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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 4637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4637 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 5608/2019 R.G. promossa da
, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Sorbilli, PEC
Email_1 attori contro c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso all'avv.
Antonio Spallieri, PEC Email_2 nonché
c.f. , rapp.to e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Emiliano Torre e dall'Avv. Federico Ottati, PEC
- Email_3 Email_4 convenuti
Oggetto: risarcimento danni.
Posizione delle parti e breve svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione, notificato con pec il
20.05.2019, l'attore evocava in giudizio per l'udienza del
26.09.2019, spostata d'ufficio al 02.10.2019, il CP_1 ed per sentirli condannare, in solido
[...] Controparte_2
o separatamente, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subìti in data 29.12.2015, alle ore 11.00 circa, in CP_1 all'interno del cimitero di Vettica a seguito dell'aggressione ad opera di un cane di grossa taglia appartenente al predetto
1 , custode del cimitero. Esponeva di aver riportato CP_2 lacerazioni al braccio destro ed alle mani ed in particolare
“Ferita ampia al braccio dx e ferite multiple all'avambraccio dx.
e mano dx., gonfiore dito mignolo sn., sublussazione articolazione interfalangea prossimale dito mignolo sn.”.
Quantificava la domanda di risarcimento in € 21.365,00, oltre spese mediche e danno morale sofferto, nonché spese e competenze di causa. Chiedeva, altresì, liquidarsi equitativamente il danno non patrimoniale da vacanza rovinata.
In data 05.09.2019 si costituiva in giudizio Controparte_2 che impugnava l'assunto attoreo e chiedeva “In via preliminare
1) accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile al Signor e pertanto nessuna somma è dovuta, Controparte_2
a qualsiasi titolo;
2) accertare e dichiarare la colpa o il dolo del danneggiato nella causazione dell'evento per cui è domanda, anche qualificando gli stessi come elementi idonei ad integrare il caso fortuito;
3) accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti normativi affinché possa procedersi alla condanna secondo quanto previsto dal D. Lgs. 79/2011; in via gradata 4) in ogni caso accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del al risarcimento del danno lamentato Controparte_1 dall'attore ai sensi dell'articolo 2049 c. c. o secondo quanto ritenuto di diritto;
5) in ogni caso rigettare tutte le avverse domande così come formulate, ivi compresa la quantificazione in equitativa del danno da vacanza rovinata;
6) ridurre
l'avversa domanda al provato;
in via subordinata 7) accertare e dichiarare il concorso a titolo di dolo/colpa nella causazione del danno occorso all'attore nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
8) graduare il grado della colpa del Signor CP_2
nella minor misura possibile ai fini della quantificazione
[...] del danno da risarcire, in via sussidiaria rispetto al CP_1
Vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
[...]
2 Il costituitosi in giudizio con comparsa Controparte_1 del 10.09.2019, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art 3 D.L. n.132/2014, convertito nella L. n. 162/2014, per mancato esperimento della negoziazione assistita, la nullità dell'atto di citazione per carenza degli elementi fondamentali, l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva. Concludeva chiedendo “In via preliminare e procedurale, accertare la carenza di legittimazione passiva del comparente per i motivi di cui in narrativa dichiarando l'estromissione dello stesso dal giudizio - respingere comunque la domanda formulata nei suoi confronti dall'attore del tutto infondata in fatto e diritto oltre che inammissibile, improponibile ed improcedibile;
In tutti casi con il governo delle spese come per legge”.
Instaurato il contradittorio, alla prima udienza venivano concessi i termini di cui all'art 183 comma 6 cpc. Ammessa ed espletata la prova per testi, si disponeva la ctu ed all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.12.2024 e quindi trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Risulta preliminarmente soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 3 D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014 avendo l'attore provato di aver ottemperato all'ordinanza del tribunale di Vibo Valentia, dichiaratosi territorialmente incompetente con la produzione in giudizio dell'invito alla negoziazione assistita rivolto ai procuratori dei convenuti e delle corrispondenti ricevute pec del 12.02.2018 (allegati nn. 3-
4-5-6-7sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc).
Dall'istruttoria espletata è emerso, altresì, il nesso causale tra le lesioni riportate dall'attore e l'aggressione del cane
3 “molosso” appartenente al convenuto. In particolare, la teste escussa all'udienza del 09.10.2020, ha Testimone_1 preliminarmente dichiarato essere stata all'epoca dei fatti la fidanzata dell'attore, poi diventata la moglie, in regime di separazione patrimoniale dei beni e che nella circostanza, quando si è verificata l'aggressione del cane era in auto parcheggiata vicino al cancello posto all'ingresso del cimitero.
