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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/05/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 118/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv.ti FRANCO BONARDO, CORRADO GUARNIEI, FRANCESCA
ROMANA GUARNIERI, BENEDETTA BONARDO ed elettivamente domiciliata in
TORINO, VIA CONFIENZA 5 presso lo studio dei difensori
RICORRENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentate pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore con il patrocinio degli avv.ti MASSIMO Controparte_2
ADRIATICI ed ELEONORA GAVONI, elettivamente domiciliata in VOGHERA, VIA
MAZZINI 33, presso lo studio dei difensori
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.02.2023 sponeva: Parte_1
-di aver svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze di a far Controparte_1
data dal 23.05.2018 all'11.7.2018 con mansioni di addetta alla assistenza degli ospiti e alla pulizia della struttura, secondo il C.C.N.L istituzioni socio-assistenziali Anaste
(docc. 1,2,4 allegati al ricorso); - di aver alloggiato permanentemente in struttura (24 ore al giorno per sette giorni alla settimana), al fine di far fronte alle esigenze degli ospiti, lavorandovi ininterrottamente;
- di aver percepito per tale periodo la somma complessiva di € 1.900,00 mediante n. 2 assegni bancari, rispettivamente del 23.6.2018 e del 23.7.2018 (doc.2);
- di essere stata regolarizzata presso la sede di Menconico, via Montemartino 20/a, solo a partire dal 11.07.2018 con contratto a tempo indeterminato part-time di trenta ore settimanali (distribuite su sei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle 12), con qualifica di operaia di secondo livello;
- che in data 30.09.2021 il citato rapporto di lavoro era cessato;
Lamentava la mancata corriesponsione dei seguenti importi:
- Euro 9.455,04 lordi (8 ore settimanali per 168 settimane);
- Euro 59.094,00 (40 ore settimanali per 168 settimane);
- Euro 3.252,34 per differenze retributive 13ma, 14ma, ferie (€2.375,97) e TFR (€
876,37);
- Euro 23.184,54 per straordinario notturno (1177 giorni da 11.7.2021 al 30.09.2021);
- Euro 26.082,61 per retribuzione lavoro notturno 9 ore a notte (1177 giorni dal
11.7.2021 al 30.9.2021);
- Euro 19.501,02 lavoro domenicale (168 domeniche);
- Euro 13.000,68 168 riposi settimanali mancanti;
Per un totale complessivo di Euro 153.570,23.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento del rapporto di lavoro intercorso dal
23.05.2018 al 30.09.2021 e la condanna del datore di lavoro inadempiente al pagamento della somma di Euro 153.570,23, ovvero quella meglio determinata a seguito di esperenda CTU, a titolo di differenze retributive. Seguivano istanze istruttorie. si è costituita in giudizio eccependo la nullità del ricorso per Controparte_1 violazione dell'art. 414 c.p.c. per genericità dell'oggetto della domanda. Nel merito, contesta l'infondatezza delle domande avversarie, negando che la ricorrente avesse prestato lavoro supplettivo, rappresentando elementi di contraddittorietà nella versione della ricorrente: avrebbe volontariamente richiesto di usufruire di un posto Pt_1 letto all'interno della struttura e, nella primavera 2020, avrebbe frequentato il corso formativo A.S.A. presso la Fondazione le vele per un totale di 800 ore. Contesta altresì le istanze istruttorie in ordine all'ammissibilità dei capitoli di prova 2,3,4,5,6,10,11 in quanto generici, opponendosi alla richiesta di CTU in quanto meramente esplorativa.
Pag. 2 di 7 Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, interrogate le parti, escussi i testi, depositatate note finali, all'udienza del 13.2.2025 la giudice decideva come da dispositivo della presente sentenza
Sulla eccezione di nullità del ricorso
Preliminarmente è da dichiararsi infondata l'eccezione di nullità del ricorso, avanzata da parte resistente. Invero, ai sensi dell'art. 414, nr. 3, 4 c.p.c. la nullità insanabile del ricorso si verifica allorché manchi la determinazione dell'oggetto della domanda o/e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda, o laddove tali elementi non siano individuabili neppure attraverso un esame complessivo dell'atto.
