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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/09/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 283/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 9 maggio 2023 da
(c.f.: ), rappresentato e E_ C.F._1
difeso dagli avv.ti Silvio Monticelli, Giulia Monticelli e Flaminia Brunelli, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
Email_2
Email_3 -appellante-
Contro
(P.Iva: ), in persona del L.R.p.t. AR P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Paoletti e Controparte_2
Biagio Paoletti, giusta procura allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC: Email_4
Email_5
[...]
Oggetto: appello avverso sentenza n. 257/23 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: differenze retributive.
Causa trattata all'udienza dell'11 settembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “- in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 257/2023 del Tribunale del Lavoro di Venezia, confermata la condanna di al pagamento della somma di 3.000,00 AR
€ a favore del ricorrente, condannarsi di MI (Ve) AR
altresì al pagamento in favore dell'appellante delle ulteriori somme
• per differenze retributive tra il 1° e il 2° livello per il periodo decorrente dall'1.11.2015 al 31.7.2019 nella misura complessiva lorda di 7.719,60
€;
• per differenze retributive per il lavoro straordinario di un'ora al giorno per tutta la durata del rapporto di lavoro nella misura complessiva lorda di 15.068,52 € ;
• per differenze per l'indennità di trasferta ai sensi del CCNL Provinciale
pag. 2/19 nella misura complessiva lorda di 27.447,91 €;
- con rifusione di compenso professionale di causa di primo e secondo grado di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “1) In via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dei motivi di appello e, per l'effetto, pronunciare sentenza di rigetto integrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 436-bis c.p.c., con conferma della sentenza gravata, per tutte le ragioni esposte in atti;
2) Ove non ritenesse di provvedere ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi di appello e, per l'effetto, pronunciare sentenza di rigetto integrale ai sensi dell'art. 437 c.p.c., con conferma della sentenza gravata, per tutte le ragioni esposte in atti;
3) In ogni caso, dichiarare la inammissibilità della domanda di rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in difetto di specifico motivo di appello;
4) In ogni caso, dichiarare
l'appellante decaduta da ogni domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria non riproposta in sede di gravame;
5) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Con ogni riserva consentita.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 9 maggio 2023 Parte_2
ha impugnato la sentenza n.257/23 del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia con la quale ha accolto parzialmente la sua domanda nei confronti della già sua datrice di lavoro, limitatamente all'importo AR
di €.3.000,00, dovuti dalla società in ragione dell'indebita trattenuta stipendiale per il corrispondente importo, rigettando le domande inerenti a pretese retributive per i titoli più sotto precisati. pag. 3/19 Con memoria depositata il 21 maggio 2024 si è costituito la CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
[...]
La causa, disposto un rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, è stata discussa all'udienza dell'11 settembre 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Non è controverso che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro dal
1°.
7.2015 al 29.10.2021 con qualifica di manovale edile ed inquadramento al1° livello CCNL Edilizia e dall'1.8.2019 di 2° livello.
L'ulteriore pretesa economica, ora in discussione, riguarda le differenze retributive relative al II livello che l'appellante ha rivendicato in ragione dell'esercizio dall'1.11.2015 al 31.7.2019 di mansioni superiori corrispondenti a tale livello, all'indennità di trasferta ai sensi del Contratto
Integrativo Provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili in vigore dal 1°.
3.2012 e allo straordinario prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro.
2) La sentenza impugnata nel motivare il rigetto delle domande ha così argomentato.
Quanto alla doglianza sull'errato inquadramento: “Nel ricorso non sono sufficientemente esplicitati né le circostanze di fatto né gli elementi di diritto per valutare la correttezza dell'inquadramento operato dalla società. Se “la posa in opera delle tubazioni per telecomunicazioni” rientra nell'ambito delle mansioni dell'operaio qualificato di II livello, è però inquadrato come operaio comune di I livello “l'aiutante della categoria operai qualificati”. Non è dato sapere, perché l'atto introduttivo non lo dice, se fosse un mero aiutante od operasse in autonomia E_
pag. 4/19 nella posa delle tubazioni. E' però presumibile che all'inizio del rapporto fosse solo un “aiutante”, per poi acquisire con l'esperienza sempre maggiore autonomia. E, proprio a fronte della maggiore autonomia, nell'agosto 2019 a è stato attribuito il livello superiore, tanto E_
che il teste che ha conosciuto il ricorrente più o meno nel 2019, lo Tes_1
aveva individuato come il “referente delle squadre di posa”.
Quanto alla pretesa relativa al lavoro straordinario: “Le deposizioni dei testi non confermano affatto gli assunti attorei. dipendente della Tes_2
convenuta, riferisce che gli operai tornavano in sede alle 17,00, ma poi si affretta a precisare che a volte si arrivava prima, addirittura alle 15.30, a volte dopo. , ex dipendente della convenuta, dichiara che l'orario Per_1
massimo di rientro erano le 16,00, smentendo che gli operai facessero normalmente lavoro straordinario. Di analogo tenore è deposizione di
, secondo cui le squadre di posa, di cui faceva parte il Testimone_3
, rientravano in cantiere tra le 15.30 e le 16.30. Infine E_ Tes_1
dipendente di altra società, riferisce che normalmente il lavoro finiva tra le
16.30 e le 17.30, ma puntualizza che i dipendenti di andavano CP_1
via quasi sempre prima rispetto a quelli dell'azienda di cui faceva parte. Il complesso delle deposizioni dei testi non consente di ritenere provato…”
17,00, ma poi si affretta a precisare che a volte si arrivava prima, addirittura alle 15.30, a volte dopo. , ex dipendente della convenuta, Per_1
dichiara che l'orario massimo di rientro erano le 16,00, smentendo che gli operai facessero normalmente lavoro straordinario. Di analogo tenore è deposizione di , secondo cui le squadre di posa, di cui Testimone_3
faceva parte il , rientravano in cantiere tra le 15.30 e le 16.30. E_
Infine dipendente di altra società, riferisce che normalmente il Tes_1
pag. 5/19 lavoro finiva tra le 16.30 e le 17.30, ma puntualizza che i dipendenti di
andavano via quasi sempre prima rispetto a quelli CP_1
dell'azienda di cui faceva parte. …”.
Infine, quanto all'indennità di trasferta ha rilevato: “Il Contratto
Integrativo richiamato prevede la corresponsione dell'indennità di trasferta solo nell'ipotesi in cui il dipendente venga comandato a prestare la propria opera in cantieri diversi da quello per il quale è stato assunto, situati oltre 8 Km dal confine del Comune di assunzione ed entro 20 Km, distinguendo gli importi spettanti a titolo di rimborso giornaliero di trasferta a seconda che il tempo necessario per recarsi dal luogo di assunzione al posto di lavoro sia mezz'ora, un'ora o superiore all'ora e precisando che l'importo è dovuto perché il tempo per raggiungere il posto di lavoro
…
Non è dato sapere, perché il ricorrente non lo precisa, né se le località ove
doveva quotidianamente recarsi fossero tutte site oltre otto Km E_
dalla sede di MI ma in Provincia di Venezia, né quale fosse il tempo di percorrenza per raggiungerle. La stessa formulazione dei capitoli di prova contenuta in ricorso, in cui vengono indicate alcune località a titolo esemplificativo e in cui genericamente si asserisce che “mediamente” il tempo di percorrenza era superiore alla mezz'ora, evidenzia la lacunosità dell'allegazione.”.
