era oggettivamente inattendibile, con specifico riferimento al primo viaggio in Olanda asseritamente svolto dal collaborante alla fine di novembre del 2002, avendo raccontato con modalità di volta in volta differenti gli incontri avuti con lui per la consegna della droga con versamento di danaro contante ed avendo la sentenza impugnata giustificato le contraddizioni in cui era caduto il collaborante, avendo ritenuto che il medesimo avesse confuso, dato il tempo trascorso, fra il primo ed il secondo viaggio da lui effettuato in Olanda per l'acquisto della cocaina a distanza di pochi giorni (novembre e dicembre 2002);
4) - motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica circa la ritenuta attendibilità estrinseca del collaboratore RO AV, atteso che le intercettazioni telefoniche ed ambientali avevano più volte smentito la veridicità di quanto da lui dichiarato, con specifico riferimento al coinvolgimento di ZO RM, che il collaborante aveva dichiarato di avere incontrato in Olanda in entrambi i viaggi da lui effettuati;
al contrario TZO si trovava all'epoca ristretto in carcere, siccome tratto in arresto il 28 ottobre 2002, come del resto emerso anche nel corso del dibattimento svoltosi innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore. Anche le conversazioni intercettate non avevano riscontrato il racconto del RO;
in particolare nella conversazione n. 5625 dell'11 dicembre 2002 intercorsa fra il RO ed il PA la sentenza impugnata, pur di far ritenere riscontrata la versione dei fatti del collaborante RO, aveva invertito gli interlocutori ed aveva cioè fatto dire al RO quello che dalla perizia fonica era stato affermato dal PA, avere cioè egli effettuato i due viaggi in Olanda per rifornirsi di cocaina, atteso che, in tal modo, sarebbe venuto meno uno dei principali elementi di accusa nei suoi confronti.
Era dunque impossibile ritenere riscontrate le deposizioni del RO dalle conversazioni intercettate;
ed il ricorrente ha illustrato con dovizia di particolari le varie incongruenze rilevabili in alcune di dette intercettazioni, con particolare riferimento all'impossibilità di individuare in modo certo esso ricorrente come lo zio, essendo stati aggiunti particolari incompatibili con la sua persona;
era stato allora illogicamente ritenuto che, sebbene con l'appellativo di "zio" fossero state indicate anche altre persone, nei casi specifici con detto appellativo era stato fatto sicuramente riferimento alla sua persona;
5) - violazione di legge e motivazione carente, contraddittoria ed illogica in relazione all'alibi da lui fornito, avendo egli provato che, in prossimità delle date in cui era stato ritenuto presente in Olanda, egli era ricoverato al secondo policlinico di Napoli per accertamenti, avendo la sentenza impugnata ritenuto, sulla base di quanto accertato dalla sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, che si trattasse di un alibi palesemente falso, mentre al contrario tale ultima sentenza aveva parlato solo di alibi non sufficientemente provato.
9. ZI ON per il tramite dell'avv. ARICÒ Giovanni deduce tre doglianze:
1) - violazione di legge e motivazione illogica nella parte in cui era stata rigettata l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 414 c.p.p.. Nella specie la fattispecie associativa contestata nei due procedimenti era identica ai sensi dell'art. 649 c.p.p., siccome connotata da identità oggettiva e soggettiva, atteso che molti dei soggetti indagati nel procedimento archiviato erano i medesimi indicati come partecipi del sodalizio criminoso contestato nella presente sede;
il tempo di commissione dei due reati era sostanzialmente identico;
erano poi identici i luoghi di operatività del sodalizio criminoso;
nel procedimento archiviato era stato fatto riferimento al sequestro di 30 kg. di cocaina ed all'arresto dei sodali DAMASCATO GE e Giorgio e IN KA;
ed anche la sentenza impugnata aveva fatto riferimento ai medesimi fatti per inferirne la sussistenza dell'associazione a delinquere e la partecipazione ai fatti del collaboratore RO. Non era poi condivisibile l'assunto della sentenza impugnata, secondo cui non era ipotizzabile l'identità fra le due contestazioni associative per la non perfetta identità soggettiva dei sodali, atteso che un'associazione a delinquere, che aveva operato in un rilevante arco temporale, ben poteva soggiacere a cambiamenti soggettivi e di modalità operative, da ritenere inidonei ad immutarne il nucleo centrale;
ed anche nel procedimento archiviato egli era stato ritenuto come sovraordinato gerarchicamente agli altri sodali, si che sussisteva una sostanziale identità fra le due ipotesi associative;