È infatti consolidato il principio secondo cui un'omissione meramente formale degli elementi di cui ai nr. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. non è sufficiente per affermare la nullità del ricorso, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale (Cass. civ. sez. L. ordinanza n. 3143/2019; sentenza n. 7199/2018, sentenza n. 6610/2017).
Nel caso che qui occupa, dalla lettura del ricorso introduttivo e dei documenti ivi allegati, l'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto appaiono sufficientemente dedotti e intelleggibili.
Nel merito
Periodo 23.5.2018-10.7.2018
Risulta provato dalla documentazione allegata (docc. 1,2 allegato al ricorso) che la ricorrente abbia lavorato per la convenuta dal 23.05.2018 al 18.7.2023 in assenza di regolare contratto, in qualità di operaia di secondo livello, offrendo assistenza agli ospiti della struttura, alcuni dei quali non autosufficienti.
Il rapporto è stato regolarizzato solo in data 11.6.2018 con contratto part time trenta ore settimanali distribuite su sei giorni con orario dalle 7 alle 12 per sei giorni alla settimana.
La ricorrente asserisce di aver effettivamente lavorato per tutto il periodo 23.5.2018-
30.9.2021 per 78 ore settimanali con orario dalle 7 alle 20 dal lunedi alla domenica rimanendo a disposizione dalle 20 alle 7 per esigenze notturne degli ospiti
L'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 61/2000 (modificato dall'art. 85, comma 2, D.Lgs. n.
276/2003), ha espressamente previsto il requisito della forma scritta del contratto di lavoro a tempo parziale “ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1”.
L'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 61/2000, a sua volta, dispone che “nel contratto di lavoro a
Pag. 3 di 7 tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova”.
Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all'articolo 2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata.
Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta”.
Tale assetto normativo è stato solo in parte modificato dal D.Lgs. n. 81/2015, che, all'art. 5, comma 1, ribadisce che “il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova”. Forma scritta dunque non più prevista ad substantiam, ma ad probationem.
L'art. 10 co. 1 d.lgs. 81/2015, a sua volta, dispone: “In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore e' dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese.”
Orbene, la previsione della forma scritta ad probationem, se, da un lato, non richiede più la forma solenne come requisito di validità del contratto part-time (con conseguente nullità parziale e conversione in contratto di lavoro full-time), dall'altro lato, pone una inversione dell'onere della prova in capo al datore di lavoro in merito al tempo parziale, posto che il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part- time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della stipulazione della clausola part-time (Cass., Sez. Lav. 19.1.2018, n. 1375).
In difetto di stipulazione in forma scritta del contratto di lavoro ed in mancanza di prova
(il cui onere incombe sulla resistente) dello svolgimento della prestazione lavorativa secondo un orario inferiore all'orario normale del full-time previsto dalla contrattazione collettiva di settore, non resta che applicare la presunzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato
Nel caso di specie da un lato la ricorrente non richiede alcuna integrazione degl importi netti già percepiti per questo periodo, dall'altra il teste che Testimone_1
Pag. 4 di 7 ha riferito di aver lavorato contemporaneamente alla solo un mese, Pt_1 massimo due (“Ho lavorato con la ricorrente un mese o due” ) all'inizio del rapporto della ricorrente (“ha cominciato a lavorare dopo di me” ) ha affermato che “la stessa lavorava solo alla mattina. Quattro o cinque ore non di più” . Il fatto che il teste abbia riferito di aver sempre avuto buoni rapporti con non ne mina Parte_2
automaticamente l'attendibilità.
E' emersa dunque la prova che, nel periodo non regolarrizzato, la ricorrente avesse svolto la prestazione lavorativa secondo un orario inferiore all'orario normale del full- time
Periodo 11.7.2018-30.9.2021
Quanto al periodo successivo alla stipulazione del contratto part time si osserva che dalle prove per testi esperite non emerge con certezza quanto sostenuto dalla stessa in relazione allimpegno lavorativo giornaliero..
Rimangono da esaminare le deposizioni dei testi e Testimone_2 [...]
i quali si sono succeduti a prestare la loro Testimone_3
opera nella struttura dove lavorava la ricorrente.