3) Con l'appello la decisione è oggetto di critica in forza dei seguenti motivi.
Col primo motivo censura la sentenza ritenendo che avere dedotto di aver posato le tubazioni costituisse un'allegazione chiara e sufficientemente pag. 6/19 indicativa del fatto costitutivo (ossia mansioni di posatore di fibra ottica).
Si tratta di attività che “esclude di per sé la diversa mansione di aiutante”.
Osserva che, “al più è controparte che avrebbe dovuto provare, secondo la distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il fatto contrario e cioè che il ricorrente non era un posatore ma un aiutante posatore”.
Valorizza, inoltre, l'assenza di contestazioni di controparte circa lo svolgimento di dette mansioni.
Col secondo motivo è censurata la valutazione del giudice in ordine allo svolgimento del lavoro straordinario (secondo la formulazione dei conteggi un'ora al giorno).
Lamenta in primo luogo, come il giudice abbia preso in considerazione solo 4 delle 7 deposizioni rese, in particolare, solo quelle rese all'udienza del 11.11.2022 , e ), omettendo di valutare le Tes_2 Per_1 Tes_1 Tes_3
ulteriori 3 testimonianze.
Considerando, invece, i complessivi esiti istruttori, se ne ricava la fondatezza della propria allegazione sul punto.
A riguardo afferma che: a) 6 testimoni su 7 , , Tes_2 Per_1 Tes_3
, hanno confermato che la squadra di lavoro partiva Tes_4 Tes_5 Tes_6
da MI alle 7:00; b) 6 testimoni su 7 , , Tes_2 Per_1 Tes_1 Tes_4 Tes_5
hanno confermato che la pausa pranzo era di un'ora; c) “5 testi su Tes_7
7 hanno parlato di un rientro in cantiere alle ore 17 (quantomeno come media)” , , altri due testi hanno parlato di orari più Tes_2 Tes_4 Tes_6
variabili, “ma sempre riconducibili ad una media di rientro alle ore 17:00”
( e;
d) due testi su sette hanno anticipato a un'ora prima il Tes_1 Tes_5
pag. 7/19 rientro della squadra, “ma trattasi di testimonianze non attendibili e comunque rimaste in minoranza” ( e ). Testimone_8 Testimone_3
Col terzo motivo richiama la deduzione di primo grado secondo cui “dalla sede lavorativa di RI di MI (cfr. punto 4 del doc. 1 del ricorrente:
“luogo di lavoro: la località di impiego è stabilita in MI…”) tutti i giorni le squadre di lavoro partivano per lavorare in trasferta.”.
Rammenta che la circostanza non era stata contestata (“non ha contestato né che le trasferte fossero quotidiane, né che i cantieri fossero nelle località indicate, né che per raggiungerle ci volesse in media, più di mezz'ora, né che le stesse fossero raggiunte con l'automezzo dell'azienda guidato dal ricorrente”) ed era stata confermata dai testimoni.
Inoltre, precisa: “La domanda, infatti, si è attestata sul dato fattuale della trasferta quotidiana in località per il raggiungimento delle quali il lavoratore impiegava più di mezz'ora guidando egli stesso il mezzo aziendale: sulla base di ciò, e delle giornate lavorate indicate nelle buste paga predisposte dalla stessa azienda, i conteggi –che fanno parte integrante del ricorso- sono stati predisposti proprio su tale media (€ 27,00 giornaliere: quindi tra mezz'ora e un'ora di viaggio)”.
Infine, osserva che la deduzione avversaria secondo la quale “quanto dovuto per le trasferte era stato corrisposto mediante altre e diverse indennità: quali di “trasporto”, di “mensa”, di “rimborso spese”, di
“rimborso forfettario” e “diaria”, non è pertinente. Sul punto rileva che si tratta di emolumenti aventi denominazioni e cause diverse, riconducibili a spese sostenute dal lavoratore. Invero, con l'eccezione dell'indennità di trasporto che nei conteggi, detratta dal dovuto complessivo a titolo di trasferta, l'indennità di trasferta è una indennità diversa e suppletiva,
pag. 8/19 indipendente dalle spese – anche forfettarie - riconosciute al lavoratore in trasferta.
4) L'appello merita parziale accoglimento nei limiti di seguito precisati.
4.1) Preliminarmente vanno ritenute infondate le questioni di inammissibilità proposte dall'appellata in relazione a tutti i motivi.
Secondo la società il primo motivo difetta dei canoni di chiarezza e specificità, della ricostruzione dei fatti alterativa a quella compiuta dal primo giudice e della individuazione delle norme violate, non potendosi neppure prendere posizione sulla loro rilevanza ai fini del gravame in assenza del presupposto.
Analoga la doglianza è formulata con riguardo al secondo motivo carente sotto il profilo dei canoni di specificità e chiarezza, della correlazione tra la domanda formulata e quanto deciso e della individuazione delle norme che il Giudice avrebbe violato e della loro rilevanza ai fini della decisione.
Così pure con riguardo al terzo la società appellata si risolve in una lettura, ritenuta superficiale, del correlato passaggio motivazionale in sentenza;
anche in relazione a tale motivo la controparte non avrebbe individuato la norma asseritamente violata e la sua rilevanza di fini della definizione della lite.
4.2) Su tali questioni il collegio osserva che è chiara la critica alla sentenza con riguardo ai contenuti. A riguardo basti richiamare la superiore sintesi che illustra i motivi di impugnazione. In particolare, è stata cura dell'appellante operare una ricostruzione in fatto alternativa funzionale alla diversa ricostruzione della fase esecutiva del rapporto lavorativo, avvalendosi anche del principio di non contestazione: quanto all'indicazione delle norme violate la parte argomentava è chiara nel pag. 9/19 sindacare la valutazione della prova (tanto che è esplicito il richiamo formale alla distribuzione dell'onere della prova ex art.2967 c.c. nel sindacare il riparto con riguardo al fatto impeditivo).
4.3) Nel merito, quanto all'esercizio di mansioni corrispondenti al II livello, in primo luogo, va ricordato che la declaratoria contrattuale indica tra i profili esemplificativi del II livello (quello ambìto) anche quello di
“Addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete”. A sua volta la clausola generale descrittiva della declaratoria ricomprende in quel livello (“operai qualificati”) “quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione.”.
4.4) Va rammentato, quindi, che assumono rilievo preminente proprio i contenuti esemplificativi del livello, alla luce dei quali anche la declaratoria di carattere generale deve essere letta: “In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie occorre considerare la capacità connotativa
e discriminatoria in concreto dei profili professioni contenuti nell'accordo
e, ove gli stessi siano generici in quanto suscettibili di assumere svariate concretizzazioni, è necessario integrare le indicazioni con le declaratorie di carattere generale della categoria, che assumono valore determinante circa l'effettiva portata degli specifici profili. …” (Cass.civ. Sez. L,
Sentenza n. 919 del 17/01/2011, Rv. 616115 – 01, conf. Cass. n.18692 del
2020).
