Art. 46-septies. ((Modalita' di acquisizione dei pareri)) (( 1. Il capo dell'ufficio di provenienza del candidato, ricevuta dal Consiglio superiore della magistratura notizia della domanda di partecipazione al concorso, ne da' immediata comunicazione al dirigente amministrativo preposto all'ufficio e al consiglio dell'ordine degli avvocati, invitandoli a trasmettere al consiglio giudiziario i loro eventuali pareri entro dieci giorni dalla comunicazione.
2. I pareri dei magistrati assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza del candidato sono trasmessi al consiglio giudiziario entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della domanda nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura.
3. Se il consiglio giudiziario ritiene che le informazioni contenute nei pareri di cui all'articolo 46-sexies sono rilevanti ai fini delle proprie determinazioni, ne da' immediata comunicazione al magistrato interessato, allegando i relativi pareri. Il magistrato, nei successivi dieci giorni, puo' formulare osservazioni scritte al consiglio giudiziario, ovvero chiedere di essere audito. Ove il Consiglio superiore della magistratura ritenga di prendere in considerazione informazioni in precedenza non ritenute rilevanti dal consiglio giudiziario, instaura il contraddittorio con l'interessato. ))
2. I pareri dei magistrati assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza del candidato sono trasmessi al consiglio giudiziario entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della domanda nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura.
3. Se il consiglio giudiziario ritiene che le informazioni contenute nei pareri di cui all'articolo 46-sexies sono rilevanti ai fini delle proprie determinazioni, ne da' immediata comunicazione al magistrato interessato, allegando i relativi pareri. Il magistrato, nei successivi dieci giorni, puo' formulare osservazioni scritte al consiglio giudiziario, ovvero chiedere di essere audito. Ove il Consiglio superiore della magistratura ritenga di prendere in considerazione informazioni in precedenza non ritenute rilevanti dal consiglio giudiziario, instaura il contraddittorio con l'interessato. ))