2) - erronea applicazione di legge e motivazione carente e contraddittoria, circa la mancata declaratoria di nullità dei decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche, siccome fondati su intercettazioni già dichiarate inutilizzabili. Invero l'uso di un atto a contenuto probatorio dichiarato inutilizzabile comportava la mancanza assoluta di motivazione dell'apparato argomentativo del provvedimento fondato sulla prova inutilizzabile, in quanto una prova inutilizzabile era da ritenere inesistente ai fini processuali;
non poteva ritenersi coerente con il sistema affermare la legittimità del ricorso a prove inutilizzabili in ragione del principio di autonomia dei singoli decreti autorizzativi delle intercettazioni, si che la motivazione basata su prove inutilizzabile era da ritenere del tutto inesistente e quindi mancante, con conseguente nullità del decreto autorizzativo, quale prevista dall'art. 267 c.p.p.; il che nella specie era particolarmente rilevate, in quanto le captazioni telefoniche ed ambientali avevano formato gli indispensabili riscontri estrinseci alle dichiarazione rese dal collaborante RO;
3) - vizio di motivazione e violazione di legge circa il ruolo apicale svolto dall'ZI nell'associazione criminosa ipotizzata, con particolare riferimento alla sua identificazione nel soggetto chiamato "zio" ed evocato in molte captazioni;
l'indizio era inadeguato ex art. 192 c.p.p., commi 2 e 3; in particolare nella captazione ambientale del 1 agosto 2002, effettuata sulla vettura del PA, i due conversanti avevano fatto riferimento ad un fantomatico "zio" in quel momento detenuto, che svolgeva un ruolo apicale in seno all'organizzazione, persona che non poteva essere identificata nella sua persona, essendo egli all'epoca non detenuto;
erano pertanto inadeguati i riscontri estrinseci alle propalazioni del RO.
10. Con memoria depositata il 9 settembre 2013, ZI ON ha personalmente reiterato la censura relativa alla motivazione illogica ed al travisamento delle fonti di prova, riferita alla valorizzazione a suo carico di alcune conversazioni intercettate, con specifico riferimento a quelle recanti numeri 4529 e 4532 entrambe del 30 ottobre 2002; con riguardo ad esse l'ispettore di polizia RUSSO Giorgio, dopo un'iniziale incertezza, aveva dichiarato che uno degli interlocutori era VI GE;
il che era stato ritenuto credibile dalla Corte territoriale, senza avere tenuto conto delle modalità incerte con le quali l'ispettore RUSSO aveva inizialmente effettuato detta identificazione. Quanto poi alla conversazione n. 5625 dell'11 dicembre 2002, la determinazione adottata dalla sentenza impugnata, avente ad oggetto la correzione dell'esito della perizia trascrittiva, era da ritenere un vero e proprio travisamento della prova;
la disposta inversione fra "uomo 1" ed "uomo 2" aveva leso il suo diritto di difesa, non essendogli stata fornita alcuna possibilità di interloquire in ordine alla correzione anzidetta;
sarebbe stato necessario invero convocare nuovamente il perito fonico e chiarire i fatti nel rispetto del contraddittorio. 11. Con memoria depositata il 9 settembre 2013, ZI ON, questa volta per il tramite dell'avv. ARICÒ Giovanni, ha ulteriormente dedotto motivazione illogica e travisamento della prova, con riferimento al contenuto delle intercettazioni, sulle quali si era fondata l'affermazione della sua penale responsabilità. La Corte territoriale l'aveva più volte identificato come lo "zio"; il che era stato tuttavia smentito da altri elementi acquisiti agli atti.
Invero nella conversazione n. 2990 del 14 settembre 2002, intercorsa fra i sodali PA AN, DAMASCATO GE e tale SI, la Corte territoriale aveva ritenuto che con l'appellativo "zio" i colloquianti si fossero riferiti ad esso ricorrente;
il che era in contrasto con una sentenza emessa il 15 ottobre 2007 dal G.U.P. di Napoli nei confronti di IN RM, con la quale, facendosi riferimento alla medesima conversazione, era stato ritenuto che con il termine "zio" era stato fatto riferimento ad IN RM;
e per riferirsi ad esso ricorrente era stato usato il termine "ON".
Era quindi illogica la valutazione delle intercettazioni fatta propria dall'impugnata sentenza, con conseguente carenza di riscontri obiettivi alle propalazioni fatte dal pentito RO AV. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, ZI ON ha impugnato innanzi alla Corte d'Appello di Napoli unicamente la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torre Annunziata in data 28 gennaio 2010. Con riferimento a tale impugnazione, va preliminarmente esaminato, per motivi di priorità logica e giuridica, la seconda doglianza da lui formulata per il tramite dell'avv. PECORARO e reiterata per il tramite dell'avv. ARICÒ (motivo sub 2^).