4.5) e convergenti elementi si ricavano dalle deposizioni Tes_9
testimoniali al fine di convalidare l'assunto difensivo.
pag. 10/19 ha operato presso lo stesso cantiere ove ha lavorato Parte_3
l'appellante nel periodo 2018/2019: “La prima volta che ho visto il ricorrente mi sembra fosse l'anno 2018/2019, l'ultima volta a Gorizia circa un anno e mezzo fa.”. lo individua come “referente della squadra di posa”
(quindi, ne evidenzia un ruolo qualificato, certamente non comparabile con la posizione di mero aiutante, già nel 2018 -, prima del luglio 2019, data di attribuzione del II liv., ed anche in epoca successiva).
dichiara: “ era normalmente nella squadra di Testimone_3 E_
posa.” (dichiarazione resa nel 2022, epoca in cui da 4/5 anni operava presso la ). CP_1
precisa: “Ho lavorato assieme al ricorrente per la Parte_4
convenuta per circa 3 anni e mezzo;
siamo stati assunti più o meno nello stesso periodo, io sono arrivato una settimana prima. Io ero assunto come conduttore macchine edili e il ricorrente invece portava la fibra ottica all'utente. … E' capitato qualche volta che lavorassimo assieme in virtù del lavoro che dovevamo fare…. Io andavo con la mia squadra a posare i tubi
e il ricorrente subentrava dopo con la sua squadra per la posa dei
“microtubetti” e cavo. Mentre noi posavamo i tubi, il ricorrente e la sua squadra verificavano i pozzetti.”.
, dipendente della società convenuta, lavoro dal Persona_2
2007, afferma: “Io sono “giuntista”, ogni tanto capitava che posavamo i cavi assieme.”.
Si tratta di dichiarazioni che sono accomunate nell'univoco significato attribuibile alle rispettive dichiarazioni.
Da nessuna circostanza emerge un ruolo ausiliario rispetto agli altri lavoratori della squadra.
pag. 11/19 4.6) Correttamente la parte appellante invoca anche il principio di non contestazione, rilevando che la circostanza di un ruolo sussidiario e meno qualificato rispetto alla mansione di posatore non era mai stata sollevata dalla società con la propria difesa.
In primo grado il ricorrente aveva dedotto: “quanto all'errato inquadramento relativamente al livello è necessario far presente che il
per tutta la durata del rapporto di lavoro, ha fatto E_
esclusivamente la preparazione e la posa in opera, assieme a colleghi, di tubazioni per telecomunicazioni (fibra ottica) necessarie per il funzionamento dei sistemi telefonici in più località.”. Di contro la società aveva dedotto: a) “La pretesa qui censurata muove da considerazioni arbitrarie, non è sostenuta dal benché minimo elemento probatorio, difetta delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto per poter utilmente contestare l'inquadramento I livello applicato in prima istanza.”; b)
“Nessuna rimostranza è mai stata sollevata dal dipendente in corso di rapporto né all'atto della sua risoluzione ove egli ha spontaneamente rassegnato le proprie dimissioni semplici, nella consapevolezza di non aver null'altro pretendere dall'impresa, …”; c) “Le mansioni svolte dal lavoratore dalla data di costituzione del rapporto al luglio 2019 (all. n. 3) rientrano tra quelle indicate nel contratto di assunzione e nel CCNL di categoria.”.
In sostanza: il fatto che il lavoratore posasse i cavi non è mai stato contestato, salvo sussumere tale attività in quella indicata nel contratto di assunzione.
4.7) Inoltre, la società non considera che la decorrenza del superiore inquadramento è riferita ad un periodo successivo all'assunzione, per cui pag. 12/19 non è fondato neppure l'argomento secondo il quale il maggiore inquadramento, essendo stato attribuito dal luglio 2019, era giustificato dall'acquisita esperienza, dal momento che non vi era stata variazione delle mansioni, non vi era una previsione contrattuale che giustificasse il superiore inquadramento in funzione della maturazione di una maggiore esperienza o anzianità, e che la pretesa al maggiore inquadramento è vantata dopo che è trascorso un lasso temporale tra l'assunzione luglio
2015 ed la decorrenza invocata (novembre 2015).
4.8) L'accoglimento del motivo determina il diritto alla corresponsione della somma di €. 7.719,60 in assenza di specifica contestazione sul piano contabile del conteggio.
4.9) Va rigettato, invece, il motivo relativo al maggiore impegno orario rispetto alla previsione contrattuale.
In primo grado il signor aveva dedotto: “il ricorrente, che ha E_
lavorato sempre in trasferta, ha osservato, in media, il seguente orario con una pausa pranzo di circa un'ora: dalle 7.00 del mattino allorquando si recava in cantiere a MI per prelevare il furgone che guidava e si trasferiva, unitamente ai colleghi, sui luoghi di lavoro sino a non prima delle 17.00 quando rientrava sempre nel cantiere di MI con il furgone e i colleghi e comunque, se doveva fare magazzinaggio o caricare il furgone per il giorno dopo, non usciva dal cantiere di MI prima delle 17.00;”.
Nella memoria di costituzione era stato allegato il numero di ore settimanali (40 ore) e gli orari di inizio e fine lavoro quotidiano: dalle 7,00 alle 15,00.
pag. 13/19 Nella lettera di assunzione l'orario di lavoro è di 40 ore settimanali (senza indicazione di orari contendo anche clausola elastica, non oggetto di sindacato o doglianza).
La lettura delle deposizioni rende ragione dell'infondatezza del motivo anche tenendo conto dei limiti della quantificazione (1 ora al giorno eccedente il normale orario) operata col conteggio.
, che lavora per la convenuta dal 13.3.2017: “Ho lavorato Persona_3
assieme al ricorrente per circa sei mesi. Lavoravamo sempre in trasferta.
Nel periodo in cui ho lavorato con il ricorrente, il nostro orario era il seguente: partivamo alle 7.00 dalla sede dell'azienda ad RI e andavamo nei vari cantieri (Padova, Jesolo, Udine, ecc.); la paura pranzo era di circa un'ora; lavoravamo sino alle 16/16.30 e tornavamo in sede ad
RI alle 17.00. Facevamo i conti della strada in modo da essere in cantiere alle (1)7.00, più o meno.”.
(che ha lavorato per la convenuta dal giugno 2021 a Testimone_8
maggio 2022): “Le squadre partivano tutte alla stessa ora da RI, verso le 7/7.30. C'era una pausa pranzo di un'ora. L'orario di rientro era di massima erano le 16.00. C'era poi chi rientrava prima e raramente chi rientrava dopo, comunque di non molto. Preciso che per il tipo di attività, una volta che si finiva un lavoro, ad es. alle 14.00, non si iniziava generalmente un nuovo lavoro.”
: “A volte trovavo i dipendenti di già sul posto, a Parte_3 CP_1
volte arrivavamo prima noi. Non c'era un orario preciso di inizio, io posso riferire solo i miei orari. C'era un'ora di pausa per il pranzo. DR. Ricordo che una volta a Padova il ricorrente ha telefonato all'azienda per fare ore
pag. 14/19 di lavoro straordinario, perché doveva arrivare la betoniera. Negli altri casi si finiva alle 17.00/17.30 o 16.30, dipende dal lavoro.”
: “Dalla sede di RI partono le squadre: io normalmente Testimone_3
arrivo quando le squadre sono già andate via. So che le squadre si trovano sempre alle 7.00 di mattina presso la sede di RI. Faccio io il 90% della programmazione dei lavori delle squadre assieme ad e CP_2
all'assistente. Dr. Alla sera normalmente, nell'80% dei casi, sono presente quando tornano le squadre. L'orario di rientro varia a seconda del lavoro:
l'orario di rientro varia dalle 16.00 alle 17.00. Le squadre di posa rientrano prima, dalle 15.30 alle 16.30.”.
