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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 409/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
AR NT, AT
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2340/2024 depositato il 20/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300179/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300179/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300179/2024 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Catanzaro per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TDY01T300179/2024 per l'anno d'imposta 2016, emeso all'esito dell' indagine svolta, rideterminava nell'importo di € 29.876,00,il reddito imponibile e, conseguentemente, avanzare la pretesa di pagamento di complessivi Euro € 17.648,00 di cui: € 6.905,00
a titolo di maggiore imposta Irpef, € 518,00 a titolo di maggiore Add.le Regionale Irpef, € 239,00 a titolo di maggiore imposta Add.le Comunale Irpef, oltre interessi e sanzioni. Ha dedotto, in particolare, la nullità insanabile dell'avviso di accertamento impugnato, nullità che discende in via diretta dall'inesistenza giuridica della sua notificazione;
nullita' dell'atto impugnato per difetto di legittimazione attiva quale conseguenza del difetto di sottoscrizione, in violazione dell'art. 24 d.lgs 82/2005 e dell'art. 42 dpr. n. 600/73; mancanza della delega prevista dall'art. 42 dpr 600/73 e la nullità dell'avviso di accertamento oggetto di lite in considerazione dell'assoluto difetto di motivazione (assente/ erronea/apparente motivazione) in relazione alla mancata/ erronea indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro che ha costituito nel merito il ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dal ricorrente di nullità dell'atto impugnato per mancanza dei presupposti impositivi, la Corte osserva. L'Agenzia delle Entrate, con riferimento all'anno d'imposta 2016, ha contestato al Sig. Ricorrente_1 la presunta omessa dichiarazione in Italia di redditi di pensione per Euro 29.876,00. Orbene, nell'anno 2016 era (e tutt'oggi è) vigente quale norma internazionale pattizia la Convenzione contro le doppie imposizioni che regola i rapporti tra Italia e Francia, fondata sul modello OCSE, che proprio in materia di “Redditi di pensione e pagamenti analoghi” all'art. 18 dispone che: «1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 23 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato (N.d.R.
l'Italia) in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato (N.d.R. l'Italia). 2.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato (N.d.R. Francia), sono imponibili in detto Stato (N.d.R.
Francia)». sono state individuate quali pensioni e altri pagamenti erogati in applicazione della legislazione francese sulla sicurezza sociale (e quindi, ai sensi dell'art. 18 co. 2 della Convenzione, imponibili solo in
Francia), tra le altre: 1) la C.R.A.M. (che è stata sostituita dalla cassa previdenza su scala regionale C.A.R.
S.A.T. a far data dal 1° gennaio 2010 - ad eccezione dell'Ile de France e della regione dell'Alsazia Mosella che rimane gestita da C.R.A.M. - cfr. sul punto sito web: https://www.retraite.com/caisseretraite/carsat/), annoverabile tra i regimi di base della sicurezza sociale;
2) la Associazione_1
), quale regime complementare a carattere obbligatorio dei lavoratori dipendenti quadro;
3) la Associazione_2, quale regime complementare a carattere obbligatorio dei lavoratori dipendenti non quadro;
ovvero tutte e tre le pensioni percepite dal Sig. Ricorrente_1, già da quest'ultimo dichiarate (e sottoposte ad imposizione a titolo definitivo) in Francia, ed erroneamente recuperate ad imposizione anche in Italia da parte dell'Agenzia delle Entrate con l'atto impositivo impugnato. Preso atto di ciò, in ossequio al comma 2 dell'art. 18 della Convenzione tra Italia
e Francia, le suddette pensioni sono imponibili “soltanto” in Francia e non anche in Italia. Parte ricorrente ha depositato la dichiarazione dei redditi prodotta in Francia dal Sig. Ricorrente_1 per l'anno di imposta con allegato l'avviso di pagamento;
il certificato rilasciato su richiesta del Sig. Ricorrente_1 dalla Direction Générale des Finances Publiques della Repubblica Francese da cui risulta il pagamento a titolo definitivo delle imposte versate per l'anno di imposta di che trattasi. L'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso dall'A.D.E. di
Catanzaro, in quanto la pretesa di pagamento avanzata con l'atto impositivo de quo, con riferimento ai redditi di pensione esteri (assoggettabili per quanto sopra esposto a tassazione “soltanto” in Francia), viola il disposto di cui all'art. 18 co. 2 della Convenzione tra Italia e Francia. Prive di pregio giuridiche sono le deduzioni di parte resistente fondate sulla incomprensibilità della documentazione perché in lingua francese e sulla “inverosimile”, “improbabile”, “incredibile” assoggettamento “proprio le pensioni erogate all'odierno ricorrente” a tassazione presso lo Stato Francese. Per quanto precede, il ricorso deve, in definitiva, essere accolto, risultando ultronea ogni valutazione in ordine ai restanti motivi di impugnazione. Per i temi trattati, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro di sez. 4 cosi statuisce: accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 09.02.2026
Il relatore Il Presidente
Avv. Antonio Maccarone dott. Michele Sessa
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
AR NT, AT
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2340/2024 depositato il 20/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300179/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300179/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300179/2024 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Catanzaro per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TDY01T300179/2024 per l'anno d'imposta 2016, emeso all'esito dell' indagine svolta, rideterminava nell'importo di € 29.876,00,il reddito imponibile e, conseguentemente, avanzare la pretesa di pagamento di complessivi Euro € 17.648,00 di cui: € 6.905,00
a titolo di maggiore imposta Irpef, € 518,00 a titolo di maggiore Add.le Regionale Irpef, € 239,00 a titolo di maggiore imposta Add.le Comunale Irpef, oltre interessi e sanzioni. Ha dedotto, in particolare, la nullità insanabile dell'avviso di accertamento impugnato, nullità che discende in via diretta dall'inesistenza giuridica della sua notificazione;
nullita' dell'atto impugnato per difetto di legittimazione attiva quale conseguenza del difetto di sottoscrizione, in violazione dell'art. 24 d.lgs 82/2005 e dell'art. 42 dpr. n. 600/73; mancanza della delega prevista dall'art. 42 dpr 600/73 e la nullità dell'avviso di accertamento oggetto di lite in considerazione dell'assoluto difetto di motivazione (assente/ erronea/apparente motivazione) in relazione alla mancata/ erronea indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro che ha costituito nel merito il ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dal ricorrente di nullità dell'atto impugnato per mancanza dei presupposti impositivi, la Corte osserva. L'Agenzia delle Entrate, con riferimento all'anno d'imposta 2016, ha contestato al Sig. Ricorrente_1 la presunta omessa dichiarazione in Italia di redditi di pensione per Euro 29.876,00. Orbene, nell'anno 2016 era (e tutt'oggi è) vigente quale norma internazionale pattizia la Convenzione contro le doppie imposizioni che regola i rapporti tra Italia e Francia, fondata sul modello OCSE, che proprio in materia di “Redditi di pensione e pagamenti analoghi” all'art. 18 dispone che: «1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 23 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato (N.d.R.
l'Italia) in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato (N.d.R. l'Italia). 2.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato (N.d.R. Francia), sono imponibili in detto Stato (N.d.R.
Francia)». sono state individuate quali pensioni e altri pagamenti erogati in applicazione della legislazione francese sulla sicurezza sociale (e quindi, ai sensi dell'art. 18 co. 2 della Convenzione, imponibili solo in
Francia), tra le altre: 1) la C.R.A.M. (che è stata sostituita dalla cassa previdenza su scala regionale C.A.R.
S.A.T. a far data dal 1° gennaio 2010 - ad eccezione dell'Ile de France e della regione dell'Alsazia Mosella che rimane gestita da C.R.A.M. - cfr. sul punto sito web: https://www.retraite.com/caisseretraite/carsat/), annoverabile tra i regimi di base della sicurezza sociale;
2) la Associazione_1
), quale regime complementare a carattere obbligatorio dei lavoratori dipendenti quadro;
3) la Associazione_2, quale regime complementare a carattere obbligatorio dei lavoratori dipendenti non quadro;
ovvero tutte e tre le pensioni percepite dal Sig. Ricorrente_1, già da quest'ultimo dichiarate (e sottoposte ad imposizione a titolo definitivo) in Francia, ed erroneamente recuperate ad imposizione anche in Italia da parte dell'Agenzia delle Entrate con l'atto impositivo impugnato. Preso atto di ciò, in ossequio al comma 2 dell'art. 18 della Convenzione tra Italia
e Francia, le suddette pensioni sono imponibili “soltanto” in Francia e non anche in Italia. Parte ricorrente ha depositato la dichiarazione dei redditi prodotta in Francia dal Sig. Ricorrente_1 per l'anno di imposta con allegato l'avviso di pagamento;
il certificato rilasciato su richiesta del Sig. Ricorrente_1 dalla Direction Générale des Finances Publiques della Repubblica Francese da cui risulta il pagamento a titolo definitivo delle imposte versate per l'anno di imposta di che trattasi. L'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso dall'A.D.E. di
Catanzaro, in quanto la pretesa di pagamento avanzata con l'atto impositivo de quo, con riferimento ai redditi di pensione esteri (assoggettabili per quanto sopra esposto a tassazione “soltanto” in Francia), viola il disposto di cui all'art. 18 co. 2 della Convenzione tra Italia e Francia. Prive di pregio giuridiche sono le deduzioni di parte resistente fondate sulla incomprensibilità della documentazione perché in lingua francese e sulla “inverosimile”, “improbabile”, “incredibile” assoggettamento “proprio le pensioni erogate all'odierno ricorrente” a tassazione presso lo Stato Francese. Per quanto precede, il ricorso deve, in definitiva, essere accolto, risultando ultronea ogni valutazione in ordine ai restanti motivi di impugnazione. Per i temi trattati, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro di sez. 4 cosi statuisce: accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 09.02.2026
Il relatore Il Presidente
Avv. Antonio Maccarone dott. Michele Sessa