2. Con esse l'ZI lamenta erronea applicazione della legge processuale, in quanto le intercettazioni telefoniche, indicate dalla sentenza impugnata come valido riscontro oggettivo individualizzante alle propalazioni del pentito RO AV, erano state utilizzate in modo illegittimo, non essendo infatti contestato che i relativi decreti autorizzativi, di cui all'art. 267 c.p.p., erano fondati su intercettazioni già dichiarate inutilizzabili dal Tribunale del riesame di Napoli ai sensi dell'art. 271 c.p.p.. 3. La Corte territoriale (cfr. pagg. 28 e 29) ha ritenuto che le intercettazioni inutilizzabili, pur essendo inidonee da sole a costituire un mezzo di prova, potessero pur sempre rappresentare una notizia di reato, ossia potessero pur sempre essere valutati quali "gravi indizi" da porre a fondamento di un nuovo decreto autorizzativo di intercettazioni, da ritenersi autonomo rispetto ai precedenti decreti inutilizzabili e non affetto da alcuna inutilizzabilità derivata.
4. Non si condivide quanto sul punto ritenuto dalla sentenza impugnata, atteso che i decreti intercettativi dichiarati inutilizzabili sono da ritenere illegali e, come tali, esclusi ed espunti in modo definitivo dal mondo del diritto e non sono pertanto idonei ad assumere alcuna ulteriore valenza processuale, si da non esserne consentito un qualsiasi loro recupero e da non potere più fungere quale valida piattaforma, su cui fondare ulteriori ipotesi accusatorie, ne' a livello di indizi di colpevolezza, ne' a livello di notizia di reato, in quanto, in tal modo, essi verrebbero pur sempre ad essere in qualche modo utilizzati;
il che costituirebbe un'inaccettabile ed irragionevole smentita alla qualifica di inutilizzabilità in precedenza ad essi riconosciuta, siccome costituenti prove illegali assunte in violazione del fondamentale diritto dei cittadini alla tutela della propria sfera di riservatezza, presidiato, come valore fondamentale della persona, dall'art. 15 Cost.. Il Collegio è ben consapevole che quanto in precedenza affermato si pone in contrasto con alcune pronunce di questa Corte, fra le quali quella citata dalla sentenza impugnata a pag. 29; ritiene tuttavia di dovere confermare il proprio orientamento, siccome maggiormente aderente ai principi di recente espressi in materia dalla giurisprudenza delle SS.UU. di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 13426 del 25/3/2010, Cagnazzo ed altri, Rv.246271), le cui affermazioni, sebbene riferite al tema di decreti intercettativi ritenuti utilizzabili nel procedimento di prevenzione, pur essendo stati dichiarati inutilizzabili nell'ambito del processo penale, ben possono essere ritenute applicabili e valide, con riferimento alla specifica questione trattata nella presente sede.
5. L'accoglimento dei motivi di ricorso di cui sopra assorbe tutti i restanti motivi di ricorso proposti da ZI ON.
6. Quanto ritenuto dal Collegio in ordine alle statuizioni adottate dalla Corte d'appello di Napoli nei confronti della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata emessa il 28 gennaio 2010 nei confronti dell'ZI vale anche con riferimento a quanto disposto dalla Corte d'appello di Napoli nei confronti della medesima sentenza del Tribunale di Torre Annunziata emessa nei confronti dell'altro ricorrente OD AB, dovendosi estendere anche a favore di quest'ultimo le considerazioni svolte circa l'illegittima utilizzazione di decreti intercettativi in precedenza dichiarati inutilizzabili e costituenti l'unico riscontro obiettivo ed individualizzante alle propalazione fatte dal pentito RO AV.
Trattasi invero di declaratoria di nullità per sua natura idonea a travolgere tutto quanto dalla medesima sentenza del Tribunale di Torre Annunziata altresì disposto nei confronti del coimputato OD, pur non avendo quest'ultimo sollevato alcuna specifica doglianza sul punto.
Va pertanto annullata con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli anche con riferimento a quanto dalla medesima statuito in ordine alla sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Torre Annunziata in data 28 gennaio 2010 nei confronti di OD AB, dovendosi ritenere assorbiti tutti i motivi di ricorso da lui proposti, riferibili all'anzidetta sentenza di primo grado.
7. Restano pertanto da trattare i motivi di ricorso con cui OD AB ha impugnato le statuizioni adottate dalla Corte d'appello di Napoli nei confronti della sentenza emessa nei suoi confronti in primo grado dal Tribunale di Napoli il 23 settembre 2009. 8. È infondato il primo motivo di ricorso proposto dal OD per il tramite dell'avv. PECORARO.
Con esso il ricorrente lamenta l'insufficienza degli elementi di colpevolezza posti a suo carico per ritenerlo partecipe dell'associazione a delinquere dedita al commercio di stupefacenti, di cui al capo b) della rubrica attiva dall'aprile del 2000 e con condotta perdurante.
Va al contrario ritenuto che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di validi elementi di colpevolezza a suo carico, tali da farlo individuare come partecipe all'associazione criminosa di cui sopra con ruolo apicale;
e le censure formulate al riguardo dal ricorrente consistono in mere e generiche contestazioni degli elementi ravvisati a suo carico. Questa Corte invero, in considerazione della giurisdizione di legittimità svolta, può solo verificare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni, che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro probatorio emerso a carico del ricorrente, si da affermarne la penale responsabilità.
Pertanto il metodo di valutazione è quello indicato dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), avendo esso ad oggetto la motivazione dell'atto impugnato, onde accertare che essa sussista e non sia ne' manifestamente illogica, ne' contraddittoria (cfr., in termini, Cass. SS. UU. 22.3.2000 n. 11; Cass. 4^ 8.6.07 n. 22500). Tanto premesso, si rileva che la sentenza impugnata ha innanzitutto rilevato come la sussistenza dell'associazione a delinquere in esame, finalizzata al commercio internazionale di cocaina, fosse stata accertata con carattere di definitività da due sentenze emesse dal Tribunale di Napoli, la prima del 16 settembre 2005, la seconda del 23 maggio 2007, entrambe passate in giudicato. Ha poi rilevato come il compendio probatorio a carico del OD non è consistito solo nell'avere egli commesso i due reati satellite ascrittigli, aventi ad oggetto due singoli episodi di importazione a fini di spaccio di cocaina, addebitatigli ai capi b6) e b10) della rubrica, essendo stato esso costituito altresì da una rilevante e corposa attività intercettati va svolta ed analiticamente descritta dalla sentenza impugnata, avente ad oggetto numerose conversazioni telefoniche da lui tenute per il tramite di utenze pubbliche ubicate nel Comune di Boscoreale ed in località circonvicine, dove egli all'epoca risiedeva e con le quali egli aveva interloquito con gli intermediari OD LE, al quale si rivolgeva chiamandolo "zio" e EL OR, con il quale egli si qualificava come "DI"; e la sentenza impugnata ha correttamente rilevato come era stata proprio la rilevante frequenza di tali intercettazioni telefoniche ad avere consentito al personale di p.g., nella specie al maresciallo dei carabinieri SACCHINI, di procedere ad un'attendibile riconoscimento della sua voce, si da identificarlo con il soggetto che fungeva da vero e proprio regista dell'attività di importazione di cocaina dall'Olanda e dalla Germania a mezzo degli intermediari OD LE, suo zio, EL OR e AS AR;
e dalle intercettazioni disposte era emerso come egli avesse a sua disposizione rilevanti somme di danaro, tali da consentirgli di gestire più importazioni di cocaina a breve intervallo fra di loro, anche due volte alla settimana;
il che provava l'esistenza di una stabile struttura di corrieri, fra i quali NT GE, TI AN e DEL SA NZ, di cui era necessario disporre per una rapida introduzione in Italia della droga e per un'efficiente e capillare distribuzione sul posto della cocaina importata.
9. È altresì infondato il secondo motivo di ricorso, proposto dal OD per il tramite dell'avv. PECORARO, con il quale egli contesta il ruolo egemone attribuitogli dalla sentenza impugnata nella gestione dell'associazione a delinquere finalizzata all'importazione di cocaina, di cui al capo b) della rubrica. Anche sotto tale riguardo la sentenza impugnata merita piena adesione, avendo essa con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome esente da illogicità e da contraddizioni, rilevato come dalle numerose intercettazioni telefoniche svolte, illustrate nel precedente paragrafo, era dato evincere il suo ruolo di primo piano nell'associazione a delinquere anzidetta, atteso che da esse era emerso come egli avesse avuto rapporti continui e non sporadici con tutti gli aderenti al sodalizio criminoso, fossero essi fornitori, ovvero intermediari ovvero corrieri, decidendo quando, come e da chi convenisse acquistare la cocaina da collocare nel territorio da lui controllato;
contrattando il prezzo della cocaina da importare;
finanziando l'acquisto della stessa ed assumendosi altresì personalmente il costo di eventuali mancate cessioni imputabili a leggerezza od errori dei corrieri.
