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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 649/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente e Relatore
DI VITA GIANLUCA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6742/2012 depositato il 29/11/2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dr.di Difensore_1 Dr. Difensore_2 - Indirizzo_1 84036 Sala Consilina SA
Difensore_3 - Indirizzo_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ministero Della Giustizia Tribunale Salerno - Via Dalmazia1 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IVA-ALTRO 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IRAP 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dr.di Difensore_1 Dr. Difensore_2 - Indirizzo_1
Difensore_3 - Indirizzo_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Nessuno è presente
Resistente AD : Chiede la revoca della sospensione ed insiste affinchè la causa venga decisa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 2/11/2012, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 10020120025797440 relativa ad Iva dovuta per l'anno 2007 e 2008, notificata il 17 luglio 2012 da
Equitalia sud S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione), eccependo l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti. In particolare gli avvisi di accertamento TF 9010603826/2011 per l'anno 2007
e l'avviso TF 9010603 830/2011 per l'anno 2008 presuntivamente notificato il 6/5/2011. Rappresentava di aver effettuato accesso agli atti dopo la predetta notifica della cartella dalla quale aveva appreso dell'esistenza di due avvisi di ricevimento comprovanti una presunta notifica in data 6 giugno 2011 e constatato che dette firme erano apocrife, aveva sporto denuncia in sede penale contro ignoti ed attivato giudizio civile per querela di falso presso il Tribunale di Salerno. Concludeva pertanto per la sospensione dell'atto impugnato e la sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 39 Decreto Legislativo 546/92.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni del 19 dicembre 2012, nelle quali sosteneva che gli atti prodromici erano stati regolarmente notificati e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, non opponendosi in ogni caso in via pregiudiziale alla sospensione del giudizio.
Il Ricorrente_1 produceva consulenza grafologica di parte in cui veniva attestata la falsità delle firme, apparentemente riferibili al ricorrente, risultanti in calce agli avvisi di ricevimento delle notifiche dei predetti avvisi.
All'udienza del 20 febbraio 2013 veniva disposta la sospensione del processo ai sensi richiamato articolo
39 decreto legislativo 546/92. Successivamente in data 17 ottobre 2019 il collegio giudicante disponeva il rinvio della causa al fine di consentire alla parte ricorrente di riferire circa gli esiti del giudizio di querela di falso. Il 27 gennaio 2022 veniva confermata la sospensione del giudizio, stante ancora la pendenza della controversia pregiudiziale sulla falsità delle firme. In data 11 aprile 2024, tenuto conto della mancata definizione della causa civile RGR 6742/2012 presso il Tribunale civile di Salerno, veniva ancora una volta confermata la sospensione del giudizio.
Con ordinanza del 19.11.2025 veniva onerata la segreteria della sezione di acquisire informazioni presso il Tribunale Ordinario di Salerno circa lo stato del procedimento civile iscritto al numero R.G. 7437/2012, avente ad oggetto querela di falso proposta da Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate di Salerno.
Il Tribunale di Salerno comunicava a mezzo PEC a questa Corte Decreto di sospensione del giudizio civile di querela di falso n. cronol. 6414/2024 del 15/04/2024 del Tribunale civile di Salerno Sezione Seconda, con la motivazione secondo cui non essendo stati resi disponibili gli originali dei due avvisi di ricevimento di cui si sarebbe dovuta verificare la falsità, non sarebbe possibile adottare una decisione di merito e in considerazione della contestuale pendenza di procedimento penale il giudizio veniva sospeso in attesa della definizione di quest'ultimo.
All'udienza del 14.1.2026, sulle conclusioni della sola parte resistente presente, che chiedeva la definizione della controversia nel merito, la causa veniva riservata per la decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Preliminarmente va osservato che il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha proprio l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso. (Cfr., in termini,
Cass., Sez. 1, 22.11.2006, n. 24852, Rv. 593225-01 nonchè, anche più recentemente, per l'affermazione del principio, Cass., Sez. 6-5, 21.2.2020, n. 4556, Rv. 657324-01 e Cass., Sez. 6-5, 5.12.2017, n. 29022,
Rv. 646433-01). Nella ricorrenza dei presupposti il Giudice Tributario deve sospendere il giudizio a quo, in attesa della definizione del giudizio di falso proposto innanzi al Tribunale ordinario, pur dovendosi precisare che, anche nel processo tributario, non opera alcun automatismo.