La prima ha dichiarato: “Sono dipendente della società dal Parte_3
settembre 2022 e in precedenza ero dipendente della dal 2018 circa che CP_1
gestiva due strutture una a Costa di Montemartino e una a Montemartino. Io lavoravo soprattutto a Costa Montemartino, ma ogni tanto venivo mandata a lavorare nell'altra struttura. Non ricordo se il mio contratto fosse a tempo parziale o a tempo pieno. Io lavoravo il mattino dalle 7 alle 13 circa e il pomeriggio dalle 16 alle 19/20 . Io non ho nessuna qualifica, né oss, né ASA. Aiutavo gli anziani ad alzarsi. C'erano circa 12/13 anziani nessuno allettato. C'era chi camminava da solo, chi aveva necessità di aiuto. Le medicine per gli anziani erano preparate dalla signora e noi operatori le Parte_4
somministravamo. Io lavoravo sei giorni alla settimana. Nella struttura di Costa lavoravamo in tre. C'era e un ragazzo straniero di nome . Ho Parte_1 Per_1
conosciuto la ricorrente presso la struttura di Costa. Preciso che io ho lavorato per un po', poi sono tornata nel mio paese. Quando sono tornata in Italia e ho ricominciato a lavorare ho trovato nella struttura la ricorrente. Anche lei accudiva gli ospiti. Anche lei qualche volta era inviata a lavorare presso l'altra struttura. La ricorrente doveva lavorare dalle 7 alle 12, ma arrivava spesso più tardi al mattino. Al pomeriggio non lavorava. Preciso che io ho sempre dormito presso la struttura di Costa, perché la
Pag. 5 di 7 signora mi aveva dato una camera. Se qualche ospite aveva bisogno di notte Pt_4 mi alzavo. Anche l'altro ragazzo che era straniero dormiva li. Qualche volta si alzava anche lui di notte se qualcuno degli ospiti aveva bisogno. La ricorrente a un certo punto ha chiesto alla signora di dormire perché diceva che aveva una casa, Pt_4
ma non aveva il riscaldamento e abitava lontano e quindi aveva chiesto il piacere di fermarsi a dormire. Rimase a dormire qualche mese. Dormiva su un divano in una sala.
Quindi quel periodo dormivamo in tre presso la struttura. Qualche volta anche la ricorrente si è alzata per le necessità di qualche ospite. Posso dire comunqne non più di due volte alla settimana.
Talvolta lavorava al pomeriggio anziché al mattino, ma ci mettevamo d'accordo noi colleghi. Il ragazzo aveva più o meno il mio stesso orario. Comunque eravamo sempre lì, visto che abitavamo lì. Io ero retribuita nell'orario notturno in busta. Preciso che avevo lavorato un primo periodo nel 2017 poi ero tornata in Ucraina per un periodo di ferie, poi ero tornata a lavorare. Preciso che la società di cui sono dipendente da ottobre 2022 è sempre sella signora . Pt_4
Il secondo teste ha dichiarato: Nel 2020/2021 ho cominciato a lavorare a Costa di
Montemartino. Lavoravo con la signora che si trova qui. (il teste indica la Pt_1
ricorrente).
Non ho la qualifica né di ASA nè di OSS. Io lavoravo la mattina dalle 8 alle 12 e poi al pomeriggio dalle 15 alle 18/19. Gli ospiti cenavano alle 18 e alle 19/20 venivano messi
a letto. Il giorno libero di riposo era quello che volevo. Io dormivo lì. Non conosco nessun . Anche la signora dormiva li. Io ho sostituito la che è appena Per_1 Pt_1 Per_2
uscita da questa stanza.
Ho lavorato a Costa circa nove mesi. Poi sono stato trasferito a Parte_5
dove lavoro anche ora. in quei nove mesi è arrivato a lavorare anche un uomo peruviano tal . L'orario della ricorrente era come il mio e quindi dalle 8 alle Per_3
12/13 e il pomeriggio dopo il riposo dalle 15 alle 20. Con un giorno alla settimana di riposo. Se qualche anziano aveva bisogno tra le 12/13 e le 15 quando noi riposavamo comunque andavamo ad asssisterlo. La ricorrente ha dormito presso la struttura tutti i novi mesi in cui io sono rimasto. Anche il ragazzo peruviano dormiva lì. Preciso che noi colleghi ci accordavamo per alzarci una notte a testa, in caso qualche anziano avesse bisogno. Preciso che il lavoro straordinario era inserito nella mia busta paga. Non so quante ore prevedesse il mio contratto. io ero lì sempre perché lo volevo io. Anche la
Pag. 6 di 7 ricorrente stava lì tutto il giorno e la notte perché diceva che a casa sua la caldaia non funzionava. In relazione agli ospiti tanti erano autosufficienti, alcuni bisognava accudirli di più. Alcuni dovevano essere imboccati. ….