“E' capitato qualche volta che lavorassimo assieme Parte_4
in virtù del lavoro che dovevamo fare. Ci trovavamo tutti in capannone alle
7.00 ad RI di MI e da lì si partiva ciascuno per la propria destinazione…. La pausa per il pranzo era di un'ora. Dr. Normalmente si tornava in capannone alle 17.00, anche il ricorrente. Se arrivava prima in capannone, il ricorrente faceva dell'altro preparando il materiale per il giorno dopo.”.
dipendente della convenuta dal febbraio 2018: “Ho Controparte_3
lavorato nella stessa squadra del ricorrente per l'intero periodo in cui il ricorrente lavorava per la convenuta. Ci trovavamo in sede ad RI.
Andavamo sempre in giro in cantieri disparati anche lontani. Ci trovavamo alle 7.00. Poi si partiva tutti assieme e andavamo nei vari cantieri. ….
Avevamo un'ora di pausa per il pranzo. Tornavamo in sede ad RI alle
15,00, 16,00 ovvero 17,00 o 18,00. Quando arrivavamo in sede, lasciavamo il furgone e andavamo via.”
pag. 15/19 : “Ci trovavamo alle 7.00 in cantiere per poi partire Persona_2
per varie destinazioni. Il carico del materiale avviene sempre al mattino. A pranzo c'è un'ora di pausa. Di solito si torna alle 17,00: se finisci prima vai via prima. Si ritorna in cantiere, si lascia il furgone e si va a casa. Così
è sempre stato. La stessa cosa vale se si torna oltre le 17.00. Ogni tanto è capitato di finire dopo le 17,00 per poter finire il lavoro.”.
Il conteggio (doc.15) è formulato sulla base di un'ora di straordinario giornaliero per il periodo luglio 2015 – 31 ottobre 2021 per complessivi
€.15.068,52.
In sostanza, non è possibile delineare un quadro certo in ordine all'effettivo impegno orario quotidiano. Emergono dichiarazioni che, al più, fanno presumere alcune giornate di lavoro eccedenti il normale orario, ma senza che sia possibile individuarle, il loro numero e l'entità di tale maggiore impegno.
Nell'ipotesi più corroborata il dato dell'impegno lavorativo è indivduabile dalle 7,00 alle 16,00 con un'ora di pausa: quindi 8 ore per 5 giorni , quindi
40 ore.
Peraltro, si deve tenere conto del rilievo in base al quale le testimonianze sono riferite solo a periodo posteriore al 2017 (solo può riferire per il Tes_4
periodo anteriore, ma non lavora invia continuativa con l'appellante; la sua dichiarazione, quindi, sul punto non è esaustiva) e della minore o maggiore vicinanza lavorativa (solo lavora stabilmente e relativamente a lungo Tes_5
nella stessa squadra dell'appellante).
4.8) Va accolto parzialmente il terzo motivo.
Lo svolgimento ordinario e quotidiano della trasferta non è in discussione.
Sul punto, in ragione di quanto di seguito specificato, ha fondamento il pag. 16/19 rilievo dell'appellante secondo il quale non vi era stata contestazione. In effetti la società, anche in questo grado, si è limitata a ribadire il valore assorbente delle ulteriori indennità o emolumenti già liquidati e pagati nel corso del rapporto, avendo semplicemente sostenuto che si trattava di emolumenti aventi valenza compensativa della trasferta “a prescindere dalla loro nomenclatura” in quanto espressive della concreta corresponsione dell'indennità di trasferta già pagata al lavoratore, “non trovando altrimenti alcuna giustificazione causale le somme corrisposte a tale titolo.”. Si tratta di deduzione che in alcun modo esclude lo svolgimento di trasferte che davano titolo al pagamento dell'indennità, ma anzi presuppongono il loro utile svolgimento che dà titolo al pagamento.
D'altra parte, avvalora la conclusione l'ulteriore rilievo che deriva dall'esame delle buste paga dalla cui lettura emerge la perfetta corrispondenza tra le ore lavorate e quelle per le quali è riconosciuta l'indennità di trasporto (e correlativamente la trasferta alla prima strettamente connessa).
Quanto al superamento del limite chilometrico (previsto sopra gli 8 chilometri ai sensi dell'art.12, punto b del contatto integrativo 19 aprile
2010), va pure ritenuto integrata tale condizione: la società nel ritenere estinto il debito mediante il pagamento degli emolumenti richiamati, ha necessariamente presupposto che il fatto costituivo che dava diritto all'indennità di trasferta si fosse realizzato, tanto da liquidare l'indennità di trasporto per lo stesso numero di ore lavorate.
Ciò posto, va considerato che nel limite minimo di mezz'ora (art.12 lett. B) cit.), sussistono le condizioni per riconoscere la trasferta.
pag. 17/19 Invero, in assenza di prova circa il regolare impegno superiore alla mezz'ora in tale limite l'indennità va riconosciuta.
Non può essere riconosciuta, invece, nella misura ulteriore alla mezz'ora richiesta: la stessa variabilità della destinazione avrebbe implicato uno specifico onere di allegazione che imponeva di individuare quelle destinazioni per le quali l'indennità sarebbe spettata in misura superiore in funzione della minore o maggiore durata della trasferta (essendo richiesta una percorrenza superiore alla mezz'ora ed entro un'ora ovvero oltre l'ora). Si tratta di allegazione che non era specificamente contenuta nel ricorso di primo grado e rispetto ad essa, quindi, non era neppure possibile una specifica contestazione circa il superamento dell'impegno orario utile e il numero di occasioni in ciò era avvenuto.
Posto che nei conteggi il credito vantato è calcolato nel valore unitario di
€.27.00/die, va reso a riferimento il diverso importo di €.17,00/die previsto dalla disciplina contrattuale per il conducente del mezzo aziendale (tale è la proposizione dell'appellante non contestata in primo grado).
Riparametrato, pertanto, a tale importo il numero di trasferte indicato nei conteggi il credito da riconoscere risulta essere pari ad €.17.282,01.
4.9) Gli importi riconosciuti vanno maggiorati con il computo degli interessi legali sulle somme via via maturate ed annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dalla maturazione delle singole poste al saldo.
5) Tenuto conto della diversa incidenza sul credito riconosciuto che ha determinato l'accoglimento parziale dell'appello sussistono le condizioni per ritenere giustificata la compensazione delle spese del doppio grado nel limite di un terzo del complessivo ,residuando a carico della società i 2/3
pag. 18/19 ulteriori, liquidati tenendo conto del valore di causa secondo quanto riconosciuto, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) dichiara il diritto dell'appellante al maggiore inquadramento al II livello con effetto dal 1° novembre 2015;
b) condanna la all'ulteriore pagamento della somma di AR
€.7.719,60 a tale titolo, nonché della somma di €.17.282,01 a titolo di indennità di trasferta, somme maggiorate degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalla maturazione al saldo in favore di E_
;
[...]
- compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna la al pagamento dei 2/3 residui in favor di AR
, frazione liquidata quanto al primo grado in €.8.021,00 e E_
quanto al presente grado in €.4.615,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa.