Ha confermato i capitoli di prova in memoria istruttoria attorea riferendo che il 29.12.2015, alle 11.00 circa, l'attore veniva effettivamente aggredito da un cane di grossa taglia presente all'interno del cimitero di Vettica di di proprietà del CP_1 convenuto custode del cimitero, anch'egli Controparte_2 presente sul luogo. La teste ha altresì confermato che l'attore era entrato in cimitero trovando il cancello di ingresso spalancato e che il cane lo azzannava al braccio ed in altre parti del corpo. Ha aggiunto di avergli immediatamente prestato soccorso insieme ad un'altra signora del posto. Ha poi precisato che all'ingresso del cimitero vi era un cartello indicante i giorni e l'orario di apertura e chiusura e che nel caso di specie il cartello indicava il giovedì quale giorno di chiusura, mentre l'aggressione del cane in cimitero era avvenuta di martedì.
Anche il teste , agente della Polizia Testimone_2
Municipale di escusso alla medesima udienza, ha CP_1 confermato i fatti anche se dichiara di averli appresi de relato dallo stesso . Riferisce che al suo arrivo il cancello era CP_2 chiuso, che il cane era all'interno senza museruola e di aver visto tracce di sangue sia all'interno che all'esterno del cancello.
La teste sentita all'udienza del Testimone_3
16.01.2023, ha riferito di aver soccorso un ragazzo il giorno
29.12.2015 nei pressi del cimitero di che aveva trovato CP_1 in stato di agitazione e con profonde ferite lacero contuse al
4 braccio e alle mani, dalle quali fuoriusciva del sangue, precisando di aver atteso sino all'arrivo dell'ambulanza.
E', altresì, provato che il cane in questione si trovava all'interno del cimitero perché accompagnava il convenuto
(risulta in particolare dalla relazione di servizio del CP_2
05.01.2016 a firma dell'agente di polizia municipale all'uopo incaricato - in fascicolo . Controparte_1
L' , pertanto, risponde del comportamento CP_2 dell'animale ed, inoltre, in quanto dipendente comunale del risponde anche nei confronti del datore di Controparte_1 lavoro che per tal fatto l'ha sanzionato con provvedimento disciplinare del 25.02.2016, prot. 2113 nonché con ordinanza n. 3/2016 (in produzione . Controparte_1
Come è noto, l'art. 2052 c.c prevede che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall'animale, salvo che provi il caso fortuito. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva che grava non solo sul proprietario, ma su tutti coloro che hanno la custodia dell'animale ed il riferimento va a qualsiasi soggetto che abbia un effettivo potere di governo sull'animale; custode sarà non solo il proprietario dell'animale ma anche, al suo posto, il possessore e persino chi abbia un solo rapporto di fatto non qualificato giuridicamente.
Stante l'incontestato rapporto di lavoro esistente tra il convenuto ed il anche in ragione della Controparte_1 specifica mansione svolta dal dipendente (custode cimiteriale), per le lesioni subìte dall'attore e per la rilevanza penale del fatto, deve ritenersi responsabile anche il in Controparte_1 virtù del principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “La p.a. risponde del fatto illecito dei propri dipendenti tutte le volte che tra la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate dal dipendente esista un nesso di
5 occasionalità necessaria, e quest'ultimo sussiste tutte le volte che il pubblico dipendente non abbia agito come semplice privato per fini esclusivamente personali e del tutto estranei all'Amministrazione, ma abbia tenuto una condotta anche solo indirettamente ricollegabile alle attribuzioni proprie dell'agente (Cass. S.U. sent. n. 13246/2019; Cass. Civ. sez. III, sentenza 29.12.2011 n. 29727).
All'attore competeva solo provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre i convenuti, per liberarsi, erano tenuti a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla loro sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, specificandosi che tale idoneità sussiste solo se il fattore esterno presenti i caratteri del fortuito e cioè dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (Cass. Civ. sent. n. 23948/2009; Cass. Civ. sent. n. 25243/2006; Cass. Civ. sent. n. 1947/94; Cass. Civ. sent. n. 10277/90).
Non risulta invece provato il danno da vacanza rovinata.
Riguardo al quantum debeatur si condividono le conclusioni a cui è giunto il ctu che ha così risposto ai quesiti:
1) Le lesioni riportate dall'attore ed in particolare “Ferita ampia al braccio dx e ferite multiple all'avambraccio dx. e mano dx., gonfiore dito mignolo sn., sublussazione articolazione interfalangea prossimale dito mignolo sn.” ed i trattamenti sanitari eseguiti, sono causalmente riconducibili all'evento descritto in citazione e vi è compatibilità, anche in considerazione dell'età e delle condizioni psico -fisiche sussistenti al momento dell'accaduto. Sono occorsi almeno 20 punti di sutura per ricucire la ferita al gomito ed è residuata cicatrice con modica asimmetria estetica.