I due testi non hanno lavorato insieme, ma hanno entrambi lavorato con la ricorrente in periodi diversi.
Dunque se dalla testimonianza della teste emerge lo svolgimento, da Testimone_4
parte della ricorrente, di un orario part time, dalla testimonianza del teste Tes_3
emerge lo svolgimento da parte della ricorrente (per un periodo diverso da quello su cui ha riferito la teste di un orario di circa nove ore giornaliere per sei giorni Tes_4
settimanali.
Ma entrambi i testi sono stati particolarmente approssimativi e generici sui periodi durante i quali avevano prestato attività lavorativa presso presso la struttura di Costa di
Montemartino unitamente alla ricorrente: in particolare il teste ha riferito di Tes_3
aver lavorato con la ricorrente “circa” nove mesi negli anni 2020/2021. Poiché l'onere della prova di aver lavorato per un numero di ore maggiore a quelle previste dal contratto individuale grava interamente sulla ricorrente è evidente che la genericità della deposizione nella collocazione temporale della prestazione impedisce l'accoglimento della domanda anche in relazione al limitato periodo di tempo (nove mesi) sul quale il teste ha riferito.
Pertanto, alla luce delle risultanze processuali emerse il ricorso risulta infondato.
Le spese di lite per ragioni di equità vengono compensate
P.Q.M.
Visto l'art 429 cpc, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
compensa le spese giorni sessanta per la motivazione
Pavia 13.2.2025
La giudice del lavoro
Federica Ferrari
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 118/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv.ti FRANCO BONARDO, CORRADO GUARNIEI, FRANCESCA
ROMANA GUARNIERI, BENEDETTA BONARDO ed elettivamente domiciliata in
TORINO, VIA CONFIENZA 5 presso lo studio dei difensori
RICORRENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentate pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore con il patrocinio degli avv.ti MASSIMO Controparte_2
ADRIATICI ed ELEONORA GAVONI, elettivamente domiciliata in VOGHERA, VIA
MAZZINI 33, presso lo studio dei difensori
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.02.2023 sponeva: Parte_1
-di aver svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze di a far Controparte_1
data dal 23.05.2018 all'11.7.2018 con mansioni di addetta alla assistenza degli ospiti e alla pulizia della struttura, secondo il C.C.N.L istituzioni socio-assistenziali Anaste
(docc. 1,2,4 allegati al ricorso); - di aver alloggiato permanentemente in struttura (24 ore al giorno per sette giorni alla settimana), al fine di far fronte alle esigenze degli ospiti, lavorandovi ininterrottamente;
- di aver percepito per tale periodo la somma complessiva di € 1.900,00 mediante n. 2 assegni bancari, rispettivamente del 23.6.2018 e del 23.7.2018 (doc.2);
- di essere stata regolarizzata presso la sede di Menconico, via Montemartino 20/a, solo a partire dal 11.07.2018 con contratto a tempo indeterminato part-time di trenta ore settimanali (distribuite su sei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle 12), con qualifica di operaia di secondo livello;
- che in data 30.09.2021 il citato rapporto di lavoro era cessato;
Lamentava la mancata corriesponsione dei seguenti importi:
- Euro 9.455,04 lordi (8 ore settimanali per 168 settimane);
- Euro 59.094,00 (40 ore settimanali per 168 settimane);
- Euro 3.252,34 per differenze retributive 13ma, 14ma, ferie (€2.375,97) e TFR (€
876,37);
- Euro 23.184,54 per straordinario notturno (1177 giorni da 11.7.2021 al 30.09.2021);
- Euro 26.082,61 per retribuzione lavoro notturno 9 ore a notte (1177 giorni dal
11.7.2021 al 30.9.2021);
- Euro 19.501,02 lavoro domenicale (168 domeniche);
- Euro 13.000,68 168 riposi settimanali mancanti;
Per un totale complessivo di Euro 153.570,23.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento del rapporto di lavoro intercorso dal