Il giudice non deve semplicemente prendere atto della avvenuta presentazione della querela e sospendere automaticamente il giudizio, ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato ed alla sua rilevanza ai fini della decisione. (Cfr. Cass.,
Sez. 6-5, 30.11.2017, n. 28671, Rv. 646429-01)
Al fine di verificare la pertinenza e la rilevanza della querela di falso, secondo l'orientamento giurisprudenziale da ultimo richiamato, va osservato che dal Decreto n.6414/2024 del Tribunale civile di
Salerno trasmesso a questa Corte è emerso che il ricorrente non ha depositato l'originale degli atti di cui
è stato richiesto di verificarne la falsità, rendendo così impossibile una pronuncia di merito.
L'ordinanza di sospensione del giudizio va quindi revocata, non essendo più possibile per le preclusioni tipiche del processo civile tale produzione nel relativo giudizio, e non potendo più nella presente sede il ricorrente confutare la avvenuta notifica degli atti presupposti, così come a suo tempo documentata da parte resistente.
La Corte di Cassazione ha ritenuto a tal proposito che l'onere di dimostrare la falsità gravi proprio sul querelante e non potendo contare sul documento originale non prodotto e avendo di fronte una fotocopia priva di valore probatorio, la prova della falsità diventa impossibile da fornire. Di conseguenza la querela va correttamente respinta. (Cfr Cassazione Civile Sez. 2 Sentenza Num. 19984 Anno 2025).
Il ricorso va in definitiva rigettato, potendo ritenersi raggiunta la prova della regolare notifica degli avvisi sottostanti alla cartella di pagamento, così come offerta dalla resistente Agenzia.
L'andamento della lite e l'assoluta peculiarità delle questioni trattate costituiscono eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte revoca l'ordinanza di sospensione del processo del 20 febbraio 2013 e tutte le ordinanze successive confermative della stessa. Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 14 gennaio 2026
Il Presidente Estensore
Dr F.Mario Fiore
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente e Relatore
DI VITA GIANLUCA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6742/2012 depositato il 29/11/2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dr.di Difensore_1 Dr. Difensore_2 - Indirizzo_1 84036 Sala Consilina SA
Difensore_3 - Indirizzo_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ministero Della Giustizia Tribunale Salerno - Via Dalmazia1 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IVA-ALTRO 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IRAP 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dr.di Difensore_1 Dr. Difensore_2 - Indirizzo_1
Difensore_3 - Indirizzo_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120025797440 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Nessuno è presente
Resistente AD : Chiede la revoca della sospensione ed insiste affinchè la causa venga decisa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 2/11/2012, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 10020120025797440 relativa ad Iva dovuta per l'anno 2007 e 2008, notificata il 17 luglio 2012 da
Equitalia sud S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione), eccependo l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti. In particolare gli avvisi di accertamento TF 9010603826/2011 per l'anno 2007
e l'avviso TF 9010603 830/2011 per l'anno 2008 presuntivamente notificato il 6/5/2011. Rappresentava di aver effettuato accesso agli atti dopo la predetta notifica della cartella dalla quale aveva appreso dell'esistenza di due avvisi di ricevimento comprovanti una presunta notifica in data 6 giugno 2011 e constatato che dette firme erano apocrife, aveva sporto denuncia in sede penale contro ignoti ed attivato giudizio civile per querela di falso presso il Tribunale di Salerno. Concludeva pertanto per la sospensione dell'atto impugnato e la sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 39 Decreto Legislativo 546/92.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni del 19 dicembre 2012, nelle quali sosteneva che gli atti prodromici erano stati regolarmente notificati e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, non opponendosi in ogni caso in via pregiudiziale alla sospensione del giudizio.
Il Ricorrente_1 produceva consulenza grafologica di parte in cui veniva attestata la falsità delle firme, apparentemente riferibili al ricorrente, risultanti in calce agli avvisi di ricevimento delle notifiche dei predetti avvisi.
All'udienza del 20 febbraio 2013 veniva disposta la sospensione del processo ai sensi richiamato articolo
39 decreto legislativo 546/92. Successivamente in data 17 ottobre 2019 il collegio giudicante disponeva il rinvio della causa al fine di consentire alla parte ricorrente di riferire circa gli esiti del giudizio di querela di falso. Il 27 gennaio 2022 veniva confermata la sospensione del giudizio, stante ancora la pendenza della controversia pregiudiziale sulla falsità delle firme. In data 11 aprile 2024, tenuto conto della mancata definizione della causa civile RGR 6742/2012 presso il Tribunale civile di Salerno, veniva ancora una volta confermata la sospensione del giudizio.
Con ordinanza del 19.11.2025 veniva onerata la segreteria della sezione di acquisire informazioni presso il Tribunale Ordinario di Salerno circa lo stato del procedimento civile iscritto al numero R.G. 7437/2012, avente ad oggetto querela di falso proposta da Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate di Salerno.
Il Tribunale di Salerno comunicava a mezzo PEC a questa Corte Decreto di sospensione del giudizio civile di querela di falso n. cronol. 6414/2024 del 15/04/2024 del Tribunale civile di Salerno Sezione Seconda, con la motivazione secondo cui non essendo stati resi disponibili gli originali dei due avvisi di ricevimento di cui si sarebbe dovuta verificare la falsità, non sarebbe possibile adottare una decisione di merito e in considerazione della contestuale pendenza di procedimento penale il giudizio veniva sospeso in attesa della definizione di quest'ultimo.
All'udienza del 14.1.2026, sulle conclusioni della sola parte resistente presente, che chiedeva la definizione della controversia nel merito, la causa veniva riservata per la decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Preliminarmente va osservato che il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha proprio l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso. (Cfr., in termini,
Cass., Sez. 1, 22.11.2006, n. 24852, Rv. 593225-01 nonchè, anche più recentemente, per l'affermazione del principio, Cass., Sez. 6-5, 21.2.2020, n. 4556, Rv. 657324-01 e Cass., Sez. 6-5, 5.12.2017, n. 29022,
Rv. 646433-01). Nella ricorrenza dei presupposti il Giudice Tributario deve sospendere il giudizio a quo, in attesa della definizione del giudizio di falso proposto innanzi al Tribunale ordinario, pur dovendosi precisare che, anche nel processo tributario, non opera alcun automatismo.
Il giudice non deve semplicemente prendere atto della avvenuta presentazione della querela e sospendere automaticamente il giudizio, ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato ed alla sua rilevanza ai fini della decisione. (Cfr. Cass.,
Sez. 6-5, 30.11.2017, n. 28671, Rv. 646429-01)
Al fine di verificare la pertinenza e la rilevanza della querela di falso, secondo l'orientamento giurisprudenziale da ultimo richiamato, va osservato che dal Decreto n.6414/2024 del Tribunale civile di
Salerno trasmesso a questa Corte è emerso che il ricorrente non ha depositato l'originale degli atti di cui
è stato richiesto di verificarne la falsità, rendendo così impossibile una pronuncia di merito.
L'ordinanza di sospensione del giudizio va quindi revocata, non essendo più possibile per le preclusioni tipiche del processo civile tale produzione nel relativo giudizio, e non potendo più nella presente sede il ricorrente confutare la avvenuta notifica degli atti presupposti, così come a suo tempo documentata da parte resistente.
La Corte di Cassazione ha ritenuto a tal proposito che l'onere di dimostrare la falsità gravi proprio sul querelante e non potendo contare sul documento originale non prodotto e avendo di fronte una fotocopia priva di valore probatorio, la prova della falsità diventa impossibile da fornire. Di conseguenza la querela va correttamente respinta. (Cfr Cassazione Civile Sez. 2 Sentenza Num. 19984 Anno 2025).
Il ricorso va in definitiva rigettato, potendo ritenersi raggiunta la prova della regolare notifica degli avvisi sottostanti alla cartella di pagamento, così come offerta dalla resistente Agenzia.
L'andamento della lite e l'assoluta peculiarità delle questioni trattate costituiscono eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte revoca l'ordinanza di sospensione del processo del 20 febbraio 2013 e tutte le ordinanze successive confermative della stessa. Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 14 gennaio 2026
Il Presidente Estensore
Dr F.Mario Fiore