2) Sono derivati postumi invalidanti permanenti consistenti in: cicatrice chirurgica nastriforme ipercromica, modicamente rilevata di cm 15 sulla superficie dorsale del gomito destro;
6 cicatrice ipocromica, pianeggiante di cm 1 sul dorso della mano destra;
N. 2 cicatrici puntiformi al III prossimale di avambraccio superficie dorsale;
limitazione funzionale di circa 60° della flessione dell'articolazione interfalangea prossimale del V dito della mano sinistra.
3) La valutazione complessiva degli esiti è stata del 9%.
4) A seguito dell'evento in atti la durata della Inabilità
Temporanea Totale fu di 15 giorni, e dell'Invalidità Temporanea
Parziale, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50% in 27 giorni e dell'Invalidità Temporanea
Parziale, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 25% in 36 giorni.
5) I trattamenti medici praticati dall'attore a seguito dell'evento in atti sono stati le medicazioni. Non ve ne sono altri da praticarsi.
6) Non vi sono spese mediche sostenute e documentate dall'attore
L'ausiliario ha riconosciuto il nesso causale, stabilendo postumi permanenti identificati in un danno biologico del 9% nonché l'I.T.T. di gg. 15, l'I.T.P. di gg. 27 al 50%, l'I.T.P. di gg.
36 al 25%, nulla per spese mediche.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o respinta, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) accoglie in parte le istanze attoree e, per l'effetto, condanna il ed , in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, al pagamento di € 21.365,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda;
2) condanna, altresì, i suddetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di causa in favore di parte attrice che liquida in complessivi € 4.600,00, oltre spese vive, rimborso
7 forfettario, iva se dovuta e c.p.a. in favore del procuratore dell'attore per dichiarata antistatarietà ex art. 93 cpc, nonché al pagamento delle spese di CTU pari ad € 790,00 liquidate separatamente, oltre iva se dovuta e cassa previdenza.
Così deciso in Salerno lì, 17 novembre 2025.
Il Giudice Onorario avv. Gennaro Porpora
8 9 .
10 11 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 5608/2019 R.G. promossa da
, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Sorbilli, PEC
Email_1 attori contro c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso all'avv.
Antonio Spallieri, PEC Email_2 nonché
c.f. , rapp.to e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Emiliano Torre e dall'Avv. Federico Ottati, PEC
- Email_3 Email_4 convenuti
Oggetto: risarcimento danni.
Posizione delle parti e breve svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione, notificato con pec il
20.05.2019, l'attore evocava in giudizio per l'udienza del
26.09.2019, spostata d'ufficio al 02.10.2019, il CP_1 ed per sentirli condannare, in solido
[...] Controparte_2
o separatamente, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subìti in data 29.12.2015, alle ore 11.00 circa, in CP_1 all'interno del cimitero di Vettica a seguito dell'aggressione ad opera di un cane di grossa taglia appartenente al predetto
1 , custode del cimitero. Esponeva di aver riportato CP_2 lacerazioni al braccio destro ed alle mani ed in particolare
“Ferita ampia al braccio dx e ferite multiple all'avambraccio dx.
e mano dx., gonfiore dito mignolo sn., sublussazione articolazione interfalangea prossimale dito mignolo sn.”.
Quantificava la domanda di risarcimento in € 21.365,00, oltre spese mediche e danno morale sofferto, nonché spese e competenze di causa. Chiedeva, altresì, liquidarsi equitativamente il danno non patrimoniale da vacanza rovinata.
In data 05.09.2019 si costituiva in giudizio Controparte_2 che impugnava l'assunto attoreo e chiedeva “In via preliminare
1) accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile al Signor e pertanto nessuna somma è dovuta, Controparte_2
a qualsiasi titolo;
2) accertare e dichiarare la colpa o il dolo del danneggiato nella causazione dell'evento per cui è domanda, anche qualificando gli stessi come elementi idonei ad integrare il caso fortuito;
3) accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti normativi affinché possa procedersi alla condanna secondo quanto previsto dal D. Lgs. 79/2011; in via gradata 4) in ogni caso accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del al risarcimento del danno lamentato Controparte_1 dall'attore ai sensi dell'articolo 2049 c. c. o secondo quanto ritenuto di diritto;
5) in ogni caso rigettare tutte le avverse domande così come formulate, ivi compresa la quantificazione in equitativa del danno da vacanza rovinata;
6) ridurre
l'avversa domanda al provato;
in via subordinata 7) accertare e dichiarare il concorso a titolo di dolo/colpa nella causazione del danno occorso all'attore nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
8) graduare il grado della colpa del Signor CP_2
nella minor misura possibile ai fini della quantificazione
[...] del danno da risarcire, in via sussidiaria rispetto al CP_1
Vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
[...]
2 Il costituitosi in giudizio con comparsa Controparte_1 del 10.09.2019, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art 3 D.L. n.132/2014, convertito nella L. n. 162/2014, per mancato esperimento della negoziazione assistita, la nullità dell'atto di citazione per carenza degli elementi fondamentali, l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva. Concludeva chiedendo “In via preliminare e procedurale, accertare la carenza di legittimazione passiva del comparente per i motivi di cui in narrativa dichiarando l'estromissione dello stesso dal giudizio - respingere comunque la domanda formulata nei suoi confronti dall'attore del tutto infondata in fatto e diritto oltre che inammissibile, improponibile ed improcedibile;
In tutti casi con il governo delle spese come per legge”.
Instaurato il contradittorio, alla prima udienza venivano concessi i termini di cui all'art 183 comma 6 cpc. Ammessa ed espletata la prova per testi, si disponeva la ctu ed all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.12.2024 e quindi trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Risulta preliminarmente soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 3 D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014 avendo l'attore provato di aver ottemperato all'ordinanza del tribunale di Vibo Valentia, dichiaratosi territorialmente incompetente con la produzione in giudizio dell'invito alla negoziazione assistita rivolto ai procuratori dei convenuti e delle corrispondenti ricevute pec del 12.02.2018 (allegati nn. 3-
4-5-6-7sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc).
Dall'istruttoria espletata è emerso, altresì, il nesso causale tra le lesioni riportate dall'attore e l'aggressione del cane
3 “molosso” appartenente al convenuto. In particolare, la teste escussa all'udienza del 09.10.2020, ha Testimone_1 preliminarmente dichiarato essere stata all'epoca dei fatti la fidanzata dell'attore, poi diventata la moglie, in regime di separazione patrimoniale dei beni e che nella circostanza, quando si è verificata l'aggressione del cane era in auto parcheggiata vicino al cancello posto all'ingresso del cimitero.
Ha confermato i capitoli di prova in memoria istruttoria attorea riferendo che il 29.12.2015, alle 11.00 circa, l'attore veniva effettivamente aggredito da un cane di grossa taglia presente all'interno del cimitero di Vettica di di proprietà del CP_1 convenuto custode del cimitero, anch'egli Controparte_2 presente sul luogo. La teste ha altresì confermato che l'attore era entrato in cimitero trovando il cancello di ingresso spalancato e che il cane lo azzannava al braccio ed in altre parti del corpo. Ha aggiunto di avergli immediatamente prestato soccorso insieme ad un'altra signora del posto. Ha poi precisato che all'ingresso del cimitero vi era un cartello indicante i giorni e l'orario di apertura e chiusura e che nel caso di specie il cartello indicava il giovedì quale giorno di chiusura, mentre l'aggressione del cane in cimitero era avvenuta di martedì.
Anche il teste , agente della Polizia Testimone_2
Municipale di escusso alla medesima udienza, ha CP_1 confermato i fatti anche se dichiara di averli appresi de relato dallo stesso . Riferisce che al suo arrivo il cancello era CP_2 chiuso, che il cane era all'interno senza museruola e di aver visto tracce di sangue sia all'interno che all'esterno del cancello.
La teste sentita all'udienza del Testimone_3
16.01.2023, ha riferito di aver soccorso un ragazzo il giorno
29.12.2015 nei pressi del cimitero di che aveva trovato CP_1 in stato di agitazione e con profonde ferite lacero contuse al
4 braccio e alle mani, dalle quali fuoriusciva del sangue, precisando di aver atteso sino all'arrivo dell'ambulanza.
E', altresì, provato che il cane in questione si trovava all'interno del cimitero perché accompagnava il convenuto
(risulta in particolare dalla relazione di servizio del CP_2
05.01.2016 a firma dell'agente di polizia municipale all'uopo incaricato - in fascicolo . Controparte_1
L' , pertanto, risponde del comportamento CP_2 dell'animale ed, inoltre, in quanto dipendente comunale del risponde anche nei confronti del datore di Controparte_1 lavoro che per tal fatto l'ha sanzionato con provvedimento disciplinare del 25.02.2016, prot. 2113 nonché con ordinanza n. 3/2016 (in produzione . Controparte_1
Come è noto, l'art. 2052 c.c prevede che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall'animale, salvo che provi il caso fortuito. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva che grava non solo sul proprietario, ma su tutti coloro che hanno la custodia dell'animale ed il riferimento va a qualsiasi soggetto che abbia un effettivo potere di governo sull'animale; custode sarà non solo il proprietario dell'animale ma anche, al suo posto, il possessore e persino chi abbia un solo rapporto di fatto non qualificato giuridicamente.
