TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/11/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2872/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2872/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. LAVECCHIA ROSSANA e l'Avv. DE PASQUALE GIOVANNA
e
(C.F. rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. LAVECCHIA ROSSANA e l'Avv. DE PASQUALE GIOVANNA
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 08.09.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 1.08.1993 e che dalla loro unione sono nati i figli in data Per_1 25.06.2002, e in data 17.11.1998, entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 indipendenti. Con provvedimento in data 09.09.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 13.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere Controparte_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 1.08.1993 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 305 P. 2 Serie A anno 1993. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) avendo redditi propri ed essendo economicamente autosufficienti i coniugi rinunciano ad ogni reciproco mantenimento;
3) le parti dichiarano di aver regolato ogni pendenza e di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altro.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 18.11.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2872/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. LAVECCHIA ROSSANA e l'Avv. DE PASQUALE GIOVANNA
e
(C.F. rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. LAVECCHIA ROSSANA e l'Avv. DE PASQUALE GIOVANNA
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 08.09.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 1.08.1993 e che dalla loro unione sono nati i figli in data Per_1 25.06.2002, e in data 17.11.1998, entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 indipendenti. Con provvedimento in data 09.09.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 13.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere Controparte_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 1.08.1993 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 305 P. 2 Serie A anno 1993. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) avendo redditi propri ed essendo economicamente autosufficienti i coniugi rinunciano ad ogni reciproco mantenimento;
3) le parti dichiarano di aver regolato ogni pendenza e di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altro.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 18.11.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra