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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 23/05/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella composto dai seguenti magistrati: dott. Francesca Marchese Presidente dott. Maria Donata Garambone Giudice dott. Margherita Cerizza Giudice rel. nella camera di consiglio del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 1124 / 2023 VG (riunita alla causa iscritta davanti al Tribunale per i Minorenni del
Piemonte e Valle d'Aosta al 1171 / 2022 VG) promossa da
, , con il patrocinio dell'avv. Francesco Alosi, con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio in Biella, via Gramsci 25; parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
e da
, con il patrocinio dell'avv. Simona Baù, con elezione di Controparte_1 C.F._2
domicilio in Biella, via Micca 15; con l'intervento di e , rappresentati e difesi dalla curatrice speciale avv. Antonella Parte_2 Parte_3
Mosca, con elezione di domicilio in Biella, Piazza della Libertà 20; atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: reintegrazione nella responsabilità genitoriale regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per le parti e per la curatrice: reintegrare il padre nella responsabilità genitoriale regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale in conformità al seguente accordo:
- Affido condiviso di e - Collocamento e residenza presso il padre;
- Frequentazione della Pt_2 Pt_3
madre indicativamente due fine settimana al mese e uno / due pomeriggi alla settimana, con possibilità
pagina 1 di 3 di pernottamento sia nel fine settimana che durante la settimana, salvo diversi accordi delle parti tenuto in ogni caso conto dei desideri e degli impegni dei figli;
- Vacanze infrannuali ripartite in modo paritario
e alternato;
vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
- Assegno unico in favore del padre nella misura del 100%; - Spese straordinarie a metà fra i genitori in conformità con il Protocollo in uso presso il Tribunale;
- Contributo al mantenimento a carico della madre in favore del padre di € 100,00 (€ 50,00 per figlio) mensili rivalutabili;
- Prosecuzione di tutti gli interventi in atto da parte dei Servizi Sociali. - Spese legali compensate fra le parti. per il Pubblico Ministero:
--- sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Le parti sono i genitori di , nato a [...] il [...], e di , nato Parte_2 Parte_3
a Borgosesia il 3 settembre 2012. Con accordo del 2014, poi modificato nel 2016 e nel 2020, le parti hanno regolato le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli. Con provvedimento del Tribunale per i Minori del 2019, poi confermato in appello nel 2020, il padre è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c. Con decreto del GIP del 2020 il padre
è stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 572 e 612 c.p. Con ricorso del 30 giugno 2021, rubricato con numero 1171/2022 VG, il padre ha chiesto al Tribunale per i Minori di essere reintegrato nella responsabilità genitoriale;
nell'ambito di tale procedimento il Tribunale per i Minori ha nominato l'avv. Antonella Mosca quale curatrice speciale dei minori. Con ricorso del 3 maggio 2023 la madre ha invece chiesto a questo tribunale di modificare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori. Il padre e la curatrice speciale si sono costituiti nel procedimento. Con decreto del 1° febbraio 2024 il Tribunale per i Minori ha pertanto dichiarato la propria sopravvenuta incompetenza ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c. e ha disposto la trasmissione degli atti a questo giudice.
Sentite le parti e la curatrice speciale, interpellati i Servizi Sociali, all'udienza del 19 maggio 2025 le parti hanno chiesto concordemente che il padre fosse reintegrato nella responsabilità genitoriale e che il tribunale disponesse in conformità agli accordi dei genitori con riferimento alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento degli stessi. La giudice si è riservata di riferire al collegio.
Diritto
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c., deve disporsi la riunione del presente procedimento al procedimento numero 1171/2022 VG.
Ai sensi dell'art. 332 c.c. “il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne
è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.” Dagli atti di causa è emerso che la decadenza è stata pronunciata in ragione del comportamento molto aggressivo del padre all'interno del nucleo familiare, nonché della sua incapacità di rendersi conto che il clima familiare venutosi a creare risultava altamente pregiudizievole per la stabilità e la serenità dei minori. Nel corso degli anni, il padre ha progressivamente cambiato il proprio atteggiamento, e ha recuperato la propria funzione genitoriale. Dalla fine del 2024 ha Pt_2
pagina 2 di 3 scelto di abitare con il padre;
la curatrice speciale e i Servizi Sociali hanno riferito che egli sta molto bene. Fino a poco tempo fa il figlio accusava un forte disagio, rifiutava di uscire dalla propria Pt_3 camera e di frequentare la scuola;
la madre era molto preoccupata ma non appariva pienamente in grado di gestire il minore. Dall'inizio del 2024 anche ha scelto di trasferirsi dal padre, e da allora ha Pt_3 ripreso ad andare a scuola e appare notevolmente più tranquillo.
Considerato che
il padre risulta ormai collocatario dei minori e pienamente coinvolto nella loro educazione, considerato altresì che nessuna parte ha insistito per il rigetto della domanda, viste inoltre le positive relazioni dei Servizi Sociali e della curatrice speciale, il Tribunale ritiene di disporre la reintegrazione del padre nella responsabilità genitoriale.
Ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., il Tribunale ritiene che gli accordi delle parti relativi all'affidamento, al collocamento e al mantenimento non contrastino con l'ordine pubblico o le norme imperative e risultino invece conformi all'interesse dei minori e In particolare, le condizioni di Pt_2 Pt_3 affidamento e di collocamento tengono conto degli attuali rapporti dei ragazzi con ciascun genitore e delle ritrovate capacità genitoriali del padre;
le condizioni di mantenimento tengono conto dei redditi delle parti e risultano eque, in quanto la madre ha rinunciato a percepire la propria quota di assegno unico in favore del padre;
infine, i Servizi Sociali manterranno inalterato il loro ruolo di sostegno e di monitoraggio del nucleo familiare, e potranno eventualmente segnalare alle autorità competenti eventuali problemi riguardanti i minori e / o i genitori. I predetti accordi meritano pertanto di essere recepiti dal
Tribunale.
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerato l'assenza di soccombenza sulla domanda di decadenza e l'accordo raggiunto sulle ulteriori questioni, deve disporsi la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- Dispone la riunione dei procedimenti TO 1124/2023 e TM 1171/2022;
- Reintegra nella responsabilità genitoriale nei confronti dei figli Controparte_1 Parte_2
e ; Parte_3
- Omologa e / o prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe concernenti l'affidamento, il collocamento e il mantenimento dei figli e;
Parte_2 Parte_3
- Dispone la compensazione delle spese di lite.
Si comunichi alle parti, alla curatrice speciale e ai Servizi Sociali.
Biella, 21/05/2025
la Giudice rel. la Presidente
Margherita Cerizza Francesca Marchese
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella composto dai seguenti magistrati: dott. Francesca Marchese Presidente dott. Maria Donata Garambone Giudice dott. Margherita Cerizza Giudice rel. nella camera di consiglio del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 1124 / 2023 VG (riunita alla causa iscritta davanti al Tribunale per i Minorenni del
Piemonte e Valle d'Aosta al 1171 / 2022 VG) promossa da
, , con il patrocinio dell'avv. Francesco Alosi, con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio in Biella, via Gramsci 25; parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
e da
, con il patrocinio dell'avv. Simona Baù, con elezione di Controparte_1 C.F._2
domicilio in Biella, via Micca 15; con l'intervento di e , rappresentati e difesi dalla curatrice speciale avv. Antonella Parte_2 Parte_3
Mosca, con elezione di domicilio in Biella, Piazza della Libertà 20; atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: reintegrazione nella responsabilità genitoriale regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per le parti e per la curatrice: reintegrare il padre nella responsabilità genitoriale regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale in conformità al seguente accordo:
- Affido condiviso di e - Collocamento e residenza presso il padre;
- Frequentazione della Pt_2 Pt_3
madre indicativamente due fine settimana al mese e uno / due pomeriggi alla settimana, con possibilità
pagina 1 di 3 di pernottamento sia nel fine settimana che durante la settimana, salvo diversi accordi delle parti tenuto in ogni caso conto dei desideri e degli impegni dei figli;
- Vacanze infrannuali ripartite in modo paritario
e alternato;
vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
- Assegno unico in favore del padre nella misura del 100%; - Spese straordinarie a metà fra i genitori in conformità con il Protocollo in uso presso il Tribunale;
- Contributo al mantenimento a carico della madre in favore del padre di € 100,00 (€ 50,00 per figlio) mensili rivalutabili;
- Prosecuzione di tutti gli interventi in atto da parte dei Servizi Sociali. - Spese legali compensate fra le parti. per il Pubblico Ministero:
--- sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Le parti sono i genitori di , nato a [...] il [...], e di , nato Parte_2 Parte_3
a Borgosesia il 3 settembre 2012. Con accordo del 2014, poi modificato nel 2016 e nel 2020, le parti hanno regolato le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli. Con provvedimento del Tribunale per i Minori del 2019, poi confermato in appello nel 2020, il padre è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c. Con decreto del GIP del 2020 il padre
è stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 572 e 612 c.p. Con ricorso del 30 giugno 2021, rubricato con numero 1171/2022 VG, il padre ha chiesto al Tribunale per i Minori di essere reintegrato nella responsabilità genitoriale;
nell'ambito di tale procedimento il Tribunale per i Minori ha nominato l'avv. Antonella Mosca quale curatrice speciale dei minori. Con ricorso del 3 maggio 2023 la madre ha invece chiesto a questo tribunale di modificare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori. Il padre e la curatrice speciale si sono costituiti nel procedimento. Con decreto del 1° febbraio 2024 il Tribunale per i Minori ha pertanto dichiarato la propria sopravvenuta incompetenza ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c. e ha disposto la trasmissione degli atti a questo giudice.
Sentite le parti e la curatrice speciale, interpellati i Servizi Sociali, all'udienza del 19 maggio 2025 le parti hanno chiesto concordemente che il padre fosse reintegrato nella responsabilità genitoriale e che il tribunale disponesse in conformità agli accordi dei genitori con riferimento alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento degli stessi. La giudice si è riservata di riferire al collegio.
Diritto
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c., deve disporsi la riunione del presente procedimento al procedimento numero 1171/2022 VG.
Ai sensi dell'art. 332 c.c. “il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne
è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.” Dagli atti di causa è emerso che la decadenza è stata pronunciata in ragione del comportamento molto aggressivo del padre all'interno del nucleo familiare, nonché della sua incapacità di rendersi conto che il clima familiare venutosi a creare risultava altamente pregiudizievole per la stabilità e la serenità dei minori. Nel corso degli anni, il padre ha progressivamente cambiato il proprio atteggiamento, e ha recuperato la propria funzione genitoriale. Dalla fine del 2024 ha Pt_2
pagina 2 di 3 scelto di abitare con il padre;
la curatrice speciale e i Servizi Sociali hanno riferito che egli sta molto bene. Fino a poco tempo fa il figlio accusava un forte disagio, rifiutava di uscire dalla propria Pt_3 camera e di frequentare la scuola;
la madre era molto preoccupata ma non appariva pienamente in grado di gestire il minore. Dall'inizio del 2024 anche ha scelto di trasferirsi dal padre, e da allora ha Pt_3 ripreso ad andare a scuola e appare notevolmente più tranquillo.
Considerato che
il padre risulta ormai collocatario dei minori e pienamente coinvolto nella loro educazione, considerato altresì che nessuna parte ha insistito per il rigetto della domanda, viste inoltre le positive relazioni dei Servizi Sociali e della curatrice speciale, il Tribunale ritiene di disporre la reintegrazione del padre nella responsabilità genitoriale.
Ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., il Tribunale ritiene che gli accordi delle parti relativi all'affidamento, al collocamento e al mantenimento non contrastino con l'ordine pubblico o le norme imperative e risultino invece conformi all'interesse dei minori e In particolare, le condizioni di Pt_2 Pt_3 affidamento e di collocamento tengono conto degli attuali rapporti dei ragazzi con ciascun genitore e delle ritrovate capacità genitoriali del padre;
le condizioni di mantenimento tengono conto dei redditi delle parti e risultano eque, in quanto la madre ha rinunciato a percepire la propria quota di assegno unico in favore del padre;
infine, i Servizi Sociali manterranno inalterato il loro ruolo di sostegno e di monitoraggio del nucleo familiare, e potranno eventualmente segnalare alle autorità competenti eventuali problemi riguardanti i minori e / o i genitori. I predetti accordi meritano pertanto di essere recepiti dal
Tribunale.
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerato l'assenza di soccombenza sulla domanda di decadenza e l'accordo raggiunto sulle ulteriori questioni, deve disporsi la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- Dispone la riunione dei procedimenti TO 1124/2023 e TM 1171/2022;
- Reintegra nella responsabilità genitoriale nei confronti dei figli Controparte_1 Parte_2
e ; Parte_3
- Omologa e / o prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe concernenti l'affidamento, il collocamento e il mantenimento dei figli e;
Parte_2 Parte_3
- Dispone la compensazione delle spese di lite.
Si comunichi alle parti, alla curatrice speciale e ai Servizi Sociali.
Biella, 21/05/2025
la Giudice rel. la Presidente
Margherita Cerizza Francesca Marchese
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