Stante l'incontestato rapporto di lavoro esistente tra il convenuto ed il anche in ragione della Controparte_1 specifica mansione svolta dal dipendente (custode cimiteriale), per le lesioni subìte dall'attore e per la rilevanza penale del fatto, deve ritenersi responsabile anche il in Controparte_1 virtù del principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “La p.a. risponde del fatto illecito dei propri dipendenti tutte le volte che tra la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate dal dipendente esista un nesso di
5 occasionalità necessaria, e quest'ultimo sussiste tutte le volte che il pubblico dipendente non abbia agito come semplice privato per fini esclusivamente personali e del tutto estranei all'Amministrazione, ma abbia tenuto una condotta anche solo indirettamente ricollegabile alle attribuzioni proprie dell'agente (Cass. S.U. sent. n. 13246/2019; Cass. Civ. sez. III, sentenza 29.12.2011 n. 29727).
All'attore competeva solo provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre i convenuti, per liberarsi, erano tenuti a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla loro sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, specificandosi che tale idoneità sussiste solo se il fattore esterno presenti i caratteri del fortuito e cioè dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (Cass. Civ. sent. n. 23948/2009; Cass. Civ. sent. n. 25243/2006; Cass. Civ. sent. n. 1947/94; Cass. Civ. sent. n. 10277/90).
Non risulta invece provato il danno da vacanza rovinata.
Riguardo al quantum debeatur si condividono le conclusioni a cui è giunto il ctu che ha così risposto ai quesiti:
1) Le lesioni riportate dall'attore ed in particolare “Ferita ampia al braccio dx e ferite multiple all'avambraccio dx. e mano dx., gonfiore dito mignolo sn., sublussazione articolazione interfalangea prossimale dito mignolo sn.” ed i trattamenti sanitari eseguiti, sono causalmente riconducibili all'evento descritto in citazione e vi è compatibilità, anche in considerazione dell'età e delle condizioni psico -fisiche sussistenti al momento dell'accaduto. Sono occorsi almeno 20 punti di sutura per ricucire la ferita al gomito ed è residuata cicatrice con modica asimmetria estetica.
2) Sono derivati postumi invalidanti permanenti consistenti in: cicatrice chirurgica nastriforme ipercromica, modicamente rilevata di cm 15 sulla superficie dorsale del gomito destro;
6 cicatrice ipocromica, pianeggiante di cm 1 sul dorso della mano destra;
N. 2 cicatrici puntiformi al III prossimale di avambraccio superficie dorsale;
limitazione funzionale di circa 60° della flessione dell'articolazione interfalangea prossimale del V dito della mano sinistra.
3) La valutazione complessiva degli esiti è stata del 9%.
4) A seguito dell'evento in atti la durata della Inabilità
Temporanea Totale fu di 15 giorni, e dell'Invalidità Temporanea
Parziale, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50% in 27 giorni e dell'Invalidità Temporanea
Parziale, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 25% in 36 giorni.
5) I trattamenti medici praticati dall'attore a seguito dell'evento in atti sono stati le medicazioni. Non ve ne sono altri da praticarsi.
6) Non vi sono spese mediche sostenute e documentate dall'attore
L'ausiliario ha riconosciuto il nesso causale, stabilendo postumi permanenti identificati in un danno biologico del 9% nonché l'I.T.T. di gg. 15, l'I.T.P. di gg. 27 al 50%, l'I.T.P. di gg.
36 al 25%, nulla per spese mediche.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o respinta, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) accoglie in parte le istanze attoree e, per l'effetto, condanna il ed , in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, al pagamento di € 21.365,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda;
2) condanna, altresì, i suddetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di causa in favore di parte attrice che liquida in complessivi € 4.600,00, oltre spese vive, rimborso
7 forfettario, iva se dovuta e c.p.a. in favore del procuratore dell'attore per dichiarata antistatarietà ex art. 93 cpc, nonché al pagamento delle spese di CTU pari ad € 790,00 liquidate separatamente, oltre iva se dovuta e cassa previdenza.
Così deciso in Salerno lì, 17 novembre 2025.
Il Giudice Onorario avv. Gennaro Porpora
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