23.05.2018 al 30.09.2021 e la condanna del datore di lavoro inadempiente al pagamento della somma di Euro 153.570,23, ovvero quella meglio determinata a seguito di esperenda CTU, a titolo di differenze retributive. Seguivano istanze istruttorie. si è costituita in giudizio eccependo la nullità del ricorso per Controparte_1 violazione dell'art. 414 c.p.c. per genericità dell'oggetto della domanda. Nel merito, contesta l'infondatezza delle domande avversarie, negando che la ricorrente avesse prestato lavoro supplettivo, rappresentando elementi di contraddittorietà nella versione della ricorrente: avrebbe volontariamente richiesto di usufruire di un posto Pt_1 letto all'interno della struttura e, nella primavera 2020, avrebbe frequentato il corso formativo A.S.A. presso la Fondazione le vele per un totale di 800 ore. Contesta altresì le istanze istruttorie in ordine all'ammissibilità dei capitoli di prova 2,3,4,5,6,10,11 in quanto generici, opponendosi alla richiesta di CTU in quanto meramente esplorativa.
Pag. 2 di 7 Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, interrogate le parti, escussi i testi, depositatate note finali, all'udienza del 13.2.2025 la giudice decideva come da dispositivo della presente sentenza
Sulla eccezione di nullità del ricorso
Preliminarmente è da dichiararsi infondata l'eccezione di nullità del ricorso, avanzata da parte resistente. Invero, ai sensi dell'art. 414, nr. 3, 4 c.p.c. la nullità insanabile del ricorso si verifica allorché manchi la determinazione dell'oggetto della domanda o/e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda, o laddove tali elementi non siano individuabili neppure attraverso un esame complessivo dell'atto.
È infatti consolidato il principio secondo cui un'omissione meramente formale degli elementi di cui ai nr. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. non è sufficiente per affermare la nullità del ricorso, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale (Cass. civ. sez. L. ordinanza n. 3143/2019; sentenza n. 7199/2018, sentenza n. 6610/2017).
Nel caso che qui occupa, dalla lettura del ricorso introduttivo e dei documenti ivi allegati, l'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto appaiono sufficientemente dedotti e intelleggibili.
Nel merito
Periodo 23.5.2018-10.7.2018
Risulta provato dalla documentazione allegata (docc. 1,2 allegato al ricorso) che la ricorrente abbia lavorato per la convenuta dal 23.05.2018 al 18.7.2023 in assenza di regolare contratto, in qualità di operaia di secondo livello, offrendo assistenza agli ospiti della struttura, alcuni dei quali non autosufficienti.
Il rapporto è stato regolarizzato solo in data 11.6.2018 con contratto part time trenta ore settimanali distribuite su sei giorni con orario dalle 7 alle 12 per sei giorni alla settimana.
La ricorrente asserisce di aver effettivamente lavorato per tutto il periodo 23.5.2018-
30.9.2021 per 78 ore settimanali con orario dalle 7 alle 20 dal lunedi alla domenica rimanendo a disposizione dalle 20 alle 7 per esigenze notturne degli ospiti
L'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 61/2000 (modificato dall'art. 85, comma 2, D.Lgs. n.
276/2003), ha espressamente previsto il requisito della forma scritta del contratto di lavoro a tempo parziale “ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1”.
L'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 61/2000, a sua volta, dispone che “nel contratto di lavoro a
Pag. 3 di 7 tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova”.
Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all'articolo 2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata.
Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta”.
Tale assetto normativo è stato solo in parte modificato dal D.Lgs. n. 81/2015, che, all'art. 5, comma 1, ribadisce che “il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova”. Forma scritta dunque non più prevista ad substantiam, ma ad probationem.
L'art. 10 co. 1 d.lgs. 81/2015, a sua volta, dispone: “In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore e' dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese.”
Orbene, la previsione della forma scritta ad probationem, se, da un lato, non richiede più la forma solenne come requisito di validità del contratto part-time (con conseguente nullità parziale e conversione in contratto di lavoro full-time), dall'altro lato, pone una inversione dell'onere della prova in capo al datore di lavoro in merito al tempo parziale, posto che il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part- time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della stipulazione della clausola part-time (Cass., Sez. Lav. 19.1.2018, n. 1375).
In difetto di stipulazione in forma scritta del contratto di lavoro ed in mancanza di prova
(il cui onere incombe sulla resistente) dello svolgimento della prestazione lavorativa secondo un orario inferiore all'orario normale del full-time previsto dalla contrattazione collettiva di settore, non resta che applicare la presunzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato
Nel caso di specie da un lato la ricorrente non richiede alcuna integrazione degl importi netti già percepiti per questo periodo, dall'altra il teste che Testimone_1
Pag. 4 di 7 ha riferito di aver lavorato contemporaneamente alla solo un mese, Pt_1 massimo due (“Ho lavorato con la ricorrente un mese o due” ) all'inizio del rapporto della ricorrente (“ha cominciato a lavorare dopo di me” ) ha affermato che “la stessa lavorava solo alla mattina. Quattro o cinque ore non di più” . Il fatto che il teste abbia riferito di aver sempre avuto buoni rapporti con non ne mina Parte_2
automaticamente l'attendibilità.
E' emersa dunque la prova che, nel periodo non regolarrizzato, la ricorrente avesse svolto la prestazione lavorativa secondo un orario inferiore all'orario normale del full- time
Periodo 11.7.2018-30.9.2021
Quanto al periodo successivo alla stipulazione del contratto part time si osserva che dalle prove per testi esperite non emerge con certezza quanto sostenuto dalla stessa in relazione allimpegno lavorativo giornaliero..
Rimangono da esaminare le deposizioni dei testi e Testimone_2 [...]
i quali si sono succeduti a prestare la loro Testimone_3
opera nella struttura dove lavorava la ricorrente.
La prima ha dichiarato: “Sono dipendente della società dal Parte_3
settembre 2022 e in precedenza ero dipendente della dal 2018 circa che CP_1
gestiva due strutture una a Costa di Montemartino e una a Montemartino. Io lavoravo soprattutto a Costa Montemartino, ma ogni tanto venivo mandata a lavorare nell'altra struttura. Non ricordo se il mio contratto fosse a tempo parziale o a tempo pieno. Io lavoravo il mattino dalle 7 alle 13 circa e il pomeriggio dalle 16 alle 19/20 . Io non ho nessuna qualifica, né oss, né ASA. Aiutavo gli anziani ad alzarsi. C'erano circa 12/13 anziani nessuno allettato. C'era chi camminava da solo, chi aveva necessità di aiuto. Le medicine per gli anziani erano preparate dalla signora e noi operatori le Parte_4
somministravamo. Io lavoravo sei giorni alla settimana. Nella struttura di Costa lavoravamo in tre. C'era e un ragazzo straniero di nome . Ho Parte_1 Per_1
conosciuto la ricorrente presso la struttura di Costa. Preciso che io ho lavorato per un po', poi sono tornata nel mio paese. Quando sono tornata in Italia e ho ricominciato a lavorare ho trovato nella struttura la ricorrente. Anche lei accudiva gli ospiti. Anche lei qualche volta era inviata a lavorare presso l'altra struttura. La ricorrente doveva lavorare dalle 7 alle 12, ma arrivava spesso più tardi al mattino. Al pomeriggio non lavorava. Preciso che io ho sempre dormito presso la struttura di Costa, perché la
Pag. 5 di 7 signora mi aveva dato una camera. Se qualche ospite aveva bisogno di notte Pt_4 mi alzavo. Anche l'altro ragazzo che era straniero dormiva li. Qualche volta si alzava anche lui di notte se qualcuno degli ospiti aveva bisogno. La ricorrente a un certo punto ha chiesto alla signora di dormire perché diceva che aveva una casa, Pt_4
ma non aveva il riscaldamento e abitava lontano e quindi aveva chiesto il piacere di fermarsi a dormire. Rimase a dormire qualche mese. Dormiva su un divano in una sala.
Quindi quel periodo dormivamo in tre presso la struttura. Qualche volta anche la ricorrente si è alzata per le necessità di qualche ospite. Posso dire comunqne non più di due volte alla settimana.
Talvolta lavorava al pomeriggio anziché al mattino, ma ci mettevamo d'accordo noi colleghi. Il ragazzo aveva più o meno il mio stesso orario. Comunque eravamo sempre lì, visto che abitavamo lì. Io ero retribuita nell'orario notturno in busta. Preciso che avevo lavorato un primo periodo nel 2017 poi ero tornata in Ucraina per un periodo di ferie, poi ero tornata a lavorare. Preciso che la società di cui sono dipendente da ottobre 2022 è sempre sella signora . Pt_4
Il secondo teste ha dichiarato: Nel 2020/2021 ho cominciato a lavorare a Costa di
Montemartino. Lavoravo con la signora che si trova qui. (il teste indica la Pt_1
ricorrente).
Non ho la qualifica né di ASA nè di OSS. Io lavoravo la mattina dalle 8 alle 12 e poi al pomeriggio dalle 15 alle 18/19. Gli ospiti cenavano alle 18 e alle 19/20 venivano messi
a letto. Il giorno libero di riposo era quello che volevo. Io dormivo lì. Non conosco nessun . Anche la signora dormiva li. Io ho sostituito la che è appena Per_1 Pt_1 Per_2
uscita da questa stanza.
Ho lavorato a Costa circa nove mesi. Poi sono stato trasferito a Parte_5
dove lavoro anche ora. in quei nove mesi è arrivato a lavorare anche un uomo peruviano tal . L'orario della ricorrente era come il mio e quindi dalle 8 alle Per_3
12/13 e il pomeriggio dopo il riposo dalle 15 alle 20. Con un giorno alla settimana di riposo. Se qualche anziano aveva bisogno tra le 12/13 e le 15 quando noi riposavamo comunque andavamo ad asssisterlo. La ricorrente ha dormito presso la struttura tutti i novi mesi in cui io sono rimasto. Anche il ragazzo peruviano dormiva lì. Preciso che noi colleghi ci accordavamo per alzarci una notte a testa, in caso qualche anziano avesse bisogno. Preciso che il lavoro straordinario era inserito nella mia busta paga. Non so quante ore prevedesse il mio contratto. io ero lì sempre perché lo volevo io. Anche la
Pag. 6 di 7 ricorrente stava lì tutto il giorno e la notte perché diceva che a casa sua la caldaia non funzionava. In relazione agli ospiti tanti erano autosufficienti, alcuni bisognava accudirli di più. Alcuni dovevano essere imboccati. ….
I due testi non hanno lavorato insieme, ma hanno entrambi lavorato con la ricorrente in periodi diversi.
Dunque se dalla testimonianza della teste emerge lo svolgimento, da Testimone_4
parte della ricorrente, di un orario part time, dalla testimonianza del teste Tes_3
emerge lo svolgimento da parte della ricorrente (per un periodo diverso da quello su cui ha riferito la teste di un orario di circa nove ore giornaliere per sei giorni Tes_4
settimanali.
Ma entrambi i testi sono stati particolarmente approssimativi e generici sui periodi durante i quali avevano prestato attività lavorativa presso presso la struttura di Costa di
Montemartino unitamente alla ricorrente: in particolare il teste ha riferito di Tes_3
aver lavorato con la ricorrente “circa” nove mesi negli anni 2020/2021. Poiché l'onere della prova di aver lavorato per un numero di ore maggiore a quelle previste dal contratto individuale grava interamente sulla ricorrente è evidente che la genericità della deposizione nella collocazione temporale della prestazione impedisce l'accoglimento della domanda anche in relazione al limitato periodo di tempo (nove mesi) sul quale il teste ha riferito.
Pertanto, alla luce delle risultanze processuali emerse il ricorso risulta infondato.
Le spese di lite per ragioni di equità vengono compensate
P.Q.M.
Visto l'art 429 cpc, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
compensa le spese giorni sessanta per la motivazione
Pavia 13.2.2025
La giudice del lavoro
Federica Ferrari
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