Trattasi di elementi che, valutati nel loro assieme, consentono di ritenere pienamente provato il ruolo apicale da lui svolto nella compagine associativa in esame.
10. È infondato altresì l'unico articolato motivo di ricorso proposto dal ricorrente per il tramite dell'avv. MORRÀ sia nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento del "ne bis in idem" fra le associazioni criminose intese al traffico di stupefacenti giudicate dalla sentenza del Tribunale di Napoli in esame e dalla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 192 del 2007; sia nella parte in cui lamenta l'esclusione del vincolo della continuazione fra detti due sodalizi;
sia nella parte in cui gli sono state negale le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva. 11.Invero la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine alle diversità riscontrabili fra le due associazioni a delinquere finalizzate al commercio di cocaina, giudicate da dette due sentenze. La sentenza impugnata ha invero rilevato come l'associazione giudicata dal Tribunale di Napoli fosse stata ritenuta come operativa in un arco di tempo ricompreso fra il marzo ed il settembre del 2000, mentre quella giudicata dal Tribunale di Nocera Inferiore si era svolta in un arco di tempo ricompreso fra la metà del 2001 e fino al 2003; inoltre l'associazione esaminata dal Tribunale di Napoli aveva avuto come sede di svolgimento il territorio di Boscoreale, mentre quella esaminata dal Tribunale di Nocera Inferiore aveva avuto come sua sede il territorio di Scafati;
diversi erano stati inoltre i capi ed i promotori dell'associazione giudicata dal Tribunale di Nocera Inferiore, essendo stati essi identificati nel collaboratore RO AV, in CI MA ed in D'AM Giuseppe.
12. La sentenza impugnata ha altresì adeguatamente motivato in ordine all'esclusione della continuazione fra i due sodalizi, non avendo ravvisato l'indispensabile unicità del disegno criminoso, avendo in particolare escluso che il OD avesse deliberato fin dal marzo del 2000, epoca di costituzione dell'associazione criminosa giudicata dal Tribunale di Napoli, nelle sue linee essenziali, il programma criminoso del gruppo di Scafati, all'epoca neppure sussistente.
13. È infine infondata la censura relativa alla mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva. La funzione delle attenuanti generiche è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in relazione a peculiari e non codificabili connotazioni del caso concreto. La meritevolezza di dette attenuanti non può pertanto mai essere data per scontata, ne' può essere presunta, esigendo essa un'apposita motivazione, la quale neppure deve mancare in caso di loro diniego, quando vi sia stata una specifica richiesta dell'imputato, volta, come nel caso in esame, all'ottenimento delle medesime non equivalenti ma prevalenti sulla contestata recidiva. In tale ultimo caso il giudice è tenuto infatti ad indicare le ragioni a sostegno del rigetto delle relative richieste, pur non richiedendosi tuttavia un'analitica e specifica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalla parte o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli indichi, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p. e concernenti la personalità del colpevole, ovvero l'entità del reato ovvero le modalità esecutive, quelli ritenuti decisivi o rilevanti e rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (cfr. Cass. 2^ n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Ora, nella specie, è da ritenere adeguata e pienamente condivisibile la motivazione addotta dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 27 e 28) per negare al ricorrente le attenuanti generiche prevalenti e non solo equivalenti alla contestata recidiva, avendo essa tenuto conto dell'indiscutibile rilievo del contestato sodalizio ascrittogli, dotato di numerosi uomini, mezzi e capitali da investire nell'acquisto della droga;
dei notevoli quantitativi di cocaina importati;
della negativa personalità del ricorrente, già gravato di un precedente specifico e della professionalità criminale dal medesimo dimostrata, avendo egli aderito nell'arco di soli 3 anni a ben tre diverse associazioni a delinquere finalizzate al commercio di cocaina.
14. Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio nella parte in cui ha respinto l'appello proposto da ZI ON avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 28 gennaio 2010; va altresì annullata con rinvio nella parte in cui ha respinto l'appello proposto da OD AB avverso la citata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 28 gennaio 2010. Va invece respinto il ricorso proposto da OD AB avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 23 settembre 2009.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZI ON, nonché, limitatamente ai fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 28 gennaio 2010, anche nei confronti di OD AB e rinvia per nuovo giudizio sui detti capi ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli;
rigetta nel resto il ricorso di OD AB.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014