Venezia, 11 settembre 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 19/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 9 maggio 2023 da
(c.f.: ), rappresentato e E_ C.F._1
difeso dagli avv.ti Silvio Monticelli, Giulia Monticelli e Flaminia Brunelli, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
Email_2
Email_3 -appellante-
Contro
(P.Iva: ), in persona del L.R.p.t. AR P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Paoletti e Controparte_2
Biagio Paoletti, giusta procura allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC: Email_4
Email_5
[...]
Oggetto: appello avverso sentenza n. 257/23 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: differenze retributive.
Causa trattata all'udienza dell'11 settembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “- in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 257/2023 del Tribunale del Lavoro di Venezia, confermata la condanna di al pagamento della somma di 3.000,00 AR
€ a favore del ricorrente, condannarsi di MI (Ve) AR
altresì al pagamento in favore dell'appellante delle ulteriori somme
• per differenze retributive tra il 1° e il 2° livello per il periodo decorrente dall'1.11.2015 al 31.7.2019 nella misura complessiva lorda di 7.719,60
€;
• per differenze retributive per il lavoro straordinario di un'ora al giorno per tutta la durata del rapporto di lavoro nella misura complessiva lorda di 15.068,52 € ;
• per differenze per l'indennità di trasferta ai sensi del CCNL Provinciale
pag. 2/19 nella misura complessiva lorda di 27.447,91 €;
- con rifusione di compenso professionale di causa di primo e secondo grado di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “1) In via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dei motivi di appello e, per l'effetto, pronunciare sentenza di rigetto integrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 436-bis c.p.c., con conferma della sentenza gravata, per tutte le ragioni esposte in atti;
2) Ove non ritenesse di provvedere ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi di appello e, per l'effetto, pronunciare sentenza di rigetto integrale ai sensi dell'art. 437 c.p.c., con conferma della sentenza gravata, per tutte le ragioni esposte in atti;
3) In ogni caso, dichiarare la inammissibilità della domanda di rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in difetto di specifico motivo di appello;
4) In ogni caso, dichiarare
l'appellante decaduta da ogni domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria non riproposta in sede di gravame;
5) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Con ogni riserva consentita.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 9 maggio 2023 Parte_2
ha impugnato la sentenza n.257/23 del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia con la quale ha accolto parzialmente la sua domanda nei confronti della già sua datrice di lavoro, limitatamente all'importo AR
di €.3.000,00, dovuti dalla società in ragione dell'indebita trattenuta stipendiale per il corrispondente importo, rigettando le domande inerenti a pretese retributive per i titoli più sotto precisati. pag. 3/19 Con memoria depositata il 21 maggio 2024 si è costituito la CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
[...]
La causa, disposto un rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, è stata discussa all'udienza dell'11 settembre 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Non è controverso che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro dal
1°.
7.2015 al 29.10.2021 con qualifica di manovale edile ed inquadramento al1° livello CCNL Edilizia e dall'1.8.2019 di 2° livello.
L'ulteriore pretesa economica, ora in discussione, riguarda le differenze retributive relative al II livello che l'appellante ha rivendicato in ragione dell'esercizio dall'1.11.2015 al 31.7.2019 di mansioni superiori corrispondenti a tale livello, all'indennità di trasferta ai sensi del Contratto
Integrativo Provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili in vigore dal 1°.
3.2012 e allo straordinario prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro.
2) La sentenza impugnata nel motivare il rigetto delle domande ha così argomentato.
Quanto alla doglianza sull'errato inquadramento: “Nel ricorso non sono sufficientemente esplicitati né le circostanze di fatto né gli elementi di diritto per valutare la correttezza dell'inquadramento operato dalla società. Se “la posa in opera delle tubazioni per telecomunicazioni” rientra nell'ambito delle mansioni dell'operaio qualificato di II livello, è però inquadrato come operaio comune di I livello “l'aiutante della categoria operai qualificati”. Non è dato sapere, perché l'atto introduttivo non lo dice, se fosse un mero aiutante od operasse in autonomia E_
pag. 4/19 nella posa delle tubazioni. E' però presumibile che all'inizio del rapporto fosse solo un “aiutante”, per poi acquisire con l'esperienza sempre maggiore autonomia. E, proprio a fronte della maggiore autonomia, nell'agosto 2019 a è stato attribuito il livello superiore, tanto E_
che il teste che ha conosciuto il ricorrente più o meno nel 2019, lo Tes_1
aveva individuato come il “referente delle squadre di posa”.
Quanto alla pretesa relativa al lavoro straordinario: “Le deposizioni dei testi non confermano affatto gli assunti attorei. dipendente della Tes_2
convenuta, riferisce che gli operai tornavano in sede alle 17,00, ma poi si affretta a precisare che a volte si arrivava prima, addirittura alle 15.30, a volte dopo. , ex dipendente della convenuta, dichiara che l'orario Per_1
massimo di rientro erano le 16,00, smentendo che gli operai facessero normalmente lavoro straordinario. Di analogo tenore è deposizione di
, secondo cui le squadre di posa, di cui faceva parte il Testimone_3
, rientravano in cantiere tra le 15.30 e le 16.30. Infine E_ Tes_1
dipendente di altra società, riferisce che normalmente il lavoro finiva tra le
16.30 e le 17.30, ma puntualizza che i dipendenti di andavano CP_1
via quasi sempre prima rispetto a quelli dell'azienda di cui faceva parte. Il complesso delle deposizioni dei testi non consente di ritenere provato…”
17,00, ma poi si affretta a precisare che a volte si arrivava prima, addirittura alle 15.30, a volte dopo. , ex dipendente della convenuta, Per_1
dichiara che l'orario massimo di rientro erano le 16,00, smentendo che gli operai facessero normalmente lavoro straordinario. Di analogo tenore è deposizione di , secondo cui le squadre di posa, di cui Testimone_3
faceva parte il , rientravano in cantiere tra le 15.30 e le 16.30. E_
Infine dipendente di altra società, riferisce che normalmente il Tes_1
pag. 5/19 lavoro finiva tra le 16.30 e le 17.30, ma puntualizza che i dipendenti di
andavano via quasi sempre prima rispetto a quelli CP_1
dell'azienda di cui faceva parte. …”.
Infine, quanto all'indennità di trasferta ha rilevato: “Il Contratto
Integrativo richiamato prevede la corresponsione dell'indennità di trasferta solo nell'ipotesi in cui il dipendente venga comandato a prestare la propria opera in cantieri diversi da quello per il quale è stato assunto, situati oltre 8 Km dal confine del Comune di assunzione ed entro 20 Km, distinguendo gli importi spettanti a titolo di rimborso giornaliero di trasferta a seconda che il tempo necessario per recarsi dal luogo di assunzione al posto di lavoro sia mezz'ora, un'ora o superiore all'ora e precisando che l'importo è dovuto perché il tempo per raggiungere il posto di lavoro
…
Non è dato sapere, perché il ricorrente non lo precisa, né se le località ove
doveva quotidianamente recarsi fossero tutte site oltre otto Km E_
dalla sede di MI ma in Provincia di Venezia, né quale fosse il tempo di percorrenza per raggiungerle. La stessa formulazione dei capitoli di prova contenuta in ricorso, in cui vengono indicate alcune località a titolo esemplificativo e in cui genericamente si asserisce che “mediamente” il tempo di percorrenza era superiore alla mezz'ora, evidenzia la lacunosità dell'allegazione.”.
3) Con l'appello la decisione è oggetto di critica in forza dei seguenti motivi.
Col primo motivo censura la sentenza ritenendo che avere dedotto di aver posato le tubazioni costituisse un'allegazione chiara e sufficientemente pag. 6/19 indicativa del fatto costitutivo (ossia mansioni di posatore di fibra ottica).
Si tratta di attività che “esclude di per sé la diversa mansione di aiutante”.
Osserva che, “al più è controparte che avrebbe dovuto provare, secondo la distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il fatto contrario e cioè che il ricorrente non era un posatore ma un aiutante posatore”.
Valorizza, inoltre, l'assenza di contestazioni di controparte circa lo svolgimento di dette mansioni.
Col secondo motivo è censurata la valutazione del giudice in ordine allo svolgimento del lavoro straordinario (secondo la formulazione dei conteggi un'ora al giorno).
Lamenta in primo luogo, come il giudice abbia preso in considerazione solo 4 delle 7 deposizioni rese, in particolare, solo quelle rese all'udienza del 11.11.2022 , e ), omettendo di valutare le Tes_2 Per_1 Tes_1 Tes_3
ulteriori 3 testimonianze.
Considerando, invece, i complessivi esiti istruttori, se ne ricava la fondatezza della propria allegazione sul punto.
A riguardo afferma che: a) 6 testimoni su 7 , , Tes_2 Per_1 Tes_3
, hanno confermato che la squadra di lavoro partiva Tes_4 Tes_5 Tes_6
da MI alle 7:00; b) 6 testimoni su 7 , , Tes_2 Per_1 Tes_1 Tes_4 Tes_5
hanno confermato che la pausa pranzo era di un'ora; c) “5 testi su Tes_7
7 hanno parlato di un rientro in cantiere alle ore 17 (quantomeno come media)” , , altri due testi hanno parlato di orari più Tes_2 Tes_4 Tes_6
variabili, “ma sempre riconducibili ad una media di rientro alle ore 17:00”
( e;
d) due testi su sette hanno anticipato a un'ora prima il Tes_1 Tes_5
pag. 7/19 rientro della squadra, “ma trattasi di testimonianze non attendibili e comunque rimaste in minoranza” ( e ). Testimone_8 Testimone_3
Col terzo motivo richiama la deduzione di primo grado secondo cui “dalla sede lavorativa di RI di MI (cfr. punto 4 del doc. 1 del ricorrente:
“luogo di lavoro: la località di impiego è stabilita in MI…”) tutti i giorni le squadre di lavoro partivano per lavorare in trasferta.”.
Rammenta che la circostanza non era stata contestata (“non ha contestato né che le trasferte fossero quotidiane, né che i cantieri fossero nelle località indicate, né che per raggiungerle ci volesse in media, più di mezz'ora, né che le stesse fossero raggiunte con l'automezzo dell'azienda guidato dal ricorrente”) ed era stata confermata dai testimoni.
Inoltre, precisa: “La domanda, infatti, si è attestata sul dato fattuale della trasferta quotidiana in località per il raggiungimento delle quali il lavoratore impiegava più di mezz'ora guidando egli stesso il mezzo aziendale: sulla base di ciò, e delle giornate lavorate indicate nelle buste paga predisposte dalla stessa azienda, i conteggi –che fanno parte integrante del ricorso- sono stati predisposti proprio su tale media (€ 27,00 giornaliere: quindi tra mezz'ora e un'ora di viaggio)”.
Infine, osserva che la deduzione avversaria secondo la quale “quanto dovuto per le trasferte era stato corrisposto mediante altre e diverse indennità: quali di “trasporto”, di “mensa”, di “rimborso spese”, di
“rimborso forfettario” e “diaria”, non è pertinente. Sul punto rileva che si tratta di emolumenti aventi denominazioni e cause diverse, riconducibili a spese sostenute dal lavoratore. Invero, con l'eccezione dell'indennità di trasporto che nei conteggi, detratta dal dovuto complessivo a titolo di trasferta, l'indennità di trasferta è una indennità diversa e suppletiva,
pag. 8/19 indipendente dalle spese – anche forfettarie - riconosciute al lavoratore in trasferta.
4) L'appello merita parziale accoglimento nei limiti di seguito precisati.
4.1) Preliminarmente vanno ritenute infondate le questioni di inammissibilità proposte dall'appellata in relazione a tutti i motivi.
Secondo la società il primo motivo difetta dei canoni di chiarezza e specificità, della ricostruzione dei fatti alterativa a quella compiuta dal primo giudice e della individuazione delle norme violate, non potendosi neppure prendere posizione sulla loro rilevanza ai fini del gravame in assenza del presupposto.
Analoga la doglianza è formulata con riguardo al secondo motivo carente sotto il profilo dei canoni di specificità e chiarezza, della correlazione tra la domanda formulata e quanto deciso e della individuazione delle norme che il Giudice avrebbe violato e della loro rilevanza ai fini della decisione.
Così pure con riguardo al terzo la società appellata si risolve in una lettura, ritenuta superficiale, del correlato passaggio motivazionale in sentenza;
anche in relazione a tale motivo la controparte non avrebbe individuato la norma asseritamente violata e la sua rilevanza di fini della definizione della lite.
4.2) Su tali questioni il collegio osserva che è chiara la critica alla sentenza con riguardo ai contenuti. A riguardo basti richiamare la superiore sintesi che illustra i motivi di impugnazione. In particolare, è stata cura dell'appellante operare una ricostruzione in fatto alternativa funzionale alla diversa ricostruzione della fase esecutiva del rapporto lavorativo, avvalendosi anche del principio di non contestazione: quanto all'indicazione delle norme violate la parte argomentava è chiara nel pag. 9/19 sindacare la valutazione della prova (tanto che è esplicito il richiamo formale alla distribuzione dell'onere della prova ex art.2967 c.c. nel sindacare il riparto con riguardo al fatto impeditivo).
4.3) Nel merito, quanto all'esercizio di mansioni corrispondenti al II livello, in primo luogo, va ricordato che la declaratoria contrattuale indica tra i profili esemplificativi del II livello (quello ambìto) anche quello di
“Addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete”. A sua volta la clausola generale descrittiva della declaratoria ricomprende in quel livello (“operai qualificati”) “quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione.”.
4.4) Va rammentato, quindi, che assumono rilievo preminente proprio i contenuti esemplificativi del livello, alla luce dei quali anche la declaratoria di carattere generale deve essere letta: “In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie occorre considerare la capacità connotativa
e discriminatoria in concreto dei profili professioni contenuti nell'accordo
e, ove gli stessi siano generici in quanto suscettibili di assumere svariate concretizzazioni, è necessario integrare le indicazioni con le declaratorie di carattere generale della categoria, che assumono valore determinante circa l'effettiva portata degli specifici profili. …” (Cass.civ. Sez. L,
Sentenza n. 919 del 17/01/2011, Rv. 616115 – 01, conf. Cass. n.18692 del
2020).
4.5) e convergenti elementi si ricavano dalle deposizioni Tes_9
testimoniali al fine di convalidare l'assunto difensivo.
pag. 10/19 ha operato presso lo stesso cantiere ove ha lavorato Parte_3
l'appellante nel periodo 2018/2019: “La prima volta che ho visto il ricorrente mi sembra fosse l'anno 2018/2019, l'ultima volta a Gorizia circa un anno e mezzo fa.”. lo individua come “referente della squadra di posa”
(quindi, ne evidenzia un ruolo qualificato, certamente non comparabile con la posizione di mero aiutante, già nel 2018 -, prima del luglio 2019, data di attribuzione del II liv., ed anche in epoca successiva).
dichiara: “ era normalmente nella squadra di Testimone_3 E_
posa.” (dichiarazione resa nel 2022, epoca in cui da 4/5 anni operava presso la ). CP_1
precisa: “Ho lavorato assieme al ricorrente per la Parte_4
convenuta per circa 3 anni e mezzo;
siamo stati assunti più o meno nello stesso periodo, io sono arrivato una settimana prima. Io ero assunto come conduttore macchine edili e il ricorrente invece portava la fibra ottica all'utente. … E' capitato qualche volta che lavorassimo assieme in virtù del lavoro che dovevamo fare…. Io andavo con la mia squadra a posare i tubi
e il ricorrente subentrava dopo con la sua squadra per la posa dei
“microtubetti” e cavo. Mentre noi posavamo i tubi, il ricorrente e la sua squadra verificavano i pozzetti.”.
, dipendente della società convenuta, lavoro dal Persona_2
2007, afferma: “Io sono “giuntista”, ogni tanto capitava che posavamo i cavi assieme.”.
Si tratta di dichiarazioni che sono accomunate nell'univoco significato attribuibile alle rispettive dichiarazioni.
Da nessuna circostanza emerge un ruolo ausiliario rispetto agli altri lavoratori della squadra.
pag. 11/19 4.6) Correttamente la parte appellante invoca anche il principio di non contestazione, rilevando che la circostanza di un ruolo sussidiario e meno qualificato rispetto alla mansione di posatore non era mai stata sollevata dalla società con la propria difesa.
In primo grado il ricorrente aveva dedotto: “quanto all'errato inquadramento relativamente al livello è necessario far presente che il
per tutta la durata del rapporto di lavoro, ha fatto E_
esclusivamente la preparazione e la posa in opera, assieme a colleghi, di tubazioni per telecomunicazioni (fibra ottica) necessarie per il funzionamento dei sistemi telefonici in più località.”. Di contro la società aveva dedotto: a) “La pretesa qui censurata muove da considerazioni arbitrarie, non è sostenuta dal benché minimo elemento probatorio, difetta delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto per poter utilmente contestare l'inquadramento I livello applicato in prima istanza.”; b)
“Nessuna rimostranza è mai stata sollevata dal dipendente in corso di rapporto né all'atto della sua risoluzione ove egli ha spontaneamente rassegnato le proprie dimissioni semplici, nella consapevolezza di non aver null'altro pretendere dall'impresa, …”; c) “Le mansioni svolte dal lavoratore dalla data di costituzione del rapporto al luglio 2019 (all. n. 3) rientrano tra quelle indicate nel contratto di assunzione e nel CCNL di categoria.”.
In sostanza: il fatto che il lavoratore posasse i cavi non è mai stato contestato, salvo sussumere tale attività in quella indicata nel contratto di assunzione.
4.7) Inoltre, la società non considera che la decorrenza del superiore inquadramento è riferita ad un periodo successivo all'assunzione, per cui pag. 12/19 non è fondato neppure l'argomento secondo il quale il maggiore inquadramento, essendo stato attribuito dal luglio 2019, era giustificato dall'acquisita esperienza, dal momento che non vi era stata variazione delle mansioni, non vi era una previsione contrattuale che giustificasse il superiore inquadramento in funzione della maturazione di una maggiore esperienza o anzianità, e che la pretesa al maggiore inquadramento è vantata dopo che è trascorso un lasso temporale tra l'assunzione luglio
2015 ed la decorrenza invocata (novembre 2015).
4.8) L'accoglimento del motivo determina il diritto alla corresponsione della somma di €. 7.719,60 in assenza di specifica contestazione sul piano contabile del conteggio.
4.9) Va rigettato, invece, il motivo relativo al maggiore impegno orario rispetto alla previsione contrattuale.
In primo grado il signor aveva dedotto: “il ricorrente, che ha E_
lavorato sempre in trasferta, ha osservato, in media, il seguente orario con una pausa pranzo di circa un'ora: dalle 7.00 del mattino allorquando si recava in cantiere a MI per prelevare il furgone che guidava e si trasferiva, unitamente ai colleghi, sui luoghi di lavoro sino a non prima delle 17.00 quando rientrava sempre nel cantiere di MI con il furgone e i colleghi e comunque, se doveva fare magazzinaggio o caricare il furgone per il giorno dopo, non usciva dal cantiere di MI prima delle 17.00;”.
Nella memoria di costituzione era stato allegato il numero di ore settimanali (40 ore) e gli orari di inizio e fine lavoro quotidiano: dalle 7,00 alle 15,00.
pag. 13/19 Nella lettera di assunzione l'orario di lavoro è di 40 ore settimanali (senza indicazione di orari contendo anche clausola elastica, non oggetto di sindacato o doglianza).
La lettura delle deposizioni rende ragione dell'infondatezza del motivo anche tenendo conto dei limiti della quantificazione (1 ora al giorno eccedente il normale orario) operata col conteggio.
, che lavora per la convenuta dal 13.3.2017: “Ho lavorato Persona_3
assieme al ricorrente per circa sei mesi. Lavoravamo sempre in trasferta.
Nel periodo in cui ho lavorato con il ricorrente, il nostro orario era il seguente: partivamo alle 7.00 dalla sede dell'azienda ad RI e andavamo nei vari cantieri (Padova, Jesolo, Udine, ecc.); la paura pranzo era di circa un'ora; lavoravamo sino alle 16/16.30 e tornavamo in sede ad
RI alle 17.00. Facevamo i conti della strada in modo da essere in cantiere alle (1)7.00, più o meno.”.
(che ha lavorato per la convenuta dal giugno 2021 a Testimone_8
maggio 2022): “Le squadre partivano tutte alla stessa ora da RI, verso le 7/7.30. C'era una pausa pranzo di un'ora. L'orario di rientro era di massima erano le 16.00. C'era poi chi rientrava prima e raramente chi rientrava dopo, comunque di non molto. Preciso che per il tipo di attività, una volta che si finiva un lavoro, ad es. alle 14.00, non si iniziava generalmente un nuovo lavoro.”
: “A volte trovavo i dipendenti di già sul posto, a Parte_3 CP_1
volte arrivavamo prima noi. Non c'era un orario preciso di inizio, io posso riferire solo i miei orari. C'era un'ora di pausa per il pranzo. DR. Ricordo che una volta a Padova il ricorrente ha telefonato all'azienda per fare ore
pag. 14/19 di lavoro straordinario, perché doveva arrivare la betoniera. Negli altri casi si finiva alle 17.00/17.30 o 16.30, dipende dal lavoro.”
: “Dalla sede di RI partono le squadre: io normalmente Testimone_3
arrivo quando le squadre sono già andate via. So che le squadre si trovano sempre alle 7.00 di mattina presso la sede di RI. Faccio io il 90% della programmazione dei lavori delle squadre assieme ad e CP_2
all'assistente. Dr. Alla sera normalmente, nell'80% dei casi, sono presente quando tornano le squadre. L'orario di rientro varia a seconda del lavoro:
l'orario di rientro varia dalle 16.00 alle 17.00. Le squadre di posa rientrano prima, dalle 15.30 alle 16.30.”.
“E' capitato qualche volta che lavorassimo assieme Parte_4
in virtù del lavoro che dovevamo fare. Ci trovavamo tutti in capannone alle
7.00 ad RI di MI e da lì si partiva ciascuno per la propria destinazione…. La pausa per il pranzo era di un'ora. Dr. Normalmente si tornava in capannone alle 17.00, anche il ricorrente. Se arrivava prima in capannone, il ricorrente faceva dell'altro preparando il materiale per il giorno dopo.”.
dipendente della convenuta dal febbraio 2018: “Ho Controparte_3
lavorato nella stessa squadra del ricorrente per l'intero periodo in cui il ricorrente lavorava per la convenuta. Ci trovavamo in sede ad RI.
Andavamo sempre in giro in cantieri disparati anche lontani. Ci trovavamo alle 7.00. Poi si partiva tutti assieme e andavamo nei vari cantieri. ….
Avevamo un'ora di pausa per il pranzo. Tornavamo in sede ad RI alle
15,00, 16,00 ovvero 17,00 o 18,00. Quando arrivavamo in sede, lasciavamo il furgone e andavamo via.”
pag. 15/19 : “Ci trovavamo alle 7.00 in cantiere per poi partire Persona_2
per varie destinazioni. Il carico del materiale avviene sempre al mattino. A pranzo c'è un'ora di pausa. Di solito si torna alle 17,00: se finisci prima vai via prima. Si ritorna in cantiere, si lascia il furgone e si va a casa. Così
è sempre stato. La stessa cosa vale se si torna oltre le 17.00. Ogni tanto è capitato di finire dopo le 17,00 per poter finire il lavoro.”.
Il conteggio (doc.15) è formulato sulla base di un'ora di straordinario giornaliero per il periodo luglio 2015 – 31 ottobre 2021 per complessivi
€.15.068,52.
In sostanza, non è possibile delineare un quadro certo in ordine all'effettivo impegno orario quotidiano. Emergono dichiarazioni che, al più, fanno presumere alcune giornate di lavoro eccedenti il normale orario, ma senza che sia possibile individuarle, il loro numero e l'entità di tale maggiore impegno.
Nell'ipotesi più corroborata il dato dell'impegno lavorativo è indivduabile dalle 7,00 alle 16,00 con un'ora di pausa: quindi 8 ore per 5 giorni , quindi
40 ore.
Peraltro, si deve tenere conto del rilievo in base al quale le testimonianze sono riferite solo a periodo posteriore al 2017 (solo può riferire per il Tes_4
periodo anteriore, ma non lavora invia continuativa con l'appellante; la sua dichiarazione, quindi, sul punto non è esaustiva) e della minore o maggiore vicinanza lavorativa (solo lavora stabilmente e relativamente a lungo Tes_5
nella stessa squadra dell'appellante).
4.8) Va accolto parzialmente il terzo motivo.
Lo svolgimento ordinario e quotidiano della trasferta non è in discussione.
Sul punto, in ragione di quanto di seguito specificato, ha fondamento il pag. 16/19 rilievo dell'appellante secondo il quale non vi era stata contestazione. In effetti la società, anche in questo grado, si è limitata a ribadire il valore assorbente delle ulteriori indennità o emolumenti già liquidati e pagati nel corso del rapporto, avendo semplicemente sostenuto che si trattava di emolumenti aventi valenza compensativa della trasferta “a prescindere dalla loro nomenclatura” in quanto espressive della concreta corresponsione dell'indennità di trasferta già pagata al lavoratore, “non trovando altrimenti alcuna giustificazione causale le somme corrisposte a tale titolo.”. Si tratta di deduzione che in alcun modo esclude lo svolgimento di trasferte che davano titolo al pagamento dell'indennità, ma anzi presuppongono il loro utile svolgimento che dà titolo al pagamento.
D'altra parte, avvalora la conclusione l'ulteriore rilievo che deriva dall'esame delle buste paga dalla cui lettura emerge la perfetta corrispondenza tra le ore lavorate e quelle per le quali è riconosciuta l'indennità di trasporto (e correlativamente la trasferta alla prima strettamente connessa).
Quanto al superamento del limite chilometrico (previsto sopra gli 8 chilometri ai sensi dell'art.12, punto b del contatto integrativo 19 aprile
2010), va pure ritenuto integrata tale condizione: la società nel ritenere estinto il debito mediante il pagamento degli emolumenti richiamati, ha necessariamente presupposto che il fatto costituivo che dava diritto all'indennità di trasferta si fosse realizzato, tanto da liquidare l'indennità di trasporto per lo stesso numero di ore lavorate.
Ciò posto, va considerato che nel limite minimo di mezz'ora (art.12 lett. B) cit.), sussistono le condizioni per riconoscere la trasferta.
pag. 17/19 Invero, in assenza di prova circa il regolare impegno superiore alla mezz'ora in tale limite l'indennità va riconosciuta.
Non può essere riconosciuta, invece, nella misura ulteriore alla mezz'ora richiesta: la stessa variabilità della destinazione avrebbe implicato uno specifico onere di allegazione che imponeva di individuare quelle destinazioni per le quali l'indennità sarebbe spettata in misura superiore in funzione della minore o maggiore durata della trasferta (essendo richiesta una percorrenza superiore alla mezz'ora ed entro un'ora ovvero oltre l'ora). Si tratta di allegazione che non era specificamente contenuta nel ricorso di primo grado e rispetto ad essa, quindi, non era neppure possibile una specifica contestazione circa il superamento dell'impegno orario utile e il numero di occasioni in ciò era avvenuto.
Posto che nei conteggi il credito vantato è calcolato nel valore unitario di
€.27.00/die, va reso a riferimento il diverso importo di €.17,00/die previsto dalla disciplina contrattuale per il conducente del mezzo aziendale (tale è la proposizione dell'appellante non contestata in primo grado).
Riparametrato, pertanto, a tale importo il numero di trasferte indicato nei conteggi il credito da riconoscere risulta essere pari ad €.17.282,01.
4.9) Gli importi riconosciuti vanno maggiorati con il computo degli interessi legali sulle somme via via maturate ed annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dalla maturazione delle singole poste al saldo.
5) Tenuto conto della diversa incidenza sul credito riconosciuto che ha determinato l'accoglimento parziale dell'appello sussistono le condizioni per ritenere giustificata la compensazione delle spese del doppio grado nel limite di un terzo del complessivo ,residuando a carico della società i 2/3
pag. 18/19 ulteriori, liquidati tenendo conto del valore di causa secondo quanto riconosciuto, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) dichiara il diritto dell'appellante al maggiore inquadramento al II livello con effetto dal 1° novembre 2015;
b) condanna la all'ulteriore pagamento della somma di AR
€.7.719,60 a tale titolo, nonché della somma di €.17.282,01 a titolo di indennità di trasferta, somme maggiorate degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalla maturazione al saldo in favore di E_
;
[...]
- compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna la al pagamento dei 2/3 residui in favor di AR
, frazione liquidata quanto al primo grado in €.8.021,00 e E_
quanto al presente grado in €.4.615,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa.
Venezia, 11 settembre 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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